Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 29 luglio 1989, n. 18
Titolo:Costituzione di un fondo speciale per i contributi a favore delle Imprese Marchigiane che sostengono l'intero onere derivante dalla deviazione obbligatoria degli autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati dalla SS 16 alla Autostrada A 14.
Pubblicazione:(B.u.r. 1 agosto 1989, n. 84)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:VIABILITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 4, l.r. 30 luglio 1998, n. 27.

Sommario




Art. 1

1. In attesa dell'entrata in vigore della legge statale che obbliga tutte le imprese che utilizzano autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati per il trasporto di merci, a servirsi della autostrada A 14 invece della statale 16, la Regione, per le finalità di cui all'articolo 7 del proprio Statuto, costituisce un fondo speciale per la concessione di contributi a favore delle imprese aventi sede nel territorio marchigiano, secondo i limiti e le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

1. A decorrere dal 1° giugno 1989 la Regione rimborsa, nei limiti delle disponibilità del fondo speciale di cui all'articolo 3, il settanta per cento del costo, al netto dell'IVA, sostenuto per il pagamento dei pedaggi autostradali degli autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati, classi 4M, 5M, 6M, 7M e 8M, di proprietà di imprese marchigiane che utilizzano l'autostrada A 14 nei tratti compresi tra i caselli di San Benedetto - Porto d'Ascoli e Cattolica - Gabicce.
2. Tale contributo viene erogato fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 1 e, comunque fino alla disponibilità del fondo speciale di cui all'articolo 3.

Art. 3

1. Il fondo di cui all'articolo 1 è dotato di una somma pari a un miliardo e cinquecento milioni di lire.
2. A detto fondo confluiscono altresì le somme che saranno all'uopo stanziate dalle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, e Pesaro nonchè le somme che, per le stesse finalità, saranno stanziate dai comuni costieri il cui territorio è attraversato dalla strada statale 16 e dalla autostrada A 14, secondo le convenzioni di cui all'articolo 4.

Art. 4

1. La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria o consorzi delle imprese di cui all'articolo 1, con la "Autostrade concessioni e costruzioni S.p.A." e con gli enti locali di cui all'articolo 3 interessati alla deviazione del traffico pesante per definire assunzioni e ripartizione degli oneri, modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito dall'articolo 2.
2. Le quote assunte a proprio carico, in base alle convenzioni di cui al comma precedente, dagli enti locali interessati, saranno versate alla tesoreria della Regione, e concorreranno a formare la disponibilità del fondo di cui all'articolo 1.

Art. 5

1. E' autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 1.500 milioni quale apporto della Regione al fondo speciale di cui all'articolo 1.
2. Le somme versate dagli enti locali affluiscono al capitolo n. 3009027 dello stato di previsione dell'entrata "Quota dovuta dagli enti locali per il pagamento del contributo a favore delle imprese marchigiane che sostengono l'intero onere derivante dalla deviazione obbligatoria degli autotreni, autoarticolati e autosnodati dalla strada statale 16 alla autostrada A 14", e le spese connesse le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in lire 1.500 milioni.
3. Le somme di cui al comma 2 sono iscritte, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 65 della L.R. 25/80 in aumento degli stanziamenti del capitolo di cui al successivo comma 6.
4. La giunta regionale è autorizzata a procedere alla compensazione amministrativa con le amministrazioni provinciali e comunali che non abbiano provveduto al pagamento delle quote di propria pertinenza.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 2B dell'elenco n. 1.
6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte a carico del capitolo 2222124 che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989 con la denominazione: "Fondo per la concessione di contributi a favore di imprese di trasporto che sostengono l'intero onere derivante dalla deviazione obbligatoria degli autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati dalla strada statale 16 alla autostrada A/14", con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.500 milioni.
7. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989, sono ridotti di lire 1.500 milioni.

Art. 6

1. La concessione dei contributi a carico del fondo speciale di cui all'articolo 1 può essere disposta solo subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 4.

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.