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Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 31
Titolo:

Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Pubblicazione:(B.u.r. 28 aprile 1990, n. 58)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti
Note:

Abrogata dall'art. 42, l.r. 28 ottobre 1999, n. 28.
Ai sensi del citato art. 42, l.r. 28/2999, fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della predetta l.r. 28/1999, le Province continuano a svolgere le funzioni ad esse delegate dalla presente legge e il piano regionale di cui all'articolo 3 della presente legge ha validità fino all'entrata in vigore del nuovo piano di cui all'articolo 15 della predetta l.r. 28/1999.
La Corte costituzionale, con sentenza 213/1991, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


TITOLO I Pianificazione regionale dei servizi di smaltimento dei rifiuti
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti)
Art. 3 ( Piano regionale di prima fase)
Art. 4 (Piano regionale di seconda fase)
Art. 5 (Programmi attuativi delle province per il piano regionale di seconda fase)
Art. 6 (Promozione di interventi)
Art. 7 (Comitato tecnico regionale)
TITOLO II Competenze delle province
Art. 8 (Funzione delegate alle province)
Art. 9 (Vigilanza, controllo e provvedimenti contingibili e urgenti)
Art. 10 (Accertamento delle infrazioni)
Art. 11 (Devoluzione dei proventi sanzionatori)
TITOLO III Impianti per lo smaltimento dei rifiuti
Art. 12 (Impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili)
Art. 13 (Impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali)
Art. 14 (Conferenze per l’istruttoria dei progetti)
Art. 15 (Approvazione dei progetti)
TITOLO IV Smaltimento dei rifiuti urbani
Art. 16 (Bacini di utenza. Obbligo di conferimento)
Art. 17 (Convenzioni e tariffe dei servizi di smaltimento)
Art. 18 (Contenimento della produzione dei rifiuti)
Art. 19 (Raccolta differenziata)
Art. 20 (Rifiuti urbani pericolosi)
Art. 21 (Rifiuti urbani ingombranti)
Art. 22 (Raccolta differenziata dei rifiuti di provenienza alimentare)
Art. 23 (Rifiuti abbandonati)
Art. 24 (Materie prime secondarie)
Art. 25 (Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani)
TITOLO V Poteri sostitutivi. Interventi di emergenza
Art. 26 (Poteri sostitutivi)
Art. 27 (Aree inquinate da bonificare)
Art. 28 (Chiusura e bonifica delle discariche abusive)
Art. 29 ( Interventi di emergenza)
TITOLO VI Autorizzazioni e controlli
Art. 30 (Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni)
Art. 31 (Adempimenti del servizio tutela e risanamento ambientale)
Art. 32 (Presentazione della domanda di autorizzazione)
Art. 33 (Rilascio dell’autorizzazione)
Art. 34 (Attività esenti da autorizzazioni)
Art. 35 (Cauzioni)
TITOLO VII Catasto. Osservatorio. Agenzia dei rifiuti
Art. 36 (Catasto dei rifiuti)
Art. 37 (Osservatorio regionale)
Art. 38 (Agenzia regionale per le materie prime secondarie)
TITOLO VIII Disposizioni finanziarie
Art. 39 (Disposizioni finanziarie)
Art. 40 (Norma transitoria per l’individuazione dei siti delle discariche di 2a categoria, tipo B, per le province di Macerata e Pesaro Urbino)
Allegato tabella (comma 9, articolo 33)

TITOLO I
Pianificazione regionale dei servizi di smaltimento dei rifiuti



1. La presente legge in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e della successiva normativa statale in materia, disciplina l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti nel territorio regionale.


1. Il piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti è articolato nelle seguenti fasi di attuazione:
a) prima fase, concernente gli interventi prioritari per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti:
a1) urbani e assimilabili;
a2) provenienti da attività produttive;
a3) speciali inerti;
a4) provenienti da rottamazioni;
a5) ospedalieri;
b) seconda fase, concernente l'organizzazione a regime dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, speciali, tossici e nocivi, nonchè di tipologie particolari di detti rifiuti.

2. Successivamente all'entrata in vigore del piano regionale di prima fase, in relazione all'avanzamento delle indagini e degli studi, nonchè a particolari esigenze di tutela dell'ambiente, possono essere approvati piani contenenti gli elementi di cui alla lettera b) del comma 1, riguardanti determinate aree del territorio regionale o alcune tipologie di rifiuti.
3. Per l'approvazione dei piani stralcio di cui al comma 2, si osserva quanto disposto dall'articolo 4.
4. L'approvazione dei piani di cui ai commi precedenti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indefferibilità ed urgenza degli interventi e delle opere previsti dagli stessi.
5. Prima di sottoporre i piani di cui ai commi precedenti all'approvazione del consiglio, la giunta regionale verifica la loro conformità agli obiettivi del piano paesistico ambientale regionale di cui alla L.R. 8 giugno 1987, n. 26.


1. Il piano regionale di prima fase per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti è approvato con la presente legge. Esso è composto dai seguenti elaborati:
a) piano regionale di smaltimento dei rifiuti, prima fase;
b) cartografie in scala: 1:100.000;
b1) carta del vincolo idrogeologico;
b2) carta di idoneità geologica dei terreni da adibire a discariche controllate;
b3) carta degli impianti esistenti, densità abitativa;
b4) carta degli ambiti di smaltimento, soluzione piano prima fase;
b5) carta della curva di livello dei toponomi dei limiti amministrativi.

2. Il piano di cui al comma 1:
a) individua i bacini di utenza relativamente ai tipi di rifiuti da smaltire;
b) identifica le aree idonee per l'ubicazione o per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
c) indica i metodi di trattamento ottimali e di eliminazione in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti, nonchè alle caratteristiche del territorio;
d) è articolato per soluzioni di avvio e di completamento.

3. Il piano regionale di prima fase ha validità fino all'approvazione del piano di seconda fase, salvo che non vengano modificati i suoi contenuti mediante piani stralcio o aggiornamenti del piano di prima fase.
4. Nel periodo di validità del piano regionale di prima fase, le eventuali rilocalizzazioni degli impianti previsti dallo stesso e le ridefinizioni delle loro tipologie sono approvate dalla giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale, nonchè gli enti locali interessati e la competente commissione consiliare.
5. In ogni caso entro due anni dall'approvazione del piano di prima fase il consiglio, su proposta della giunta regionale, ne verifica lo stato di attuazione e dispone i provvedimenti conseguenti.


1. Il piano regionale di seconda fase per la completa messa a regime dell'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti è adottato dalla giunta regionale sentite le amministrazioni provinciali.
2. Il piano adottato è pubblicato in apposito supplemento speciale del bollettino ufficiale della Regione ed è trasmesso agli enti locali.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione possono presentare osservazioni alla giunta regionale, enti pubblici, organismi sindacali, categorie produttive, associazioni per la protezione dell'ambiente, nonchè qualsiasi soggetto interessato.
4. La giunta regionale, tenuto conto anche delle osservazioni, trasmette il piano e le eventuali proposte di modificazione ed integrazione al consiglio regionale.
5. Il piano è approvato con deliberazione consiliare ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. Esso è depositato con gli allegati grafici presso la giunta regionale.
6. Il piano regionale di seconda fase ha validità fino all'approvazione di un nuovo piano. Al suo adeguamento o variazione si provvede con la procedura di cui al presente articolo.


1. Il piano regionale di seconda fase, per quanto riguarda i rifiuti urbani, è attuato a mezzo di appositi programmi predisposti dalle province entro un anno dall'entrata in vigore del piano stesso ed approvati dalla giunta regionale.
2. I programmi attuativi delle province sviluppano il sistema di organizzazione delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani sulla base delle indicazioni del piano regionale di seconda fase, in collegamento con le attività di raccolta differenziata.
3. L'approvazione dei programmi attuativi delle province produce gli effetti di cui al comma 4 del precedente articolo 2.


1. La Regione, mediante il piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e le sue articolazioni ai sensi dell'articolo 2, promuove anche gli interventi finalizzati alla:
a) ricerca, sviluppo e adozione di tecnologie di produzione volte a ridurre la quantità dei rifiuti o ad eliminare la loro tossicità e nocività e, comunque, di tecnologie finalizzate all'agevole trattamento dei rifiuti, al loro riciclaggio e soprattutto al recupero dei materiali e di energia;
b) ricerca, sviluppo e adozione di criteri di progettazione, di tecnologie e di materiali che consentano il prolungamento del periodo d'uso dei prodotti e che facilitino, al termine di detto periodo, il recupero di materiali, di componenti e di energia dai prodotti stessi;
c) ricerca, sviluppo e adozione di sistemi e di tecnologie di produzione che consentano al loro interno, un significativo impiego di materiali e di fonti energetiche recuperate dai rifiuti;
d) ricerca, sviluppo e adozione di tecniche e sistemi di immagazzinamento, conservazione e trasporto che permettano di limitare la formazione dei rifiuti;
e) ricerca, sviluppo e adozione di sistemi e di tecnologie di produzione e di utilizzo degli imballaggi e dei contenitori, che permettono di limitarne, per i singoli tipi, il peso ed il volume e che tengano conto del loro impatto ambientale, con particolare riferimento alla flora e alla fauna protetta;
f) produzione ed impiego di contenitori e di imballaggio di agevole recupero e riciclo, di contenitori e di imballaggi standardizzati per classi omogenee di prodotti;
g) adozione di tecniche di produzione e di distribuzione che comportino il riutilizzo, in più cicli di impiego e d'uso, dei contenitori e degli imballaggi;
h) incentivazione di agenzie regionali per il recupero e il riutilizzo di materie prime secondarie dai rifiuti;
i) ricerca, sviluppo e attuazione di sistemi e tecnologie di inserimento nell'ambiente naturale degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti;
l) organizzazione di corsi per l'aggiornamento teorico e pratico del personale impiegato in servizi di smaltimento dei rifiuti.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la giunta regionale assume i provvedimenti e predispone le misure organizzative per consentire alle associazioni imprenditoriali l'accesso in via prioritaria alle agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e dal D.M. 5 luglio 1988, n. 283.


1. E' istituito il comitato tecnico regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
2. Il comitato è composto:
a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore delegato, con funzioni di presidente;
b) dai responsabili dei seguenti servizi della giunta regionale: agricoltura, artigianato e industria, sanità , tutela e risanamento ambientale, urbanistica, o da funzionari da loro delegati;
c) da tre funzionari designati dalla giunta regionale: un geologo, un ingegnere sanitario, un esperto in pianificazione paesistica-ambientale, un biologo.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui alle successive lettere c) e d) del comma 5, il comitato è, di volta in volta, integrato in base al criterio della competenza territoriale:
a) dal responsabile del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo o da un ingegnere dallo stesso delegato;
b) dal responsabile del presidio multizonale o da un chimico dallo stesso delegato;
c) dal responsabile del servizio decentrato agricoltura, foreste e alimentazione o da un funzionario dallo stesso delegato;
d) dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'unità sanitaria locale o da un medico igienista dallo stesso delegato;
e) dall'assessore provinciale all'ambiente e dal responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia o da funzionari dagli stessi delegati.

4. Il presidente del comitato può invitare alle riunioni i rappresentanti di enti pubblici, di organizzazioni sindacali, di categorie produttive, di associazioni di tutela dell'ambiente, delle amministrazioni locali territorialmente interessate ed esperti in ecologia.
5. Il comitato esplica i seguenti compiti:
a) costituisce il supporto degli organi regionali per i problemi di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;
b) esprime i pareri di cui alla presente legge;
c) svolge le funzioni della conferenza regionale di cui all'articolo 14;
d) svolge funzioni istruttorie in ordine alla localizzazione dei siti idonei alla realizzazione degli impianti di smaltimento, anche in relazione alla localizzazione di dettaglio.

6. Il comitato può istituire al suo interno gruppi di lavoro e sottocommissioni.
7. Ai componenti del comitato spettano le indennità ed i rimborsi previsti, dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, per il comitato urbanistico regionale.
8. Il comitato è nominato con decreto dal presidente della giunta regionale e resta in carica per tutta la durata della legislatura. Esso esercita le funzioni fino all'insediamento del nuovo comitato.
9. Il comitato è convocato dal suo presidente con invito scritto. Per la validità delle riunioni, anche agli effetti del comma 3 dell'articolo 15, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti di cui al precedente comma 2 e, nei casi di integrazione, di cui al precedente comma 3.
10. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del servizio tutela e risanamento ambientale.
TITOLO II
Competenze delle province



1. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative:
a) autorizzazioni ad enti e imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani e assimilabili, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti speciali;
b) autorizzazioni ad enti ed imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi e di stoccaggio provvisorio per conto proprio degli stessi;
c) irrogazione delle sanzioni amministrative con le modalità di cui alla L.R. 5 luglio 1983, n. 16 e del presente titolo per la violazione delle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale trasmette alle province la documentazione relativa alle autorizzazioni di cui alla precedente lettera a), nonché ogni dato o documentazione utile.
3. Allo svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge in materia di autorizzazioni, le province provvedono previa acquisizione del parere di un proprio comitato tecnico, del quale è chiamato comunque a far parte il responsabile del presidio multizonale o un chimico dal medesimo delegato, il medico igienista della USL competente per territorio ed un geologo.
4. Per le imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'abo, nei casi e limiti previsti dall'articolo 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sostituisce l'autorizzazione, a partire dalla data di effettiva operatività dell'albo stesso.


1. La vigilanza e il controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi sono di competenza delle province ai sensi della legislazione vigente, fatte salve le attribuzioni dei sindaci, quali autorità sanitarie locali.
2. Le strutture operative attraverso le quali sono esercitate le funzioni di cui al comma 1 sono:
a) i settori igiene e prevenzione delle unità sanitarie locali;
b) i laboratori e i servizi del presidio multizonale di prevenzione;
c) il personale appositamente preposto dalle province.

3. In caso di urgenza, il presidente dell'amministrazione provinciale può avvalersi direttamente delle strutture di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, dandone tempestiva notizia ai presidenti delle unità sanitarie locali interessate.
4. Ai provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, si applica l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. I mezzi e gli impianti adibiti alle attività di smaltimento, soggette ad autorizzazione provinciale o regionale, debbono essere ispezionati almeno due volte l'anno. I risultati delle ispezioni e delle analisi, da chiunque effettuati, sono trasmessi all'amministrazione provinciale interessata e contestualmente alla giunta regionale.
6. Nel caso che nell'azione di vigilanza e controllo vengano riscontrate violazioni alle norme vigenti o modificazioni dei requisiti necessari per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di smaltimento dei rifiuti, o violazione agli obblighi imposti dalle autorizzazioni, fatta salva l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria e l'irrogazione delle sanzioni amministrative delegate con la presente legge, le amministrazioni provinciali sono tenute ad informare immediatamente la giunta regionale.


1. Oltre ai soggetti considerati dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 1981, n. 689, provvedono all'accertamento delle infrazioni al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, alla successiva normativa statale in materia di rifiuti ed alla presente legge:
a) il personale delle amministrazioni provinciali appositamente preposto a compiti di vigilanza e controllo nel settore della tutela ambientale;
b) il personale dei settori igiene e prevenzione delle unità sanitarie locali e del presidio multizonale;
c) il personale incaricato del servizio di polizia forestale;
d) il personale incaricato dei servizi di polizia urbana.

2. Per gli accertamenti mediante analisi di campioni si applica l'articolo 15 della citata legge 689/1981.
3. In favore del personale del corpo forestale si applicano i criteri di ripartizione dei proventi sanzionatori attualmente vigenti.
4. La Regione e gli enti delegati promuovono per il personale di cui al comma 1 corsi di aggiornamento professionale.


1. La devoluzione dei proventi sanzionatori principali e accessori di cui alla presente legge e al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, compete alle province, le quali li destinano al potenziamento delle funzioni di vigilanza e controllo, nonchè alla promozione di studi e ricerche nel settore della tutela e della salvaguardia dell'ambiente.
TITOLO III
Impianti per lo smaltimento dei rifiuti



1. Alla realizzazione e all'esercizio degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili provvedono i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane, direttamente o mediante aziende municipalizzate o mediante concessione ad imprese specializzate ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441.
2. I progetti per l'adeguamento al piano regionale degli impianti esistenti e per la realizzazione dei nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e relative attrezzature e infrastrutture sono adottati dagli enti di cui al comma 1 e sono trasmessi alla giunta regionale per l'approvazione.
3. I progetti dei nuovi impianti sono accompagnati da una relazione che ha ad oggetto l'analisi della compatibilità ambientale degli impianti stessi e che contiene gli elementi stabiliti dal D.M. 28 dicembre 1987, n. 559. I contenuti della suddetta relazione, in quanto applicabili, debbono accompagnare anche i progetti di adeguamento degli impianti esistenti.
4. I nuovi impianti di discarica controllata debbono avere un congruo rapporto tra la superficie di reale utilizzo dell'area di smaltimento dei rifiuti e quella di estensione dell'area di coltivazione.
5. I progetti degli impianti di discarica controllata debbono prevedere altresì l'attuazione di misure di minimizzazione di impatto ambientale.


1. Fino all'approvazione del piano regionale di seconda fase o dei piani stralcio di cui all'articolo 2, allo smaltimento dei rifiuti speciali si provvede nei modi indicati dal presente articolo e secondo le specificazioni contenute nel piano regionale di prima fase.
2. I materiali inerti possono:
a) essere riutilizzati per il recupero ambientale di aree degradate o per la realizzazione di opere civili;
b) essere smaltiti in impianti di seconda categoria tipo A da realizzarsi in ragione di uno per ogni bacino di utenza individuato per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
c) essere accumulati temporaneamente per la loro riutilizzazione ai sensi della precedente lettera a).

3. I rifiuti speciali provenienti da attività produttive vengono smaltiti nel seguente modo:
a) rifiuti assimilabili congiuntamente ai rifiuti solidi urbani;
b) i rifiuti inerti secondo le modalità di cui al comma 2;
c) i restanti rifiuti speciali in discariche di seconda categoria tipo B, da realizzarsi in ragione di uno per ogni provincia e con il 10% della superficie attrezzata a discarica di seconda categoria tipo C.

4. I veicoli a motore, rimorchi o simili fuori uso e loro parti saranno demoliti negli impianti autorizzati dalla giunta regionale. Fino all'approvazione del piano regionale di seconda fase o di piani stralcio di cui all'articolo 2 contenenti la riorganizzazione delle attività di raccolta dei veicoli destinati alla demolizione, non si rilasciano autorizzazioni per nuovi centri di rottamazione.
5. I rifiuti da strutture sanitarie, con eslcusione di quelli assimilabili agli urbani, sono smaltiti in impianti che sono autorizzati in relazione alle reali esigenze di una o più USL e ove non sussistano strutture pubbliche consortili idonee allo smaltimento di detti rifiuti.
6. Nei casi in cui, ai sensi del presente articolo, al reperimento delle aree per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti provvedono soggetti privati, essi sono tenuti a stipulare una convenzione con il comune sede degli impianti, mediante la quale è autorizzato, a favore del personale incaricato dall'ente locale, il libero accesso all'area e agli impianti, ogni volta che ciò sia necessario a tutela della salute pubblica, dell'ambiente, del regolare funzionamento degli impianti e della continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.


1. Le conferenze di cui all'articolo 3bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, per l'istruttoria delle autorizzazioni di competenza regionale sono convocate dal presidente della giunta regionale o da un assessore delegato.
2. La composizione della conferenza regionale è stabilita dai commi 2 e 3 dell'articolo 7.
3. Ai lavori della conferenza partecipano senza diritto di voto i soggetti richiedenti l'autorizzazione ed i rappresentanti del comune nel cui territorio si trova la sede dell'attività da autorizzare o deve essere realizzato l'impianto.
4. I richiedenti trasmettono la domanda e gli allegati alla giunta regionale. La conferenza si svolge trascorsi almeno trenta giorni e non oltre novanta giorni da detta trasmissione.
5. All'istruttoria della domanda provvede il servizio tutela e risanamento ambientale. Nel caso sia richiesta l'integrazione della domanda e della relativa documentazione, i termini di cui al comma 4 decorrono dall'avvenuta integrazione.
6. Della trasmissione degli atti è dato avviso all'albo pretorio del comune interessato e mediante altre idonee forme di pubblicità prescritte dal servizio tutela e risanamento ambientale.
7. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 4 possono chiedere di essere sentiti dalla conferenza e possono far pervenire proprie osservazioni.
8. Nel caso di progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti, la conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. La conferenza determina altresì gli elementi necessari per stabilire l'importo della cauzione di cui al successivo articolo 35.


1. La giunta regionale approva il progetto tenuto conto del parere definitivo della conferenza e previa verifica di compatibilità paesistico ambientale di cui agli articoli 63 bis e ter delle norme tecniche di attuazione del piano paesistico ambientale regionale.
2. L'approvazione stessa è subordinata all'indicazione, da parte del proponente, di un direttore tecnico abilitato che risponderà della regolare gestione dell'impianto.
3. L'approvazione del progetto determina la localizzazione definitiva degli impianti. Costituisce, ove occorra, approvazione di variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
4. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto ogni ulteriore adempimento istruttorio e tiene luogo dei visti, delle autorizzazioni, concessioni e pareri di competenza di organi regionali, provinciali e comunali. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, la necessità di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
TITOLO IV
Smaltimento dei rifiuti urbani



1. I bacini di utenza degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili sono individuati dal piano regionale di prima fase di cui agli articoli 2 e 3.
2. A tal fine, il piano distingue per ogni bacino di utenza una soluzione di avvio ed una di completamento.
3. In seguito a particolari esigenze di smaltimento o a variazioni della potenzialità degli impianti, la giunta regionale può modificare, temporaneamente, con propria deliberazione, i bacini di utenza, sentiti il comitato tecnico regionale e la provincia interessata.
4. I comuni, gli altri enti ed imprese che esercitano attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili sono obbligati ad inviare i rifiuti agli impianti individuati dal piano regionale di prima fase situati nel bacino di utenza nel cui territorio sono compresi. Detti impianti non possono ricevere, senza specifica auotorizzzione della giunta regionale, rifiuti provenienti da altri bacini.
5. Le province possono promuovere consorzi per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonchè aderire agli stessi.


1. I comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili:
a) provvedono a stipulare convenzioni con tutti gli altri comuni compresi nello stesso bacino, nonchè con gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle attività di smaltimento, allo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del servizio riguardante i rifiuti urbani e assimilabili;
b) approvano le tariffe di utenza del servizio.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentiti gli enti titolari di impianti di smaltimento ed il comitato tecnico regionale, sottopone al consiglio per l'approvazione gli schemi di convenzione tipo contenenti i criteri per la determinazione delle tariffe, tenendo conto in particolare:
a) della dimensione e del tipo degli impianti, del loro costo di ammortamento e di gestione del tipo e della quantità dei rifiuti;
b) dell'entità delle spese di ripristino ambientale;
c) di un equo indennizzo a favore dei comuni nel cui territorio sono posti gli impianti;
d) di forme di riequilibrio a favore dei soggetti maggiormente gravati dei costi di trasporto dal luogo di prelievo fino all'impianto di smaltimento.

3. L'indennizzo di cui alla lettera c) del comma 2, dovrà essere di preferenza impiegato per interventi di valorizzazione o recupero ambientale.
4. Fino all'approvazione degli schemi e dei criteri di cui al comma 2, i comuni stipulano le convenzioni ed approvano le tariffe tenendo conto, in quanto possibile, delle lettere di cui allo stesso comma 2.


1. La Regione nei limiti delle proprie competenze, anche in collaborazione con le province, i comuni, i loro consorzi, le associazioni ambientali, le associazioni di categoria degli imprenditori e le istituzioni scolastiche, promuove le attività di minore produzione e di diversa qualificazione dei rifiuti, urbani e assimilabili, favorisce la raccolta separata ed il riuso di materie prime secondarie, nonchè l'utilizzazione dei prodotti estratti dai rifiuti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 la Regione promuove e privilegia tutte le attività di smaltimento dei rifiuti che attuino il riciclaggio dei prodotti accertando nel contempo che le eventuali sostanze di degradazione non siano tossiche o nocive per le componenti animali e vegetali dell'ambiente.
3. Al fine di individuare le principali cause che provocano incrementi quantitativi, peggioramenti qualitativi e difficoltà di riutilizzazione dei rifiuti, la giunta regionale svolge indagini in collaborazione con le università, gli istituti di ricerca pubblici e privati, le associazioni di categoria dei produttori ed i produttori singoli.
4. Per la diffusione e applicazione delle tecnologie migliorative già sperimentate o indicate come possibili da studi e ricerche, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva indirizzi concernenti processi produttivi e di commercializzazione dei prodotti, singole fasi degli stessi, modalità di utilizzo di materie prime secondarie e di riutilizzo dei prodotti di scarto. Il consiglio regionale approva altresì i programmi predisposti dalla giunta, riguardanti gli impianti ed i servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati, da realizzare con il concorso finanziario dello Stato ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.


1. I comuni organizzano i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili secondo il principio della raccolta differenziata.
2. A tal fine, i comuni organizzano sistemi di raccolta a livello domestico e stazioni di conferimento differenziato nel tessuto urbano, nel rispetto sia delle esigenze di funzionalità, sia di quelle di inserimento estetico. Lo svolgimento di detta raccolta è disciplinato dai comuni nell'ambito del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
3. Agli oneri derivanti dalla raccolta differenziata, i comuni fanno fronte, ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ponendoli a carico del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e con le disponibilità recate dalla successiva lettera c) del comma 1 dell'articolo 39.
4. I comuni, nell'ambito del servizio di raccolta, organizzano la vigilanza anche in relazione all'obbligo di conferimento separato dei rifuti urbani.
5. A chiunque non ottemperi all'obbligo di conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi di cui al comma 6 dell'articolo 20 e dei rifiuti urbani ingombranti di cui al comma 3 dell'articolo 21 e degli olii e dei grassi di cui al comma 4 dell'articolo 22, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.
6. L'irrogazione delle sanzioni è disciplinata dalla L.R. 5 luglio 1983, n. 16.


1. L'istituzione del servizio di raccolta differenziato e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi è obbligatoria.
2. Fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e da successive norme statali in materia, sono considerati rifiuti urbani pericolisi:
a) batterie e pile;
b) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e "F", ai sensi del D.M. Sanità 21 maggio 1981 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'atichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal consiglio e dalla commissione delle Comunità europee", nonché i contenitori vuoti dei presidi sanitari per l'agricoltura (fitofarmaci), provenienti dalle categorie di operatori economici che li producono, commerciano, stoccano ed utilizzano;
c) lampade a vapore di mercurio o di sodio, ad alta e bassa pressione dismesse da impianti di pubblica illuminazione.

3. Le modalità del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi sono stabilite dai regolamenti comunali, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
4. La raccolta, il trasporto ed il conferimento agli impianti di stoccaggio provvisorio sono consentiti ai titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle predette attività gestite su concessione comunale. L'autorizzazione non è richiesta per i servizi svolti direttamente dai comuni, dai loro consorzi o dalle aziende municipalizzate.
5. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolisi realizzato dal comune, dal consorzio dei comuni, dalle aziende municipalizzate, non è soggetto ad autorizzazione ove soddisfi contestualmente tutte le seguenti condizioni:
a) sia realizzato all'interno di locali idonei chiusi, pavimentati, con indicazione all'esterno dei tipi di rifiuti contenuti;
b) sia esclusivamente limitato ai rifiuti urbani pericolosi raccolti nel territorio del comune o del consorzio tra enti locali;
c) sia realizzato per classi omogenee dei rifiuti ed in condizione di massima sicurezza per gli addetti e per l'ambiente;
d) non superi complessivamente le dieci tonnellate, e comunque non superi il quantitativo corrispondente a quello annualmente raccolto a norma del comma 4;
e) se provveda, almeno una volta all'anno, alla rimozione totale dei rifiuti ammassati ed al loro conferimento ad impianti autorizzati per le successive fasi di smaltimento;
f) si provveda a tenere un registro di carico e scarico;
g) venga dato avviso alla provincia competente per territorio dell'inizio dello stoccaggio provvisorio.

6. A partire dall'istituzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi è obbligatorio il conferimento separato dei rifiuti così classificati.


1. A partire dal 1° gennaio 1991 è obbligatoria l'istituzione del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti, intendendo per tali quei rifiuti di provenienza esclusivamente domestica, che per le loro dimesioni non possono essere conferiti nei normali contenitori dei rifiuti urbani, ovvero ne costituiscono utilizzo anomalo, non lasciando spazio per gli altri rifiuti che vi devono essere ordinariamente conferiti.
2. Le modalità del servizio sono stabilite dai regolamenti comunali ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
3. A far tempo dall'istituzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti è obbligatorio il conferimento separato dei rifiuti così classificati.


1. I comuni provvedono ad organizzare il conferimento e la raccolta differenziata dei riufi urbani, attuando la separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, dei rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli ed ittici, degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. In sede di prima applicazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1991, è obbligatoria l'istituzione del servizio di raccolta differenziata e lo smaltimento degli olii e dei grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti originati da attività di ristorazione collettiva.
3. Le modalità del servizio di raccolta e smaltimento sono fissate dai regolamenti comunali ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
4. A far tempo dall'istituzione del servizio di raccolta differenziata degli olii e dei grassi vegetali ed animali di cui al comma 2 è obbligatorio il conferimento separato dei rifiuti così classificati.


1. Sono rifiuti abbandonati tutti quelli che, a qualsiasi titolo, giacciono sulle aree pubbliche o destinati ad uso pubblico al di fuori dei contenitori dei rifiuti urbani.
2. E' vietato l'abbandono di rifiuti in qualsiasi luogo non consentito.
3. In sede di rilascio di autorizzazioni comunali per manifestazioni del tempo libero, il richiedente è tenuto a presentare una convenzione con il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che disciplini le predette attività durante e dopo la chiusura delle manifestazioni. Il richiedente è, inoltre tenuto a curare che nelle zone interessate, per tutta la durata della manifestazione, siano collocati appositi contenitori dei rifiuti.
4. I comuni, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, prevedono gli interventi di prevenzione e sanzionatori, nonchè di ripristino nelle aree interessate dall'abbandono dei rifiuti.


1. Sono materie prime secondarie i residui derivanti da processi produttivi e suscettibili eventualmente, previ idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura.
2. Si considerano altresì materie prime secondarie i materiali e le energie recuperabili dai rifiuti urbani e assimilabili.
3. La giunta regionale è autorizzata a rendere obbligatoria, anche per singole frazioni merceologiche ovvero per parti limitate del territorio regionale, la raccolta differenziata delle materie prime secondarie.
4. La giunta regionale promuove l'utilizzazione e la commercializzazione delle frazioni raccolte separatamente, nonchè dei prodotti provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti, quali compost, RDF, biogas, energia elettrica, vapore.
5. La modalità di utilizzazione e di commercializzazione dei compost, del RDF e del biogas sono definite dalla giunta regionale in sede di rilascio dell'autorizzazione agli impianti di smaltimento da cui provengono.
6. La giunta regionale, sentiti gli enti locali e le associazioni degli imprenditori, promuove:
a) le iniziative necessarie per un'adeguata espansione dei mercati delle materie prime secondarie, nonchè, ove necessario, le iniziative dirette ad assicurare condizioni di stabilità per i mercati medesimi, secondo quanto previsto dall'articolo 6 ed in collaborazione con le "Borse delle materie prime secondarie e dei sottoprodotti" organizzate dall'unione delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura;
b) indagini di mercato, circa la presenza di potenziali utilizzatori delle materie prime secondarie;
c) analisi, sotto il profilo tecnico ed economico, del recupero energetico, anche per le finalità di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308 e relative norme regionali di attuazione.

7. In attesa che lo Stato determini, ai sensi della lettera d) dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, i limiti di accettabilità e le caratteristiche chimico-fisiche e micro-biologiche per talune sostanze e micro-organismi contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi, la giunta regionale procede ad una prima indicazione degli standards di qualità e della modalità di certificazione e di impiego delle materie prime secondarie e delle frazioni separate, al fine di favorirne la commercializzazione ed il reimpiego.
8. La giunta regionale promuove l'utilizzazione di carta riciclata presso i propri servizi e presso gli enti pubblici che operano nel territorio regionale.


1. Nelle discariche controllate e negli altri impianti adibiti allo smaltimento dei rifiuti urbani confluiscono anche i rifiuti, diversi da quelli urbani, ma ad essi assimilabili per tipologia e composizione e comunque suscettibili di smaltimento con gli stessi.
2. In aggiunta ai rifiuti assimilabili, definiti dalle norme tecniche applicative statali, la giunta regionale cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco di rifiuti assimilabili agli urbani e suscettibili di smaltimento negli stessi impianti.
3. I rifiuti assimilabili di cui al comma 2, che superano i limiti stabiliti per in conferimento ordinario possono essere recapitati nell'impianto di smaltimento direttamente dal produttore ovvero mediante conferimento ad imprese autorizzate o al servizio pubblico. In tali casi lo smaltimento è disciplinato da apposita convenzione tra l'ente gestore dell'impianto ed il conferente. La convenzione, oltre agli aspetti tecnici e alle quantità ammissibili di rifiuti, disciplina quelli economici, tenendo conto delle spese di esercizio e di quelle di ammortamento dell'impianto, nonchè dell'equo indennizzo a favore del comune sede dell'impianto.
4. Resta salva la facoltà dei comuni di disciplinare, in relazione alla potenzialità e tipologia degli impianti di smaltimento disponibili, mediante il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, le modalità e i limiti quantitativi di conferimento ordinario dei rifiuti assimilabili derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, anche ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico e della connessa applicazione degli articoli 268 e seguenti del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO V
Poteri sostitutivi. Interventi di emergenza



1. Qualora i comuni, loro consorzi, comunità montane e gli altri soggetti che effettuano attività di smaltimento dei rifiuti non provvedano agli adempimenti di loro competenza in ordine alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento, nonchè al conferimento obbligato secondo i bacini di utenza, la giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, provvede in via sostitutiva.
2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi, la giunta regionale è autorizzata ad utilizzare direttamente i finanziamenti spettanti ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi del D.L. 31 agosto 1987, n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441.
3. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono comunque posti a carico dei soggetti tenuti alla utilizzazione degli stessi.


1. Sulla base delle indicazioni fornite dai comuni e dei criteri tecnici stabiliti dal D.M. 16 maggio 1989, nonchè da altre norme statali in materia, la giunta regionale approva un piano riguardante le aree inquinate da bonificare, individuando gli interventi finalizzati al loro reinserimento ambientale e riferisce al consiglio regionale nei quindici giorni successivi all'approvazione.
2. Il piano di cui al comma 1 è realizzato mediante i finanziamenti di cui al D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 e le disponibilità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 39.
3. Per l'esecuzione delle opere di bonifica delle aree comprese nel piano di cui al comma 1, i comuni possono autorizzare l'occupazione temporanea delle aree e, in ogni caso, possono sostituirsi agli altri soggetti inadempienti.


1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, i sindaci dispongono la chiurua delle discariche abusive e l'esecuzione delle necessarie bonifiche, finalizzate anche al loro reinserimento ambientale.
2. Qualora gli interessati non ottemperino all'ordinanza o non rispettino le sue prescrizioni, il sincado dispone l'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa. Parimenti il sindaco provvede d'ufficio nei casi di pericolo o di danno aventi carattere di somma urgenza, anche quando il trasgressore non sia conosciuto, salvi gli accertamenti necessari per la sua individuazione.
3. Al recupero delle relative somme si provvede a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.


1. Qualora sia richiesti da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale o il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare:
a) il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il ministero della sanità;
b) per periodi determinati, il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti presso specifici impianti autorizzati.

TITOLO VI
Autorizzazioni e controlli



1. La giunta regionale provvede:
a) per rifiuti urbani ed assimilabili, i rifiuti urbani pericolosi, i rifiuti specili, ad autorizzare le attività di trattamento e di stoccaggio definitivo;
b) per i rifiuti tossici e nocivi, ad autorizzare le seguenti fasi di smaltimento: stoccaggio provvisorio per conto terzi, trattamento e stoccaggio definitivo.

2. Le amministrazioni provinciali provvedono al rilascio delle autorizzazioni in base alle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 8.


1. Competono al servizio tutela e risanamento ambientale tutti gli adempimenti connessi o strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale in materia di rifiuti ai sensi della presente legge.
2. La giunta regionale ed il suo presidente possono delegare il dirigente del servizio tutela e risanamento ambientale ad emettere atti amministrativi che abbiano carattere vincolato in base alla presente legge o siano attuativi di precedenti deliberazioni, nonchè a rilasciare i rinnovi delle autorizzazioni di cui all'articolo 30. Il dirigente del servizio può essere altresì delegato ad assumere i provvedimenti cautelari richiesti da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente. In tale ultima ipotesi, l'atto di delega stabilisce anche il termine entro il quale il provvedimento deve essere sottoposto a ratifica degli organi regionali.


1. Gli enti, le imprese, le società, interessati al rilascio delle autorizzazioni presentano domanda al presidente della giunta regionale, nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 30, e al presidente dell'amministrazione provinciale, nei casi di cui al precedente articolo 8.
2. Le domande di cui al comma 1, redatte in carta legale, sono corredate dei dati e della documentazione in cinque copie definita dalla giunta regionale con proprio atto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


1. La Giunta regionale delibera sulle autorizzazioni entro trenta giorni dal parere definitivo della conferenza di cui all'articolo 14. Le amministrazioni provinciali stabiliscono, nel rispetto della legislazione statale e della presente legge, le procedure ed i termini di rilascio delle autorizzazioni alle stesse delegate.
2. I provvedimenti di autorizzazione sono redatti sulla base di una modulistica definita dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'autorizzazione è negata, con provvedimento motivato, qualora:
a) l'impresa, la società o ente richiedente non dimostrino di possedere sulla base dei dati e della documentazione allegati alla domanda, la necessaria idoneità tecnico-economica;
b) il titolare, il legale rappresentante, il presidente, gli amministratori dell'impresa, società o ente risultino condannati o sottoposti a procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge 23 settembre 1982, n. 936. Ai predetti soggetti sono parificati, a tutti gli effetti, i dipendenti dell'impresa, società o ente che, comunque qualificati, abbiano la responsabilità tecnica dell'esercizio dell'impianto e delle attività di smaltimento;
c) la richiesta risulti incompatibile con la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

4. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può sempre modificarla o integrarla ovvero sospenderne l'efficacia, per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si rende necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione.
5. Il soggetto autorizzato è tenuto:
a) a comunicare all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del presidente, degli amministratori dell'impresa, società o ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli impianti o nell'esercizio delle attività autorizzate;
b) a comunicare tempestivamente all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione se nei confronti di uno dei soggetti indicati alla lettera b) del comma 3, sia iniziata l'azione penale o sia proposta l'adozione di misure di sicurezza per l'ipotesi di reato prevista dalle leggi di cui alla stessa lettera b) del comma 3;
c) a comunicare al servizio tutela e risanamento ambientale della giunta regionale e all'amministrazione provinciale nel cui territorio si trova la sede dell'ente, impresa o società entro il primo bimestre di ogni anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti, trattati, stoccati o smaltiti nell'anno solare precedente, nonché per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione, mediante apposito modulo predisposto da detto servizio regionale;
d) ad attenersi alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti autorità.

6. L'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, ove rilevi l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 e di quelle stabilite dall'autorizzazione stessa diffida il soggetto inadempiente ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi;
b) alla decadenza dell'autorizzazione in caso di reiterate violazione o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

7. Deve ugualmente richiedere l'autorizzazione chi trasferisce l'attività o il servizio di smaltimento esistente e chi modifica le attività e le modalità di smaltimento dei rifiuti già autorizzate; richiede nuova autorizzazione anche chi acquista o subentra nell'attività o nel servizio di smaltimento.
8. L'autorizzazione è subordinata anche a procedimento di verifica, qualora il soggetto responsabile dello smaltimento dei rifiuti non dia idonee garanzie della affidabilità sotto il profilo professionale, organizzativo, finanziario, per l'osservanza di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalle normative tecniche attuative, del soggetto responsabile dello smaltimento dei rifiuti.
9. Le nuove autorizzazioni e i rinnovi delle autorizzazioni già rilasciate hanno la durata minima e massima definite nella tabella allegata alla presente legge.


1. Sono esentate dalle autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 le seguenti attività:
a) il trasporto e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani per conto proprio;
b) il trasporto e lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali per conto proprio;
c) il trasporto di residui vegetali, derivanti dalla pulitura di spiagge, nonchè di strade, giardini, campi e terreni in genere, per conto proprio o per conto terzi;
d) la trasformazione in humus della sostanza organica dei rifiuti solidi urbani, dei fanghi provenienti da impianti di depurazione di scarichi civili, dei rifiuti organici e fanghi di depurazione provenienti da attività agricole e zootecniche, ottenuto per mezzo di biomasse ed effettuata su terreni agricoli appositamente attrezzati.

2. Non è soggetto all'autorizzazione lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi derivanti da attività commerciali e artigianali quali falegnamerie, carrozzerie, lavanderie, fotografi, fabbri, meccanici e simili, purchè tale stoccaggio rispetti contestualmente le seguenti condizioni:
a) sia effettuato all'interno del perimetro delle sedi ove vengono prodotti i rifiuti;
b) costituisca fase preliminare al conferimento in altri impianti di trattamento o stoccaggio autozizzati;
c) non superi il quantitativo massimo di chilogrammi 50, in recipienti definiti dalle norme tecniche applicative statali.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo di cui agli articoli 7 e 11 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, i titolari di attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi di cui al comma 2, sono comunque tenuti a darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni provinciali competenti.


1. In sede di rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente, richiede la costituzione di idoneo deposito cauzionale.
2. Il deposito cauzionale può essere costituito, a scelta del richiedente, in una delle seguenti forme:
a) pagamento in numerario presso la tesoreria regionale;
b) deposito di titoli di Stato presso la tesoreria regionale;
c) presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, rilasciato da istituti bancari o assicurativi, secondo apposito schema definito dalla giunta regionale.

3. Sono ammesse alla presentazione della fidejussione bancaria le aziende di credito di cui all'articolo 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375. Sono ammesse alla prestazione delle polizze di fidejussorie assicurative le società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni e garanzie verso lo Stato e gli altri enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 e del D.M. 18 marzo 1983 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le modalità ed i parametri per la determinazione dell'importo delle cauzioni sono definiti dalla giunta regionale sentito il comitato tecnico regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO VII
Catasto. Osservatorio. Agenzia dei rifiuti



1. La Regione per le finalità di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed in conformità alla normativa statale in materia, istituisce il catasto dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.
2. Sono delegate alle province le funzioni amministrative riguardanti la rilevazione dei dati, il funzionamento e la gestione del catasto, nonchè le modalità di comunicazione dei dati.
3. L'accesso ai dati del catasto deve comunque assicurare la salvaguardia del riservato utilizzo dei dati medesimi.
4. All'interno del catasto dei rifiuti, una apposita sezione è dedicata ai rifiuti speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o ai tossici e nocivi. A detta sezione si applica il disposto dell'articolo 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.


1. E' istituito l'osservatorio regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle materie prime secondarie.
2. L'osservatorio si avvale anche delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti e della gestione dei registri di carico e scarico.
3. L'osservatorio provvede alla divulgazione dei dati unitamente a quelli del catasto rifiuti sia con sistemi informativi, sia con la pubblicazione di elenchi, prospetti, relazioni.
4. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell'osservatorio sono determinate da apposito regolamento regionale.
5. Per l'attuazione dell'osservatorio, la giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti universitari, enti di ricerca o società.


1. La Regione si avvale di un'agenzia appositamente costituita, avente per oggetto sociale l'assistenza alle imprese per l'utilizzazione e commercializzazione delle materie prime secondarie con particolare riguardo al recupero e riciclaggio delle biomasse, la minimizzazione degli impatti ambientali, l'elaborazione di tecniche e sistemi di riciclaggio locale.
2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato, su conforme deliberazione della giunta, a compiere, nel rispetto del presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla suddetta agenzia e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere non più del 49% delle azioni emesse, nonchè gli eventuali accordi tra soci relativamente all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.
3. Di tali atti e accordi è data immediata comunicazione al consiglio regionale.
4. La sottoscrizione delle azioni è subordinata all'avvenuto accertamento, mediante deliberazione della giunta regionale, che lo statuto dell'agenzia regionale sia conforme alle norme di legge in materia di società per azioni e disponga, per la durata della stessa, quanto segue:
a) che all'agenzia partecipino la Regione Marche, le province e l'unione regionale delle camere di commercio delle Marche, nonchè le singole camere di commercio, industria e agricoltura e gli imprenditori privati interessati;
b) che l'oggetto sociale sia l'assistenza alle imprese per l'utilizzazione e la commercializzazione delle materie prime secondarie;
c) che la giunta regionale compia tutti gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della società per un valore complessivo nominale fino al lire 400 milioni e comunque non superiore al 49% del capitale sociale. La giunta regionale è autorizzata ad acquistare negli anni successivi ulteriori quote di partecipazione, nei limiti stabiliti dalle leggi di approvazione dei bilanci, in relazione ad eventuali aumenti di capitale, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25;
d) che l'utile della gestione sia destinato al reimpiego in programmi di potenziamento dell'assistenza alle imprese secondo quanto definito al comma 1, restando esclusa qualsiasi forma di distribuzione agli azionisti;
e) con il consiglio di amministrazione sia compoposto dal presidente, eletto dall'assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2380 del codice civile, da non meno di 5 e non più di 11 consiglieri, anche non soci, e che gli amministratori siano eletti per almeno tre anni e siano rinnovabili;
f) che ai poteri degli amministratori non siano posti limiti diversi da quelli risultanti dalle norme di legge sulle società per azioni;
g) che il direttore generale dell'agenzia sia nominato dall'assemblea;
h) che sia prevista l'istituzione di un comitato tecnico consultivo di supporto al consiglio di amministrazione composto da esperti anche in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali.

5. I rappresentanti della Regione nell'agenzia sono nominati ai sensi della legge regionale sulle nomine e possono essere revocati ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile.
6. I rappresentanti nominati ai sensi del comma 5 sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive degli organi regionali.
TITOLO VIII
Disposizioni finanziarie



1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 3.000 milioni e per ciascuno degli anni 1991 e 1992 la spesa di lire 1.100 milioni.
2. La somma di cui al comma 1, relativa all'anno 1990, è così ripartita:
a) spese per l'esercizio della delega di funzioni alle province in materia di smaltimento dei rifiuti: lire 100 milioni;
b) spese per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 38: lire 400 milioni;
c) spese per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata da parte dei comuni, articolo 19 della presente legge: lire 1.000 milioni;
d) spese per l'attuazione dei piani relativi alle aree inquinate da bonificare, articolo 27 della presente legge: lire 800 milioni;
e) contributi una tantum per l'adeguamento degli impianti pubblici di prima categoria della provincia di Macerata previsti dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti di prima fase ai quali non è stata rinnovata l'autorizzazione regionale alla data di entrata in vigore del piano stesso: lire 700 milioni.
Per gli anni successivi si provvederà alla ripartizione delle somme disponibili tra gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 2, si provvede nel modo che segue:
a) per quanto attiene alla spesa di cui alla lettera a) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 15 dell'elenco 1;
b) per quanto attiene alle spese di cui alle lettere b), c), d) ed e) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 10 dell'elenco 4.

4. Alla copertura dell'onere di lire 1.100 milioni, relativa a ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:
a) quanto a lire 100 milioni mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1990-1992, a carico del capitolo 5100101, all'uopo utilizzando la proiezione per i detti anni dell'accantonamento di cui alla partita 15 dell'elenco 1;
b) quanto a lire 1.000 milioni mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1990-1992, a carico del capitolo 5100101, all'uopo utilizzando la proiezione per i detti anni dell'accantonamento di cui alla partita 10 dell'elenco 4.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 2, sono iscritte:
a) per l'anno 1990 a carico degli appositi capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di detto anno con le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a1) "Contributi alle province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di smaltimento dei rifiuti", lire 100 milioni;
a2) "Spese per l'acquisizione di azioni dell'agenzia regionale per le materie prime secondarie", lire 400 milioni;
a3) "Contributi ai comuni per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti", lire 1.000 milioni;
a4) "Spese per l'esecuzione di opere di bonifica delle aree inquinate collegate ad impianti di smaltimento dei rifiuti", lire 800 milioni;
a5) contributi una tantum per l'adeguamento degli impianti pubblici di prima categoria della provincia di Macerata previsti dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti di prima fase ai quali non è stata rinnovata l'autorizzazione regionale alla data di entrata in vigore del piano stesso: lire 700 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.



1. Le amministrazioni provinciali di Macerata e di Pesaro-Urbino, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla giunta regionale uno studio per la localizzazione, nel rispettivo territorio, di una discarica di 2a categoria, tipo B.
2. La giunta regionale, sentiti gli enti locali, le associazioni interessate e la commissione consiliare competente, entro i successivi sessanta giorni, definisce la localizzazione degli impianti predetti.

Allegati






























































































































































 
  RINNOVO

(autorizz. già rilasciata)
  NUOVA
 
  DURATA

MIN
DURATA

MAX
  DURATA

MIN
DURATA

MAX

Trasporto RSU e RS CT 1 3   1 3
Trasporto TN 1 2   1 2
Stoccaggio provvisorio RSU e RS CT 1 1   1 1
Stoccaggio provvisorio TN 1 3   1 3
Trattamento RSU CT 1 2   1 2
Trattamento RS 1 2   1 2
Trattamento TN 1 2   1 2
Stoccaggio def. RSU 1 3   1 5
Stoccaggio def. RS 1 3   1 5
Stoccaggio def. TN -- --   1 3
Impianto trat. rifiuti -- --   1 10
Impianto solo incenerimento 1 2   1 2

CT = conto terzi          
RSU = rifiuti solidi urbani          
RS = rifiuti speciali          
TN = tossico nocivi