Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 6 marzo 1990, n. 11
Titolo:Celebrazione del 700º Anniversario della fondazione dell'Università di Macerata.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 marzo 1990, n. 30)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





1. La Regione Marche, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, nella ricorrenza del 700° anniversario della fondazione dell'università degli studi di Macerata, d'intesa con la stessa università e con altri enti pubblici e istituzioni culturali, promuove un programma di iniziative da realizzarsi negli anni 1989 e 1990.
2. Le suddette iniziative tendono:
a) all'organizzazione e attuazione, anche in collaborazione con altre università o enti di ricerca italiani e stranieri, europei ed extraeuropei, di seminari, congressi, convegni di studio e attività editoriali;
b) alla promozione e approfondimento dei rapporti tra università e società civile anche in funzione di un più completo inserimento dell'università nelle realtà culturali, sociali ed economiche nazionali, europee ed extraeuropee;
c) al restauro, al riordino e alla collocazione in sedi idonee di materiale storico, artistico, archivistico, museografico ed in genere culturale dell'università di Macerata che assicurino la possibilità di apertura al pubblico nonché alla sua divulgazione, anche attraverso l'allestimento di mostre finalizzate alla valorizzazione del ruolo scientifico dell'università;
d) ad una approfondita indagine storica sulla vita dell'università di Macertata nelle sue componenti, nelle sue iniziative e proposte culturali, nonché sul suo rapporto con la collettività regionale.



1. Per la predisposizione e l'attuazione del programma di iniziative di cui all'articolo 1, è costituito il comitato per le celebrazioni, che ha sede presso l'università di Macerata ed è così composto:
a) il rettore dell'università di Macertata, che lo presiede;
b) l'assessore regionale ai beni e alle attività culturali;
c) il dirigente responsabile del servizio beni e attività culturali;
d) il pro-rettore, i presidi delle facoltà e il direttore amministrativo dell'università di Macerata;
e) un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'università di Macerata, eletto dal consiglio stesso;
f) il prefetto della provincia di Macerata;
g) il presidente della provincia di Macerata;
h) il sindaco del comune di Macerata;
i) il provveditore agli studi della provincia di Macerata;
l) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata;
m) il vescovo della diocesi di Macerata;
n) il soprintendente per gli archivi delle Marche;
o) il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici per le Marche;
p) il direttore dell'archivio di Stato di Macerata;
q) il presidente dell'ente regionale per il diritto allo studio universitario di Macerata.

2. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla costituzione del comitato.


1. All'atto del suo insediamento, il comitato elegge nel proprio seno un esecutivo di cinque membri presieduto dal rettore. All'esecutivo compete l'attuazione del programma, nonchè l'erogazione delle relative spese.
2. All'organizzazione e attuazione dei programmi e delle attività stabiliti, il comitato e il suo esecutivo provvedono tramite un ufficio di segreteria.
3. Alla scelta del personale da adibire al suddetto ufficio provvedono di intesa la giunta regionale e l'università di Macerata.
4. Ai fini di cui al comma 2, il comitato e il suo esecutivo possono avvalersi anche di collaborazioni esterne.


1. Il comitato per le celebrazioni e il suo esecutivo, per la predisposizione e attuazione del programma, possono avvalersi della consulenza di una commissione scientifica costituita dall'università di Macerata.


1. Alla copertura delle spese per la realizzazione del programma si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi messi a disposizone da enti e organismi interessati all'iniziativa.


1. Il comitato cura il coordinamento delle proprie iniziative con quelle finanziate autonomamente dall'università e da altri enti.


1. Le somme di cui alla presente legge sono versate su conto corrente bancario aperto dal comitato esecutivo di cui all'articolo 3 ed intestato al suo presidente.
2. L'esecutivo rimette alla giunta regionale documentato rendiconto delle spese sostenute con i finanziamenti regionali entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno.


1. Per l'attivazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 400 milioni.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 200 milioni mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989 all'uopo utilizzando, ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della L.R. 25/80, quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 12 dell'elenco 1;
b) per l'onere di lire 200 milioni mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico dello stesso capitolo 5100101 del bilancio pluriennale 1989/91, anno 1990, adottato con l'articolo 106 della L.R. 2 agosto 1989, n. 21, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 12 dell'elenco 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 saranno iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsone della spesa del bilancio per il 1990 con la denominazione "Contributo al comitato per le celebrazioni del 700° anniversario della fondazione dell'Università di Macerata" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 400 milioni.