Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 18 marzo 1991, n. 7 |
Titolo: | Riconoscimento associazione degli ex consiglieri della Regione Marche. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 21 marzo 1991, n. 30) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Organismi di garanzia e altri organismi regionali |
Note: | Abrogata dall'art. 6, l.r. 2 agosto 2007, n. 10. |
Sommario
1. La Regione riconosce l'associazione tra gli ex consiglieri della Regione Marche, costituita secondo lo Statuto che la stessa si č dato, per il raggiungimento delle seguenti finalitŕ:
a) mantenere il patrimonio dell'esperienza acquisito dai consiglieri regionali nell'operare per l'interesse delle Marche;
b) contribuire alla valorizzazione delle funzioni della Regione mediante convegni, conferenze, pubblicazioni, studi, ricerche e manifestazioni varie;
c) coadiuvare gli ex consiglieri regionali e le famiglie dei deceduti nei rapporti con il consiglio regionale.
2. L'associazione ha sede presso il consiglio regionale.
1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale e/o la giunta regionale, secondo le rispettive competenze, trasmettono all'associazione di cui all'articolo 1, per gli usi e le necessitŕ dei propri associati ex consiglieri regionali, le pubblicazioni edite o distribuite dalla Regione e il bollettino ufficiale della Regione Marche.
1. All'ufficio di presidenza del consiglio regionale compete garantire il necessario supporto organizzativo per l'espletamento di tutte le funzioni e dei compiti propri dell'associazione degli ex consiglieri regionali.