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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 6 febbraio 1990, n. 26
Titolo:Regolamento dell'organizzazione degli uffici amministrativi del Consiglio Regionale art. 1, comma 3 L.R. 14 marzo 1989, n. 4.
Pubblicazione:(B.U. 12 febbraio 1990, n. 19)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogato dall'art. 21, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.

Sommario





Il presente regolamento disciplina ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto della Regione Mrche e dell'articolo 1, comma 3 della L.R. 14 marzo 1989, n. 4, l'organizzazione degli uffici amministrativi del Consiglio regionale.
Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali il Consiglio Regionale si avvale di una struttura organizzativa articolata in servizi ed uffici che esplicano l'attività di supporto e di assistenza al Consiglio regionale, al suo Presidente, all'Ufficio di Presidenza, alle Commissioni, ai Gruppi consiliari, ai singoli consiglieri per garantire l'effettivo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
L'organizzazione degli uffici amministrativi consiliari è finalizzata all'espletamento delle funzioni di legislazione, di programmazione, controllo ed indirizzo proprie del Consiglio regionale ed è basata anche:
a) sulla flessibilità della struttura realizzata con il suo costante adeguamento alle priorità e agli obiettivi prefissati dagli organi consiliari utilizzando anche l'istituto della mobilità interna sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 43 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 e dell'articolo 6 della L.R. 4 novembre 1988, n. 42;
b) sulla valorizzazione della professionalità dei dipendenti realizzata con la formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale e con l'attuazione del metodo del lavoro di gruppo;
c) sull'adeguamento delle strutture materiali e sull'adozione di misure rivolte al migliore espletamento del servizio e all'aumento della produttività;
d) sull'attuazione di azioni positive tese a realizzare una effettiva parità tra tutti i dipendenti, in particolare tra uomini e donne, nell'accesso e nello sviluppo della carriera e della professionalità.



Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla L.R. 14 marzo 1989, n. 4.
L'Ufficio di Presidenza stabilisce gli obiettivi e le direttive fondamentali per l'organizzazione della struttura amministrativa ed in particolare:
a) definisce, su proposta del coordinatore e del comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 5, le procedure interne;
b) determina, su proposta congiunta del dirigente del servizio e del coordinatore, le incombenze degli uffici all'interno delle attribuzioni di ogni singolo servizio fissate dal presente regolamento;
c) determina, su proposta del comitato di coordinamento, la dotazione organica dei servizi;
d) dispone, sentiti il coordinatore e i dirigenti dei servizi, l'assegnazione dei dipendenti ai servizi, in modo da valorizzarne la professionalità;
e) convoca la conferenza di organizzazione;
f) approva, su proposta del comitato di coordinamento, il piano annuale di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale;
g) delibera, su proposta del comitato di coordinamento, il piano di riparto annuale delle ore di lavoro straordinario tra i servizi del consiglio regionale, nonché, per esigenze di carattere eccezionale, l'autorizzazione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario superiori ai limite massimo individuale secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;
h) delibera, secondo la normativa vigente, nel rispetto delle norme contrattuali e sulla base del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 4/89, in ordine al premio di incentivazione e al premio produttività per progetti obiettivi da erogare al personale presso il consiglio Regionale.



Sono istituiti i seguenti servizi:
a) assemblea e segreteria del Consiglio Regionale;
b) studi legislativi e fattibilità;
c) amministrazione;
d) sistema informativo.

Sono istituite le unità speciali delle Commissioni consiliari permanenti che operano sulla base delle direttive espresse dai rispettivi Presidenti di Commissione e dall'Ufficio di Presidenza, nell'ambito degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 10 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale. Il coordinatore delle strutture amministrative del Consiglio Regionale provvede agli aspetti organizzativi riguardanti le unità speciali delle Commissioni consiliari permanenti.
I servizi sono articolati negli uffici indicati nell'allegata tabella "A".
E' istituita ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 18 aprile 1986, n. 9 la segreteria della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna composta da due unità, di cui rispettivamente una appartenente alla 8^ qualifica e l'altra alla 5^ o a qualifiche inferiori. La Commissione predetta può comunque avvalersi in caso di necessità di altro personale messo a disposizione della Presidenza del Consiglio.
Le attribuzioni dei servizi, delle unità speciali delle Commissioni Consiliari Permanenti e della segreteria della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, sono stabilite nell'allegata tabella "B".
All'interno dei servizi, delle unità speciali e degli uffici del Consiglio Regionale possono essere istituite unità operative organiche di primo grado denominate "sezioni", secondo quanto previsto dalla legislazione regioanle vigente. A tale istitutzione provvede l'Ufficio di Presidenza.
La rsponsabilità delle sezioni è attribuita dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del dirigente del servizio o dell'unità speciale, sentito il parere del dirigente d'ufficio, a dipendenti appartenenti alla 8^ qualifica funzionale.


Per l'espletamento delle attività di collaborazione personale al presidente e ai componenti dell'ufficio di presidenza sono istituite apposite segreterie i cui organici non possono eccedere:
a) quattro unità per il presidente del consiglio regionale;
b) due unità per ciascuno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza.

L'ufficio di presidenza con propria deliberazione determina la dotazione organica e le qualifiche funzionali delle segreterie sulla base dei criteri fissati nella legislazione vigente in materia di organizzazione amministrativa della regione, in quanto applicabili e dispone l'assegnazione del relativo personale.
Per le modalità di reperimento e per il trattamento del personale delle segreterie si applicano le disposizioni vigenti in materia di organizzazione amministrativa della regione.
Fino a quando non si provvederà ad una organica definizione delle competenze e della struttura del gabinetto della presidenza del consiglio regionale, si applicano le disposizioni di cui al nono, decimo e undicesimo comma dell'articolo 10 della L.R. 6 giugno 1980, n. 50 e successive modificazione ed integrazioni.


Il coordinatore della struttura amministrativa del Consiglio Regionale assicura il coordinamento funzionale ed organico tra i servizi e fra questi e il Consiglio Regionale, l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni Consiliari e la Conferenza dei Presidenti dei gruppi.
In tale azione opera in stretto rapporto con l'Ufficio di Presidenza che può delegargli, ai sensi della legislazione vigente e nel rispetto delle norme statutarie, funzioni o parti di funzioni di propria competenza.
Ferme restando le attre attribuzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare:
a) convoca e presiede il Comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 5;
b) assiste alle sedute del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;
c) presenta, annualmente, all'Ufficio di Presidenza una relazione sullo stato dell'organizzazione amministrativa.

Il coordinatore risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni all'Ufficio di Presidenza.


E' istituito il comitato di coordinamento composto dal coordinatore che lo presiede, dai dirigenti dei servizi e delle unità speciali.
Il comitato si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno per esaminare le questioni concernenti le esigenze di coordinamento tra i vari servizi. Può, altresì, riunirsi su richiesta di almeno tre componenti.
In particolare il comitato:
a) predispone un programma annuale di lavoro che presenta all'Ufficio di Prsidenza, verificandone periodicamente lo stato di attuazione; anche di tali verifiche è data informazione all'Ufficio di Presidenza;
b) formula le proposte per il piano annuale di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale;
c) definisce le procedure e la utilizzazione delle strutture che rivestono carattere di interconnessione tra i servizi, al fine di assicurare la razionale organizzazione e la maggiore produttività del lavoro nonché le forme di raccordo e di integrazione tra le diverse esperienze in modo da favorire la crescita professionale dei dipendenti;
d) formula le proposte ed i pareri per la mobilità del personale tra un servizio e l'altro;
e) propone annualmente all'Ufficio di Presidenza il riparto delle ore di lavoro straordinario tra i servizi del Consiglio Regionale e l'autorizzazione a prestare lavoro straordinario, per esigenze di carattere eccezionale, anche oltre il limite massimo individuale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
f) stabilisce annualmente i criteri per la formazionae dei progetti obiiettivo per l'incremento della produttività da parte delle singole unità organiche, secondo le disposizioni di legge e del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 14 marzo 1989, n. 4 e gli accordi decentrati con le OO.SS.;
g) verifica annualmente lo stato dell'organizzazione amministrativa, esaminando ed avanzando le eventuali proposte di modifica;
h) individua i modi e le forme per realizzare la partecipazione dei dipendenti sulle questioni sottoposte al proprio esame garantendo il regolare e puntuale svolgimento delle conferenze di servizio.

Di ogni seduta del comitato di coordinamento è redatto apposito verbale.


A ciascun servizio e unità speciale sono rispettivamente preposti dirigenti inquadrati nella 2^ qualifica funzionale dirigenziale nominati dall'Ufficio di Presidenza.
Al servizio studi legislativi e fattibilità, per le sue peculiari caratteristiche, possono essere assegnati più dirigenti di 2^ qualifica dirigenziale in posizione di staff di studio, ricerca e consulenza.
A ciascun ufficio è preposto un dirigente inquadrato nella 1^ qualifica funzionale dirigenziale in possesso della qualificazione professionale prevista per le funzioni attribuite all'ufficio, nominato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del dirigente del relativo servizio.
La preposizione ai servizi, unità speciali ed uffici è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla legislazione vigente in materia di organizzazione amministrativa della regione.
I dirigenti dei servizi e degli uffici, oltre alle attribuzioni e funzioni dei dirigenti regionali previste nella tabella "A" allegata alla L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, conservano fino all'entrata in vigore della legge di riorganizzazione amministrativa, anche le competenze previste dagli articoli 14 e 16 della L.R. 6 giugno 1980, n. 50, fatta eccezione per quelle che attengono alle funzioni di coordinamento.
I dirigenti delle unità speciali esercitano prevalentemente le funzioni di studio, ricerca e consulenze di cui all'allegato "B" del presente regolamento.
I dirigenti di servizio e delle unità speciali provvedono, altresì, alla assegnazione del personale agli uffici e eventuali sezioni, operanti nelle rispettive strutture.
L'Ufficio di Presidenza specifica, con propria deliberazione, le particolari attribuzioni spettanti ai dirigenti della struttura amministratiava del Consiglio in attuazione delle disposizioni vigenti in materia e l'eventuale delega agli stessi di funzioni amministrative o parti delle stesse di propria competenza, nel rispetto delle norme statutarie.
Gli incarichi di dirigente di servizio di unità speciali e di ufficio hanno la stessa durata dell'Ufficio di Presidenza e sono rinnovabili. Gli incarichi predetti possono essere anticipatamente revocati con le medesime procedure previste per la loro attribuzione.


Per realizzare progetti di intervento e studio che interessano materie attinenti più uffici, servizi e unità speciali, possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare.
Gruppi di lavoro possono altresì essere costituiti per assolvere ad esigenze, anche ricorrenti, di integrazione funzionale, nonché per attuare in via permanente il collegamento fra diversi servizi, unità speciali o uffici appartenenti a distinte aree operative che, tuttavia, sono interessate ad una stessa materia o partecipano all'espletamento di una medesima funzione, sotto diversi e specifici aspetti.
Il gruppo di lavoro è istituito, su proposta del dirigente del servizio o, quando sono interessati più servizi, del coordinatore sentiti i dirigenti dei servizi interessati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.


Per garantire il coordinamento e la funzionalità del servizio studi legislativi e fattibilità e delle unità speciali, è costituito un apposito gruppo di lavoro permanente, composto dai dirigenti delle predette strutture.
Tale gruppo è convocato almeno una volta al mese dal dirigente del servizio studi legislativi e fattibilità ed esamina tutti gli argomenti segnalati dall'Ufficio di Presidenza, dai Presidenti delle Commissioni Consiliari, dai singoli Consiglieri e dai dirigenti degli altri servizi ed unità speciali.
Ai lavori del gruppo possono partecipare gli eventuali esperti incaricati ai sensi della lettera l) dell'articolo 4 della L.R. 14 mamrzo 1989, n. 4.
Di ogni seduta è redatto un apposito verbale.


Il dirigente di ciascun servizio convoca almeno ogni tre mesi conferenze all'interno del servizio stesso cui partecipano il coordinatore e tutti i dipendenti assegnati al servizio allo scopo di discutere ed esaminare i programmi di lavoro ed i loro criteri di impostazione, di verificarne l'attuazione, di elaborare proposte per migliorare la funzionalità della struttura operativa e la produttività del lavoro.
La conferenza è convocata anche su ruchiesta di almeno un terzo dei dipendenti assegnati al servizio.
L'Ufficio di Presidenza, si proposta del comitato di coordinamento e d'intesa con le OO.SS. delibera le procedure per il funzionamento delle conferenze di servizio.


Allo scopo di esaminare programmi o progetti, ovvero per affrontare i problemi di carattere organizzativo e di qualificazione professionale, o per formulare eventuali proposte di riorganizzazione nonché per consentire una adeguata informazione sull'attività istituzionale della Regione, sugli specifici compiti e sul funzionamento delle strutture, l'Ufficio di Presidenza convoca conferenze periodiche di organizzazione.
La conferenza si riunisce almeno una volta all'anno, anche su richiesta di una Commissione Consiliare o di un gruppo consiliare o del comitato di coordinamento di cui al precedente articolo 5.
Alla conferenza partecipano i dirigenti dei servizi, delle unità speciali e degli uffici; alle stesse sono invitati i consiglieri regionali, le organizzazioni sindacali e il personale del Consiglio Regionale.
Di ogni riunione viene redatto e stampato il resoconto integrale.


Fermi restando gli accordi decentrati con le OO.SS. l'attività di formazione professionale si svolge nell'ambito della normativa vigente e si articola in:
a) attività di aggiornamento dirette all'acquisizione degli strumenti culturali e professionali necessari all'espletamento dei compiti assegnati a ciascun dipendente;
b) attività di riqualificazione e specializzazione, dirette a fronteggiare processi di ristrutturazione amministrativa e/o a conseguire un elevato contenuto culturale e professionale per lo svolgimento di compiti espressamente individuati.

Gli interventi di formazione professionale possono consentire oltre che in appositi corsi, anche nella partecipazione a convegni, seminari di studio o gruppi di ricerca istituiti dalla regione o da altri enti o istituti.
L'Ufficio di Presidenza realizza in particolare forme di raccordo e collaborazione scientifica anche permanente tra le strutture del Consiglio, il Parlamento, le Università e altri istituti a carattere scientifico, le strutture amministrative delle Regioni, degli enti locali, che risultino utili per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale e favoarisca le indispensabili forme di raccordo istituzionale tra enti diversi.
Gli interventi di formazione professionale sono previsti in un piano annuale, predisposto dal comitato di coordinamento entro il 30 novembre e approvato dall'Ufficio di Presidenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentite le OO.SS.
Nel piano annuale sono indicati gli interventi di formazione, la loro durata, il personale interessato e il costo di ciascun intervento.
Al piano è allegata una relazione che in particolare illustra il contenuto e le modalità di svolgimento dei singoli interventi formativi e indica le esigenze di formazionae cui si dovrà far fronte negli anni successivi.


Il reclutamento del personale del Consiglio Regionale è effettuato dall'Ufficio di Presidenza nei limiti dei posti disponibili secondo la legislazione vigente ed in particolare mediante:
a) concorso pubblico;
b) corso-concorso pubblico;
c) ricorso al collocamento.
Sono fatte salve le norme sul collocamento obbligatorio.

I concorsi sono indetti con delibera dell'Ufficio di Presidenza per qualifica e fino a quando non si sarà proceduto alla ridefinizione dei profili professionali, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della L.R. 4/89, si utilizzano le figure professionali previste dalla L.R. 50/80 e successive modfiche.


Per quanto concerne la contrattazione decentrata e le ralziaoni sindacali si rinvia a quanto è stabilito al titolo IV della L.R. 4 novembre 1988, n. 42.
In particolare L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e le OO.SS., entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sottoscriveranno un protocollo di intesa.
L'Ufficio di Presidenza adotta tutte le misure necessarie per attuare il diritto di informazione secondo quanto previsto dall'articolo 25 della L.R. 4 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.


Fino a quando non si provvederà con apposito atto agli adempimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 1 e del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 14 marzo 1989, n. 4 si applica la normativa regionale vigente in materia.
Ai ensi del comma 2 dell'articolo 3, della L.R. 4/89 l'Ufficio di Presidenza, previa intesa con la Giunta regionale può disporre la gestione unica di alcuni istituti attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale nonché l'utilizzazione di strutture amministrative della giunta non presenti nell'organizzazione amministrativa del consiglio regionale.

Allegati

tabella A



Articolazione della struttura organizzativa del Consiglio Regionale

SERVIZI, UNITA' SPECIALI E UFFICI





1. SERVIZIO ASSEMBLEA E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO REGIONALE

uffici:


1.1 Segreteria del Consiglio

1.2 Atti

1.3 Affari Generali



2. SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI E FATTIBILITA'

uffici:


2.1 Studi legislativi

2.2 Fattibilità


3. SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO

uffici:


3.1 Informazione, stampa e partecipazione

3.2 Documentazione e biblioteca

3.3 Resoconti

3.4 Informatica

3.5 Ufficio Pubbliche Relazioni


4. SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

uffici:


4.1 Ragioneria, bilancio, tesoreria e previdenza dei Consiglieri

4.2 Segreteria dell'Ufficio di Presidenza

4.3 Personale

4.4 Contratti, Patrimonio, Provveditorato e Economato


5. UNITA' SPECIALE I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE


6. UNITA' SPECIALE II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE


7. UNITA' SPECIALE III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE


8. UNITA' SPECIALE IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE


9. UNITA' SPECIALE V COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE


10. SEGRETERIA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ' TRA UOMO E DONNA


 


tabella B



Attribuzioni delle strutture organizzative



 


SERVIZIO ASSEMBLEA E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO REGIONALE


II Servizio assolve a tutte le incombenze necessarie ad assicurare il funzionamento dell'Assemblea, provvedendo all'acquisizione, conservazione dei documenti elettorali e degli atti relativi alla proclamazione degli eletti e connessi adempimenti preliminari all'inizio del mandato, convalida e status dei Consiglieri, certificazioni e incombenze relative al contenzioso elettorale.


In particolare provvede ai seguenti compiti:

1) adempimenti relativi alla convocazione del Consiglio Regionale, preparazione del calendario dei lavori e dell'ordine del giorno delle sedute;

2) adempimenti relativi allo svolgimento delle sedute consiliari;

3) assistenza e consulenza giuridico formale alla Presidenza e all'Ufficio di Presidenza anche per ciò che concerne le procedure e l'interpretazione del regolamento interno del Consiglio Regionale;

4) rapporti con la segreteria della Giunta Regionale per il coordinamento delle procedure interessanti congiuntamente i due organi regionali;

5) redazione dei processi verbali delle sedute consiliari;

6) ricezione, classificazione e conservazione delle proposte di legge o di atto amministrativo, nonché degli atti ad esse relativi; esame preliminare delle proposte per l'accertamento dei requisiti di ricevibilità e revisione degli aspetti formali; correzione delle bozze di stampa delle stesse;

7) ricezione, classificazione e conservazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni; adempimenti conseguenti allo loro presentazione;

8) adempimenti connessi all'assegnazione delle proposte di legge, di atto amministrativo o di altri affari alle commissioni consiliari permanenti, secondo la competenza;

9) servizio segreteria delle riunioni della conferenza dei presidenti di gruppo;

10) preparazione del programma dei lavori del Consiglio Regionale;

11) coordinamento formale dei testi delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi approvati dal Consiglio Regionale in collaborazione con il servizio studi legislativi e le unità speciali delle Commissioni Consiliari; stampa e trasmissione degli stessi al Presidente della Giunta e al Commissario di Governo:

12) tenuta ed aggiornamento dei fascicoli inerenti agli argomenti iscritti e distribuzione ai consiglieri della relativa documentazione: comunicazioni del Presidente all'inizio della seduta; attività di supporto allo svolgimento delle sedute consiliari;

13) tenuta ed aggiornamento dell'elenco e dello scadenzario delle nomine di competenza del Consiglio Regionale;

14) protocollo, archivio generale del Consiglio Regionale e archivio "stampati" del Consiglio stesso.

15) organizzazione ed esecuzione delle attività relative al movimento della corrispondenza e degli atti;

16) servizi di stamperia.


SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI E FATTIBILITA'


Il servizio fornisce il supporto tecnico giuridico per l'attività del Consiglio Regionale.

In particolare cura la produzione legislativa e amministrativa di competenza del Consiglio effettuando studi, ricerche e fornendo assistenza giuridica, economica e sociale all'Assemblea, all'Ufficio di Presidenza, alle Commissioni Consiliari, ai gruppi consiliari, ai singoli consiglieri, agli altri soggetti titolari dell'iniziativa legislativa nonché ai servizi e uffici del Consiglio.

Nell'esercizio di tale attività mantiene rapporti con il Parlamento, gli uffici studi e legislativi di altre Regioni, con le università ed altri istituti a carattere scientifico e culturale. nonché con eventuali esperti convenzionati con la Regione.

Realizza studi relativi alla "fattibilità" delle leggi con particolare riferimento alla parte amministrativa e finanziaria delle proposte di legge, nonché alla verifica di attuazione delle leggi vigenti.

In particolare provvede ai seguenti compiti:

1) predisposizione di ricerche, studi e analisi legislative, giurisprudenziali, economiche e sociali sulle proposte di legge, di atto amministrativo e su ogni altra questione di competenza del Consiglio Regionale;

2) collaborazione e assistenza ai singoli consiglieri, ai gruppi consiliari, alle Commissioni, all'Ufficio di Presidenza nella predisposizione di progetti di legge o di atti amministrativi;

3) assistenza ai soggetti dell'iniziativa legislativa popolare su disposizione dell'Ufficio di Presidenza;

4) collaborazione con il servizio assemblea in ordine al coordinamento e alla revisione formale dei testi approvati dal Consiglio Regionale;

5) redazione di pareri vertenti su materie di competenza del Consiglio Regionale su richiesta dei soggetti di cui al precedente punto 2);

6) redazione e pubblicazione di compendi di legge, regolamenti, decreti in collaborazione con il servizio sistema informativo;

7) assistenza tecnico giuridica per l'esercizio del controllo del Consiglio Regionale sull'attività della Giunta.


SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO


II servizio cura l'informazione sull'attività del Consiglio regionale e delle sue organizzazioni interne, la raccolta e la tenuta della documentazione relativa, nonché gli adempimenti diretti a garantire l'esercizio del diritto di partecipazione dei cittadini, degli enti e delle forze sociali, secondo le disposizioni contenute nello Statuto regionale, nelle leggi regionali e nel Regolamento interno del Consiglio regionale; cura la resocontazione delle sedute consiliari, la documentazione necessaria per l'attività del Consiglio e gestisce la biblioteca.

Cura altresì l'informatizzazione delle procedure e degli uffici del Consiglio Regionale.

Per lo svolgimento delle proprie attività mantiene tutti i collegamenti necessari con gli uffici della Regione e con organismi esterni ad essa.

In particolare provvede ai seguenti compiti:

1) informazione sull'attività del Consiglio e degli organismi consiliari: (Presidenza, conferenza dei presidenti dei gruppi, Commissioni permanenti e speciali, gruppi consiliari) fornendo notizie e materiale fotografico alla stampa quotidiana e periodica, alle agenzie di stampa, alla Rai tv, ai canali di informazione diretti all'opinione pubblica. In generale intrattiene con la stampa quotidiana e periodica e con le altre fonti di informazione rapporti permanenti finalizzati al presente scopo, curando altresì la redazione di comunicati stampa e organizzando conferenze stampa;

2) redazione e diffusione di pubblicazioni periodiche del Consiglio Regionale e della rassegna stampa quotidiana;

3) organizzazione di convegni, incontri con enti locali ed associazioni al fine di acquisire elementi utili per l'esercizio delle funzioni del Consiglio e delle Commissioni;

4) attività di resocontazione delle sedute consiliari e di particolari sedute delle Commissioni, di convegni e audizioni;

5) acquisizione, conservazione e classificazione di notizie, documenti e pubblicazioni che interessano la Regione in generale ed il Consiglio in particolare;

6) gestione della biblioteca del Consiglio;

7) documentazione, informazione e ricerca bibliografica di carattere giuridico, economico e sociale per il Consiglio Regionale, l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni Consiliari, i Consiglieri, i gruppi consiliari e, su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, per i soggetti estranei all'amministrazione regionale;

8) informatizzazione delle procedure e degli uffici del Consiglio Regionale;

9) pubbliche relazioni:

9a) attività di rappresentanza, cerimoniale e protocollo;

9b) partecipazione del Consiglio regionale a cerimonie ufficiali, convegni e manifestazioni;

9c) assistenza al Presidente e ai membri dell'Ufficio di Presidenza e ai consiglieri regionali nella loro attività di rappresentanza;

9d) adempimenti connessi alla organizzazione di cerimonie e manifestazioni indette dal Consiglio regionale e dall'Ufficio di Presidenza.


SERVIZIO AMMINISTRAZIONE


II servizio assiste l'Ufficio di Presidenza per tutto ciò che concerne la direzione amministrativa del Consiglio, l'espletamento delle incombenze relative al bilancio, al rendiconto, alla contabilità, alla gestione patrimoniale e al personale.

In particolare provvede ai seguenti compiti:

1) attività di segreteria e verbalizzazione delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza;

2) predisposizione dei bilancio preventivo e consuntivo;

3) gestione del bilancio; .

4) verifica di legittimità sugli atti amministrativi e contabili;

5) predisposizione dei mandati di introito e pagamento;

6) trattamento economico e giuridico del personale in servizio presso il Consiglio, liquidazione delle competenze ad esso spettanti e dei compensi alle persone estranee all'amministrazione che prestano la loro opera negli uffici del Consiglio;

7) trattamento economico ed affari sociali dei consiglieri, gestione amministrativa e contabile del fondo di previdenza e solidarietà dei consiglieri e pubblicazione della situazione patrimoniale degli stessi;

8) amministrazione dei beni mobili ed immobili assegnati al consiglio o comunque adibiti ad uso dello stesso e del fondo economale;

9) relazioni con le OO.SS.;

10) gestione dei servizi di comunicazione (centralini, telex, automezzi) e di riproduzione documenti (fotocopie, microfilmatura); manutenzione degli impianti tecnici e delle attrezzature in dotazione del Consiglio Regionale;

11) predisposizione degli schemi di contratto da stipularsi per le necessità del Consiglio Regionale.


UNITA' SPECIALI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI


Le unità speciali garantiscono il principale supporto tecnico giuridico ed organizzativo per l'attività delle Commissioni consiliari, fornendo la necessaria assistenza giuridica e documentale ai Presidenti e ai componenti delle Commissioni nell'istruttoria degli atti di competenza delle Commissioni. Provvedono inoltre:

1) alla effettuazione, anche in collaborazione con il Servizio Studi Legislativi e Fattibilità per ricerche, studi ed analisi di carattere giurisprudenziale economico e culturale, richieste dalla Commissione;

2) alla collaborazione, ove occorra, con il Servizio Assemblea in ordine al coordinamento e alla revisione formale dei testi approvati dal Consiglio Regionale;

3) alla assistenza alle Commissioni Consiliari per l'esercizio del controllo del Consiglio Regionale sulla attività della Giunta Regionale;

4) alla assistenza tecnico legislativa al Presidente ed agli altri componenti della Commissione per quanto attiene agli argomenti in esame;

5) adempimenti relativi alla costituzione e rinnovo delle Commissioni consiliari permanenti;

6) alla predisposizione del calendario dei lavori delle Commissioni, dell'ordine del giorno e alla convocazione delle loro sed ute;

7) alla redazione dei processi verbali e dei resoconti sommari delle sedute;

8) alla redazione dei provvedimenti deliberati dalle commissioni: testi normativi, pareri, estensione della relazione finale delle commissioni sui provvedimenti deliberati;

9) il coordinamento dei testi approvati dalle commissioni e loro adeguamento al sistema unificato di redazione dei testi normativi, nonché controllo della rispondenza di tali testi alle deliberazioni delle commissioni;

10) alle incombenze relative all'organizzazione delle indagini conoscitive, delle consultazioni ed audizioni su affari di competenza delle commissioni;

11) alla predisposizione del "dossier" di documentazione sui provvedimenti all'esame delle commissioni.


SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA


La Segreteria costituisce il supporto tecnico organizzativo della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla L.R. 18 aprile 1986, n. 9.

Collabora in particolare all'espletamento delle attività programmate alla predetta commissione regionale in tema di:

1) indagini conoscitive e ricerche sulla condizione della donna nella regione;

2) diffusione dei dati raccolti e informazione sulla legislazione esistente;

3) realizzazione di convegni su particolari aspetti della condizione femminile;

4) ogni altra iniziativa intrapresa dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 9/86.