Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 29 marzo 1991, n. 9
Titolo:Modifica della L.R. 28 marzo 1977, n. 9 "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche".
Pubblicazione:( B.U. 04 aprile 1991, n. 35 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Farmacie
Note:Abrogata dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Ai sensi dell'art. 22, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4, sino allÂ’adozione del regolamento di cui al comma 1 del medesimo art. 22 e dei provvedimenti attuativi previsti dalla predetta legge, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dallÂ’art. 24 della citata l.r. 4/2015 ed i provvedimenti regionali vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge in materia di servizio farmaceutico.

Sommario




Art. 1

1. All'articolo 9 della L.R. 28 marzo 1977, n. 9 č aggiunto il seguente comma:
"Le farmacie rurali possono essere autorizzate dal sindaco a derogare ai limiti di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che nel territorio del comune non operi altro esercizio farmaceutico e che venga in ogni caso garantito il diritto alle ferie del personale dipendente".