Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1990, n. 56
Titolo:Provvedimenti tributari.
Pubblicazione:(B.u.r. 6 dicembre 1990, n. 145)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. Gli importi delle tasse di concessione regionale sono aumentati del 20%, salvo quanto previsto agli articoli 2, 3 e 5.

Art. 2

1. La tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi, istituita dall'articolo 16 della L.R. 6 ottobre 1987, n. 34, è stabilita nella misura annua di lire 100.000.

Art. 3

1. La voce 18 della tariffa allegata alla L.R. 15 aprile 1980, n. 20 è sostituita dalla seguente:
"18. Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai sensi dell'articolo 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modoficazioni:
a) licenza di pesca con tutti gli attrezzi (r) 21.200 (a) 21.200
b) permesso di pesca rilasciato agli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a m. 1,50 (r) 5.300
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, articolo 1, lettera p).
Nota: la licenza con tutti gli attrezzi ha validità di anni cinque dalla data di rilascio; il permesso per gli stranieri ha validità di mesi sei.
I titolari, oltre alla tassa, debbono contestualmente corrispondere le seguenti sopratasse:
a) per la licenza L. 9.600
b) per il permesso L. 2.400".


Art. 4

1. Gli importi della tasse di concessione regionale, a seguito degli aumenti di cui all'articolo 1, sono arrotondati alle 100 lire superiori.

Art. 5

1. La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 190 del testo unico approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e di cui all'articolo 18 della L.R. 2 maggio 1989, n. 7 a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, è fissata in lire 150.000.

Art. 6

1. Per i provvedimenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta alcuna integrazione dei tributi di cui agli articoli precedenti, qualora già corrisposti.

Art. 7

1. E' consentito l'abbandono da parte della Regione, mediante deliberazione della giunta regionale, dei propri diritti di credito per tributi regionali in essere alla data del 31 dicembre 1989, quando gli stessi siano di importo non superiore a lire 20.000, e non si fa luogo alla loro riscossione nè alla riscossione dei relativi interessi, delle sanzioni pecuniarie e dei diritti di notifica.

Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.