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Atto:LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1991, n. 5
Titolo:Modifica alla L.R. 29 dicembre 1990, n. 60 "Provvidenze a favore dei pescatori in conseguenza della sospensione cautelare della raccolta dei mitili nella stagione estiva 1990".
Pubblicazione:(B.u.r. 9 febbraio 1991, n. 12)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. La spesa di lire 3.150 milioni già autorizzata, per effetto delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 29 dicembre 1990, n. 60 per l'anno 1990, per la concessione di contributi in favore dei pescatori singoli o associati residenti nella regione Marche, delle cooperative e loro consorzi aventi sede nella regione Marche che esercitano l'allevamento e/o la raccolta dei mitili nelle acque marine antistanti il territorio delle province di Pesaro e Ancona per la mancata pesca e relativa commercializzazione, nonchè di soggetti privati iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona e Pesaro che esercitano in via esclusiva la lavorazione e la commercializzazione di mitili, determinata dalla temporanea sospensione dell'attività nell'anno 1990 si intende autorizzata, per lo stesso importo e con le stesse modalità, per l'anno 1991.
2. Lo stanziamento di lire 3.150 milioni iscritto a carico del capitolo 3261106 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990, rimasto inutilizzato alla chiusura dell'esercizio finanziario 1990, è trasferito al corrispondente capitolo 3261106 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991.

Art. 2

1. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo per i benefici di cui alla L.R. 60/90, è prorogato al ventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.