Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 49
Titolo:Concorso della Regione alle attività di protezione civile.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 aprile 1990, n. 59)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 23, l.r. 28 marzo 1996, n. 11.

Sommario



SEZIONE I
Norme generali



1. La Regione partecipa al servizio nazionale di protezione civile, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con la legislazione nazionale vigente in materia, con proprie strutture e mezzi, nonchè erogando finanziamenti ai comuni e alle province per le medesime finalità e coordinando le loro attività.
2. Si intendono per attività di protezione civile, ai sensi della presente legge, le misure e gli interventi rivolti alla tutela della popolazione contro i rischi e i danni derivanti dalle insorgenze di calamità pubbliche, ovvero da cause naturali o umane, come eventi sismici, frane alluvioni, incendi di vaste proporzioni, disastri aerei, ferroviari o automobilistici, gravi inquinamenti delle acque, dell'aria o del suolo, anche a seguito di incidenti occorsi nello svolgimento di processi di produzione o nel deposito o trasporto di sostanze pericolose, e ogni altro evento che comporti grave danno o pericolo alla incolumità delle persone, ai beni o alle attività produttive.
3. La Regione tiene costantemente informate le autorità statali e locali preposte alle attività di protezione civile sui programmi e sulle attività regionali in materia, nonché sulle strutture e sui mezzi disponibili, e collabora con esse nelle forme e nei modi previsti dalle leggi statali.


1. Le attività di cui all'articolo 1 comprendono:
a) studi, ricerche e rilevazioni sulle cause di rischi;
b) attività e opere di prevenzione dei rischi nonchè potenziamento della strumentazione riguardante la tempestiva segnalazione dei fenomeni che possono determinare le calamità;
c) concorso nelle attività di pronto intervento e di emergenza nel caso di calamità pubbliche nell'ambito delle funzioni attribuite alle Regioni, ivi comprese l'organizzazione e l'utilizzazione di uomini e mezzi operativi idonei per gli interventi di soccorso e di emergenza nonchè per i compiti di prevenzione e contenimento dei danni;
d) attività di ripristino delle condizioni minime di funzionalità degli impianti e delle attrezzature civili a seguito di calamità;
e) informazione dell'opinione pubblica in materia di calamità;
f) promozione e sostegno delle associazioni di volontariato quali espressioni attive di solidarietà sociale in materia di protezione civile.

2. Le attività di cui alle lettere a) e b), per quanto attiene alla difesa del suolo, sono svolte nell'ambito delle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
SEZIONE II
Organizzazione



1. E' costituita la commissione tecnica per la protezione civile quale organo di consulenza e proposta della Regione nelle materie di cui alla presente legge.
2. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta stessa. Essa è composta dall'assessore regionale competente che la presiede; dai responsabili dei servizi per la protezione civile, tutela e risanamento ambientale, urbanistica, lavori pubblici, sanità, agricoltura e foreste; da un rappresentante dell'ANCI e da uno dell'UPI; da un rappresentante indicato dalle associazioni volontarie della protezione civile e da non più di tre esperti di chiara fama nelle discipline attinenti alle materie di cui alla presente legge.
3. L'assessore può altresì chiamare di volta in volta altri esperti a partecipare alle riunioni, in relazione ad argomenti specifici.
4. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dal personale assegnato al servizio protezione civile.
5. La commissione di cui al comma 1 coordina la propria attività con quella del comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
6. La commissione esercita le funzioni previste dalla presente legge e, su richiesta del suo presidente, può svolgere studi, esprimere pareri o formulare proposte su ogni altra questione attinente alla protezione civile anche su iniziativa di altre amministrazioni pubbliche.


1. Ai membri della commissione di cui all'articolo 3 è corrisposta un'indennità di presenza nella misura prevista dalla tabella B allegata alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20, come modificata dalla L.R. 5 aprile 1988, n. 7, per i membri del comitato urbanistico regionale.


1. Per particolari esigenze connesse a calamità occorse o a situazioni di emergenza, può essere disposta l'assegnazione temporanea al servizio per la protezione civile di personale di altri servizi della Regione, nonchè il comando temporaneo, anche in soprannumero, di personale di altre amministrazioni fornito di specifiche qualificazioni professionali.


1. E' costituita presso il servizio per la protezione civile una sala operativa regionale unificata, quale sede tecnica di raccolta di notizie, comando, comunicazione e controllo ai fini dell'attività di protezione civile di competenza della Regione.
2. La sala operativa è presidiata nell'arco delle 24 ore.
3. Confluiscono nella sala operativa tutti i dati provenienti dai sistemi di monitoraggio e controllo dello stato del territorio realizzati dalla Regione. La sala operativa è altresì collegata con gli altri centri di rilevamenti esistenti nel territorio, sulla base di specifiche intese con i soggetti interessati.
4. In caso di emergenza, la sala operativa funge da sede unica di coordinamento e controllo di tutti gli interventi regionali di pronto intervento.


1. La Regione si avvale, per le attività di protezione civile, della collaborazione dei volontari iscritti negli appositi ruoli presso le prefetture o di organizzazioni associative di volontariato iscritte nell'elenco di cui al successivo articolo 11, lettera a), operanti nell'ambito dei programmi e degli interventi realizzati dalla Regione medesima e secondo le direttive impartite dalle autorità competenti.
2. La collaborazione dei volontari alle attività regionali è gratuita.
3. Gli oneri per l'assicurazione dei volontari contro i rischi di infortunio, per i periodi nei quali essi sono impegnati negli interventi disposti o coordinati dalla Regione, ove non coperti dallo Stato, sono a totale carico del bilancio regionale, con le modalità che saranno determinate dalla giunta regionale.
SEZIONE III
Programmi e piani di attività



1. La giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 3, adotta programmi annuali di studio e ricerca volti alla determinazione delle possibili cause di eventi calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone del territorio regionale maggiormente esposte ai vari tipi di rischio.
2. I programmi relativi alla difesa del suolo sono redatti nell'ambito dell'attività di pianificazione, programmazione e attuazione prevista dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
3. I programmi di cui ai commi 1 e 2 prevedono in particolare:
a) la rilevazione, la raccolta, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati riguardanti il territorio regionale, rilevanti ai fini della individuazione dei rischi e della previsione di eventi calamitosi;
b) la redazione di mappe e di censimenti dei rischi, con la formazione, tra l'altro, di apposita cartografia in scala adeguata nella quale sia individuato, per ciascuna area, il livello di esposizione ai vari tipi di rischio.

4. Per la formazione della cartografia di cui alla lettera b) del comma 3, la Regione può avvalersi degli enti locali interessati fornendo loro i fondi e l'assistenza tecnica necessari.
5. Gli strumenti di pianificazione territoriale terranno conto delle previsioni delle mappe e dei censimenti dei rischi.


1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e previo parere della commissione di cui all'articolo 3, sulla scorta delle rilevazioni, degli studi, delle mappe e dei censimenti dei rischi di cui all'articolo 8, adotta sottoponendoli al consiglio regionale per l'approvazione, appositi programmi di intervento di competenza regionale intesi a ridurre il rischio di eventi calamitosi.
2. In particolare tali programmi prevedono interventi volti a difendere gli abitati, prevenire gli incendi boschivi, prevenire i rischi derivanti da attività industriali, nonchè all'installazione di sistemi e strumenti di rilevazione, controllo e comunicazione dei dati sullo stato del territorio.


1. La giunta regionale adotta, su proposta della commissione di cui all'articolo 3 e con la collaborazione delle province e dei comuni e sottopone al consiglio regionale per l'approvazione specifici piani di pronto intervento e di emergenza in relazione ai diversi tipi di calamità, articolati per aree territoriali.
2. I piani di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti autorità statali ai fini del coordinamento con i piani previsti dall'articolo 20 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.
3. In particolare i piani di cui al comma 1 prevedono:
a) l'apprestamento e la messa in funzione di sistemi di allarme, di segnalazione e di comunicazione;
b) la rilevazione delle reti di collegamento e di accesso ai centri abitati, per interventi di soccorso e di assistenza e per eventuali operazioni di evacuazione della popolazione;
c) l'organizzazione di apposite strutture di pronto intervento, costituite con personale e mezzi della Regione, l'addestramento del personale medesimo e i piani operativi per il loro impiego;
d) le modalità per gli interventi immediati di ripristino della viabilità, degli acquedotti e delle altre opere e servizi di competenza regionale in caso di calamità;
e) la costituzione, nelle località del territorio regionale ritenute più idonee, di adeguate scorte, periodicamente rinnovate, di mezzi, materiali e altri generi necessari per le attività di pronto intervento, ad integrazione dei materiali esistenti nei centri assistenziali di pronto intervento predisposti dallo Stato.

4. Per i fini di cui alla lettera d) del comma 3 possono essere stipulate, sulla base delle indicazioni dei piani, convenzioni con enti, istituti o imprese che siano in grado di fornire con immediatezza, all'occorrenza, i mezzi, i materiali e i generi necessari in caso di calamità.
5. I piani di cui al presente articolo sono portati a conoscenza dei settori interessati della Regione, nonchè del comitato regionale per la protezione civile, delle province e dei comuni; questi ultimi provvedono alla informazione necessaria della popolazione.


1. La commissione di cui all'articolo 3, cura con la collaborazione delle province e dei comuni, la formazione e il costante aggiornamento di elenchi:
a) delle associazioni di volontariato, distinte a seconda delle varie specializzazioni, disponibili per collaborare alle attività di pronto soccorso e di emergenza;
b) degli enti, istituti ed imprese convenzionati ai sensi dell'articolo 10, comma 4;
c) degli impianti e delle reti di rilevazioni, trasmissione ed elaborazione dei dati metereologici, idrografici, mareografici e sismologici.

2. Gli elenchi di cui al comma 1, articolati per singole località, e i relativi aggiornamenti, sono comunicati al comitato regionale per la protezione civile e trasmessi al commissario del Governo, ai prefetti, alle province e ai comuni.
3. La commissione di cui all'articolo 3 assicura altresì il concorso della Regione ai fini della formazione e dell'aggiornamento dei censimenti di personale, mezzi di trasporto, altre strutture, attrezzature, mezzi, materiali e altre risorse presenti nel territorio regionale e utilizzabili in caso di emergenza.


1. I comuni che accertano calamità in atto o situazioni di pericolo pubblico di gravi proporzioni nel proprio territorio, indipendentemente da ogni altro adempimento loro spettante in base alle norme vigenti, ne danno immediata segnalazione anche al servizio regionale per la protezione civile.
2. Il presidente della giunta regionale o, per sua delega, l'assessore competente, accertata la gravità dell'evento calamitoso, coordina l'attività dei diversi settori della Regione e dispone gli interventi regionali immediatamente necessari.
3. Il responsabile del servizio per la protezione civile, in caso di calamità, coordina sul luogo l'impiego delle strutture di pronto intervento e dei mezzi operativi della Regione disponendo l'esecuzione degli altri interventi necessari.
4. A tal fine il responsabile del servizio per la protezione civile può provvedere direttamente con le modalità ritenute più idonee, anche in deroga alle norme di contabilità della Regione, all'esecuzione dei lavori necessari, all'acquisizione dei materiali e dei generi di prima necessità, nonchè all'apprestamento degli interventi necessari di assistenza alle popolazioni colpite, avvalendosi di aperture di credito disposte dal presidente della giunta regionale al fine di consentire l'immediata erogazione delle somme necessarie.
5. Con le stesse modalità può provvedere altresì, in caso di necessità e d'intesa con le autorità competenti, all'anticipazione, salvo rimborso, delle spese di competenza dello stato e degli enti locali.
6. Nel caso in cui intervenga la dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale di cui all'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, l'assessore competente mette immediatamente le strutture operative e i mezzi della Regione, in conformità ai piani di cui all'articolo 10, a disposizione delle autorità statali competenti per gli interventi di emergenza.


1. Nel caso di calamità pubbliche che abbiano provocato gravi danni alle infrastrutture abitative, civili, ambientali e produttive, la giunta regionale adotta, nei limiti delle disponibilità del bilancio, programmi di intervento:
a) per il ripristino delle opere di competenza regionale;
b) per il sostegno finanziario agli enti locali ai fini del ripristino delle opere di loro competenza;
c) per l'attuazione degli ulteriori interventi di assistenza alle popolazioni colpite;
d) per la concessione ai coltivatori, alle imprese agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive, di contributi per la riattivazione degli impianti e delle attività produttive.

2. Il programma può affidare l'attuazione degli interventi previsti alle lettere c) e d) del comma 1 agli enti locali interessati, anticipando ad essi le risorse necessarie.
3. Per gli accertamenti necessari possono essere incaricati dalla giunta regionale anche tecnici esterni all'amministrazione regionale, messi a disposizione da altri enti pubblici o designati dai competenti ordini o collegi professionali.
4. I comuni e le province anche contestualmente alla segnalazione dei danni possono chiedere alla giunta regionali l'ausilio tecnico dei servizi e degli uffici regionali per lo svolgimento di indagini, per la progettazione e direzione dei lavori di ripristino, ai quali non possono provvedere con i propri apparati tecnici.


1. La giunta regionale in raccordo con l'attività di formazione professionale di cui alla legge regionale "Ordinamento del sistema regionale di formazione progessionale" approvata dal consiglio regionale nella seduta n. 215 del 2 marzo 1990, adotta programmi di formazione e addestramento del personale utilizzabile per le attività di cui alla presente legge, nonchè programmi di formazione e addestramento dei volontari.
2. I volontari che partecipano a tali programmi devono essere assicurati contro i rischi di infortuni, con onere a carico del bilancio regionale, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 7.


1. La giunta regionale svolge un'efficace e permanente azione di educazione civica, propaganda, informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica relativamente alle problematiche della protezione civile.
2. La predetta azione è diretta soprattutto:
a) alla conoscenza della problematica delle calamità pubbliche e dei provvedimenti di organizzazione ed intervento necessari a prevenirle e superarle;
b) alla formazione di una conoscenza ambientale che determini la collaborazione dei cittadini nella tutela e valorizzazione delle risorse boschive, rivierasche, costiere, paesaggistiche e naturali in genere;
c) alla valorizzazione e organizzazione delle espressioni di solidarietà sociale delle popolazioni al fine di prevenire, contenere e superare le calamità pubbliche.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la giunta regionale predispone entro il mese di settembre di ogni anno un elenco di attività da realizzare mediante gli organi collegiali della scuola, le associazioni di volontariato, gli organi di informazione.


1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle province e ai comuni per l'acquisto di mezzi ed attrezzature che, pur rispondenti ai loro fini istituzionali, siano in possesso di caratteristiche tecniche tali da renderli idonei anche per le attività di protezione civile, secondo un criterio di polifunzionalità.


1. La giunta regionale può disporre l'assegnazione alle associazioni di volontariato, iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e che collaborano alle attività di cui alla presente legge, di mezzi e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività medesime o di contributi per il loro acquisto.
SEZIONE IV
Norme finali



1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede con le somme assegnate dallo Stato per le medesime finalità, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 e del secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, nel rispetto delle norme che ne disciplinano la destinazione.
2. La Regione concorre al finanziamento delle dette spese con le seguenti risorse finanziarie:
a) con gli stanziamenti iscritti a carico dei capitoli di bilancio relativi alle finalità di cui alla presente legge;
b) con le disponibilità dei fondi da istituirsi per effetto del comma 3 del presente articolo, destinati al finanziamento delle spese non finanziabili con le disponibilità di cui al comma 1 e della lettera a) del presente comma.

3. E' istituito il "Fondo regionale per la protezione civile" la cui entità è stabilita ogni anno con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, distintamente per interventi recanti spese di parte corrente e per interventi recanti spese in conto capitale. Per l'anno 1990, il fondo è stabilito in complessivo lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni per spese correnti e lire 1.000 milioni per spese in conto capitale.
4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 3 si provvede nel modo che segue:
a) per l'anno 1990, di complessive lire 1.500 milioni, mediante utilizzazione della somma di lire 500 milioni già stanziata a carico del capitolo 4311102 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, che si sopprime a seguito dell'abrogazione della L.R. 19 ottobre 1983, n. 31 disposta con l'articolo 19 e per la restante somma di lire 1.000 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stesso stato di previsione della spesa all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 5 dell'elenco n. 4;
b) per gli anni 1991 e 1992, mediante utilizzazione delle proiezioni delle anzidette disponibilità iscritte, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992, a carico dei medesimi capitoli 4311102 e 5100202;
c) per gli anni successivi, mediante impiego delle somme spettanti alla regione a titolo di ripartizione del fondo comune e del fondo per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 270 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
- capitolo 4311104 "Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente" lire 500 milioni;
- capitolo 4311201 "Fondo regionale per la protezione civile - spese in conto capitale" lire 1.000 milioni.
Il capitolo 4311102 è soppresso, gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 sono ridotti di lire 1.000 milioni.

6. Gli impegni assunti e i pagamenti eseguiti fino all'entrata in vigore della presente legge a carico del capitolo 4311102 sono trasferiti, con deliberazione della giunta regionale da trasmettersi in copia al consiglio entro dieci giorni, rispettivamente ai capitoli 4311103 e 4311201 a seconda che riguardino spese di parte corrente o spese di investimento.


1. La L.R. 19 ottobre 1983, n. 31 è abrogata.