Atto: | LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 34 |
Titolo: | Integrazione alle leggi regionali 6 giugno 1980, n. 50 e 9 giugno 1983, n. 13 mediante istituzione delle figure professionali istruttore direttivo "Socio Economico" e istruttore "Socio Economico". |
Pubblicazione: | (B.u.r. 31 dicembre 1989, n. 143) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Ordinamento degli uffici e del personale |
Note: | Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20. |
Sommario
Art. 2 (Assunzioni, contingente, qualifiche)
Art. 3 (Requisiti per la partecipazione ai concorsi)
Art. 4 (Effetti giuridici ed economici Attribuzione della figura professionale Assegnazione)
Art. 5 (Norme finanziarie)
Allegati
1. Fino alla determinazione dei nuovi profili professionali e ad integrazione delle figure professionali determinate con L.R. 6 giugno 1980, n. 50, così come rideterminate con L.R. 9 giugno 1983, n. 13 vengono istituite le seguenti figure professionali:
a) ISTRUTTORE DIRETTIVO "Socio Economico" nell'ambito della settima qualifica funzionale;
b) ISTRUTTORE "Socio Economico" nell'ambito della sesta qualifica funzionale.
2. In corrispondenza alle declaratorie proprie di ciascheduna qualifica contenute nella L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 ed in rapporto alla natura delle attività attinenti i servizi di sviluppo agricolo regolati dalla L.R. 30 aprile 1985, n. 20, le declaratorie funzionali delle figure professionali di cui al precedente comma determinate alla tabella "A" allegata alla presente legge.
1. Nel quadro dei servizi di sviluppo agricolo regolati dalla L.R. 30 aprile 1985, n. 20 e del contingente organico del personale del ruolo unico regionale determinato con L.R. 22 agosto 1988, n. 35 viene indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti della settima qualifica funzionale - figura professionale "Istruttore direttivo - socio economico" e di un posto della sesta qualifica funzionale - figura professionale "Istruttore socio - economico".
1. Per la partecipazione ai concrsi per i posti, le qualifiche e le figure professionali di cui al precedente articolo 2, sono richiesti:
a) per l'accesso alla settima qualifica funzionale, il possesso della laurea in Scienze Agrarie;
b) per l'accesso alla sesta qualifica funzionale, il possesso del diploma di Perito Agrario.
2. Oltre ai titoli di cui al precedente comma sono richiesti per entrambe le qualifiche:
a) il possesso dell'attestato di cui all'articolo 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153 di attuazione della direttiva del consiglio della Comunità Europea n. 72/161/ CEE;
b) avere esercitato attività di informazione socio-economica per almeno un biennio presso un ente delegato della Regione Marche ed essere in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, prescindendo dal limite massimo di età .
1. Gli effetti giuridici ed economici del vincitore dei concorsi, di cui al precedente articolo 2, decorrono dalla data di assunzione in servizio.
2. I vincitori dei concorsi sono assegnati a prestare servizio presso le strutture decentrate dei servizi agricoltura-foreste ed alimentazione della Regione Marche.
3. Agli stessi viene attribuita la figura professionale, rispettivamente di:
a) "Istruttore direttivo socio-economico" per i vincitori a posto della settima qualifica funzionale;
b) "Istruttore socio-economico" per il vincitore a posto della sesta qualifica funzionale.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del bilancio 1989 e seguenti ai capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.
tabella A
Determinazione delle funzioni nell'ambito delle figure professionali
SESTA QUALIFICA FUNZIONALE - ISTRUTTORE
6.08 ISTRUTTORE - "SOCIO ECONOMICO"
In conformità ai contenuti delle declaratorie funzionali proprie della qualifica funzionale sesta determinate alla tabella "A" allegata alla L.R. n. 31/1984, assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura regionale, lo svolgimento delle attività:
a) nel campo amministrativo:
- cura la raccolta, la conservazione ed il reperimento di documenti, atti e norme in materia di regolamenti comunitari nel settore agricolo e di disposizioni nazionali e regionali nell'ambito del predetto settore;
- attende alla ricerca, all'utilizzo ed alla elaborazione semplice di elementi, anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima relativi ad atti da istituire nel settore della informazione socio-economica nello stesso settore dei servizi di sviluppo agricolo;
- cura la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti nell'ambito dei settori predetti che richiedano procedure anche complesse, provvedendo alla corrispondenza ed alle selezioni esterne correnti;
- cura la minutazione dei programmi degli interventi nonchè la gestione operativa delle informazioni, nonchè la gestione dei flussi informativi relativi ad attività di prima elaborazione statistica degli stessi;
b) nel campo tecnico:
- - attende alle attività correnti (indagini, rilievi, perizie ed analisi, assistenza tecnica socio-economica nell'ambito dei servizi agricoli);
- - svolge compiti, con riferimento alle attività tecnico economiche ed operative dei servizi regionali, caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche gestionali ed assistenziali relative a funzioni socio-economiche necessarie alla piena attuazione della programmazione ed al controllo dei servizi di sviluppo agricolo di cui alla L.R. 30 aprile 1986, n. 20 e con riferimento alle specifiche direttive emanate da regolamenti comunitari come recepiti con L.R. 28 ottobre 1977, n. 42.
SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE - ISTRUTTORE DIRETTIVO
7.14 ISTRUTTORE DIRETTIVO "SOCIO ECONOMICO"
In conformità ai contenuti delle declaratorie funzionali proprie della qualifica funzionale settima determinate alla tabella "A" alla L.R. 31/1984, nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura regionale:
- svolge attività di ricerca, studio, elaborazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione di programmi nel settore socio-economico dei servizi agricoli alla cui impostazione ed attuazione è tenuto nell'ambito dell'unità organica cui è inserito;
- espleta attività proprie di specifiche discipline socio-economico nell'ambito dei servizi di sviluppo agricolo che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale, definendo procedure, verificando risultati, relazionando periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti;
- espleta attività informativa e formativa nell'ambito degli operatori agricoli in aderenza con i temi specifici di assistente socio-economico di competenza regionale per l'attuazione delle funzioni di programmazione e controllo dei servizi di sviluppo agricolo di cui alla L.R. 30 aprile 1986, n. 20 e con riferimento alle specifiche direttive emanate da regolamenti contenuti, come recepiti con L.R. 28 ottobre 1977, n. 42;
- provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienze, nonchè in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.