Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 12 aprile 1991, n. 10
Titolo:Integrazione e modifiche alla L.R. 25 agosto 1983, n. 29 "Indirizzi programmatici ai comuni per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste".
Pubblicazione:( B.U. 18 aprile 1991, n. 41 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Sommario




Art. 1

1. Il primo comma dell'articolo 3 della L.R. 25 agosto 1983, n. 29 è così modificato:
"I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita di giornali e riviste, o la loro riformulazione in base all'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 modificato dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, devono essere adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge indicando, nell'ambito del territorio di competenza, le esigenze dei nuovi punti di vendita o il trasferimento di quelli esistenti".


Art. 2

1. L'articolo 9 della L.R. 25 agosto 1983, n. 29 viene integrato con il seguente terzo comma:
"L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei piani comunali approvati ai sensi del precedente articolo 3".


Art. 3

1. Il primo comma dell'articolo 11 della L R. 25 agosto 1983, n. 29 è così modificato:
"In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune, di una frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, il sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al terzo comma dell'art. 9 della presente legge nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10. E' parimenti dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di 400 metri".


Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.