Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 48
Titolo:Norme in materia di gratuita circolazione sugli autoservizi di trasporto pubblico locale.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 aprile 1990, n. 59)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 11, l.r. 5 maggio 1997, n. 27, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nel b.u.r. della deliberazione della Giunta regionale prevista dall'art. 4 della predetta l.r. 27/1997.

Sommario




Art. 1

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, è concesso il diritto di gratuita circolazione sugli autoservizi di trasporto pubblico locale, di linea e filoviari di competenza regionale alle seguenti categorie di cittadini:
a) cavalieri di Vittorio Veneto;
b) privi della vista con cecità assoluta o con un residui visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;
c) invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla terza categoria e loro eventuali accompagnatori;
d) inabili, invalidi del lavoro con capacità lavorativa non inferiore al sessanta per cento e invalidi civili con capacità lavorativa non inferiore all'ottanta per cento e loro eventuali accompagnatori;
e) sordomuti.

2. Sulle linee urbane il beneficio della gratuita circolazione è concesso soltanto ai residenti nel comune nel quale il servizio di trasporto è svolto.
3. Per ottenere le agevolazioni gli interessati devono munirsi di tesserino di riconoscimento, su conforme modello predisposto dalla giunta regionale, che i consorzi di trasporto, per le linee interurbane, e le aziende per i servizi urbani sono tenuti a rilasciare, previa verifica dei requisiti di cui ai commi precedenti con modalità fissate da apposito provvedimento della giunta regionale. Il tesserino ha validità quinquennale.

Art. 2

1. In sede di determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione dei contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale, verranno stabilite le modalità di rimborso dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge.

Art. 3

1. Per l'attuazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 100 milioni; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:
a) per l'anno 1990, mediante riduzione, per l'importo di lire 100 milioni, dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 14 dell'elenco 1;
b) per gli anni 1991 e 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando la proiezione, per i detti anni, del medesimo accantonamento.

3. Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri per l'applicazione della presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1990, a carico del capitolo 2222107 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno, con la denominazione "Spese per consentire la fruizione del diritto di circolazione sugli autoservizi di trasporto pubblico locale di linea e filoviari nella regione Marche da parte delle categorie protette" con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono ridotti di lire 100 milioni.