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Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 29
Titolo:Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 aprile 1990, n. 57 - )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, così come modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426, è approvata la disciplina contenuta nell'accordo per i dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti concernente il triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 che allegato alla presente legge ne fa parte integrante.

Art. 2

1. In conformità all'articolo 37 dell'accordo, i coefficienti delle indennità da attribuire ai dirigenti sono così stabiliti:
a) seconda qualifica dirigenziale
a1) coefficiente 0,7 al personale con incarico di direzione di uno dei servizi della giunta, del consiglio e dell'organo regionale di controllo;
a2) coefficiente 0,4 ai dirigenti con incarico di funzioni o con incarico concernente la gestione di progetti speciali quali previsti dalla legge sulla organizzazione amministrativa della Regione;
a3) coefficiente 0,1 ai dirigenti che non siano preposti a funzioni dirigenziali di cui ai precedenti punti a1) e a2);
a4) coefficiente elevato allo 0,9 per i dirigenti del servizio con incarico di coordinamento di area;
a5) coefficiente elevato a 1,0 per il dirigente con incarico di coordinamento dell'area di programmazione;
a6) coefficiente 0,7 al dirigente con incarico di direttore della scuola di formazione del personale regionale previsto dalla legge sulla organizzazione amministrativa della Regione;
a7) il coefficiente di cui ai precedenti punti può essere elevato sino ad un massimo di 0,10 non cumulabile con i coefficienti di cui ai punti a4) e a5), sulla base di una valutazione complessiva dell'amministrazione riferita all'importanza della direzione delle strutture e dei singoli programmi, alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, alla rilevanza dell'assistenza agli organi ed al grado di disponibilità richiesta;
a8) coefficiente 0,7, al personale con incarico di direzione di uno dei servizi dell'Ente di Sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM);
a9) coefficiente elevato a 0,8 per il dirigente con incarico di direttore generale dell'Ente di Sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM);
a10) coefficiente 0,7 al dirigente con incarico di direttore degli istituti autonomi delle case popolari di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro;
a11) coefficiente 0,6 al dirigente con incarico di direttore del consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell' Aso e del Tesino;
a12) coefficiente 0,6 al dirigente con incarico di direttore degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario;
b) prima qualifica dirigenziale
b1) coefficiente 0,7 al personale con incarico di direzione di uno degli uffici della giunta, del consiglio, dell'organo regionale di controllo e dell'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche;
b2) coefficiente 0,4 ai dirigenti con incarico di funzioni o con incarico concernente la gestione dei progetti speciali quali previsti sulla organizzazione amministrativa della Regione;
b3) coefficiente 0,1 ai dirigenti che non siano preposti a funzioni dirigenziali di cui ai precedenti punti b1) e b2);
b4) i coefficienti di cui ai precedenti punti possono essere elevati sino ad un massimo di 0,10, sulla base di una valutazione complessiva dell'amministrazione riferita all'importanza della direzione delle strutture e singoli programmi, alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, alla rilevanza dell'assistenza agli organi ed al grado di responsabilità richiesta;
b5) coefficiente 0,7 al dirigente con incarico di responsabile di struttura complessa nell'ambito degli istituti autonomi case popolari di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro;
b6) coefficiente 0,6 al dirigente con incarico di responsabile di struttura complessa nell'ambito del consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino;
b7) coefficiente 0,6 al dirigente con incarico di responsabile di ufficio nell'ambito degli enti regionali per il diritto allo studio universitario;
b8) coefficiente 0,6 al dirigente con incarico di direttore di azienda di promozione turistica ed, in attesa della sua costituzione, al dirigente con incarico di direttore di ente provinciale per il turismo e di azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo.


Art. 3

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990:
a) riduzione in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti dei seguenti capitoli:
a1) 1210103 "Compensi al personale per lavoro straordinario" per lire 1.000.000.000;
a2) 1210104 "Compensi incentivanti la produttività, l'incremento alla occupazione e il salario annesso", per lire 2.420.000.000;
b) riduzione di lire 850.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 1210101;
c) aumento in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti dei seguenti capitoli di nuova istituzione:
c1) 1210109 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", per lire 4.270.000.000;
c2) 1210111 "Copertura assicurativa per utilizzo del proprio mezzo di trasporto al personale dipendente per missioni o per adempimenti di servizio fuori dell'ufficio", per lire 50.000.000.

2. Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti a carico dei capitoli di cui al punto a) del precedente comma sono trasferiti a carico dei capitoli di cui al punto c) dello stesso comma.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con stanziamenti nei relativi bilanci.

Allegati

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988-1990
CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AREA DI APPLICAZIONE E DURATA


1. Il presente accordo si applica al personale dipendente dalle Regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi nonchè dai consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale e zone di interesse regionale (ZIR).

2. Il presente accordo concerne il triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1983 n. 93 la disciplina contenuta nel presente accordo è approvata con provvedimento regionale, in conformità ai singoli ordinamenti.


CAPO II

RAPPORTI CON L'UTENZA

SEZIONE I


ART. 2

RAPPORTI AMMINISTRAZIONE - CITTADINO


1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le Amministrazioni.

2. A tale scopo, gli Enti devono approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione negli enti di media e grande dimensione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti dagli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro gli Enti predispongono, sentite le Organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza del presente accordo - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove gli Enti ne ravvisino la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

c) il collegamento fra amministrazione e l'unificazione di adempimenti che valgono ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;

d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezze e trasparenza dell'informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiaure elettroniche.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento regionale recettivo del presente accordo ed in prosieguo, con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.


SEZIONE II


ART. 3

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI


1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle regioni e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane loro consorzi ed associazioni, sono i seguenti:

a) stato civile e servizio elettorale;

b) igiene, sanità ed attività assistenziali;

c) attività di tutela della sicurezza pubblica;

d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonchè la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;

e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 dovranno garantirsi, con le modalità di cui al successivo articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) il servizio di stato civile limitatamente all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti;

b) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

c) il servizio cimiteriale limitatamente al trasporto, al ricevimento e all'inumazione delle salme;

d) il servizio di vigilanza urbana limitatamente alle attività di polizia mortuaria, di pronto intervento per incidenti e per eccezionali situazioni di emergenza nonché per la reperibilità delle unità a disposizione della Autorità Giudiziria e, ove espressamente richiesto, di Pubblica Sicurezza con le modalità di cui all'articolo 5 della legge n. 65/1986;

e) il servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali custoditi;

f) il servizio acque, luce, gas limitatamente alla fornitura in misura intera per gli ospedali, case di riposo, case di ricovero e cura, ed in misura ridotta per le abitazioni civili, nonché la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente prevista;

g) il servizio attinente ai mattatoi limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere per la conservazione delle bestie da macello;

h) il servizio nettezza urbana limitatamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani degli ospedali, case di cura e case di riposo nonché dei mercati;

i) il servizio di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati nelle apposite strutture protette a carattere residenziale;

l) il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli appositi impianti nonchè misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

m) il servizio attinente ai magazzini generali limitatamente alla conservazione allo svincolo dei beni deteriorabili;

n) il servizio attinente alle farmacie: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

o) il servizio attinente alle carceri mandamentali limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;

p) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

q) il servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombro nevi), idrica, fognaria, depurazione: prestazioni limitatamente ad un ridotto numero di squadre di pronto intervento;

r) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici.

3. Le prestazioni di cui alle lettere g), l), m), p), q) ed r) sono garantite in quegli Enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.


ART. 4

PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI


1. Ai fini di cui all'articolo 3 saranno individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento regionale ricettivo del presente accordo, con apposito accordo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 effettuata in sede di contrattazione decentrata entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano che assicurano comunque i servizi pubblici essenziali.

4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le Amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai si
CAPO III

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

ART. 5

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI


1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 8 dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale degli enti di cui all'art. 1 resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30/6/1990.

2. Per le finalità di cui al successivo articolo 6, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito, presso ciascun Ente un fondo annuo denominato "Fondo per il Miglioramento dell'Efficienza dei Servizi" che è alimentato:

a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuato nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

b) da una somma pari al corrispettivo di numero 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

c) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun Ente di cui all'art. 8 dell'accordo citato al comma 1, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari esclusa quella relativa al personale con qualifiche dirigenziali;

d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e festivo notturno; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;

e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo dei fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli Enti stessi.

3. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dagli Enti, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonchè da quelle previste dal combinato disposto dal comma 8 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'articolo 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all'art. 16, comma 4 dell'accordo 28 aprile 1987 per il personale degli Enti di cui all'art. 1 ed al fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnati entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.


ART. 6

UTILIZZO DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI


1. Il fondo di cui all'art. 5 è destinato all'erogazione dei compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun Ente, il fondo è finalizzato:

a) in via prioritaria, all'erogazione dei compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento dei parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli d'incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negozziazione decentrata a livello di singolo ente, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. Per gli Enti e per i settori di attività non regolati da parametri sperimentali di produttività, saranno definite con la negozzazione decentrata a livello di singolo ente le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'articolo 1, prevedendo per altro possibilità di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei responsabili delle strutture dei singoli enti con le modalità di cui al successivo articolo 39;

b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;

c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;

d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione dell'ente, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore a 80 ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

3. Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al 2° comma sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente. E' esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità di cui alla normativa vigente alla data del presente accordo gli importi unitari relativi agli istituti finanziari con il fondo di cui al precedente articolo; possono essere invece rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze del servizio, escluso il lavoro straordinario.

5. Ove non fossero rapportate, nel termine del 30/6/1990 di cui all'articolo 5 le necessarie modifiche tecniche ai bilanci dei singoli Enti che consentano la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del Fondo di cui al citato articolo 5 ovvero nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificata secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione del 0,65% del monte salari.


CAPO IV

RELAZIONI SINDACALI

ART. 7

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SINDACALE


1. I dipendenti degli Enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubbica 5 marzo 1986, n. 68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'amministrazione da cui gli interessati dipendono.


ART. 8

DIRITTO DI ASSEMBLEA


1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88 i dipendenti di ciascun Ente e Amministrazione del comparto hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione, nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera o in altra sede senza oneri a carico dell'Ente, per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.


ART. 9

ASPETTATIVE SINDACALI


1. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente accordo che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto di impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le Amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 1100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma è riservato per il 90% alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante 10% alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 77 s. g. del 3 aprile 1989 garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395 della circolare - direttiva n. 24518/8.93.5 del 23 ottobre 1983, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa: con l'ANCI per il personale dipendente dai Comuni e loro consorzi ed IPAB; con l'UPI per il personale dipendente delle Province; con l'UCEM, per il personale diendente dalle Comunità Montane; con l'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle Camere di Commercio con la CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici ad essi dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari e Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

5. Al personale degli Enti locali è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attività di servizio in detti Enti distinta per Comuni, Province e Comunità Montane. Analoga quota proporzionale è riservata al personale in servizio presso le Camere di Commercio, le Regioni, gli istituti autonomi delle Case popolari ed i Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale degli Enti ed Amministrazioni del comparto sono presentate alla Associazione o Unione o Conferenza di cui al comma 4. L'associazione o Unione o Conferenza rispettivamente competenti curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalle Amministrazioni o Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca delle richieste della aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Associazione unioni o conferenza di cui al comma 4.

7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5 sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica, che provvede sentite le associazioni, le unioni e la conferenza di cui al comma 4 interessati anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.

8. La associazione, le unioni e la conferenza di cui comma 4 provvedono alla redistribuzione tra tutti gli Enti rappresentati degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse saranno comunicate rispettivamente all'associazione, unioni e conferenza di cui al comma 4 ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica per i conseguenziali adempimenti.


ART. 10

DISCIPLINA DEL PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE


1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9, sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario necessario fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività, con l'esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente art. 9 può essere sostituito con le modalità ed i limiti di cui all'art. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 commi 1°, 3° e 4° dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 11 prescindendo dalla apicalità del posto.


ART. 11

PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI


1. I dirigenti degli organismi rappresentantivi di cui al comma 3 dell'articolo 7 possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo articolo 12, mediamente non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le tre giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3.


ART. 12

MONTE ORARIO COMPLESSIVO DEI PERMESSI SINDACALI


1. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione ed Ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente articolo 11 è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il 1° trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali tra tutti gli organismi rappresentativi operanti nell'Amministrazione interessata e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative dell'Ente e del suo eventuale decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali di cui al 3° comma dell'articolo 7 sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93, ai convegni nazionali, ed alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali - territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al 1° comma.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo saranno comunicate alle Amministrazioni per i conseguenziali adempimenti.


ART. 13

DIRITTO DI AFFISIONE


1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti le materie di interesse sindacale e del lavoro.


ART. 14

LOCALI PER LE RAPPRESENTANZE SINDACALI


1. In ciascuna unità amministrativa con almeno 200 dipendenti è consentito, agli organismi rappresentantivi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore a 200 dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.


ART. 15

PATRONATO SINDACALE


1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igine e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come è previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.


ART. 16

GARANZIE NELLE PROCEDURE DISCIPLINARI


1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.


ART. 17

REFERENDUM


1. Le Amministrazioni devono consentire nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento - fuori orario - di lavoro di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.


ART. 18

CONTRIBUTI SINDACALI


1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, alla Amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulla retribuzione dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.

4. Le Amministrazioni e gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.


ART. 19

TUTELA DEI DIPENDENTI DIRIGENTI SINDACALI


1. Il trasferimento di una unità produttiva, ubicata in un diverso Comune o Circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e delle organizzazioni e confederazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla-osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.


ART. 20

NORMA TRANSITORIA


1. Entro il termine di 120 giorni dalla data in vigore del provvedimento regionale di recepimento del presente accordo, gli Enti e le Amministrazioni adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1 gli Enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica nonchè all'Associazione, alle unioni ed alla conferenza di cui all'articolo 9, comma 4° il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.

3. La ripartizione di cui all'articolo 9, 4° comma e 5° comma è effettuata entro il 31 dicembre 1990.


CAPO V

NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

ART. 21

TRATTAMENTO DI MISSIONE


1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;

b) per l'opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi.

2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395 sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.


ART. 22

MOBILITA'


1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988 n. 554, è corrisposto, a cura dell'Amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

Qualifica funzionale VIII e superiori L. 3.500.000

Qualifica funzionale VII L. 3.000.000

Qualifica funzionale VI L. 2.500.000

Qualifica funzionale V ed inferiori L. 2.000.000

2. Al personale, trasferito dalle Regioni agli Enti Locali a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'articolo 1, è corrisposto, a carico della Regione delegante, un compenso "una tantum" di importo pari a quello indicato nel comma 1.


ART. 23

COPERTURA ASSICURATIVA


1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.


ART. 24

DIRITTO ALLO STUDIO


1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al 1° comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario in sede di contrattazione decentrata.

5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.


ART. 25

TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE


1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. L'Ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al primo comma qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.


ART. 26

TUTELA DEI DIPENDENTI PORTATORI DI HANDICAP


1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessioni di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. Gli Enti in attuazione delle vigenti normative adottano tutte le misure idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.


ART. 27

IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO


1. L'art. 32 dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1 è integrato con le disposizioni che seguono:

a) il libretto sanitario di cui al comma 5 del citato art. 32 deve essere istituito dalle Amministrazioni anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;

b) le Amministrazioni devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di video terminali, quali misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le Amministrazioni provvedano all'effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso di video terminali deve essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili;

c) alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile.

Si provvede altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità.

2. Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia d'igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, unitamente alle Amministrazioni, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.


ART. 28

PARI OPPORTUNITA'


1. I Comitati per le pari opportunità, di cui all'art. 7 dell'accordo del 26 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1 ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale che recepisce il presente accordo. Gli Enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

2. I Comitati presieduti da un rappresentante dell'Ente sono costituti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della funzione pubblica in data 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 serie generale del 3 aprile 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza delle Amministrazioni.

3. In sede di negoziazione decentrata al livello del singolo Ente, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità , sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia con particolare riferimento a:

a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del precedente comma, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 7 dell'accordo 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1.


ARTICOLO 28 BIS

DIRETTIVE CEE


1. Rientra nelle competenze del Comitato di cui all'art. 28 la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.


CAPO VI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

ART. 29

TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE


1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale di recepimento del presente accordo.


ART. 30

TEMPI E PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA


1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo V dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1 con le integrazioni di cui ai commi che seguono.

2. Gli Enti e le loro associazioni provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di recepimento del presente accordo ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.

3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di 30 giorni dal suo inizio.

4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.

5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli Enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti.

7. Gli accordi decentrati dovranno contenere apposite clausole circa i tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.


ART. 31

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI


1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali di categoria, titolari della contrattazione ai vari livelli.

2. L'Ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro 15 giorni dall'insorgenza del conflitto dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame dei problemi interpretativi di interesse generale.

5. Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai comma 3° e 4°, il Ministro per la funzione pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate.

6. Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti il Ministro per la Funzione Pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli Enti interessati ai sensi dell'art. 27 primo comma n. 2 della legge 29 marzo 1983 n. 93.


CAPO VII

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

ART. 32

ORDINAMENTO PROFESSIONALE


1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalità degli Enti le aree di attività di cui all'allegato A dell'accordo del 29 aprile 1983 e dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale degli Enti di cui all'art. 1 sono articolate in conformità a quelle indicate nell'allegato 1 del presente accordo. Nelle predette aree sono collocate le figure professionali ivi indicate necessarie all'espletamento delle attività proprie di ciascuna delle aree stesse, confermando gli inquadramenti del personale nella qualifica funzionale posseduta.

2. Fatta salva la collocazione nelle qualifiche funzionali delle figure o profili professionali prevista dalla vigente normativa e dal presente accordo, l'elencazione delle figure professionali di cui all'allegato n. 1 ha valore non esaustivo; qualora gli Enti individuino nel rispetto delle declaratorie di qualifica, figure o profili professionali non previsti dalla precedente articolazione in aree ed istituiscano i relativi posti in organico, relativa copertura si effettua esclusivamente con le procedure ordinarie di accesso secondo la vigente normativa.

3. In relazione alle obiettive condizioni organizzative dei singoli Enti ed alla loro dimensione, le aree di attività previste dal presente accordo possono essere accorpate sulla base di criteri che devono tener conto dell'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività proprie di ciascuna di esse e di rispettare la equiparazione delle figure professionali alle singole qualifiche funzionali. All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilità fra figure professionali e profili ascritti alla medesima qualifica funzionale salvo che la figura professionale escluda intercambiabilità per i titoli professionali che specificatamente la definiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono linee di indirizzo per le Regioni a statuto ordinario.


ART. 33

FIGURE PROFESSIONALI


1. Le figure professionali elencate nella tabella n. 2 allegata al presente accordo, sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal 1° ottobre 1990.

2. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'area informatica, individuati nella tabella n. 3, nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di qualifica, gli Enti, secondo le norme del proprio ordinamento, possono istituire i posti di organico corrispondenti in relazione alle proprie esigenze funzionali. In sede di prima applicazione i predetti posti sono coperti mediante concorso interno riservato ai dipendenti degli Enti di cui all'art. 1 in possesso dei requisiti prescritti.

3. In attuazione dei commi 1 e 2 gli Enti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.


ART. 34

LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO


1. E' istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima; il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non può superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica professionale nel comma 4.

2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma 1 è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 è di L. 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'art. 35 del presente accordo, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

1^ qualifica funzionale 25%

2^ qualifica funzionale 25%

3^ qualifica funzionale 45%

4^ qualifica funzionale 60%

5^ qualifica funzionale 30%

6^ qualifica funzionale 60%

7^ qualifica funzionale 20%

5. Il livello economico differenziato previsto dal comma primo non può essere attribuito al personale di cui all'art. 41 bis, comma 2, nonchè al personale di cui all'art. 33, comma 1, del presente accordo. Tale personale non concorre a determire la percentuale di cui al comma 4.


ART. 35

PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO


1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'articolo 34, comma 1, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli quali quelli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.

4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'articolo 34.


CAPO VIII

DIRIGENZA

ART. 36

ORARIO DI SERVIZIO DEI DIRIGENTI


1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

2. Il dirigente è a disposizione dell'amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.


ART. 37

INDENNITA' DI FUNZIONE


1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti da 0,1 a 1.

2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al primo comma, lettere d) ed e), dell'articolo 34 del D.P.R. 262/1987 sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal precedente comma 1.

3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.

4. Le singole amministrazioni con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, determinano in via preventiva i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.

5. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'articolo 6 del presente accordo, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

6. La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dall'articolo 34, del D.P.R. n. 268/1987, 1° comma, lettere c) ed e) nonché gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua altresì a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.


ART. 38

RESPONSABILITA' PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI


1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, sono responsabili, in particolare, dell'osservenza, da parte del personale assegnato, dei doveri di ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati dalla vigente normativa, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità.


ART. 39

COMPITI DEI DIRIGENTI NELLA GESTIONE DEL FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI


1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, nell'ambito del Fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza dalla data di istituzione del Fondo stesso. A tal fine gli Enti adottano le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza, tenuto conto della specificità dei singoli ordinamenti.

2. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo, vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonchè i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.


CAPO IX

TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 40

NUOVI STIPENDI


1. I valori sipendiali annui lordi di cui all'art. 33 dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 17.9.1987, n. 494 e per le qualifiche dirigenziali, delle integrazioni tabellari e delle indennità di cui rispettivamente all'art. 33, comma 3 ed all'art. 34, comma 1, lettera c), dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1, sono così stabiliti a regime:

Qualifica I L. 6.081.000

II L. 7.041.000

III L. 8.181.000

IV L. 9.181.000

V L. 10.521.000

VI L. 11.631.000

VII L. 13.631.000

VIII L. 18.071.000

I dirigenziale L. 25.211.000

II dirigenziale L. 33.593.000

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 01.07.1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30.9.1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I L. 152.000

II L. 190.000

III L. 265.000

IV L. 310.000

V L. 355.000

VI L. 386.000

VII L. 487.000

VIII L. 592.000

I dirigenziale L. 609.000

II dirigenziale L. 820.000

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I L. 715.000

II L. 894.000

III L. 1.240.000

IV L. 1.459.000

V L. 1.668.000

VI L. 1.815.000

VII L. 2.290.000

VIII L. 2.789.000

I dirigenziale L. 2.867.000

II dirigenziale L. 3.863.000

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qaulifica I L. 1.200.000

II L. 1.500.000

III L. 2.100.000

IV L. 2.450.000

V L. 2.800.000

VI L. 3.050.000

VII L. 3.850.000

VIII L. 4.990.000

I dirigenziale L. 5.130.000

II dirigenziale L. 6.912.000

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.


ART. 41

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'


1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

Qualifica I L. 198.000

II L. 216.000

III L. 234.000

IV L. 267.000

V L. 312.000

VI L. 330.000

VII L. 384.000

VIII L. 518.000

I dirigenziale L. 672.000

II dirigenziale L. 840.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987 n. 494.


ARTICOLO 41/BIS

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO


1. L'indennità di cui all'art. 34, primo comma lettera b) dell'accordo del 26 aprile 1987 per il personale degli Enti di cui all'art. 1, è incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità di cui all'art. 34 dell'accordo citato in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.

2. Al personale dell'area di vigilanza inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete a decorrere dal 1° ottobre 1990 una integrazione tabellare pari a L. 900.000.

3. Per il personale dell'area di vigilanza, ivi compreso quello di cui al comma 2, le indennità di cui all'art. 34 comma 1 lettera a) dell'accordo del 26 aprile 1987 del personale degli Enti di cui all'art. 1, sono incrementate di L. 440.000 annue lorde ripartite per dodici mesi a decorrere dall'1.10.1990.

4. Al personale dei Centri di formazione professionale che svolga attività in aula o in laboratorio non inferiore a 800 ore per anno formativo, ai sensi del comma 5 dell'art. 40 del D.P.R. n. 268/1987, compete una indennità di L. 850.000 annue lorde a decorrere dall'1.10.1990.


ART. 42

EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI


1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assitenziali e relativi contributi, nonchè sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge quadro 29 marzo 1983 n. 93 i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente articolo 40, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.


ART. 43

INDENNITA' DI RISCHIO DA RADIAZIONI


1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e semprechè il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'Amministrazione, nominata dal capo del personale dell'Amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 5 del presente accordo.


CAPO X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

ART. 44

ASSENZE OBBLIGATORIE


1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.


ART. 45

DISPOSIZIONI PARTICOLARI


1. L'elemento aggiuntivo della retirbuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1983-1985 riguardante il personale dei Consorzi, già liquidato nella misura ridotta di cui all'articolo 35, comma 5, dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1, cessa di essere corrisposto dalla data di entrata in vigore del provvedimento che recepisce il presente accordo e comunque, da non oltre il 01.07.1990.

2. Per le Regioni che non abbiano provveduto all'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale e all'attivazione delle leggi di riorganizzazione in applicazione della disciplina dell'accordo del 29 aprile 1983 valido per il triennio 1983/1985 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 77 commi 2 e 3 dell'accordo indicato nel comma 1.

3. L'indennità di reperibilità di cui all'articolo 34, lettera g) nell'accordo indicato nel comma 1, non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensantivo senza riduzione del debito orario settimanale.


ART. 46

NORMA FINALE DI RINVIO


1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente accordo, le disposizioni di cui all'accordo del 29 aprile 1983 e all'accordo del 28 aprile 1987 per il personale degli Enti di cui all'articolo 1.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 e l'articolo 22 dell'accordo del 26 aprile 1987 per il personale degli Enti di cui all'art. 1 sono abrogati.


TABELLA 1

DIRIGENZA


Per la dirigenza sono richiamate le funzioni, le attribuzioni ed i compiti previsti della Tabella A allegata ai DD.PP.RR. 25 giugno 1983 n. 347, 31 maggio 1984, n. 665 e successive modifiche ed integrazioni.


AREE DI ATTIVITA'


AREA AMMINISTRATIVA

Comprende tutte le attività amministrative istituzionali o delegate, di programmazione e progettazione amministrativa, delle metodologie, dell'organizzazione del lavoro e dell'elaborazione a supporto agli organi istituzionali.







































LIVELLO FIGURA PROFESSIONALE
1  
2  
3  
4 ESECUTORE
5 COLLABORATORE PROFESSIONALE
6 ISTRUTTORE
7 ISTRUTTORE DIRETTIVO
8 FUNZIONARIO


Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modifiche ed integrazioni.


AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

Comprende tutte le attività tecniche dell'ubanistica e dei lavori pubblici, quelle progettuali e di conservazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, di gestione del territorio e di tutela dell'ambiente. Comprende altresì tutte le unità operative, delle manutenzioni e delle lavorazioni anche a livello specialistico.







































LIVELLO FIGURA PROFESSIONALE
1  
2  
3 OPERATORE
4 ESECUTORE
5 COLLABORATORE PROFESSIONALE
6 ISTRUTTORE
7 ISTRUTTORE DIRETTIVO
8 FUNZIONARIO

Valgono le esemplificaizoni di cui alla Tabella allegato A al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modifiche ed integrazioni.


AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Comprende tutte le attività contabili, di gestione del bilancio e dei beni demaniali e patrimoniali, nonchè le attività di studio e ricerca per progetti e programmi rivolti all'ottimizzazione dell'uso delle risorse dell'Ente e tutte le operazioni di accertamento, valutazione, revisione e controllo dei tributi e contributi.







































LIVELLO FIGURA PROFESSIONALE
1  
2  
3  
4 ESECUTORE
5 COLLABORATORE PROFESSIONALE
6 ISTRUTTORE
7 ISTRUTTORE DIRETTIVO
8 FUNZIONARIO

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modifiche ed integrazioni.


AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

Comprende tutte le attività studio, valutazione e trattamento di situazioni di bisogno socio-assistenziale e materiale, le attività di prevenzione, cura e realizzazione nonchè la gestione delle farmacie.







































LIVELLO FIGURA PROFESSIONALE
1  
2  
3  
4 ESECUTORE
5 COLLABORATORE PROFESSIONALE
6 ISTRUTTORE
7 ISTRUTTORE DIRETTIVO
8 FUNZIONARIO

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modifiche ed integrazioni.


AREA CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT

Comprende tutte le attività culturali, del tempo libero, di promozione, programmazione e gestione del turismo e dello sport nonchè quelle promozionale in favore dei giovani.







































LIVELLO FIGURA PROFESSIONALE
1  
2  
3 OPERATORE
4 ESECUTORE
5 COLLABORATORE PROFESSIONALE
6 ISTRUTTORE
7 ISTRUTTORE DIRETTIVO
8 FUNZIONARIO

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modifiche ed integrazioni.


AREA SERVIZI AUSILIARI

Comprende tutte le attività ausiliarie, di custodia e di supporto, in tutti i servizi dell'Ente.







































LIVELLO FIGURA PROFESSIONALE
1 ADDETTO ALLE PULIZIE
2 AUSILIARIO
3 OPERATORE
4 ESECUTORE
5 COLLABORATORE PROFESSIONALE
6  
7  
8  

Valgono le esemplificaizoni di cui alla Tabella allegato A al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modifiche ed integrazioni.


AREA LEGALE LEGISLATIVA

Comprende tutte le attività legali e legislative con rilevanza interna ed esterna nelle competenti sedi giuridiche, legali e istituzionali anche di studio e di ricerca.







































LIVELLO FIGURA PROFESSIONALE
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8 FUNZIONARIO

Valgono le esemplificazion idi cui alla Tabella allegato A al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modifiche ed integrazioni.


AREA SCOLASTICA EDUCATIVA E DELLA FORMAZIONE

Comprende tutte le attività educative, le attività di docenza nelle strutture scolastiche e di formazione professionale, le attività di sostegno alla docenza e le attività didattiche integrative.







































LIVELLO FIGURA PROFESSIONALE
1  
2  
3 OPERATORE
4 ESECUTORE
5 COLLABORATORE PROFESSIONALE
6 ISTRUTTORE
7 ISTRUTTORE DIRETTIVO
8 FUNZIONARIO

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modifiche ed integrazioni.


AREA VIGILANZA E CUSTODIA

Comprende tutte le attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale, e silvo-pastorale nonchè le funzioni demandate dalla legge 65/86, e le attività di custodia nelle carceri mandamentali.







































LIVELLO FIGURA PROFESSIONALE
1  
2  
3  
4  
5 COLLABORATORE PROFESSIONALE
6 ISTRUTTORE
7 ISTRUTTORE DIRETTIVO
8 FUNZIONARIO

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modifiche ed integrazioni.


AREA CONCILIAZIONE E GIUSTIZIA

Comprende tutte le attività giudiziarie, di conciliazione demandate all'ente e quelle di notifica dei relativi atti.







































LIVELLO FIGURA PROFESSIONALE
1  
2  
3  
4 ESECUTORE
5 COLLABORATORE PROFESSIONALE
6 ISTRUTTORE
7 ISTRUTTORE DIRETTIVO
8 FUNZIONARIO

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modifiche ed integrazioni.


AREA DEMOGRAFICA E STATISTICA

Comprende tutte le attività istituzionali o delegate del Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva. Comprende inoltre tutte le attività di rilevazione, raccolta, interpretazione ed elaborazione dei dati statistici.







































LIVELLO FIGURA PROFESSIONALE
1  
2  
3  
4 ESECUTORE
5 COLLABORATORE PROFESSIONALE
6 ISTRUTTORE
7 ISTRUTTORE DIRETTIVO
8 FUNZIONARIO

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modifiche ed integrazioni.


AREA INFORMATICA

Comprende le attività di pertinenza come struttura di supporto, per tutte le aree di attività, organizzando le informazioni per svolgere in modo efficente i processi gestionali e amministrativi, le risorse e le procedure per acquisire, archiviare, elaborare e comunicare i dati e le informazioni.







































LIVELLO FIGURA PROFESSIONALE
1  
2  
3  
4  
5 COLLABORATORE PROFESSIONALE
6 ISTRUTTORE
7 ISTRUTTORE DIRETTIVO
8 FUNZIONARIO

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato 3 del presente accordo.


AREA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Comprende tutte le attività di programmazione, gestione, assistenza tecnica, informazione e divulgazione nei settori zootecnico, agro-silvo-pastorale, alimentare, meteorologico, del commercio e dei mercati.







































LIVELLO FIGURA PROFESSIONALE
1  
2  
3 OPERATORE
4 ESECUTORE
5 COLLABORATORE PROFESSIONALE
6 ISTRUTTORE
7 ISTRUTTORE DIRETTIVO
8 FUNZIONARIO

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modifiche ed integrazioni.


TABELLA 2

QUALIFICA


- Terminalisti o addetti alla registrazione dei dati dell'area informatica V

- Conduttore macchine operatrici complesse V

- Assistenti sociali VII

- Direttori dei centri di formazione VIII
TABELLA 3

PROFILI PROFESSIONALI DELL'AREA INFORMATICA


PROFILO PROFESSIONALE:

ANALISTA DI SISTEMA - QUALIFICA VIII


1) Analizza e controlla le caratteristiche dei sistemi hardware e software di comunicazione e di base dati.

2) Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali.

3) Nell'organizzazione e pianificazione dei progetti provvede all'articolazione in più aree; effettua la verifica del rispetto dei tempi di esecuzione, armonizzando all'uopo le risorse disponibili.

4) Quando dirige una unità organica, anche a rilevanza esterna, del settore non riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.

5) E' addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti.

6) Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua interventi diretti anche complessi ovvero coordina gli interventi dei fornitori hardware e software.

7) Coordina le attività relative alla rete locale e remota effettuando interventi diretti anche complessi.

8) Provvede al coordinamento di differenziate professionalità qualora richiesto da specifiche particolarità di singole aree del progetto.

9) Cura la formazione e l'aggiornamento professionale e svolge attività didattica.

10) Partecipa ad organi collegiali nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale e rappresenta l'amministrazione anche in convegni e congressi.

11) E' tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all'estero.

12) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze, mantiene in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.


REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.

- Conoscenza dell'inglese parlato e scritto.

- Superamento di un corso di formazione.


MODALITA' DI ACCESSO

- Corso-concorso o concorso pubblico con prova teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Analista, Programmatore di sistema, Programmatore esperto purchè in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l'idoneità al concorso.


GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti;

- alla direzione del lavoro;

a seconda del settore di applicazione.


PROFILO PROFESSIONALE: ANALISTA DI PROCEDURE - QUALIFICA VIII


1) Definisce la macroanalisi delle procedure di automatizzare in dipendenza delle esigenze amministrative in atto ed in funzione della struttura del sistema che concorre a progettare.

2) Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali per quanto attiene alle procedure.

3) Concorre all'organizzazione e pianificazione della realizzazione dei progetti per quanto riguarda la definizione dello schema logico dei flussi informativi, la struttura e le transazioni dei databases, la scelta dei linguaggi di programmazione e delle metodologie di lavoro, la predisposizione di istruzioni operative, dei manuali e della documentazione necessaria.

4) Quando dirige una unità organica anche a rilevanza esterna del settore non riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.

5) E' addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti.

6) Provvede al coordinamento di differenziate professionalità qualora richiesto da specifiche particolarità di singole aree del progetto.

7) Cura la formazione e l'aggiornamento professionale e svolge attività didattica.

8) Provvede alla gestione ed al coordinamento delle procedure relative ad una o più aree di automazione.

9) Coordina la schedulazione dei lavori relativi ad una o più aree di automazione.

10) Ha il controllo e la supervisione dell'input/output relativo ad una o più aree di automazione.

11) Partecipa ad organi collegiali nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale e rappresenta l'amministrazione anche in convegni e congressi.

12) E' tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all'estero.

13) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.


REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altre lauree con specializzazione in informatica.

- Conoscenza dell'inglese parlato e scritto.


MODALITA' DI ACCESSO

- Corso-Concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Analista, Programmatore di sistema, Programmatore esperto, purchè in possesso dei requisiti culturali e profesisonali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l'idoneità al concorso.


GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione;

- ai risultati conseguiti;

- alla direzione del lavoro;

a seconda del settore di applicazione.


PROFILO PROFESSIONALE: ANALISTA - QUALIFICA VII


1) Effettua l'analisi tecnica delle procedure di automazione, collabora con l'analista di sistemi alla formulazione del piano di analisi del proprio settore.

2) Analizza le procedure a lui affidate, cercando le possibili soluzioni alternative, sotto l'aspetto tecnico, proponendo i relativi programmi da realizzare.

3) Individua i punti più importanti delle procedure, con particolare riferimento all'integrazione con altre procedure.

4) Prepara e trasmette ai programmatori la documentazione ed i dati necessari per la stesura dei programmi.

5) Definisce la suddivisione delle procedure affidategli in programmi, tenuto conto, tra l'altro, delle dimensioni di occupazione di memoria dell'elaboratore.

6) Ha la gestione ed il coordinamento delle procedure relative ad una o più aree di automazione.

7) Coordina la schedulazione dei lavori relativi ad una o più aree di automazione.

8) Ha il controllo e la supervisione dell'input/output relativo ad una o più aree di automazione.

9) Assiste i programmatori tecnicamente, sia su richiesta che di propria iniziativa.

10) Provvede alla preparazione della documentazione della procedura analizzata, curando sia quanto di propria spettanza, che quanto di spettanza del gruppo programmatori.

11) Quando dirige una unità organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.

12) Svolge anche attività didattica.

13) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.

14) E' tenuto a frenquentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

15) Effettua le registrazioni del proprio lavoro.

16) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze, mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.


REQUISITI CULTURALI

- Diploma di alurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.

- Conoscenza della lingua inglese.


MODALITA' DI ACCESSO

- Corso-Concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, purchè in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l'idoneità al concorso.


GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti a seconda del settore di applicazione.


PROFILO PROFESSIONALE: PROGRAMMATORE DI SISTEMA - QUALIFICA VII


1) Collabora con l'analista di sistema e con l'analista onde definire nei dettagli le risorse hardware necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati.

2) Effettua analisi e controlli delle prestazioni e delle risorse hardware e software.

3) Effettua proposte per l'ottimizzazione del sistema hardware e software.

4) Coordina il settore documentazione.

5) Gestisce, in funzione della struttura hardware disponibile, il sofware di base ed il software applicativo ai quali apporta le successive modifiche.

6) Provvede a compilare la documentazione necessaria.

7) Determina i tempi di esecuzione delle prove a scadenze degli impegni del progetto.

8) Quando dirige una unità organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati e i costi dell'attività.

9) Svolge anche attività didattica.

10) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.

11) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

12) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

13) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze; mantiene in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.


REQUISITI CULTURALI

- Diploma di laurea in Ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.

- Conoscenza della lingua inglese.


MODALITA' DI ACCESSO

- Corso-Concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, purchè in possesso dei requisiti culturali e profesionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l'idoneità al concorso.


GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti a seconda del settore di applicazione.


PROFILO PROFESSIONALE: PROGRAMMATORE ESPERTO - QUALIFICA VII


1) Analizza le procedure non complesse o singole parti di procedure in collaborazione con il livello superiore, effettua diagrammazione di flusso o di dettaglio, provvede alla stesura dei programmi nel linguaggio prescelto e predispone la relativa documentazione.

2) Provvede alla revisione, ottimizzazione e manutenzione di programmi.

3) Provvede alla stesura ed all'aggiornamento della documentazione relativa al software applicativo.

4) Assiste e collabora alle attività DB/DC (Base dati e scambi dati via telecomunicazioni).

5) Determina i tempi di esecuzione delle prove e la scadenza degli impegni del progetto.

6) Quando dirige una unità organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.

7) Svolge anche attività didattica.

8) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

9) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

10) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

11) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze; mantiene, in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.


REQUISITI CULTURALI

- diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica, ovvero altra laurea con specializzazione informatica;

- conoscenza della lingua inglese.


MODALITA' DI ACCESSO

- Concorso pubblico con prove teoriche e pratiche cui sono ammessi: coloro che risultino in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti;

- Il personale inquadrato nei profili professionali di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (Capo Turno) e Consollista purchè in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l'idoneità al concorso.


GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;

- Ai risultati conseguiti a seconda del settore di applicazione.


PROFILO PROFESSIONALE: PROGRAMMATORE - QUALIFICA VI


1) Procede alla stesura dei programmi nel linguaggio prescelto e ne predispone la relativa documentazione.

2) Effettua le analisi del singolo programma sulla base di istruzioni di massima e con discrezionalità operativa di problemi non complessi nonchè la relativa diagrammazione o documentazione di flusso o di dettaglio.

3) Provvede alla manutenzione di singoli programmi e della documentazione relativa.

4) Provvede alla stesura ed aggiornamento della documentazione relativa ai singoli programmi.

5) Garantisce, per quanto gli compete, che tutti i files siano utilizzati nel modo stabilito dagli standards (utilizzo ed aggiornamento della libreria dei files).

6) Prova i programmi secondo le norme in atto e li documenta, al fine di ottenere programmi facilmente gestibili, nella fase di manutenzione.

7) E' tenuto ad aggiornarsi sugli sviluppi e sulle tecniche di programmazione e sull'utilizzo del sistema operativo in uso.

8) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

9) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

10) Effettua le registrazioni del proprio lavoro.

11) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.


REQUISITI CULTURALI

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica, ovvero altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).


MODALITA' DI ACCESSO

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche, e corso di qualificazione della durata di mesi sei a cura dell'Amministrazione.

- Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati (già Registratore di dati), Operatore di sala macchine e Addetto a personal computers (già addetto ai terminali evoluti), con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purchè in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva di 30% qualora ottiene l'idoneità al concorso.


GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti;

a seconda del settore in applicazione.


PROFILO PROFESSIONALE: PROCEDURISTA DI ORGANIZZAZIONE - QUALIFICA VI


1) Analizza i passi procedurali assegnatigli e stende la relativa documentazione.

2) Analizza le operazioni elementari ed i flussi dei passi procedurali assegnatigli.

3) Collabora a stendere il manuale della procedura in esame.

4) Controlla e coordina l'applicazione della norme emesse nell'ambito delle unità esecutive interessate.

5) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

5) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

7) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

8) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.


REQUISITI CULTURALI

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di lingua straniera (inglese).


MODALITA' DI ACCESSO

- Il reclutamento avviene corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

- Il personale inquadrato nei profili professionali di addetto alla registrazione dei dati, Operatore di sala macchine e Addetto a personal computers con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purchè in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l'idoneità al concorso.


GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti;

a seconda del settore di applicazione.


PROFILO PROFESSIONALE: PROGRAMMATORE DI GESTIONE OPERATIVA - QUALIFICA VI


1) Provvede alla gestione di procedure e ne cura la connessa documentazione.

2) Predispone le schede dei lavori relativi alle procedure di competenza.

3) E' addetto al controllo degli input/output.

4) Diagnostica i malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media complessità o inoltra richiesta ai fornitori hardware e software.

5) Ha la gestione della rete locale e remota (D/C), effettua interventi di media complessità con richiesta ai fornitori hardware e software.

6) Tiene aggiornata la documentazione del proprio settore.

7) E' applicato ai sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

8) E' tenuto a frequntare corsi di aggiornamento anche all'estero.

9) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti della sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.


REQUISITI CULTURALI

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola media superiore di secondo grado e corso di formazione in informatica.

- Conoscenza di lingua straniera (inglese).


MODALITA' DI ACCESSO

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati, Operatore di sala macchine e Addetto a personal computers con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purchè in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneità al concorso.


GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti;

a seconda del settore di applicazione.


PROFILO PROFESSIONALE: CAPO UNITA' OPERATIVA (CAPO TURNO) - QUALIFICA VI


1) Garantisce la buona esecuzione del programma dei lavori da eseguire ed il perfetto funzionamento dei mezzi.

2) Coordina le attività operative del turno e le attività complesse connesse all'esecuzione dei lavori.

3) Controlla che il programma dei lavori previsti sia eseguibile con i mezzi disponibili.

4) Verifica che le elaborazioni eseguite sotto il suo controllo siano rispondenti agli standards fissati.

5) Distribuisce il lavoro agli operatori, impartendo loro direttive.

6) Interviene direttamente nei casi di emergenza, per la soluzione di qualsiasi problema di carattere operativo. Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua interventi diretti di media complessità; inoltra richieste ai fornitori di hardware e software.

7) Concorre alla rilevazione di tutte le possibili deficienze nelle istruzioni operative al fine di renderle chiare ed esatte.

8) Gestisce le risorse con particolare riguardo a quelle magnetiche.

9) Effettua le rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al suo dimensionamento.

10) Aggiorna la documentazione tecnica hardware e software.

11) Cura la gestione delle scorte.

12) E' applicato ai sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

13) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

14) Effettua tutte le registrazioni relative al proprio lavoro.

15) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.


REQUISITI CULTURALI

- Diploma di perito in informatica ovvero altro doploma equivalente in informatica o in altro diploma di scuola media secondaria di 2° grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Concorso di una lingua straniera (inglese).



MODALITA' DI ACCESSO

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati, Operatore di sala macchine e Addetto a personal computers con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purchè in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l'idoneità al concorso.


GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti;

a seconda del settore di applicazione.


PROFILO PROFESSIONALE: CONSOLLISTA - QUALIFICA VI


1) Provvede alla gestione e controllo del sistema tramite consolle ed effettua attività complesse relative all'esecuzione dei lavori.

2) Diagnostica i malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media complessità ed inoltra richieste ai fornitori hardware e software.

3) Cura la gestione della rete locale e remota (D/C), effettua interventi di media complessità con richiesta al fornitore hardware e software.

4) Effettua i controlli prestabiliti per ciascun ciclo operativo allo scopo di accertare, in ogni fase della procedura, la esattezza delle elaborazioni eseguite.

5) Gestisce secondo le disposizioni ricevute le scritture relative al funzionamento del sistema.

6) Sostituisce in tutte le sue funzioni il Capo Unità Operativa (Capo Turno) quando questi non è presente.

7) Collabora strettamente con il programmatore di gestione operativa.

8) Cura la gestione delle risorse con particolare riguardo a quelle magnetiche.

9) Effettua rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al suo dimensionamento.

10) Aggiorna la documentazione tecnica hardware e software.

11) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

12) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

13) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

14) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.


REQUISITI CULTURALI

- Diploma di perito in informatica ovvero diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).


MODALITA' DI ACCESSO

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

- Il personale inquadrato nei profili professionali di addetto alla registrazione dei dati, Operatore di sala macchine e Addetto a personal computers con cinque anni di effettivo servizio nel profilo purchè in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l'idoneità al concorso.


GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti;

a secondo del settore di applicazione.


PROFILO PROFESSIONALE: ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DEI DATI - QUALIFICA V


1) Svolge le attività di registrazione di dati, secondo procedure predeterminate, immettendoli nel sistema ed interpretando i messaggi di risposta.

2) Effettua la verifica dei dati in ingresso ed in uscita.

3) Effettua la programmazione semplice del sistema di acquisizione affidatogli.

4) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

5) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.

6) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

7) Individua gli errori ed effettua le relative correzioni.

8) Verifica le informazioni registrate e o perforate nel formato prestabilito.

9) Aggiorna la conoscenza circa l'utilizzazione delle macchine perforatrici/verificatrici e di registrazione dei dati su nastri.

10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze di inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.


REQUISITI CULTURALI

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).


MODALITA' DI ACCESSO

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.


GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa all'organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti;

a secondo del settore di applicazione.


PROFILO PROFESSIONALE: OPERATORE DI SALA MACCHINE - QUALIFICA V


1) Avvia ed esegue i lavori di sala con l'impiego delle unità periferiche, con l'esclusione di quelle attività proprie della profesisonalità superiore. Effettua la inizializzazione e chiusura dei sistemi.

2) Utilizza, con procedure predefinite e limitata discrezionalità, i prodotti-programma o programmi specifici per semplici operazioni di stampa o di ricerca, lettura, scrittura su file magnetici.

3) Cura l'archiviazione e tenuta della documentazione e delle librerie di programmi.

4) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

5) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.

6) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

7) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.


REQUISITI CULTURALI

- Diploma di perito di informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).


MODALITA' DI ACCESSO

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.


GRADO DI RESPONSABILITA'

- Relativa alla organizzazione del lavoro.

- ai risultati conseguiti.

a seconda del settore di applicazione.