Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 25 |
Titolo: | Contributo annuale alla Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, delegazione delle Marche per la gestione del Centro Recupero Selvatici. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 26 aprile 1990, n. 54) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Adesione a enti, fondazioni associazioni e organismi vari |
Sommario
1. La Regione, in attuazione delle finalità previste dall'articolo 5 dello Statuto, contribuisce, mediante apposito finanziamento, alla gestione del centro recupero selvatici dell'associazione italiana per il World Wildlife Fund (WWF), delegazione delle Marche.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo all'associazione italiana per il WWF, delegazione delle Marche.
2. All'erogazione del contributo provvede la giunta regionale su richiesta del presidente dell'associazione medesima.
3. La giunta regionale può concedere un'anticipazione fino al 50% del contributo previsto dalla presente legge.
4. La restante parte del contributo viene corrisposta su presentazione alla giunta regionale della relazione illustrativa sulle modalità di utilizzazione del contributo regionale e della relativa certificazione che dovrà essere in ogni caso presentata entro il 30 novembre di ogni anno.
1. Per la concessione del contributo previsto dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, la spesa di lire 25 milioni. L'entità del contributo per gli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 25 milioni, relativo all'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzanfo l'apposito accantonamento di cui alla partita 17 dell'elenco 1;
b) per l'onere di lire 25 milioni relativo a ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1990/1992, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando la proiezione, sui detti anni, del medesimo accantonamento.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte:
a) per l'anno 1990 a carico del capitolo 2131102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, con la denominazione "Contributo annuale alla associazione italiana per il World Wildlife Fund, delegazione delle Marche, per la gestione del centro recupero selvatici" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 25 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 sono ridotti di lire 25 milioni.