Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1990, n. 2
Titolo:Organizzazione Amministrativa degli Enti Regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU).
Pubblicazione:( B.U. 19 gennaio 1990, n. 10 )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 22, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.

Sommario


Art. 1 (Finalità della legge)
Art. 2 (Servizi)
Art. 3 (Uffici)
Art. 4 (Unità operative organiche)
Art. 5 (Dotazione organica degli enti)
Art. 6 (Profili professionali)
Art. 7 (Direzione dei servizi)
Art. 8 (Responsabilità degli uffici)
Art. 9 (Responsabilità delle unità operative organiche)
Art. 10 (Attribuzioni dei responsabili delle strutture organizzative)
Art. 11 (Direttore dell'Ente)
Art. 12 (Assunzioni a tempo determinato)
Art. 13 (Competenze dei consigli di amministrazione degli enti)
Art. 14 (Norme transitorie)
Art. 15 (Trasferimento dal ruolo unico del personale regionale al ruolo nominativo degli ERSU)
Art. 16 (Concorso pubblico)
Art. 17 (Abrogazioni)
Art. 18 (Norma finanziaria)
Art. 19 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegato A Dotazione organica
Allegato B Competenze degli uffici - attribuzioni
Allegato C Figure professionali nell'ambito delle qualifiche funzionali



1. La presente legge disciplina l'organizzazione amministrativa degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, istituiti ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 19 ottobre 1982, n. 30 ed operanti nell'ambito delle Università di:
a) Ancona
b) Camerino
c) Macerata
d) Urbino
Nella presente legge gli enti regionali per il diritto allo studio universitario vengono indicati con la sola parola "Ente".



1. L'organizzazione amministrativa di ciascun Ente si compone di un unico servizio, il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni.
2. Il servizio opera sotto la direzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e del suo Presidente.
3. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dell'Ente regionale per lo studio universitario di Urbino è istituita una posizione di ricerca le cui competenze sono determinate dalla tabella B allegata alla presente legge.


1. I servizi degli Enti si articolano nei seguenti uffici:
a) ufficio affari generali;
b) ufficio ragioneria;
c) ufficio diritto allo studio;
d) ufficio economato;
e) ufficio gestione dei servizi collettivi e personale;
f) ufficio programmazione, ricerca ed elaborazione dati e orientamento.

2. Le attribuzioni degli uffici sono determinate dalla tabella B allegata alla presente legge.
3. I consigli di amministrazione degli enti possono accorpare alcuni uffici avendo riguardo alle specifiche esigenze operative e al numero dei dipendenti appartenenti alla prima qualifica funzionale dirigenziale assegnato agli enti medesimi.


1. I consigli di amministrazione degli enti possono istituire unità organiche all'interno degli uffici determinandone le relative competenze.
2. Il numero delle unità operative organiche non può essere superiore a: 15 per l'ERSU di Ancona; 6 per l'ERSU di Camerino; 6 per l'ERSU di Macerata; 20 per l'ERSU di Urbino.


1. L'organico complessivo del personale del ruolo nominativo regionale istituito ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della L.R. 26 giugno 1986, n. 19 ed i contingenti di personale per ciascun ente e ciascuna qualifica sono determinati dalla tabella A allegata alla presente legge.


1. I profili professionali di ogni singola qualifica funzionale e le relative mansioni, sulla base delle declaratorie funzionali proprie di ciascuna qualifica, sono determinati con regolamento regionale previo accordo decentrato, su proposta dei consigli di amministrazione, da presentare entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla determinazione dei nuovi profili professionali, di cui al comma 1 le figure professionali di ciascuna qualifica funzionale, sono determinate dalla tabella C allegata alla presente legge.
3. I consigli di amministrazione di ciascun ente nell'ambito della qualifica di inquadramento, dalla prima alla ottava, effettuato in applicazione della L.R. 26 giugno 1986, n. 19, attribuiscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la figura professionale a ciascun dipendente sulla base ed in corrispondenza con i profili funzionali già assegnati in sede di applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 o in estensione del D.P.C.M. 24 settembre 1981 per il personale successivamente inquadrato ai sensi del D.L. 10 dicembre 1980.
4. Esaurite le procedure previste al comma 3, i consigli di amministrazione di ciascun ente definiscono il contingente di ogni figura professionale nell'ambito del contingente globale di ogni qualifica funzionale secondo la ripartizione stabilita nella tabella B allegata alla presente legge.
5. La giunta regionale, definiti gli adempimenti di cui ai precedenti commi, procede:
a) alla quantificazione del contingente di personale in servizio di ruolo per ogni ERSU e complessivamente nell'ambito di ogni qualifica e figura professioinale;
b) alla determinazione dei posti vacanti rispetto al contingente organico suddivisi per qualifica e figura professionale complessivamente e per ciascun Ente.



1. A ciascun servizio è preposto il direttore dell'ente.
2. Alla posizione di ricerca di cui all'articolo 2 è preposto, con delibera del consiglio di amministrazione dell'ente, un dipendente del ruolo nominativo in possesso della seconda qualifica dirigenziale. L'incarico è conferito per un periodo non superiore ad un quinquennio ed è rinnovabile. L'incarico può essere anticipatamente revocato con provvedimento motivato.


1. A ciascun ufficio è preposto un dipendente del ruolo nominativo, di cui all'articolo 2 della L.R. 26 giugno 1986, n. 19, assegnato all'ente, in possesso della prima qualifica funzionale dirigenziale.
2. L'incarico di dirigente d'ufficio è conferito dal consiglio di amministrazione dell'ente su proposta del presidente, sentito il direttore. L'incarico ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile.
3. L'incarico può essere anticipatamente revocato con provvedimento motivato, secondo le procedure di cui al comma 2.


1. La responsabilità dell'unità operativa organica è attribuita con deliberazione del consiglio di amministrazione al personale del ruolo nominativo di cui all'articolo 2 della L.R. 19/86 assegnato all'ente appartenente all'ottava qualifica funzionale.
2. L'attribuzione della responsabilità di unità operativa organica può essere revocata con le stese modalità previste per la nomina.
3. I responsabili delle unità operative organiche rispondono della loro attività ai dirigenti della struttura in cui la unità è istituita.


1. I responabili dei servizi, degli uffici e delle unità operative organiche esercitano le attribuzioni che la legge regionale sull'organizzazione degli uffici della Regione intesta ai dirigenti dei servizi, degli uffici e ai responsabili delle sezioni.


1. Il Direttore dell'ERSU è nominato dalla giunta regionale su proposta del consiglio di amministrazione e dura in carica quanto il consiglio medesimo; esso è scelto tra il personale del ruolo nominativo di cui all'articolo 2 della L.R. 19/86 in possesso della seconda qualifica funzionale dirigenziale e di comprovati requisiti tecnico-professionali. In carenza di personale nella predetta qualifica appartenente al ruolo nominativo degli enti può essere nominato, con la stessa procedura, un funzionario del ruolo unico della Regione di pari qualifica.
2. L'incarico di direttore può essere revocato con provvedimento motivato con le stesse modalità previste per la nomina.
3. Il direttore esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente i relativi verbali. Gli atti che comportano impegni di spesa portano le firme congiunte del Presidente, del direttore e del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
4. Il direttore è responsabile del personale e del funzionamento della struttura operativa; sovraintende all'attività dei servizi istituzionali, anche mediante riunioni periodiche dei responsabili; predispone, secondo direttive degli organi istituzionali dell'ente, i piani ed i programmi di attività, cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del Presidente, gli adempimenti per l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Ente ed esercita altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'ente stesso.
5. In caso di momentanea assenza od impedimento del direttore dell'ente il Presidente del consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione temporanea con un dirigente di pari qualifica o di qualifica immediatamente inferiore scelto fra i dipendenti di ruolo con maggiore anzianità nella qualifica in possesso dei requisiti prescritti. Della sostituzione temporanea viene data comunicazione alla giunta regionale.


1. In presenza di esigenze indilazionabili e di carattere eccezionale specificatamente motivate e determinate nella durata, il consiglio di amministrazione di ciascun ente può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale sino alla quarta qualifica funzionale, con onere a carico del proprio bilancio.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 vengono effettuate nel rispetto della vigente normativa sul collocamento.


1. I consigli di amministrazione di ciascun ente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispongono un regolamento per l'esercizio e la gestione dei vari servizi di istituto.
2. Tutti i provvedimenti che la presente legge intesta alla competenza dei consigli di amministrazione degli enti sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale.


1. In sede di prima applicazione della presente legge di organizzazione amministrativa i posti vacanti nel ruolo nominativo regionale del personale degli enti vengono coperti, secondo le procedure stabilite nei successivi commi, per il 65% con arrotondamento all'unità superiore, mediante concorso interno, per titoli e colloquio professionale, e/o prova attitudinale riservato al personale di ruolo facente parte del ruolo nominativo degli enti predetti, ed al personale regionale di ruolo in servizio presso i predetti enti da almeno un anno alla data di vigenza della presente legge.
2. Secondo le modalità e percentuali previste al precedente comma, i posti della seconda qualifica funzionale dirigenziale sono ricoperti mediante concorso interno, per titoli e colloquio professionale, riservato al personale inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale con anzianità in tale qualifica non inferiore ad anni cinque.
3. Secondo le modalità e percentuali stabilite al comma 1, i posti della prima qualifica fuinzionale dirigenziale sono ricoperti mediante concorso interno, per titoli e colloquio professionale, riservato al personale che:
a) alla data del primo gennaio 1983 sia inquadrato nella ottava qualifica funzionale e sia in possesso, alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di partecipazione al concorso fissato dal bando, del diploma di laurea previsto dal vigente ordinamento regionale per l'accesso a detta qualifica e figura professionale;
b) oppure: alla data del primo gennaio 1983 sia inquadrato nella ottava qualifica funzionale ed abbia assolto in precedenza alla predetta data e continuativamente sino a quella di pubblicazione del bando di concorso, le funzioni di responsabile di uno dei settori previsti con D.M. 23 gennaio 1978 del ministro per la pubblica istruzione di concerto con il ministro del tesoro in attuazione dell'articolo 21 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, semprechè tali funzioni siano state formalmente attribuite precedentemente al primo gennaio 1983 dai competenti organi amministrativi degli enti di apartenenza ed i relativi atti risultino approvati dalla giunta regionale.

4. I concorsi interni per l'accesso dalla terza alla ottava qualifica funzionale sono riservati al personale di ruolo, previsto, al comma 1, appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni in figura professionale omogenea o di cinque anni in altra figura professionale, purchè in possesso in entrambi i casi del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso semprechè in possesso di tutti gli altri requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
5. Alla riserva dei posti previsti al comma 4 sono ammessi a partecipare anche dipendenti di ruolo, come previsto al comma 1 del presente articolo, purchè muniti del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno indipendentemente dalla loro anzianità di servizio, semprechè in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.
6. I concorsi interni per la copertura dei posti vacanti nell'ambito della qualifica individuata nei precedenti commi sono indetti con decreto del presidente della giunta regionale, previa autorizzazione della giunta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere portati a termine entro sessanta giorni successivi al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
7. La riserva nei concorsi interni di cui ai precedenti commi non opera se il posto a concorso per qualifica e figura professionale è uno solo nell'ambito dell'organico complessivo del ruolo nominativo degli enti.
8. La riserva nei concorsi interni prevista al comma 1 non opera quando per l'esercizio delle funzioni connesse ai posti messi a concorso è richiesto, a norma degli ordinamenti regionali o delle leggi che disciplinano l'esercizio delle professioni il possesso del preciso titolo di studio, ovvero di specifiche abilitazioni professionali di cui il dipendente di ruolo non sia in possesso.
9. Il bando di concorso interno è bandito per qualifica e figura professionale e prevede:
a) il numero dei posti complessivi da ricoprire e quello di spettanza di ciascun ente;
b) il candidato può concorrere unicamente per i posti disponibili nell'ambito dell'ente di appartenenza;
c) la riserva dei posti prevista al precedente comma 1 opera all'interno dei posti a concorso per qualifica e figura professionale individuati per ciascun ente;
d) le materie oggetto del colloquio professionale o di prova attitudinale, a seconda della specificità delle mansioni previste dalla declaratoria delle figure professionali;
e) gli altri requisiti previsti dalle disposizioni di legge regionale in materia di concorsi.

10. La commissione giudicatrice del concoso interno è nominata dalla giunta regionale ed è composta:
a) dall'assessore al personale ed alla organizzazione amministrativa della giunta regionale, che ne assume la presidenza;
b) da un presidente degli enti designato congiuntamente;
c) da un esperto nelle materie oggetto di colloquio professionale designato congiuntamente dai presidenti degli enti scelto fra i membri facenti parte dei consigli di amministrazione;
d) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali aziendali del personale della Regione designato congiuntamente;
e) da un funzionario regionale di ruolo appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale.
Funge da segretario un dipendente di ruolo regionale con qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

11. Ove i presidenti degli enti e le organizzazioni sindacali non provvedano alle designazioni dei membri di propria competenza entro venti giorni dalla richiesta, la giunta regionale provvede direttamente alla nomina della commissione.
12. Per la formulazione e l'approvazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori vengono osservate le seguenti disposizioni:
a) la commissione giudicatrice, esaurite le prove concorsuali, provvede alla formulazione di graduatorie separate dei concorrenti idonei appartenenti ad ogni singolo ente sulla base dei punteggi riportati;
b) la giunta regionale procede alla approvazione delle graduatorie ed alla nomina dei vincitori con assegnazione agli enti di appartenenza.

13. Le graduatorie dei concorsi interni previsti nel precedente articolo esauriscono i propri effetti con le nomine dei vincitori e sono utilizzabili unicamente, seguendo l'ordine degli idonei, per rinuncia o decadenza dalla nomina da parte dei vincitori stessi.
14. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi relativi ai concorsi interni, la quarta qualifica funzionale limitatamente alle figure professionali amministrative, è considerata qualifica immediatamente inferiore alla qualifica funzionale sesta.


1. Esauriti i concorsi interni di cui all'articolo 14 i rimanenti posti disponibili nell'ambito delle rispettive qualifiche sono ricoperti prioritariamente mediante trasferimento di personale regionale.


1. Esaurite le procedure di cui ai precedenti articoli 14 e 15 i posti determinati per la copertura che risultassero ancora vacanti sono quelli per i quali si espleta il concorso pubblico secondo le disposizioni di leggi regionali al momento vigenti.
2. Per la copertura dei posti vacanti, di cui al precedente comma, sino alla quarta qualifica funzionale si osservano le disposizioni vigenti in materia di collocamento, fatte salve: la riserva dei posti in favore del personale sia appartenente al ruolo nominativo degli enti sia del ruolo unico regionale; l'ossevanza delle disposizioni sulla mobilità nonchè le riserve in favore delle categorie protette.


1. Sono abrogati:
a) l'articolo 11 della L.R. 19 ottobre 1981, n. 30;
b) l'articolo 5 della L.R. 26 giugno 1986, n. 19.



1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante, per l'anno 1990, a lire 1.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte a carico del capitolo 1210101 del bilancio del detto anno e per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.
2. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1 si provvede per l'anno 1990 e successivi con impiego di quota parte del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Dotazione organica


 
























































































































 
NUMERO DIPENDENTI PER QUALIFICA
 
QUALIFICA FUNZIONALE
ERSU di

ANCONA
ERSU di

ANCONA
ERSU di

ANCONA
ERSU di

ANCONA
TOTALE

1a qualifica funzionale          
2a qualifica funzionale          
3a qualifica funzionale
5
4
5
5
19
4a qualifica funzionale
60
31
30
111
232
5a qualifica funzionale
29
41
16
150
236
6a qualifica funzionale
22
13
11
39
85
7a qualifica funzionale
18
9
8
19
54
8a qualifica funzionale
15
6
6
20
47
1a qualifica funzionale dirigenziale
6
5
5
6
22
2a qualifica funzionale dirigenziale
1
1
1
2
5

TOTALE
156
110
82
352
700



Allegati

1. COMPETENZE UFFICI

1.1 Ufficio Affari Generali


Compete all'ufficio:

a) l'espletamento degli adempimenti preliminari degli atti da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione assicurando la ricezione, la classificazione e conservazione degli atti dell'amministrazione;

b) la stesura e l'invio nei termini previsti degli atti alla giunta regionale per il relativo controllo, la loro distribuzione ai singoli uffici e la notifica dei provvedimenti individuali;

c) le incombenze relative agli organi statutari;

d) la predisposizione dei contratti e convenzioni in collaborazione con gli uffici interessati;

e) l'assistenza legale nelle materie di competenza dell'Ente;

f) la raccolta della documentazione di interesse dell'amministrazione;

g) gli affari residuali dell'Ente che non siano espressamente attribuiti alle competenze di altri uffici;

h) il coordinamento dei rapporti con organi di stampa e di informazione;

i) la gestione dell'archivio storico dell'Ente con predisposizione del piano di catalogazione;

l) il servizio e la gestione del protocollo;

m) la gestione dei servizi ausiliari;

n) l'organizzazione e la gestione attraverso gli uffici competenti di congressi convegni e seminari.


1.2 Ufficio Ragioneria


L'ufficio provvede:

a) alla predisposizione del progetto di bilancio annuale di competenza e di cassa e dei relativi atti formali;

b) alla predisposizione delle proposte di assestamento e di variazione dei bilanci e dei relativi atti formali;

c) alla emissione degli ordini di riscossione e dei mandati di pagamento;

d) al controllo e verifica contabile su tutti gli atti che riguardano la gestione finanziaria e patrimoniale;

e) all'aggiornamento dei registri contabili;

f) alla predisposizione del rendiconto generale e relative proposte di provvedimenti formali;

g) alla compilazione di statistiche sull'andamento della gestione del bilancio;

h) alla vigilanza sul servizio di tesoreria dell'Ente e sui movimenti di cassa dell'economato e dei funzionari delegati;

i) allo svolgimento dei compiti riguardanti il calcolo e la liquidazione delle competenze fisse e variabili, indennità e compensi in favore del personale per quanto di competenza diretta dell'Ente, ivi compresi gli adempimenti di natura fiscale e previdenziale.


1.3 Ufficio diritto allo studio


L'ufficio provvede:

a) alla predisposizione annuale, in osservanza alle leggi ed alle disposizioni in materia, dei bandi di concorso per l'assegno di studio e di ogni altro beneficio a carattere assistenziale;

b) alla stesura, in collaborazione con gli altri uffici, della guida dello studente;

c) alla informazione agli studenti sui servizi e benefici erogabili dall'Ente;

d) all'esame istruttorio delle domande di servizi presentate dagli studenti;

e) alla elaborazione e formulazione delle graduatorie dei diversi concorsi;

f) alla predisposizione e consegna dei tesserini per l'accesso ai vari servizi;

g) alla predisposizione degli atti necessari per la liquidazione dei benefici accordati agli studenti;

h) alla cura dell'anagrafe degli studenti.


1.4 Ufficio economato e patrimonio


L'ufficio cura:

a) la trattazione di tutti gli adempimenti inerenti l'acquisizione dei beni immobili e dei servizi necessari per il funzionamento dell'Ente;

b) l'approvvigionamento delle derrate necessarie al servizio di mensa;

c) acquisto di merci arredi e macchinari, necessari alle esigenze dei servizi;

d) le funzioni di segreteria della commissione acquisti, predisponendo i relativi atti di aggiudicazione;

e) l'effettuazione di indagini di mercato e merceologiche per le derrate oggetto di gara;

f) la qualità e la quantità delle forniture ai fini della liquidazione, in collaborazione con gli addetti ai vari servizi operativi;

g) il movimento in entrata ed uscita, in carico e scarico, di tutte le merci dei beni mobili e di facile consumo;

h) lo svolgimento di ogni altro compito concernente le funzioni economali e patrimoniali secondo le vigenti disposizioni;

i) gli adempimenti connessi all'IVA ed all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ivi compresi la tenuta dei relativi registri;

l) la regolarità formale delle fatture e degli altri documenti fiscali presentati all'Ente dai fornitori;

m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, impianti ed immobili dell'Ente o utilizzati dall'Ente a mezzo dei tecnici a disposizione od a mezzo di ditte esterne;

n) la gestione del magazzino dei pezzi di ricambio in dotazione;

o) lo svolgimento delle gare di appalato, delle licitazioni ed ogni altra trattativa relativa ai beni immobili.


1.5 Ufficio gestione servizi collettivi e personale


L'ufficio assicura:

a) la gestione operativa ed unitaria di tutti i servizi a carattere collettivo, sulla base dei regolamenti o delle disposizioni di funzionamento, quali:

- servizio mensa;

- servizio alloggi;

- servizio bar, etc;

- la distribuzione del personale, l'articolazione in turni;

- la mobilità del personale nell'ambito dei servizi operativi;

b) l'esecuzione di tutte le attività necessarie al regolare funzionamento dei servizi;

c) la gestione dei magazzini, sia per gli aspetti amministrativi ed operativi, sia per quelli igienico-sanitari;

d) il controllo e la verifica sulla corrispondenza delle qualità e quantità delle forniture effettuate dall'Ente per la gestione dei servizi;

e) la tenuta dei registri di consistenza dei beni assegnati, nonché dei beni immobili, e la predisposizione del conto generale del patrimonio per la parte di competenza.

E' inoltre di competenza dell'ufficio:

f) la responsabilità degli impianti direttamente utilizzati dai servizi a carattere collettivo e la vigilanza sulla loro conservazione;

g) la responsabilità negli ambiti attribuiti da regolamenti o disposizioni del funzionamento dei citati servizi; della direzione ed utilizzazione del personale per quanto di competenza;

h) la formulazione di proposte per l'alienazione di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente per quanto di competenza;

i) la predisposizione, in collaborazione con altri uffici, di programmi di sviluppo delle strutture mobiliari ed immobiliari dell'Ente e dei piani d'intervento sulle strutture esistenti;

l) la trasmissione agli uffici competenti dei dati statistici sull'andamento dei servizi;

m) le pratiche del personale rimaste di spettanza dell'Ente ivi compresa l'amministrazione del personale a tempo determinato.


1.6 Ufficio programmazione ricerca ed elaborazione dati e orientamento


Sono di competenza dell'ufficio:

a) l'analisi del sistema organizzativo con il concorso ed in collaborazione con gli altri uffici relativamente alle metodologie di lavoro applicate all'elaborazione dei dati;

b) l'elaborazione e l'attuazione di interventi formativi nel campo specifico;

c) l'attività di analisi e progettazione dei sistemi organizzativi conformi ai compiti istituzionali dell'Ente per le esigenze della programmazione delle iniziative;

d) l'analisi dei lay-out e delle esigenze di automazione del lavoro d'ufficio, connesse alla gestione dei sistemi ed alla razionalizzazione delle strutture e procedure amministrative ed organizzative;

e) l'organizzazione e la gestione delle attività di supporto tecnico-logistico ai servizi operativi ed ausiliari per lo svolgimento delle diverse attribuzioni di rispettiva competenza;

f) la definizione e le scelte, in collaborazione con gli altri uffici, delle metodologie statistiche e degli indicatori statistici da impiegarsi per le applicazioni di interesse dell'Ente;

g) la effettuazione di indagini e rilevazioni richieste anche da organi esterni competenti per legge e su disposizione dell'amministrazione;

h) le proposte di definizione e realizzazione delle rilevazioni statistiche sistematiche e speciali necessarie all'Ente per l'espletamento delle funzioni istituzionali amministrative;

i) l'acquisizione e l'archiviazione dei dati statistici, nonché la predisposizione di elaborati e della documentazione di carattere statistico;

l) la cura di rapporti con le fonti e le utenze del settore statistico;

m) la definizione delle metodologie per l'impostazione e lo sviluppo dei progetti informatici, di direttive generali e con il concorso sulla base degli altri uffici;

n) l'analisi, progettazione e sviluppo dei sistemi e sottosistemi informativi richiesti dalle funzioni di gestione proprie dell'Ente;

o) la definizione dei fabbisogni specifici per le esigenze intersettoriali di funzionamento dell'Ente;

p) la predisposizione dei programmi annuali di sviluppo delle procedure di elaborazione dati ed il coordinamento delle relative fasi attuative;

q) le proposte per lo svolgimento delle analisi dei processi di elaborazione dati (e.d.p.) sotto il profilo dei sistemi operativi, delle telecomunicazioni, dell'interscambio e normalizzazione dei dati, delle procedure applicative, nonché l'istruttoria di ogni proposta che attenga all'ambito del trattamento automatico dell'informazione;

r) avvalendosi della collaborazione degli altri servizi e/o enti uffici dell'Ente, l'organizzazione ed il coordinamento dei sistemi distributivi di elaborazione dei dati nonché quella del centro elaborazione dati e relativa rete di terminali, assicurando il corretto e tempestivo trattamento delle procedure in esercizio;

s) anche attraverso

Allegati





FIGURE PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI






1a qualifica funzionale - addetto alle pulizie


1.01 - ADDETTO ALLE PULIZIE


2a qualifica funzionale - ausiliario


2.01 - ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI


3a qualifica funzionale - operatore


3.01 - OPERATORE TECNICO

3.02 - COMMESSO

3.03 - AUTISTA

3.04 - PORTIERE e/o CUSTODE


4a qualifica funzionale - esecutore


4.01 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO

4.02 - ESECUTORE TECNICO

4.03 - ESECUTORE DEI SERVIZI GENERALI

4.04 - AUTISTA MECCANICO

4.05 - ESECUTORE DI STAMPA

4.06 - ESECUTORE DI RISTORAZIONE


5a qualifica funzionale - collaboratore professionale


5.01 - COLLABORATORE PROFESSIONALE DEI SERVIZI GENERALI

5.02 - COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO

5.03 - COLLABORATORE PROFESSIONALE DI ELABORAZIONE DATI

5.04 - COLLABORATORE PROFESSIONALE POLIGRAFICO

5.05 - COLLABORATORE PROFESSIONALE MAGAZZINIERE

5.06 - COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RISTORAZIONE


6a qualifica funzionale - istruttore


6.01 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

6.02 - ISTRUTTORE CONTABILE

6.03 - ISTRUTTORE IN MATERIA DI ELABORAZIONE DATI

6.04 - ISTRUTTORE TECNICO

6.05 - ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO

6.06 - ISTRUTTORE POLIGRAFICO

6.07 - CAPO CUOCO

6.08 - CAPO MACELLAIO

6.09 - CAPO SALA


7a qualifica funzionale - istruttore direttivo


7.01 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

7.02 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - MENSA e/o COLLEGIO

7.03 - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

7.04 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

7.05 - ISTRUTTORE DIRETTIVO ANALISTA DI ORGAN. E SIST. INFORMATIVI

7.06 - ISTRUTTORE DIRETTIVO SPORTIVO

7.07 - ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-CULTURALE

7.08 - ISTRUTTORE DIRETTIVO DIETOLOGO-IGENISTA

7.09 - ISTRUTTORE DIRETTIVO RESPONSABILE CENTRO STAMPA

7.10 - ISTRUTTORE DIRETTIVO RESPONSABILE DI BIBLIOTECA

7.11 - ISTRUTTORE DIRETTIVO IMPIANTI DI TIPO INDUSTRIALE


8a qualifica funzionale - funzionario


8.01 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

8.02 - FUNZIONARIO IN MATERIE CONTABILI, ECONOMICHE E FINANZIARIE

8.03 - FUNZIONARIO DI ELABORAZIONI DATI

8.04 - FUNZIONARIO TECNICO

8.05 - FUNZIONARIO LEGALE


1a qualifica funzionale dirigenziale


DIRIGENTE DI UFFICIO


2a qualifica funzionale dirigenziale


DIRETTORE DELL'ERSU

DIRIGENTE DI SERVIZIO


 






Descrizione delle funzioni nell'ambito delle figure professionali





1a qualifica funzionale - addetto alle pulizie


1.01 - ADDETTO ALLE PULIZIE

Nella presente qualifica è inserito un unico profilo professionale, addetto alle pulizie, che comporta esclusivamente prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.


2a qualifica funzionale - ausiliario


2.01 - ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI

Nella presente qualifica è inserito un unico profilo professionale che comporta prestazioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari; addetto a compiti di semplice attesa, di controllo dell'accesso e del movimento del pubblico, di semplici commissioni, quali il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, di indicazioni di servizi. Può anche essere addetto alla ricerca, collocazione e distribuzione sempliche di pratiche, moduli, fascicoli ed alla utilizzazione non esclusiva di macchine e attrezzature di semplice uso (es. fotocopiatrici, telefono, ecc.).


3a qualifica funzionale - operatore


3.01 - OPERATORE TECNICO

Assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura degli ERSU lo svolgimento delle attività:

- di pulizia ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili ed è addetto a compiti di manovalanza e manutenzione elementare degli stessi;

- nel campo della utilizzazione di apparecchiature complesse di fotocopiatura, fascicolatura e manutenzione ordinaria delle stesse;

- altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza.


3.02 - COMMESSO

Assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura degli ERSU lo svolgimento delle attività:

- di addetto a compiti di attesa, di controllo dell'accesso e del movimento del pubblico fornendo informazioni sulla dislocazione degli uffici e loro funzioni, integrando i compiti previsti per la seconda qualifica con l'ordinaria manutenzione di attrezzature e riordino di suppellettili, trasporto di materiali;

- di utilizzazione di apparecchiature complesse di fotocopiatura e fascicolatura e manutenzione ordinaria delle stesse; effettua anche commissioni esterne;

- altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza.


3.03 - AUTISTA

Assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura degli ERSU lo svolgimento delle attività:

- di guida di autovetture e di automezzi speciali con pulizia e manutenzione ordinaria degli stessi, compreso il carico, la consegna e lo scarico di colli o di atti;

- altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza.


3.04 - PORTIERE e/o CUSTODE

Assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura degli ERSU lo svolgimento di attività:

- addetto alla sorveglianza e custodia delle portinerie, e/o dei locali e dei complessi edilizi, al controllo dell'accesso, e movimento del pubblico, all'accettazione e smistamento della corrispondenza, con compiti anche di telefonista;

- e/o di addetto che, oltre a svolgere le mansioni di portiere, usufruendo dell'alloggio di servizio provvede all'apertura e chiusura di ingressi ed è reperibile anche nelle ore notturne;

- altre ammissibili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza.


4a qualifica funzionale - esecutore


4.01 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO

Assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura degli ERSU lo svolgimento delle attività:

- addetto a compiti meramente esecutivi di carattere amministrativo e contabile;

- di stenografia e dattilografia;

- di protocollazione ed archiviazione di atti;

- di segreteria, disbrigo di corrispondenza esterna, etc., mediante utilizzo per le attività predette anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di apparecchiature stand-alone o collegate ad elaboratori di cui garantisce l'ordinaria manutenzione;

- altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza.


4.02 - ESECUTORE TECNICO

Assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura degli ERSU lo svolgimento delle attività:

- di addetto ai lavori prevalentemente esecutivi, anche in possibili condizioni di disagio e mediante l'utilizzazione di macchine attrezzature e strumenti di semplice uso, ivi compresa la loro pulizia e manutenzione ordinaria e ad attività qualificate di mestiere necessarie all'ordinaria esecuzione dei lavori con particolare riguardo a quelli edili, idraulici, elettrici, di falegnameria, etc.;

- di addetto ad attività prevalente di conduzione di impianti di riscaldamento fino a 190.000 calorie, ivi comprese eventuali mansioni integrate con quelle già descritte per la qualifica;

- altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza.


4.03 - ESECUTORE DEI SERVIZI GENERALI

Assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura degli ERSU lo svolgimento delle attività:

- di addetto nelle biblioteche ad un complesso integrato di compiti necessari al servizio, quali: sorveglianza all'ingresso e al guardaroba; riordino e spolvero di materiale librario; carico e scarico di materiale librario; esecuzione dattilografica o a mezzo di macchine memorizzatrici di schede ed etichettatura; uso di macchine fotocopiatrici e ciclostili, manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione; commissioni esterne inerenti al servizio; distribuzione, consegna e ritiro libri;

- addetto alla conduzione di magazzino con incarico di verifica merci, controllo di qualità e quantità e relative note di consegna; stivatura delle merci; carico e scarico anche mediante utilizzo di macchine memorizzatrici collegate con sistemi informativi;

- di addetto a centraline telefoniche complesse eventualmente in connessione anche con il servizio di portineria;

- di addetto a mansioni qualificate di guardaroba, lavanderia, stireria, anche con sistemi di rotazione nell'ambito della stessa giornata lavorativa; cura la manutenzione ordinaria di macchine anche complesse che non richiedono altra specializzazione; tiene la contabilità del materiale consegnato, effettua carichi e scarichi dello stesso materiale; integra le proprie mansioni con quelle previste per l'operatore tecnico (3.01);

- altre ammissibili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza.


4.04 - AUTISTA MECCANICO

Assicura nell'ambito