Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 18 marzo 1991, n. 7
Titolo:Riconoscimento associazione degli ex consiglieri della Regione Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 marzo 1991, n. 30)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali
Note:Abrogata dall'art. 6, l.r. 2 agosto 2007, n. 10.

Sommario




Art. 1

1. La Regione riconosce l'associazione tra gli ex consiglieri della Regione Marche, costituita secondo lo Statuto che la stessa si č dato, per il raggiungimento delle seguenti finalitŕ:
a) mantenere il patrimonio dell'esperienza acquisito dai consiglieri regionali nell'operare per l'interesse delle Marche;
b) contribuire alla valorizzazione delle funzioni della Regione mediante convegni, conferenze, pubblicazioni, studi, ricerche e manifestazioni varie;
c) coadiuvare gli ex consiglieri regionali e le famiglie dei deceduti nei rapporti con il consiglio regionale.

2. L'associazione ha sede presso il consiglio regionale.

Art. 2

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale e/o la giunta regionale, secondo le rispettive competenze, trasmettono all'associazione di cui all'articolo 1, per gli usi e le necessitŕ dei propri associati ex consiglieri regionali, le pubblicazioni edite o distribuite dalla Regione e il bollettino ufficiale della Regione Marche.

Art. 3

1. All'ufficio di presidenza del consiglio regionale compete garantire il necessario supporto organizzativo per l'espletamento di tutte le funzioni e dei compiti propri dell'associazione degli ex consiglieri regionali.