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Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 30
Titolo:Organizzazione amministrativa della Regione.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 aprile 1990, n. 57 - )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario


Art. 1 (Disposizione generale)
TITOLO I Servizi della giunta regionale
Art. 2 (Tipologia)
Art. 3 (Servizi centrali funzionali)
Art. 4 (Servizi centrali di settore)
Art. 5 (Servizi decentrati di settore)
Art. 6 (Aree di coordinamento)
Art. 7 (Uffici)
Art. 8 (Dotazione organica e assegnazione del personale)
Art. 9 (Preposizione ai servizi)
Art. 10 (Attribuzioni dei dirigenti di servizio)
Art. 11 (Incarichi di coordinamento di area)
Art. 12 (Attribuzioni dei coordinatori di area)
Art. 13 (Preposizione agli uffici)
Art. 14 (Attribuzioni dei dirigenti di ufficio)
Art. 15 (Incarichi di funzione)
Art. 16 (Unità operative organiche)
Art. 17 (Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi)
Art. 18 (Sostituzione temporanea)
Art. 19 (Responsabilità dei procedimenti)
Art. 20 (Gruppi di lavoro)
Art. 21 (Comitato di coordinamento)
Art. 22 (Conferenza di servizio)
Art. 23 (Incarichi di collaborazione professionale)
TITOLO II Disposizioni per particolari aree e servizi
Art. 24 (Capo di gabinetto e personale addetto al gabinetto del presidente)
Art. 25 (Segreterie particolari)
Art. 26 (Coordinatore della programmazione)
Art. 27 (Comitati tecnico-scientifici)
Art. 28 (Nucleo di valutazione progetti)
Art. 29 (Nucleo controllo di gestione)
Art. 30 (Comitato tecnico consuntivo per la legislazione)
Art. 31 (Centro regionale per i beni culturali)
Art. 32 (Atti della dirigenza)
Art. 33 (Scuola formazione personale regionale)
Art. 34 (Attività ispettiva)
TITOLO III Disposizioni finali
Art. 35 (Coordinamento con le norme che disciplinano l'organizzazione del consiglio regionale)
Art. 36 (Servizi dell'organo regionale di controllo)
Art. 37 (Sportello informativo)
Art. 38 (Coordinamento con procedure programmazione)
Art. 39 (Deleghe di funzioni)
Art. 40 (Rapporti con le organizzazioni sindacali)
Art. 41 (Disposizioni organizzative della giunta regionale)
Art. 42 (Norme transitorie e finali)
Allegati
Allegati
Allegati
Allegati
Allegati



1. Ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto l'organizzazione amministrativa della Regione si compone di servizi che operano, sotto la direzione della giunta e del suo presidente, in modo coordinato secondo il metodo della programmazione al fine di un organico ed efficiente svolgimento del ruolo di governo regionale e di un'imparziale e sollecita azione amministrativa.
2. Fanno parte altresì dell'organizzazione amministrativa della Regione:
a) i servizi del consiglio regionale;
b) i servizi dell'organo regionale di controllo.

3. Il funzionamento dell'organizzazione amministrativa della Regione è informato altresì ai principi della collegialità operativa, della partecipazione e responsabilizzazione del personale.
TITOLO I
Servizi della giunta regionale



1. I servizi della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 1, si distinguono in:
a) servizi centrali funzionali;
b) servizi centrali di settore;
c) servizi decentrati di settore.



1. I servizi funzionali centrali svolgono attività di supporto al funzionamento dell'intero apparato della Regione e in particolare coadiuvano il presidente e la giunta nello svolgimento dei compiti di iniziativa, di programmazione, di indirizzo e coordinamento e di controllo sull'attività regionale e nell'acquisizione e gestione delle risorse di impiego generale e intersettoriale per le strutture amministrative della Regione.
2. I servizi funzionali centrali e le relative attribuzioni sono individuati nell'allegato A che forma parte integrante della presente legge.


1. I servizi centrali di settore svolgono attività di supporto al funzionamento dell'apparato regionale per il settore di competenza ed in particolare coadiuvano la giunta e i suoi componenti nello svolgimento dei compiti di iniziativa, di programmazione, di indirizzo e coordinamento e di controllo dell'attività regionale nel settore, in collaborazione con i servizi funzionali competenti.
2. I servizi centrali di settore e le loro attribuzioni sono individuati e disciplinati nell'allegato B che forma parte integrante della presente legge.


1. I servizi decentrati di settore e le loro attribuzioni sono individuati e disciplinati nell'allegato C che forma parte integrante della presente legge.


1. Ai fini della migliore integrazione operativa e del maggior coordinamento programmatorio e gestionale dei servizi dell'organo regionale di controllo e della giunta regionale, con deliberazione della stessa, i servizi sono raggruppati per aree omogenee di coordinamento funzionale e intersettoriale sulla base degli indirizzi programmatici contenuti nella mozione di cui all'articolo 23 dello Statuto.
2. La giunta regionale provvede al raggruppamento dei servizi per aree omogenee nella seduta successiva a quella in cui vengono conferiti gli incarichi ai suoi componenti ai sensi del primo comma dell'articolo 27 dello Statuto.
3. In ogni caso le aree di coordinamento funzionale e intersettoriale non possono essere complessivamente in numero superiore a 1,5 volte il numero dei componenti la giunta.


1. I servizi della giunta regionale si articolano di norma in uffici.
2. La giunta regionale, su proposta del dirigente del servizio interessato e previo parere della commissione consiliare competente, provvede alla istituzione, modificazione e soppressione degli uffici in relazione a settori di materie o a gruppi di funzioni omogenee o a problemi ed obiettivi specifici o a progetti determinati o ad esigenze operative particolari.
3. Per la prima attuazione della presente legge la giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, istituisce gli uffici e ne determina le competenze con l'osservanza dei criteri di cui al comma 2.
4. Il parere della commissione è espresso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale esso si intende favorevole; il termine può essere sospeso, per una sola volta, per chiarimenti ed elementi integrativi del giudizio.
5. Gli uffici non possono essere complessivamente in numero superiore a 2,8 volte il numero dei servizi.


1. La dotazione organica complessiva e per qualifiche del personale regionale appartenente al ruolo unico è così determinata:
2a qualifica funzionale n. 15
3a qualifica funzionale n. 40
4a qualifica funzionale n. 240
5a qualifica funzionale n. 250
6a qualifica funzionale n. 560
7a qualifica funzionale n. 377
8a qualifica funzionale n. 412
1a qualifica dirigenziale n. 176
2a qualifica dirigenziale n. 80
Totalte dotazione organica n. 2.150

2. Nell'ambito della dotazione di personale del ruolo organico di cui al precedente comma:
a) il contingente del personale assegnato al consiglio regionale è fissato in complessive n. 154 unità così distribuite per qualifiche funzionali:
2a qualifica funzionale n. 9
3a qualifica funzionale n. 4
4a qualifica funzionale n. 19
5a qualifica funzionale n. 32
6a qualifica funzionale n. 20
7a qualifica funzionale n. 14
8a qualifica funzionale n. 26
1a qualifica dirigenziale n. 20
2a qualifica dirigenziale n. 10
Totale n. 154
b) il contingente del personale assegnato all'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM) è fissato a norma dell'articolo 24 della L.R. 22 agosto 1988 n. 35 in n. 141 unità così distribuite per qualifiche funzionali:
3a qualifica funzionale n. 6
4a qualifica funzionale n. 12
5a qualifica funzionale n. 5
6a qualifica funzionale n. 41
7a qualifica funzionale n. 34
8a qualifica funzionale n. 29
1a qualifica dirigenziale n. 10
2a qualifica dirigenziale n. 4
Totale n. 141

3. La dotazione organica complessiva di cui al comma 1 comprende anche il personale della formazione professionale il cui contingente è determinato con apposita legge regionale.
4. Alla articolazione in profili professionali delle qualifiche funzionali, alla determinazione dei titoli di studio e di abilitazione professionale per l'accesso ai diversi profili professionali provvede con deliberazione il consiglio regionale su proposta della giunta regionale.
5. All'assegnazione del personale ai profili professionali provvede con delibera la giunta regionale su proposta dell'assessore competente per l'organizzazione e il personale.
6. Alla articolazione degli organici per singoli servizi nonché all'assegnazione del personale ai singoli servizi si provvede ugualmente con delibera della giunta regionale.
7. La dotazione organica complessiva di cui al comma 1 rappresenta il fabbisogno di personale per un quinquennio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione organica complessiva, del personale da occupare, distinta per qualifiche funzionali, è stabilita annualmente con legge di bilancio di cui costituisce un allegato. La verifica tra il piano di occupazione programmato e le posizioni di lavoro effettivamente coperte è fatta annualmente contestualmente all'approvazione del conto consuntivo ed è contenuta nella relazione ad esso allegata.


1. A ciascun servizio è preposto con delibera della giunta regionale un dipendente del ruolo unico regionale in possesso della seconda qualifica dirigenziale o che sia assunto a norma del comma 6 dell'articolo 38 della L.R. 4 novembre 1988, n. 42 nei limiti in esso indicati.
2. L'incarico di dirigente di servizio è conferito per un triennio e può essere rinnovato, previa verifica dell'operato complessivo del dirigente nell'esercizio delle attribuzioni spettantigli ai sensi del successivo articolo 10.
3. All'assunzione dell'incarico il dirigente del servizio cessa dalla direzione di altra struttura cui sia eventualmente preposto.


1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, spetta a ciascun dirigente di servizio, in relazione alle attribuzioni del servizio stesso:
a) collaborare con il coordinatore di area nell'elaborazione dei piani e programmi regionali, nella valutazione dei relativi progetti di investimento e nel controllo di gestione, nella predisposizione dei contenuti tecnico-amministrativi di iniziative legislative e normative, nonchè nella predisposizione degli elementi per la formazione del bilancio preventivo e delle sue variazioni, nonchè del rendiconto generale;
b) assicurare l'impiego del servizio per il perseguimento e l'attuazione degli obiettivi programmati, secondo gli indirizzi generali della giunta e delle direttive del componente di giunta competente;
c) adottare tutte le misure organizzative che non siano riservate ad altri organi e strutture all'uopo predisposte per il buon funzionamento del servizio e, in particolare, predisporre i piani di lavoro del servizio articolati per uffici, verificare lo stato di attuazione degli stessi anche avvalendosi dell'apporto collegiale dei dirigenti di ufficio, disporre per il miglior impiego del personale e delle risorse strumentali secondo criteri di regolarità, economicità ed efficenza gestionale, risolvere eventuali conflitti di competenza fra uffici del servizio;
d) provvedere all'assegnazione del personale agli uffici e agli adempimenti connessi allo svolgimento delle prestazioni da parte del personale stesso, vigilare sulla osservanza dei doveri relativi, adottare gli atti concernenti l'effettuazione delle prestazioni straordinarie, le missioni, la fruizione di permessi e assenze brevi, i congedi ordinari, ed esprimere parere sulle richieste di aspettativa e congedo straordinario e di accertamenti in caso di assenza per infermità, invididuare tra i dirigenti degli uffici del servizio chi lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo, salvo quanto previsto dall'articolo 18, e di congedo ordinario;
e) adottare tutti gli atti amministrativi rientranti nelle attribuzioni del servizio che abbiano carattere vincolato per legge o siano attuativi di precedenti delibere o provvedimenti e che comunque non comportino esercizio di poteri discrezionali, adottare gli atti relativi alla formazione e alla stipula dei contratti nonché, in situazioni di necessità ed urgenza, le misure conservative o cautelari richieste, salvo ratifica dei competenti organi regionali, adottare gli altri atti per cui sia delegato dalla giunta, o dal presidente, assicurare lo svolgimento dei procedimenti secondo quanto disposto dall'articolo 19;
f) curare la verifica della coerenza dei programmi degli enti dipendenti con quelli della Regione ed esprimere parere sugli atti degli enti medesimi sottoposti al controllo della giunta regionale;
g) assicurare il funzionamento delle commissioni, comitati ed altri organismi operanti nelle materie di competenza del servizio e partecipare agli organismi anche interreginali e nazionali per cui sia designato in rappresentanza della Regione dall'organo competente.



1. A ciascun area è preposto un coordinatore incaricato con delibera della giunta regionale e scelto fra i dirigenti di uno dei servizi compresi nell'area.
2. L'incarico è conferito per un periodo non superiore a tre anni con facoltà di conferma e scade comunque con il rinnovo della giunta regionale.
3. Il Coordinatore d'area conserva la direzione del servizio al quale è preposto.


1. Fermo restando quanto disposto dai successivi articoli 26 e seguenti, spetta a ciascun coordinatore di area in relazione all'ambito di competenza:
a) partecipare alla formazione degli indirizzi programmatici, curare l'elaborazione dei programmi e piani regionali e delle iniziative legislative e normative, la valutazione di progetti di investimento e il controllo di gestione, assicurare la coerenza dell'azione amministrativa dei servizi dell'area con gli indirizzi e i programmi approvati, collaborare allo sviluppo e all'aggiornamento del sistema informativo regionale, predisporre gli elementi per la formazione del bilancio preventivo e delle proposte di variazione, nonchè del rendiconto generale;
b) curare il coordinamento organizzativo e funzionale fra i servizi dell'area ed in particolare promuovere a tal fine riunioni periodiche fra i dirigenti di questi, impartire le direttive necessarie, verificare i risultati conseguiti, risolvere gli eventuali conflitti di competenza tra servizi dell'area, curare il coordinamento dei rapporti dell'area con le atre aree di coordinamento funzionale o intersettoriale;
c) adottare in caso di inadeguata operatività dei servizi, sentiti i dirigenti interessati, le misure organizzative, anche di carattere sostitutivo che non siano riservati ad organi regionali e strutture all'uopo preposte, volte a rimuovere le disfunzioni riscontrate e promuovere, in collaborazione con il dirigente del servizio organizzazione, le modifiche delle strutture ritenute opportune.

2. Per coadiuvare il coordinatore di area nell'elaborazione dei programmi e piani regionali, e nello svolgimento degli altri compiti di cui alla lettera a), comma 1, la giunta regionale conferisce un incarico di funzione, con le modalità previste dall'articolo 15, ad un dirigente della 2a qualifica funzionale dirigenziale non preposto ad un servizio.
3. In ciascuna area di coordinamento è istituito un ufficio, alle dirette dipendenze del coordinatore, per lo svolgimento degli adempimenti di cui agli articoli 89, 90, 99, 100 quarto comma e 101 terzo comma della L.R. 30 aprile 1980, n. 25. L'ufficio provvede inoltre alla formazione dei rendiconti trimestrali delle somme pagate, alla stima dei residui passivi presunti, al visto per il riscontro contabile e di legalità sui mandati di pagamento e sugli ordini di accreditamento di cui all'articolo 92 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.


1. A ciascun ufficio è preposto un dipendente regionale in possesso della 1a qualifica dirigenziale o che sia assunto ai sensi del comma 6 dell'articolo 38 della L.R. 4 novembre 1988, n. 42.
2. L'incarico di dirigente d'ufficio è conferito dalla giunta regionale su proposta del dirigente del servizio interessato. L'incarico ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile previa verifica da parte del dirigente di servizio competente dell'operato complessivo del dirigente di ufficio nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 14.


1. I responsabili degli uffici rispondono dell'esercizio delle loro funzioni al dirigente del servizio nell'ambito del quale operano.
2. I responsabili degli uffici:
a) dirigono l'attività dell'ufficio loro affidato in attuazione dei programmi regionali e dei piani di lavoro del servizio;
b) collaborano con il dirigente del servizio, in relazione alle attribuzioni dell'ufficio, nella predisposizione dei contenuti tecnico-amministrativi di iniziative legislative e normative, e degli elementi per la formazione del bilancio preventivo e delle sue variazioni, e del rendiconto generale, nonché nella predisposizione degli atti amministrativi e dei contratti;
c) indirizzano l'attività degli addetti all'ufficio e promuovono la necessaria collegialità nell'impostazione dei piani di lavoro dell'ufficio stesso;
d) curano, nell'ambito dei suddetti piani, l'organizzazione e la ripartizione del lavoro;
e) vigilano sullo svolgimento delle prestazioni degli addetti all'ufficio e sull'osservanza dei relativi doveri, formulando proposte al responsabile del servizio per gli adempimenti di competenza ai sensi della lettera d) del precedente articolo 10.



1. Salvo quanto previsto all'articolo 12, al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali possono essere attribuiti, con deliberazione della giunta regionale, incarichi concernenti la gestione di progetti speciali individuati con deliberazione della giunta regionale.
2. Possono altresì essere attribuiti, con deliberazione della giunta regionale incarichi concernenti l'attività ispettiva, l'effettuazione di studi, ricerche ed elaborazioni complesse di carattere giuridico, amministrativo, economico, sociale e tecnico-scientifico.
3. Con i provvedimenti di conferimento degli incarichi sono individuati:
a) il componente della giunta regionale al quale il dirigente risponde del conseguimento degli obiettivi assegnati e dell'espletamento delle funzioni relative;
b) i collegamenti funzionali che devono intercorrere con altri dirigenti di servizio e di ufficio;
c) la durata dell'incarico;
d) la struttura di cui può avvalersi ed il contingente di personale assegnato.

4. Per le stesse finalità possono essere costituite commissioni composte da dirigenti appartenenti alla prima e seconda qualifica funzionale dirigenziale.


1. All'interno dei servizi e degli uffici possono essere istituite unità oeprative organiche con le modalità di cui ai successivi commi, quando ciò sia richiesto da una o più esigenze tra quelle di seguito indicate:
a) particolare natura dei compiti da svolgere;
b) documentati motivi d'urgenza per l'espletamento di compiti determinati;
c) particolari procedure operative che richiedano esecuzione con scadenza prefissata;
d) attività che necessitino per il loro espletamento di continuo coordinamento ed integrazione.

2. Le unità operative organiche sono istituite con deliberazione della giunta regionale, su proposta motivata del dirigente del servizio che, a tal fine, acquisisce il parere del responsabile dell'ufficio all'interno del quale l'unità operativa è eventualmente ricompresa.
3. Il provvedimento di istituzione delle unità operative organiche determina altresì se trattasi di unità con carattere permanente o temporaneo. In caso di unità a carattere temporaneo, la deliberazione fissa il termine, alla scadenza del quale l'unità è da ritenersi automaticamente soppressa.
4. La responsabilità dell'unità operativa organica è attribuita con deliberazione della giunta regionale al personale regionale appartenente all'ottava qualifica funzionale, sentito il dirigente del servizio. L'assegnazione del restante personale all'unità operativa organica è disposta dal dirigente del servizio competente, sentiti i responsabili degli uffici interessati.
5. L'attribuzione della responsabilità di unità operativa organica può essere revocata con le stesse modalità previste per la nomina.
6. Il numero complessivo delle unità operative organiche non può essere superiore al sessanta per cento dell'organico dell'ottava qualifica funzionale.
7. I responsabili delle unità operative organiche rispondono della loro attività ai dirigenti delle strutture in cui l'unità è istituita.


1. La giunta regionale nel conferire gli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 13, 15 e 16 tiene conto in particolare della specifica professionalità dei dipenenti in relazione alle materie e alle attribuzioni di competenza delle strutture interessate o al contenuto delle attività da svolgere.
2. Gli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 13, 15 e 16 possono essere revocati anticipatamente con provvedimento motivato sulla base di una verifica dell'operato complessivo del dirigente o del coordinatore o del responsabile delle strutture nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti.


1. In caso di assenza che si protragga per un periodo superiore a tre mesi consecutivi i coordinatori di area, i dirigenti di servizio e di ufficio sono provvisoriamente sostituiti con delibera della giunta regionale con l'osservanza dei requisiti e modalità rispettivamente previsti per il conferimento dell'incarico.
2. Ai sostituti temporanei sono corrisposte per la durata della sostituzione le relative indennità di funzione. I dirigenti sostituiti conservano la titolarità dell'incarico senza percepire la relativa indennità per il periodo di sostituzione.


1. In relazione alle attribuzioni di ciascun servizio, come disciplinate dagli allegati alla presente legge, la giunta regionale, con la collaborazione del servizio organizzazione, determina per ogni tipo di procedimento il servizio responsabile della conduzione e dell'istruttoria degli stessi e, in quanto previsto, della adozione del provvedimento o dell'atto conclusivo, fissando anche, ove non già determinati per legge o regolamento, i termini entro cui i procedimenti devono concludersi.
2. I dirigenti dei servizi, tenuto conto anche delle attribuzioni degli uffici in cui i servizi siano articolati ai sensi del precedente articolo 7, provvedono ad assegnare a sè o ai dirigenti degli uffici o ad altri dipendenti addetti al servizio, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ai singoli procedimenti.
3. Il responsabile del procedimento:
a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti istruttori o assumendo le altre iniziative necessarie e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare esso può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali;
c) propone al dirigente del servizio, quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento, la convocazione della conferenza dei servizi ed uffici interessati; le conferenze devono essere indette qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri servizi o uffici dell'amministrazione reginale. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per tutte le unità organizzative convocate ed il provvedimento conseguente tiene luogo degli atti predetti;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) ove non sia competente ad adottare il provvedimento o atto conclusivo, propone, per il tramite del dirigente del servizio, se persona diversa dallo stesso, il progetto di provvedimento o di atto dell'organo regionale competente all'adozione; questi, salva la facoltà di disporre un supplemento di istruttoria, adotta l'atto entro i termini stabiliti a norma del comma 1. Resta ferma la facoltà dell'organo regionale di assumere determinazioni diverse dal progetto di provvedimento o di atto presentato.

4. Tutte le unità organizzative che ne siano richieste sono tenute a prestare tempestiva collaborazione al responsabile del procedimento.


1. Anche al di fuori delle ipotesi specificamente previste nella presente legge, la giunta regionale, su proposta del presidente della giunta o del coordinatore di area o del dirigente di servizio competente, può costituire gruppi di lavoro per la trattazione di problemi, l'elaborazione di progetti o l'attuazione di interventi che interessino rispettivamente più aree o più servizi della stessa area o più uffici dello stesso servizio.
2. In tal caso l'atto costitutivo del gruppo individua altresì il funzionario responsabile del gruppo medesimo. A questi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul responsabile del procedimento.


1. Per la valutazione sull'andamento dei servizi e l'elaborazione di indirzzi operativi comuni da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, è istituito il comitato di coordinamento formato dai coordinatori d'area. Del comitato fa altresì parte il dirigente del servizio organizzazione, anche se non preposto alla relativa area di coordinamento. Il comitato è convocato dal coordinatore della programmazione che lo presiede.
2. Il comitato deve essere preventivamente sentito dalla giunta regionale sui provvedimenti di interesse generale concernenti l'organizzazione amministrativa della Regione e in particolare l'impiego delle risorse strumentali, l'articolazione degli organici per singoli servizi, l'individuazione complessiva dei posti da mettere a concorso in ciascun anno, l'articolazione in profili professionali delle qualifiche funzionali, la istituzione, modificazione e soppressione di uffici e unità operative organiche.
3. La risoluzione dei conflitti di competenza fra unità organizzative appartenenti ad aree di coordinamento diverse spetta alla giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento.


1. I dirigenti dei servizi convocano, con periodicità almeno semestrale, conferenze di servizio al fine di valutare lo stato di attuazione dei programmi di lavoro e i criteri di impostazione dei nuovi programmi.
2. Alla conferenza partecipa tutto il personale assegnato al servizio.


1. Al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 24, 26, 27, 28, 29, 30 la giunta regionale, quando si renda necessario il ricorso a competenze tecnico-professionali altamente qualificate o specializzate, può affidare studi, ricerche, attività di collaborazione coordinata continuativa ad università, istituti, enti, docenti universitari, professionisti ed altre persone delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.
2. I provvedimenti di incarico devono contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione, delle modalità secondo cui l'incarico deve essere espletato, del termine entro cui deve essere completato, dell'ammontare del compenso previsto e delle modalità di verifica dei risultati, nonchè delle strutture di riferimento. Il compenso viene determinato sulla base di un progetto di ricerca o di attività dal quale risulti anche la natura dell'impegno organizzativo e i tempi necessari.
3. I provvedimenti di incarico a persone estranee all'amministrazione regionale devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce l'incarico.
4. Gli incarichi sono conferiti dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale il parere si intende favorevole; il termine può essere sospeso, per una sola volta, per chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.
TITOLO II
Disposizioni per particolari aree e servizi



1. Il capo di gabinetto del presidente può essere individuato anche tra persone estranee all'amministrazione regionale; il relativo incarico è conferito dalla giunta regionale su proposta del presidente e cessa contestualmente alla cessazione dell'ufficio del presidente che lo ha proposto.
2. Le attribuzioni e le competenze del capo di gabinetto sono specificate nell'allegato A della presente legge.
3. Al gabinetto del presidente sono addetti tre unità di personale delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza in almeno uno dei seguenti settori: giuridico, economico, culturale, dell'informazione. Gli incaricati rispondono del loro operato al presidente della giunta regionale.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti a persone estranee all'amministrazione regionale con decreto del presidente della giunta regionale. Gli incarichi non possono superare l'anno finanziario, possono essere rinnovati e cessano, comunque, contestualmente alla cessazione dell'ufficio del presidente che li ha conferiti.
5. Al personale di cui al comma 3 spetta il compenso annuo, omnicomprensivo, pari allo stipendio iniziale previsto per la prima qualifica funzionale dirigenziale.


1. Per l'espletamento delle attività di collaborazione personale al presidente, al vice presidente della giunta e agli assessori sono istituite le segreterie i cui organici non possono eccedere:
a) quattro unità, per il presidente della giunta regionale;
b) tre unità, per il vicepresidente e gli assessori.
Le predette segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione degli uffici, nè sostituirsi ad essi.

2. La giunta regionale provvede, su proposta del presidente, del vice presidente e degli assessori, alla determinazione degli organici e alla nomina dei rispettivi responsabili delle segreterie particolari e del personale addetto.
3. I responsabili delle segreterie particolari possono essere nominati dalla giunta regionale anche fra le persone estranee all'amministrazione; il trattamento economico è pari a quello iniziale previsto per la 8a qualifica funzionale.
4. Qualora le funzioni di responsabilità delle segreterie particolari vengano attribuite a dipendenti della Regione, ai medesimi spetta un assegno, per la durata dell'incarico, pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale della qualifica rivestita e quello iniziale della qualifica funzionale immediatamente superiore. I dipendenti regionale assegnati alle segreterie particolari debbono essere in possesso di qualifica funzionale non superiore all'ottava.
5. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti dello Stato, degli enti locali o di altri enti pubblici in posizione di comando.
6. Gli incarichi di cui al presente articolo, cessano contestualmente alla cessazione dall'ufficio del presidente o dei singoli componenti della giunta regionale che li hanno proposti.


1. Il coordinatore dell'area relativa alla programmazione è preposto altresì alla direzione del servizio programmazione.
2. L'incarico di coordinatore della programmazione può essere conferito anche a personale estraneo all'amministrazione regionale ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 53 dello Statuto mediante contratto di lavoro a tempo determinato non superiore a tre anni e rinnovabile. L'ammontare del compenso non può essere superiore al compenso annuo complessivo che spetterebbe, nella medesima posizione, al dipendente regionale.


1. La giunta regionale è autorizzata a istituire comitati di consulenza tecnico-scientifici, composti da esperti scelti tra i dipendenti regionali ed in mancanza tra estranei alla amministrazione regionale.
2. Gli incarichi ai componenti estranei all'amministrazione regionale sono conferiti con le modalità previste dal precedente articolo 23.


1. Per coadiuvare il coordinatore delle programmazione e i coordinatori di area secondo le rispettive competenze nella valutazione economica e di fattibilità dei progetti di investimento, nell'ambito degli indirizzi ed obiettivi della programmazione regionale e di settore, è istituito presso il servizio valutazione progetti un nucleo valutazione progetti costituito con delibera della giunta regionale e composto da non più di dieci esperti di analisi e valutazione economica scelti fra il personale regionale e, in mancanza, fra estranei all'amministrazione regionale.
2. Il nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dai competenti organi regionali, alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimento della Regione, degli enti e aziende dipendenti o da finanziarsi dalla Regione, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e determinando altresì le graduatorie al fine del finanziamento.
3. Il nucleo opera sia unitamente sia per gruppi di lavoro che collaborano in particolare con i coordinatori di area intersettoriali.
4. Ai componenti del nucleo non dipendenti regionali si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 23.


1. Per coadiuvare il coordinatore della programmazione e i coordinatori di area secondo le rispettive competenze in materia di controllo di gestione, può essere istituito presso il servizio controllo di gestione un nucleo di controllo di gestione costituito con delibera della giunta regionale e composto da non più di sei esperti di controllo di gestione, scelti tra il personale regionale e, in mancanza, tra estranei all'amministrazione regionale.
2. Ai componenti del nucleo non dipendenti regionali si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 23.


1. Per coadiuvare la giunta regionale ed il presidente nella elaborazione delle iniziative legislative e normative di competenza e nell'esame e nella valutazione delle questioni di rilievo istituzionale, nonchè nella verifica di fattibilità degli atti legislativi proposti da effettuarsi in collanorazione con il servizio organizzazione, è istituito presso il servizio legislativo e affari istituzionali il comitato tecnico-consultivo per la legislazione.
2. Il comitato è presieduto dal dirigente del servizio legislativo e affari istituzionali ed è composto da non più di sei esperti estranei all'amministrazione regionale, nominati all'inizio di ogni legislatura con delibera della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e scelti tra specialisti qualificati in discipline giuridiche di interesse regionale.
3. Si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente articolo 23.


1. Il centro regionale per i beni culturali, istituito con L.R. 30 novembre 1974, n. 53, è equiparato ad un servizio della giunta regionale ferma restando l'autonomia organizzativa e gestionale riconosciuta dalle leggi regionali che ne disciplinano i compiti e il funzionamento.
2. L'articolazione interna delle strutture e l'organico del centro possono essere rideterminati con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, anche in deroga a quanto previsto dalla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6, e nei limiti generali dell'organico di cui al comma 1 del precedente articolo 8.
3. La giunta regionale regola i rapporti tra il centro regionale per i beni culturali e le altre strutture organizzative della Regione.


1. Entro il 31 dicembre 1990 la giunta regionale presenta al consiglio una proposta di legge che individui gli atti, diversi da quelli di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10, che sono assunti dai dirigenti nell'ambito delle competenze di ciascun servizio.
2. In attesa dell'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, compete al dirigente del servizio personale l'emanazione dei provvedimenti di:
a) ammissione ed esclusione dei candidati nei concorsi;
b) liquidazione delle indennità di missione, trasferimento e prima sistemazione;
c) liquidazione dei compensi per lavoro straordinario;
d) liquidazione dei compensi incentivanti;
e) concessione dei congedi straordinari di cui all'articolo 24 della L.R. 32 ottobre 1984, n. 31 e successive modificazioni;
f) liquidazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese previsti dalla L.R. 2 agosto 1984 n. 20 e successive modificazioni;
g) liquidazione delle indennità e dei rimborsi spese agli amministratori regionali.
Sono in ogni caso adottati dal dirigente del servizio personale tutti gli atti a carattere vincolato concernenti lo stato giuridico ed economico del personale regionale, compresi gli atti vincolati di attuazione delle norme di recezione degli accordi triennali di lavoro.



1. Al fine di provvedere in forma organica alle esigenze di formazione ed aggiornamento del personale regionale, con particolare riguardo all'acquisizione e all'impiego delle tecniche di analisi e valutazione economico-gestionale nell'amministrazione della Regione, è istituita la scuola di formazione del personale regionale, quale istituto regionale dotato di propria autonomia amministrativa e gestionale.
2. Con successivo regolamento deliberato dal consiglio regionale sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della scuola con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:
a) la scuola è retta da un comitato direttivo composto da non più di 7 membri scelti tra esperti di discipline di interesse regionale e di amministrazione e gestione aziendale pubblica e privata di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
b) la direzione della scuola è conferita a tempo determinato a un dipendente regionale inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale o con contratto ad estraneo all'amministrazione regionale, in possesso di comprovata esperienza nell'organizzazione e nella gestione e formazione del personale;
c) la organizzazione e gestione dei corsi è effettuata sulla base di programmi concordati di norma in forma diretta da parte della scuola stessa, che a tal fine può avvalersi della collaborazione professionale di esperti, istituti ed università.

3. La scuola è autorizzata altresì a provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale di altre pubbliche amministrazioni d'intesa con queste.


1. L'attività ispettiva interna si esplica attraverso l'effettuazione di indagini amministrative intese ad accertare inadempienze, omissioni, ritardi o altri comportamenti che hanno arrecato o possono arrecare danno all'amministrazione regionale e a terzi, nonché i motivi che vi hanno dato origine.
2. Al termine di ogni ispezione deve essere redatta e sottoscritta dall'incaricato o dai componenti di apposita commissione, una relazione illustrativa della situazione riscontrata. La relazione viene trasmessa al presidente della giunta regionale, all'assessore interessato, al coordinatore di area e al responsabile del servizio nel cui ambito di attività è stata effettuata l'ispezione.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun dirigente della seconda qualifica funzionale dirigenziale, incaricato dell'attività ispettiva redige una relazione generale sugli incarichi espletati nell'anno precedente, nella quale sono indicati:
a) il numero e il tipo delle ispezioni effettuate;
b) i principali effetti migliorativi ottenuti;
c) le difficoltà incontrate;
d) le proposte migliorative riguardanti le modalità di effettuazione dell'attività medesima.

4. Tale relazione viene trasmessa al presidente della giunta regionale e al presidente del consiglio regionale che ne danno comunicazione rispettivamente alla giunta regionale, all'ufficio di presidenza del consiglio ed ai presidenti delle commissioni permanenti consiliari.
5. L'attività ispettiva esterna concerne:
a) la gestione finanziaria delle unità sanitarie locali;
b) la gestione dei servizi sanitari ed assistenziali delle unità sanitarie locali;
c) l'esercizio delle funzioni regionali delegate agli enti locali ai sensi della legislazione regionale;
d) il funzionamento delle aziende, degli enti ed istituti dipendenti dalla Regione.

6. L'attività ispettiva di cui ai punti a) e b) del precedente comma è svolta dal servizio appositamente previsto dalla presente legge; l'attività ispettiva interna e quella di cui ai punti c) e d) è svolta dai dirigenti appositamente incaricati dalla giunta regionale sia in forma individuale che tramite apposita commissione.
TITOLO III
Disposizioni finali



1. L'organizzazione dei servizi del consiglio regionale è disciplinata con apposito regolamento previsto dagli articoli 14 e 15 dello Statuto regionale e dalla L.R. 14 marzo 1989, n. 4.
2. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 24 della presente legge si applicano anche al gabinetto del presidente del consiglio regionale nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento di cui al comma 1.
3. L'articolo 25 della presente legge si applica anche alle segreterie dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento di cui al comma 1.
4. L'articolo 10 della L. R. 14 ottobre 1981, n. 29, è sostituito dal seguente:
"L'ufficio del difensore civico ha sede presso il consiglio regionale ed è dotato di una segreteria il cui organico è determinato dall'ufficio di presidenza che provvede all'assegnazione del relativo personale."

5. All'articolo 2 della L. R. 14 marzo 1989, n. 4 sono aggiunti i seguenti commi:
"2. Ciascun consigliere, che non faccia parte della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, può richiedere di essere assistito, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, da un dipendente regionale, di qualifica funzionale non superiore all'ottava.
3. L'ufficio di presidenza provvede al conferimento degli incarichi su richiesta nominativa da parte del consigliere interessato. Il predetto personale è assegnato alla segreteria della commissione consiliare di cui il consigliere sia componente ordinario."
Al medesimo personale si applica il comma 4 dell'articolo 25 della presente legge.



1. I servizi dell'organo regionale di controllo sono individuati con le relative attribuzioni dall'allegato D della presente legge di cui forma parte integrante.
2. Il dirigente di ciascuno dei servizi di cui al comma 1 svolge le funzioni di segretario dell'organo di controllo corrispondente.
3. Ai medesimi servizi si applicano le norme del precedente titolo, ferma la dipendenza funzionale di ciascun servizio dal presidente dell'organo di controllo.


1. Presso il servizio stampa e pubbliche relazioni della giunta regionale e presso i servizi di cui all'articolo 36 è istituito uno "sportello informativo" con il compito di agevolare l'informazione dei cittadini sui procedimenti e gli atti regionali di loro interesse. Lo sportello è autorizzato altresì a ricevere reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi. La giunta regionale determina i compiti e l'organizzazione dello sportello.


1. Ai fini della legge sulle procedure della programmazione e sull'ordinamento contabile della Regione costituiscono unità operative i servizi e le aree di coordinamento.
2. In attesa della revisione della legge sulle procedure della programmazione la giunta regionale adotta tutte le disposizioni necessarie per assicurare il funzionamento delle strutture previste dalla presente legge in modo coordinato con le norme sugli atti e le procedure ivi previste.
3. I coordinatori di area, i dirigenti dei servizi e delle altre strutture organizzative individuate dalla giunta regionale, il coordinatore regionale e i coordinatori provinciali del corpo forestale dello Stato e gli amministratori delle foreste demaniali regionali possono essere nominati funzionari delegati ai sensi degli articoli 87 e seguenti della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.


1. Le leggi regionali di delega di funzioni agli enti territoriali prevedono contestualmente la soppressione o riduzione dei servizi o uffici regionali, la rideterminazione dei servizi preposti all'esercizio delle stesse funzioni, il trasferimento del personale relativo e la soppressione dei posti ricoperti dallo stesso.


1. I provvedimenti di interesse generale concernenti l'organizzazione amministrativa della Regione e il suo funzionamento in attuazione della presente legge sono adottati previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.
2. La giunta regionale assicura una costante e tempestiva informazione sulle iniziative che intende assumere in materia di organizzazione amministrativa e nelle altre materie di cui all'articolo 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93.


1. La giunta regionale adotta tutte le disposizioni necessarie per disciplinare le procedure interne di funzionamento nei rapporti fra servizi e aree di coordinamento funzionale e servizi e aree di coordinamento settoriale. La giunta regionale determina altresì le direttive generali per raccordare le attività dei servizi decentrati con quelle dei servizi centrali di settore operanti nelle stesse materie.
2. La giunta regionale riferisce annualmente al consiglio sull'attuazione della presente legge e sulle disposizioni organizzative adottate.
3. Per la prima attuazione della presente legge e per il coordinamento degli adempimenti relativi la giunta regionale provvede prioritariamente alla costituzione del servizio organizzazione assegnando il personale relativo e costituisce, se necessario, gruppi di lavoro composti anche di personale di altri servizi al fine di favorire l'immediata operatività del nuovo ordinamento.


1. Sono abrogati:
a) il secondo comma dell'articolo 94, gli articoli 124, 125, 126 e 127 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25;
b) la L.R. 6 giugno 1980, n. 50;
c) gli articoli 33, 34, 35, 36, 37 della L.R. 31 agosto 1981, n. 25;
d) l'articolo 11 della L.R. 8 settembre 1982, n. 36;
e) gli articoli 1, 2, 6, 7, 10 e 11 della L.R. 9 giugno 1983, n. 13;
f) il primo comma dell'articolo 11 e l'articolo 99 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31;
g) il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 della L.R. 8 giugno 1987, n. 26;
h) l'articolo 37 della L.R. 7 aprile 1988, n. 10;
i) l'articolo 3 della L.R. 14 giugno 1988, n. 22;
l) l'articolo 71 e il sesto comma dell'articolo 73 della L.R. 4 novembre 1988, n. 42;
m) gli articoli 3 e 4 della L.R. 27 maggio 1989, n. 12.

2. Il secondo comma dell'articolo 92 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 è sostituito dal seguente:
"I mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento con i quali si dispongono le aperture di credito di cui al primo comma sono firmati dal presidente della giunta regionale e vistati per il riscontro contabile e di legalità dal responsabile dell'apposito ufficio costituito in ciascuna area di coordinamento".

3. Fino alla costituzione dei servizi e degli uffici secondo quanto previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai servizi ed uffici esistenti ancorchè contenute nelle leggi abrogate a norma del presente articolo.
4. In sede di prima applicazione ai concorsi e corsi-concorso pubblici per la copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali istituiti con la presente legge sono ammessi anche i dipendenti regionali di ruolo in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 38 della L.R. 4 novembre 1988, n. 42 per l'acccesso dall'esterno, ad eccezione del periodo di esperienza di servizio che in parziale deroga a tale norma, viene ridotto a tre anni; i concorsi e i corsi-concorso debbono essere banditi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Allegati



Servizi funzionali centrali
































































1.
Gabinetto del presidente della giunta regionale
2.
Segreteria ed affari generali della giunta
3.
Programmazione
4.
Controllo di gestione
5.
Rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione
6.
Stampa e pubbliche relazioni
7.
Legislativo e affari istituzionali
8.
Legale
9.
Sistema informativo statistico
10.
Informatica
11.
Bilancio, demanio e patrimonio
12.
Ragioneria generale
13.
Organizzazione
14.
Personale regionale e degli enti dipendenti
15.
Politiche comunitarie e cooperazione allo sviluppo


Allegati



Servizi centrali di settore












































































16.
Sanità
17.
Veterinaria
18.
Personale del comparto sanità
19.
Servizi sociali
20.
Attività e beni culturali
21.
Formazione professionale e problemi del lavoro
22.
Artigianato e industria
23.
Turismo ed attività ricettiva
24.
Commercio, fiere, mercati, consumatori e prezzi
25.
Sport, caccia, pesca e tempo libero
26.
Agricoltura
27.
Valorizzazione terreni agricoli e forestali
28.
Urbanistica e cartografia
29.
Tutela e risanamento ambientale
30.
Edilizia pubblica
31.
Trasporti
32.
Lavori pubblici
33.
Protezione civile


Allegati



Servizi decentrati di settore




































34.
Servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ancona
35.
Servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ascoli Piceno
36.
Servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Macerata
37.
Servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Pesaro
38.
Servizio decentrato agricoltura e alimentazione di Ancona
39.
Servizio decentrato agricoltura e alimentazione di Ascoli Piceno
40.
Servizio decentrato agricoltura e alimentazione di Macerata
41.
Servizio decentrato agricoltura e alimentazione di Pesaro


Allegati



Servizi degli organi di controllo
























42.
Servizio del comitato regionale di controllo
43.
Servizio della sezione autonoma di controllo di Ancona
44.
Servizio della sezione autonoma di controllo di Ascoli Piceno
45.
Servizio della sezione autonoma di controllo di Macerata
46.
Servizio della sezione autonoma di controllo di Pesaro


Allegati

1. Gabinetto del presidente della giunta regionale

Cura l'espletamento degli affari istituzionali propri della presidenza della giunta regionale, l'esame di regolarità degli atti sottoposti alla firma del presidente sotto il profilo istituzionale ed amministrativo, i rapporti della presidenza con i soggetti istituzionali nazionali e locali ed in particolare quelli con il governo centrale, la conferenza Stato-Regioni, la conferenza dei presidenti e gli organismi ad essa collegati.

Cura i rapporti del presidente con i diversi soggetti politici.

Agisce da portavoce ufficiale del presidente e cura i rapporti del presidente con i responsabili delle strutture organizzative della Regione.

Cura gli adempimenti per la concessione del patrocinio della Regione.

Sovraintende all'attività della delegazione regionale di Roma.


2. Segreteria e affari generali della giunta


Cura il ricevimento delle proposte di legge, di deliberazione e dei decreti dai singoli servizi regionali e ne verifica la regolarità procedurale.

Cura la formazione dell'ordine del giorno e la verbalizzazione delle sedute della giunta regionale, la formalizzazione e l'invio degli atti alla commissione di controllo sulla amministrazione della Regione o al consiglio regionale, la ricezione delle decisioni della commissione di controllo e l'invio ai rispettivi servizi.

Cura la promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali e la tenuta della loro raccolta ufficiale.

Provvede alla tenuta del protocollo e dell'archivio degli atti deliberativi della giunta, dei decreti e delle decisioni della commissione di controllo sulla amministrazione regionale.

Provvede alla organizzazione dei servizi di archivio generale della giunta e dei servizi ausiliari di sede.

Cura i rapporti con il consiglio regionale, con il commissario di governo, con la commissione di controllo sulla amministrazione regionale e con la presidenza dei ministri per l'iter delle leggi regionali.

Raccoglie, istruisce e cura le mozioni, le interpellanze ed interrogazioni consiliari e ne segue l'iter fino alla conclusione.

Provvede alla autenticazione e certificazione dell'attività amministrativa della Regione ed allo svolgimento di attività o funzioni non riconducibili alle competenze dei singoli servizi.

Cura il cerimoniale, la rappresentanza e le manifestazioni di iniziativa della giunta.

Provvede alla edizione, pubblicazione e diffusione del bollettino ufficiale della Regione mantenendo i rapporti relativi.

Cura lo svolgimento delle gare in appalto, delle licitazioni private, e di ogni altra trattativa relativa a beni immobili.

Cura la raccolta degli atti contrattuali e la tenuta del relativo repertorio, la trascrizione e la volturazione dei contratti.

Formula proposte per le locazioni attive e passive, le sub-locazioni, l'uso e il comodato dei beni immobili regionali.

Cura la trattazione di tutti gli affari inerenti la acquisizione dei beni mobili e dei servizi necessari al funzionamento dell'apparato regionale. L'attività dell'ufficio provveditorato, economato è disciplinato da apposito regolamento.

Cura gli affari residuali dalla giunta regionale che non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri uffici.


3. Programmazione


Formula il programma regionale di sviluppo, il piano di inquadramento territoriale ed assolve ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla legge regionale sulle procedure di programmazione.

Verifica la coerenza dei progetti di legge, dei piani di settore e dei progetti con le decisioni programmatiche.

Predispone la metodologia per il migliore e più adeguato utilizzo delle risorse nella realizzazione di piani e programmi.

Predispone le motodologie per la redazione dei piani di settore e per le attività di ricerca.

Predispone elaborazioni e studi per la conoscenza del sistema socio-economico e delle risorse territoriali e ambientali per la definizione del piano di sviluppo della Regione nel contesto nazionale e comunitario.

Propone alla giunta regionale il piano annuale delle ricerche al fine di assicurare il coordinamento tra attività di ricerca e attività di programmazione.

Predispone la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo e del piano di inquadramento territoriale.

Formula osservazioni e proposte in ordine ai rapporti tra politica socio economica e territoriale nazionale ed attività di programmazione della Regione.

Predispone, con riferimento agli obiettivi generali della programmazione regionale, i criteri generali di riferimento per la redazione di piani e programmi degli enti locali e loro associazioni nelle materie di competenza regionale.

Cura gli adempimenti connessi alla analisi del mercato del lavoro ed alla diffusione delle relative informazioni.

Predispone e realizza le metodologie per la valutazione economico-finanziaria, per le verifiche di fattibilità e per l'analisi dei progetti e programmi da realizzarsi dalla Regione, dagli enti territoriali o da organismi, enti, associazioni, con il finanziamento regionale.

Concorre, con le altre strutture organizzative, alla realizzazione ed applicazione delle metodologie per la valutazione dei progetti e programmi da realizzare o per il loro adeguamento.


4. Controllo di gestione


Al servizio controllo di gestione spetta la responsabilità globale per l'impianto, il funzionamento e lo sviluppo dell'attività di verifica e valutazione dei risultati dell'attività regionale.

A tal fine il servizio:

- elabora le metodologie di analisi, identifica gli indicatori ed appronta i modelli per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e degli interventi finanziati dalla Regione o comunque previsti nella legislazione regionale;

- determina, attraverso la considerazione delle leggi regionali, delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative, gli ambiti omogenei di attività della Regione, che costituiscono le unità di analisi per la valutazione delle politiche regionali;

- predispone, ispirandosi a criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, gli schemi, i moduli ed i questionari necessari a raccogliere le informazioni relativamente all'attuazione delle politiche regionali e si confronta con i servizi responsabili nella loro compilazione; in questo ambito concorre alla predisposizione dei sistemi di contabilità analitica da utilizzare;

- raccoglie ed elabora i dati, ne suggerisce le possibili interpretazioni e riferisce alla giunta sulle risultanze delle analisi;

- cura la rilevazione sistematica dello stato di attuazione delle leggi di spesa relativamente agli aspetti finanziari;

- redige il rapporto di gestione.

Predispone la relazione da allegarsi al rendiconto generale della Regione sulle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali e da altri enti nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione.

Predispone la relazione illustrativa da unire all'ultimo bilancio approvato da ciascuna azienda o società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria da allegare al rendiconto generale della Regione.

Cura l'acquisizione e formula proposte per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti annuali degli enti dipendenti dalla Regione.

Propone i provvedimenti e le azioni per l'armonizzazione dei bilanci della Regione e degli enti locali territoriali.

Concorre con il servizio cui è affidata la preparazione dello schema di sviluppo alla quantificazione delle risorse dello Stato e degli enti locali per l'elaborazione e modifica del programma regionale di sviluppo.

Predispone la dimostrazione riassuntiva delle previsioni di spesa da effettuarsi nel medesimo esercizio dagli enti locali nello svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione.

Predispone il preventivo di cassa delle aziende o società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Predispone il quadro generale riassuntivo delle spese che sosterranno lo Stato, gli enti pubblici, gli enti locali e gli altri enti.

Fornisce il quadro delle risorse destinate agli enti, aziende ed istituzioni comunque costituiti, dipendenti dalla Regione che concorrono alla realizzazione dei piani e progetti regionali.


5. Rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione


Cura l'esame dei problemi attinenti al riordino dei poteri locali con riferimento alla tematica delle deleghe e del decentramento amministrativo.

Cura il raccordo tra la Regione e gli enti locali per quanto attiene all'attuazione delle competenze regionali, anche attraverso la predisposizione di direttive, indirizzi e attività di informazione.

Cura gli adempimenti relativi all'istituzione di nuovi comuni, le modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, le rettifiche dei confini, la costituzione dei consorzi e di altre forme associative fra gli enti locali.

Cura lo svolgimento dei compiti in materia di polizia locale urbana e rurale.

Cura i rapporti del presidente con l'organo regionale di controllo e con le associazioni degli enti locali.

Cura l'esercizio delle competenze regionali in tema di enti pubblici e privati.

Cura gli adempimenti connessi al controllo sugli atti degli enti dipendenti dalla Regione, previo parere dei servizi competenti.

Cura le nomine di competenza della Regione in enti, organi ed istituti diversi.

Provvede a tutti gli adempimenti di competenza regionale