Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 50
Titolo:Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale dei divulgatori agricoli e del personale, con contratto a tempo indeterminato, del centro sperimentale di tartuficoltura.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 aprile 1990, n. 59)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario





1. Sono inquadrati nel ruolo unico regionale, con i criteri previsti dalla presente legge:
a) i divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270;
b) il personale del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado.

TITOLO I
Assunzione dei divulgatori agricoli



1. Per garantire lo svolgimento del servizio di divulgazione agricola, il personale adibito sul territorio della Regione alle attività di cui al regolamento della Comunità Economica Europea 270/79 e successive modificazioni è inquadrato nel ruolo unico regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale individua, nell'ambito dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo unico regionale, n. 24 posti della settima qualifica funzionale.
3. Nell'ambito della qualifica funzionale settima, fino alla determinazione dei nuovi profili professionali, viene istituita la seguente figura professionale: "Istruttore direttivo in materia di divulgazione agricola" le cui funzioni sono specificate nella tabella allegata alla presente legge.


1. Nei posti individuati ai sensi dell'articolo 2, possono essere inquadrati i divulgatori agricoli che siano stati ammessi ai corsi per divulgatori agricoli presso il Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA) per il centro Italia, costituito ai sensi della L.R. 3 maggio 1982, n. 14, a seguito di pubblico concorso bandito dallo stesso consorzio con riferimento alla Regione Marche e che abbiano superato le prove finali dei corsi.


1. L'inquadramento del personale viene effettuato dalla giunta regionale su domanda degli interessati da presentare entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano superato le prove finali dei corsi relativi agli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del superamento delle prove finali per i corsi relativi agli anni 1989 e 1990.
2. L'inquadramento del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 avviene fino alla copertura di tutti i posti previsti dall'articolo 2, avuto riguardo alle graduatorie dei corsi e alle norme che regolano le precedenze e le preferenze.


1. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale è assegnato al servizio agricoltura e foreste e continua ad assolvere esclusivamente i compiti di divulgatore agricolo previsti dalla figura professionale assegnata e non può essere utilizzato per lo svolgimento di incombenze di carattere amministrativo.
TITOLO II
Assunzione del personale del centro sperimentale di tartuficoltura



1. Per assicurare lo sviluppo della tartuficoltura nella Regione, la giunta regionale individua, nell'ambito dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo unico regionale della settima e sesta qualifica funzionale e in attesa della determinazione dei nuovi profili professionali, due posti della figura professionale "Istruttore direttivo agronomo alimentarista" e un posto della figura professionale "Istruttore amministrativo".
2. I posti individuati ai sensi del comma 1 sono ricoperti mediante concorso riservato al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di durata non inferiore ad anni due, presso il centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado in possesso dei requisiti previsti, ivi compreso lo specifico titolo di studio, per l'accesso al pubblico impiego regionale nelle rispettive qualifiche funzionali.


1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 nel capitolo 1210101 e che verranno stanziate nei bilanci degli anni successivi nei capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

Allegati

tabella





Settima qualifica funzionale - Istruttore direttivo

7.15 figura professionale - Istruttore direttivo in materie di divulgazione agricola




In conformità ai contenuti delle declaratorie funzionali proprie della qualifica funzionale settima determinati alla tabella A allegata alla L.R. 31/84, assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura regionale, lo svolgimento delle seguenti attività:

a) diffusione delle tecniche di conduzione aziendale e delle tecniche di elaborazione dei piani di miglioramento aziendale previsti dal Regolamento CEE 797/1985;

b) diffusione delle tecniche e dei metodi di miglioramento qualitativo delle produzioni e delle pratiche di produzione compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali;

c) diffusione delle pratiche di utilizzazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche per l'informazione e la divulgazione agricola.

Nello svolgimento delle suddette attività, i divulgatori agricoli, avvalendosi altresì del supporto fornito dai servizi specialistici regionali, assicurano una costante assistenza agli imprenditori agricoli, singoli e associati, sia attraverso la loro presenza in azienda, sia attraverso lo svolgimento di appositi corsi di aggiornamento degli imprenditori medesimi.