Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 46
Titolo:Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette di mantenimento agli istituti ospitanti
Pubblicazione:( B.U. 30 aprile 1990, n. 59 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti

Sommario




Art. 1

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 118 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, assicura la continuità delle prestazioni assistenziali, rese fino all'anno 1981 dalle Amministrazioni Provinciali, ai soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ed attualmente ospitati presso strutture residenziali per l'assistenza, con l'anticipazione alle stesse strutture delle somme occorrenti a coprire anche parzialmente le rette di mantenimento.
2. L'anticipazione, a carattere annuale, è determinata in base al rapporto tra le somme stanziate nel bilancio regionale di previsione ed il numero complessivo delle giornate di ricovero fruite dall'insieme dei soggetti sopraindicati nelle strutture che li ospitano.
3. In sede di accertamento definitivo delle competenze relative alle spese di mantenimento nelle strutture ospitanti, la Regione provvederà alla definizione delle conseguenti partite debitorie e creditorie con i soggetti obbligati all'erogazione delle spese stesse.

Art. 2

1. L'anticipazione è erogata direttamente alle strutture ospitanti, nei limiti di cui all'articolo 1, sulla base delle note presentate dalle strutture stesse entro il 31 gennaio di ogni anno e riferite alle rette maturate al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, le strutture ospitanti presentano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione, le note relative alle rette maturate sino al 31 dicembre 1989.

Art. 3

1. Per la erogazione delle ancitipazioni di cui all'articolo 1 è autorizzata, per ciascun degli anni 1990, 1991 e 1992, la spesa di lire 500 milioni. L'entità del contributo per gli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 500 milioni, relativo all'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 9 dell'elenco n. 1;
b) per l'onere di lire 500 milioni relativo a ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1990/1992, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando la proiezione, sui detti anni, del medesimo accantonamento;
c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte per l'anno 1990 a carico del capitolo 4234111 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, con la denominazione "Anticipazioni sulle rette di mantenimento dei soggetti dimessi dai soppressi ospedali neuropsichiatrici attualmente ospitati presso strutture residenziali".