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Atto:LEGGE REGIONALE 12 agosto 1974, n. 22
Titolo:Rifinanziamento per l'esercizio 1974 della legge n. 21 del 30 luglio 1973 relativa alla erogazione di provvidenze turistico-alberghiere
Pubblicazione:(B.u.r. 17 agosto 1974, n. 32)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Strutture ricettive
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 30- 7.1973 n. 21 sono autorizzati, per l'anno 1974:
a) un limite d'impegno venticinquennale di L. 150 milioni, per i contributi di cui all'art. 5, punto 1;
b) un limite d'impegno decennale di L. 60 milioni, per i contributi di cui all'art. 5 punto 2;
c) la spesa di L. 60 milioni per i contributi in conto capitale di cui all'art. 5 punto 3.

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma di provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 2147001 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" voce n. 34 dell'elenco n. 4.
Le annualitŕ di cui al punto a), relative ai mutui venticinquennali, da iscriversi a carico dei bilanci per gli anni dal 1975 al 1998, e quelle di cui al punto b), relative ai mutui decennali, da iscriversi a carico dei bilanci per gli anni dal 1975 al 1983 saranno fronteggiate con la quota spettante alla Regione Marche sul fondo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970 n. 281.

Art. 2

A carico del capitolo 2122101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 " Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 5 punto 1 della legge regionale 30 luglio 1973 n. 21)" č iscritto lo stanziamento di L. 150 milioni per il finanziamento del limite di impegno di cui al punto a) del precedente articolo 1.
A carico del capitolo 2122102 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 " Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 5 punto 2 della legge regionale 30.7.1973 n. 21)" č iscritto lo stanziamento di L. 60 milioni per il finanziamento del limite di impegno di cui al punto b) del precedente articolo 1.
E' istituito, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, il capitolo 2122103 con la denominazione "Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 5 punto 3 della legge regionale 30.7.1973 n. 21)" e con lo stanziamento di L. 60 milioni per il finanziamento delle spese di cui al punto c) del precedente articolo 1.
I residui risultanti al 1.1.1974 sul capitolo aggiunto 8026103, che viene soppresso a seguito dell'istituzione del capitolo di competenza 2122103 di cui al comma precedente, sono trasferiti a quest'ultimo capitolo.

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.