Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 novembre 1974, n. 31
Titolo:Erogazione per l'anno 1973 di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.
Pubblicazione:(B.u.r. 8 novembre 1974, n. 44)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Agli enti pubblici e alle imprese che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinaria per viaggiatori di concessione regionale, possono essere accordati contributi della Regione in relazione all'esercizio svolto nel 1973.
Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto economico relativo al 1973 di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di gran turismo e internazionali, concesso all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.
I contributi, da erogarsi entro i limiti di cui al successivo art. 6, sono i seguenti:
a) contributo pari al 10 per cento dell'introito netto relativo alla vendita degli abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale, risultante dalle denunce agli uffici fiscali;
b) contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino a un massimo di L. 30 per autobus/km.

Il contributo complessivo è raddoppiato per le autolinee di imprese pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica, per quelle linee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zone montane o che superino il dislivello di 500 metri, e infine per le autolinee di imprese private che nel 1973 non abbiano raggiunto complessivamente i 100.000 autobus/km di percorrenza sulle autolinee regionali.

Art. 2

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata, espressa in autobus/km, relativa alle corse previste dai disciplinati delle sole autolinee di concessione regionale e alle corse - bis denunciate.

Art. 3

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio secondo le norme di esercizio stabilite dal disciplinare di concessione e che non abbiano rispettato il contratto di lavoro e la legislazione sociale o che non abbiano rispettato il disciplinare o che abbiano scientemente esposto nella domanda intesa a ottenere il contributo stesso dati di fatto non rispondenti a verità.
Sono altresì escluse le imprese che nel 1973 abbiano sospeso o non riattivato una o più linee gestite in concessione.
Qualora all'atto dell'erogazione del contributo la titolarietà della concessione risulti trasferita, con regolare autorizzazione, ad altro concessionario, il contributo è assegnato in parti proporzionali al cedente e al concessionario a far tempo dalla data in cui il trasferimento è stato autorizzato.
Non sono ammesse al contributo le autolinee per le quali lo Stato o la Regione intervenga, anche indirettamente, con sovvenzioni o sussidi di esercizio.

Art. 4

La domanda di contributo dovrà essere presentata, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla Regione Marche - assessorato ai trasporti - direzione compartimentale dei trasporti in concessione.
Detta domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- dichiarazione del concessionario, nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate negli artt. 1 e 3;
- conto economico della gestione 1973 relativo a tutte le attività aziendali;
- elenco di tutte le autolinee esercitate su concessione statale, regionale e comunale, con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio (percorrenza annua autobus/km, ricavi dalla vendita dei biglietti a tariffa normale e di tessere o abbonamenti a tariffa preferenziale);
- copia delle denunce presentate agli uffici fiscali relative agli introiti dell'anno 1973;
- elenco dei canoni postali e di ogni altro eventuale canone o sussidio percepito nel 1973 da province, comuni e altri enti;
- indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per il 1973;
- eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria all'istruttoria.


Art. 5

Le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale, tenendo conto dei criteri espressi nei precedenti artt. 1, 2 e 3. Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del presidente della giunte regionale.

Art. 6

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 750.000.000.
Tale spesa fa carico al capitolo 1092102, che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, con la denominazione "Contributi per l'anno 1973 agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori" e con lo stanziamento di L. 750.000.000.
All'onere predetto si fa fronte, ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64, mediante riduzione dei seguenti capitoli di bilancio 1973, per l'importo controindicato:
a) capitolo 17801 "Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti in corso"; L. 500.000.000;
b) capitolo 27101 "Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti in corso"; L. 250.000.000.