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Atto:LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1991, n. 3
Titolo:Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 1991.
Pubblicazione:(B.u.r. 19 gennaio 1991, n. 5 - bis)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

1. Ai sensi del quinto comma dell'articolo 70 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, č autorizzato per l'anno 1991 e per un periodo massimo di due mesi, l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio per l'anno 1990, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del detto bilancio.
2. Il detto limite puň essere superato quando si tratti di spese obbligatorie, di spese tassativamente regolate dalla legge e che non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.