Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 37
Titolo:Interventi in materia di cooperative a proprietà indivisa sottoposte a liquidazione o scioglimento.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 aprile 1990, n. 59)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli istituti autonomi case popolari nella misura occorrente per l'acquisizione di alloggi di cooperative a proprietà indivisa in caso di liquidazione o di scioglimento delle cooperative stesse.
2. Agli effetti della presente legge ai sensi di quanto disposto dall'articolo 72, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, le cooperative edilizie a proprietà indivisa devono essere costituite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia economica e popolare ed il loro statuto deve prevedere il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo case popolari.

Art. 2

1. Il finanziamento di cui all'articolo 1 consiste nella concessione di contributi costanti della durata ventennale pari all'8% della somma mutuata per l'acquisizione degli alloggi.

Art. 3

1. Per la concessione di contributi pluriennali previsti dal precedente articolo 2 è autorizzato un limite di impegno di lire 260 milioni, di durata ventennale con inizio dall'anno 1991 e termine nell'anno 2010, recante una spesa complessiva di lire 5.200 milioni.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) per gli oneri di lire 260 milioni relativi a ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitale 5100201, all'uopo utilizzando le proiezioni, per i detti anni, dell'apposito accantonamento di cui alla partita n. 2 dell'elenco n. 3;
b) per gli oneri relativi agli anni successivi, mediante impegno di quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2 sono iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato della spesa del bilancio per l'anno 1991 e successivi, con la denominazione "Contributi ventennali agli istituti autonomi per le case popolari per l'acqisizione di alloggi di cooperative a proprietà indivisa, in caso di liquidazione o scioglimento delle cooperative stesse", con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 260 milioni.