Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 6 giugno 1991, n. 30
Titolo:Criteri per la valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio nei concorsi pubblici ed interni indetti dalla Regione e dagli enti dipendenti cui si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale.
Pubblicazione:(B.U. 10 giugno 1991, n. 66)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogato dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Ai sensi dell'art. 40, l.r. 20/2001 le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 38, comma 1, lett.a) della predetta l.r. 20/2001 e, comunque, alle procedure concorsuali e alle selezioni già indette alla medesima data, le quali si svolgono in conformità ai principi di semplificazione amministrativa introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403.

Sommario





1. L'esame dei titoli presentati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati esclusivamente nei confronti dei concorrenti che si sono presentati a tutte le prove scritte e/o pratiche, previste dal bando di concorso, e che risultano dall'appello effettuato all'inizio delle stesse e registrato a verbale. Tali operazioni vengono effettuate prima della correzione degli elaborati. L'esame dei documenti avviene seguendo l'ordine alfabetico dei concorrenti. L'esame e la valutazione dei titoli non vengono effettuati per i concorrenti che non si sono presentati a tutte le prove predette e che, conseguentemente, sono stati esclusi dal concorso; e di tale esclusione si da atto a verbale. Per ciascun concorrente è riportata dettagliatamente la valutazione dei titoli.
2. I titoli sono ritenuti validi solo se prodotti in originale od in copia autentica. Pertanto eventuali titoli prodotti in fotocopia sprovvista di autentica, non sono sanabili e quindi non valutabili; essi vanno comunque elencati nel verbale con la motivazione di esclusione. Non sono altresì presi in considerazione certificazioni o titoli che, pur essendo allegati alla domanda, non risultino espressamente indicati nella stessa o nel prescritto elenco dei documenti e ciò da valere anche per i titoli presentati ai fini delle precedenze o preferenze. Parimenti non sono valutabili dichiarazioni autografe o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al fine di dimostrare il possesso dei titoli dei quali non si è prodotto e non si è in grado di produrre l'originale. Non sono valutate le certificazioni di appartenenza ad ordini o collegi professionali, comitati tecnici e di redazione, per la cui iscrizione od appartenenza non sia richiesto, da specifiche norme, il superamento di un esame di abilitazione. Parimenti non sono valutate certificazioni di appartenenza ad "ordini cavallereschi" o di "beneficenza al merito". Per quanto attiene la dimostrazione dell'anzianità di servizio, sono prese in esame solo le certificazioni di servizio rilasciate dai legali rappresentanti o loro delegati delle amministrazioni od aziende presso cui il servizio sia stato reso. I diplomi od i titoli rilasciati da enti od istituti stranieri in lingua originale sono presi in considerazione solo se provvisti di traduzione autentica rilasciata nei modi di rito e comunque riconosciuti dalla legislazione italiana. Se la commissione giudicatrice, dopo aver esaminati i documenti, decide di non attribuire ad alcuni di essi alcun punteggio, deve indicarne i motivi nel verbale. Non sono valutabili i titoli dichiarati e non presentati entro il termine di scadenza del bando di concorso.
3. I titoli che costituiscono requisito per l'ammissione al concorso possono non essere allegati alla domanda.
4. La commissione prima dell'inizio delle prove e della valutazione, senza prendere visione dei documenti presentati, sulla base dei criteri stabiliti dal presente articolo, procede alla determinazione delle modalità per la valutazione dei titoli, per quanto non predeterminato nel presente regolamento.
5. Il punteggio per la valutazione dei titoli è ripartito nelle seguenti cinque categorie:

1ª categoria: titoli di studio

2ª categoria: titoli di servizio

3ª categoria: titoli per corsi di formazione, aggiornamento professionale e riqualificazione

4ª categoria: titoli vari

5ª categoria: curriculum professionale



1. Il punteggio a disposizione per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, a seconda delle classi di concorso è il seguente:

CLASSE "A"
Concorsi mediante prova selettiva consistente in test attitudinale e/o prova pratica:
- per titoli punti 20,00
- per la prova selettiva (colloquio professionale o prova attitudinale) punti 50,00
punti 70,00

CLASSE "B"
Concorsi mediante una prova scritta o pratica ed una prova orale:
- per titoli punti 25
- per la prova scritta o pratica punti 30
- per la prova orale punti 30
punti 85

CLASSE "C"
Concorsi mediante prova scritta, prova pratica e prova orale:
- per titoli punti 25
- per la prova scritta punti 30
- per la prova pratica punti 30
- per la prova orale punti 30
punti 115

CLASSE "D"
Concorsi mediante prova scritta, prova tecnico-pratica e prova orale:
1/D a posti per la 7ª e 8ª qualifica:
- per titoli punti 30
- per la prova scritta punti 30
- per la prova tecnico-pratica punti 30
- per la prova orale punti 30
punti 120

2/D a posti per la 1ª e 2ª qualifica dirigenziale:
- per titoli punti 40
- per la prova scritta punti 30
- per la prova tecnico-pratica punti 30
- per la prova orale punti 30
punti 130

2. CONCORSI CLASSE "A"
Per la valutazione dei titoli i punti a disposizione della commissione sono ripartiti come segue:
1ª categoria: titoli di studio punti 4
2ª categoria: titoli di servizio punti 10
3ª categoria: titoli per corsi di formazione, aggiornamento professionale e riqualificazione punti 3
4ª categoria: titoli vari punti 1
5ª categoria: curriculum professionale punti 2
punti 20

1ª categoria: titoli di studio
Fermo restando che i titoli per l'ammissione al concorso non sono valutabili, il punteggio per gli altri titoli fino ad un massimo di punti 4,00 è ripartito come segue:
a) titolo di studio immediatamente superiore a quello richiesto per la partecipazione a concorso punti 2,00
b) diploma di qualifica attinente al posto messo a concorso rilasciato da istituti statali o da scuole di formazione professionale regionale o da istituti privati purché legalmente riconosciuti o autorizzati:
- se di durata triennale punti 1,00
- se di durata biennale punti 0,75
- se di durata annuale punti 0,25
c) diploma di qualifica non attinente al posto messo a concorso rilasciato da organismi come alla lettera b):
- se di durata triennale punti 0,50
- se di durata biennale punti 0,25
- se di durata annuale punti 0,10

2ª categoria: titoli di servizio
Il punteggio per i titoli di servizio fino ad un massimo di punti 10 è ripartito come segue:
a) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con qualifica o livello pari o superiore a quello del posto messo a concorso:
per ogni anno punti 1,80
b) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni nella qualifica o livello immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso:
per ogni anno punti 1,20
c) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni nella seconda qualifica o livello immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso:
per ogni anno punti 0,60
Le frazioni di mese per i servizi di cui alle lettere a) b) e c) superiori ai 15 giorni si arrotondano ad un mese intero.
Il servizio prestato presso aziende od enti privati è valutato nella misura del 50%.

3ª categoria: corsi di formazione
Il punteggio fino ad un massimo di tre punti per corsi di formazione, aggiornamento professionale e riqualificazione, è ripartito come segue:
a) per corsi di durata pari o superiore ad 80 ore che si concludono con un giudizio finale di profitto riconducibile al profilo professionale posto a concorso:
per ogni corso punti 0,75
b) per corsi che si concludono con un attestato di partecipazione, di durata pari o superiore a 30 ore riconducibili al profilo professionale posto a concorso:
per ogni corso punti 0,25
I corsi di durata pari a quelli sopra indicati ma di diverso contenuto professionale sono valutati al 50%.

4ª categoria: titoli vari
Il punteggio per i titoli vari, fino ad un massimo di punti uno, è ripartito come segue:
a) idoneità a concorsi pubblici per titoli ed esami, relativi a posti per qualifica pari o superiore a quello messo a concorso:
per ogni idoneità punti 0,25
b) per altri titoli vari, in relazione alla natura ed alla importanza di essi, secondo discrezione della commissione di esami complessivamente fino ad un massimo di punti 0,20

5ª categoria: curriculum professionale
Il punteggio fino ad un massimo di due punti per la valutazione del "curriculum professionale" è assegnato tenendo conto di quanto disposto all'articolo 7.

3. CONCORSI CLASSI "B - C"
Per la valutazione dei titoli i punti a disposizione della commissione sono ripartiti come segue:
1ª categoria: titoli di studio punti 4
2ª categoria: titoli di servizio punti 10
3ª categoria: titoli per corsi di formazione, aggiornamento professionale e riqualificazione punti 4
4ª categoria: titoli vari punti 2
5ª categoria: curriculum professionale punti 5
punti 25

1ª categoria: titoli di studio
Fermo restando che i titoli per l'ammissione al concorso non sono valutabili, il punteggio per gli altri titoli fino ad un massimo di punti 4,00 è ripartito come segue:
a) titoli di studio immediatamente superiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso punti 2,00
b) ulteriore titolo di studio pari o superiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso punti 1,00
c) diploma di qualifica o di specializzazione attinente al posto messo a concorso rilasciato da istituti statali o da scuole di formazione professionale regionale o da istituti privati purché legalmente riconosciuti od autorizzati:
- se di durata triennale punti 1,00
- se di durata biennale punti 0,75
- se di durata annuale punti 0,25
d) diploma di qualifica non attinente al posto messo a concorso rilasciato da organismi come alla lettera c):
- se di durata triennale punti 0,50
- se di durata biennale punti 0,25
- se di durata annuale punti 0,10

2ª categoria: titoli di servizio
Il punteggio per i titoli di servizio fino ad un massimo di punti 10 è ripartito come segue:
a) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con qualifica o livello pari o superiore a quello del posto messo a concorso:
per ogni anno punti 1,80
b) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni nella qualifica o livello immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso:
per ogni anno punti 1,20
c) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazione nella seconda qualifica o livello funzionale immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso:
per ogni anno punti 0,60
Le frazioni di mese per i servizi, di cui alle lettere a), b) e c) superiori ai 15 giorni si arrotondano ad un mese intero.
Il servizio prestato presso aziende od enti privati è valutato nella misura del 50%.

3ª categoria: corsi di formazione
Il punteggio fino ad un massimo di quattro punti per corsi di formazione, aggiornamento professionale e riqualificazione, è ripartito come segue:
a) per corsi di durata pari o superiore ad 80 ore che si concludono con un giudizio finale di profitto riconducibili al profilo professionale posto a concorso:
per ogni corso punti 1,00
b) per corsi che si concludono con un attestato di partecipazione, di durata pari o superiore a 30 ore riconducibili al profilo professionale posto a concorso:
per ogni corso punti 0,40
I corsi di durata pari a quelli sopra indicati con diverso contenuto professionale sono valutati al 50%.

4ª categoria: titoli vari
Il punteggio fino ad un massimo di due punti per i titoli vari è ripartito come segue:
a) idoneità a concorsi pubblici per titoli ed esami relativi a posti di qualifica pari o superiore a quello messo a concorso:
per ogni idoneità punti 0,40
b) per altri titoli vari, in relazione alla natura ed alla importanza di essi secondo discrezione della commissione di esami complessivamente fino ad un massimo di punti 0,30

5ª categoria: curriculum professionale
Il punteggio fino ad un massimo di cinque punti per la valutazione del "curriculum professionale" è assegnato tenendo conto di quanto disposto all'articolo 7.

4. CONCORSI CLASSE "D Lettera d/1"
(posti per la 7ª ed 8ª qualifica)
Per la valutazione dei titoli i punti a disposizione sono ripartiti come segue:
1ª categoria: titoli di studio punti 6
2ª categoria: titoli di servizio punti 10
3ª categoria: titoli per corsi di formazione ed aggiornamento professionale e riqualificazione punti 5
4ª categoria: titoli vari punti 2
5ª categoria: curriculum professionale punti 7
punti 30

1ª categoria: titoli di studio
Fermo restando che i titoli per l'ammissione al concorso non sono valutabili, il punteggio per gli altri titoli fino ad un massimo di punti 6,00 è ripartito come segue:
a) ulteriore diploma di laurea attinente al posto messo a concorso punti 2,00
b) diploma di laurea non attinente punti 0,75
c) diploma post-laurea di specializzazione in materia strettamente connessa al profilo professionale messo a concorso:
- se con corso triennale punti 2,00
- se con corso biennale punti 1,50
- se con corso annuale punti 1,00
d) diploma di post-laurea di specializzazione in materia attinente l'attività dell'ente pubblico in generale:
- se con corso triennale punti 1,50
- se con corso biennale punti 1,00
- se con corso annuale punti 0,50
e) abilitazione all'esercizio della professione conseguita a seguito del superamento di appositi esami che diano diritto all'iscrizione negli albi professionali, in quanto attinente al profilo professionale messo a concorso punti 1
f) abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di appositi esami, in quanto attinente al profilo professionale messo a concorso punti 1

2ª categoria: titoli di servizio
Il punteggio per i titoli di servizio fino ad un massimo di punti 10 è ripartito come segue:
a) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con qualifica o livello pari o superiore a quello del posto messo a concorso:
per ogni anno punti 1,80
b) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni nella qualifica o livello immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso:
per ogni anno punti 1,20
c) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni nella seconda qualifica o livello immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso:
per ogni anno punti 0,60
Le frazioni di mese per i servizi di cui alle lettere a), b) e c) superiori ai 15 giorni si arrotondano ad un mese intero.
Il servizio prestato presso aziende od enti privati è valutato nella misura del 50%.

3ª categoria: corsi di formazione
Il punteggio fino ad un massimo di cinque punti per corsi di formazione, aggiornamento professionale e riqualificazione, è ripartito come segue:
per corsi di durata pari o superiore ad 80 ore che si concludono con un giudizio finale di profitto riconducibile al profilo professionale posto a concorso:
per ogni corso punti 1,00
I corsi di durata pari a quelli sopra indicati con diverso contenuto professionale sono valutati al 50%.

4ª categoria: titoli vari
Il punteggio fino ad un massimo di due punti per i titoli vari è ripartito come segue:
a) idoneità a concorsi pubblici per titoli ed esami relativi a posti di qualifica pari o superiore comunque di analogo profilo professionale a quello messo a concorso:
per ogni idoneità punti 0,50
b) idoneità a concorsi pubblici per titoli ed esami relativi a posti di qualifica pari o superiore ma di diverso profilo professionale a quello messo a concorso:
per ogni idoneità punti 0,40
c) per altri titoli vari, in relazione alla natura ed alla importanza di essi, secondo discrezione della commissione di esami, complessivamente fino ad un massimo di punti 0,30

5ª categoria: curriculum professionale
Il punteggio fino ad un massimo di sette punti per la valutazione del "curriculum professionale" è assegnato tenendo conto di quanto disposto all'articolo 7.

5. CONCORSI CLASSE "D - Lettera d/2"
(posti per la 1ª e la 2ª qualifica dirigenziale)
Per la valutazione dei titoli, i punti a disposizione sono ripartiti come segue:
1ª categoria: titoli di studio punti 6
2ª categoria: titoli di servizio punti 14
3ª categoria: titoli per corsi di formazione, aggiornamento professionale e riqualificazione punti 6
4ª categoria: titoli vari punti 5
5ª categoria: curriculum professionale punti 9
punti 40

1ª categoria: titoli di studio
Fermo restando che i titoli per l'ammissione al concorso non sono valutabili, il punteggio per gli altri titoli fino ad un massimo di punti 6,00 è ripartito come segue:
a) ulteriore diploma di laurea attinente al posto messo a concorso punti 2,00
b) diploma di laurea non attinente punti 0,75
c) diploma post-laurea di specializzazione in materia strettamente connessa al profilo professionale messo a concorso:
- se con corso triennale punti 2,00
- se con corso biennale punti 1,50
- se con corso annuale punti 1,00
d) diploma post-laurea di specializzazione in materia attinente l'attività dell'ente pubblico in generale:
- se con corso triennale punti 1,50
- se con corso biennale punti 1,00
- se con corso annuale punti 0,50
e) abilitazione all'esercizio della professione conseguita a seguito del superamento di appositi esami che diano diritto all'iscrizione negli albi professionali, in quanto attinente al profilo professionale messo a concorso punti 1
f) abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di appositi esami, in quanto attinente al profilo professionale messo a concorso punti 1

2ª categoria: titoli di servizio
Il punteggio per i titoli di servizio fino ad un massimo di punti 14 è ripartito come segue:
a) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con qualifica o livello pari o superiore a quello del posto messo a concorso:
per ogni anno punti 1,80
b) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni nella qualifica o livello immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso:
per ogni anno punti 1,20
c) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni nella seconda qualifica o livello funzionale immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso:
per ogni anno punti 0,60
d) per ogni anno di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni con attribuzione mediante provvedimenti esecutivi di incarico di direzione di struttura o di funzioni immediatamente superiori alla qualifica di appartenenza, sempreché tali attribuzioni siano previste da vigenti disposizioni di legge:
per ogni anno punti 0,60
Le frazioni di mese per i servizi, di cui alle lettere a), b), c) e d) superiori ai 15 giorni si arrotondano ad un mese intero.
Il servizio prestato presso aziende od enti privati verrà valutato nella misura del 50%.

3ª categoria: corsi di formazione
Il punteggio fino ad un massimo di sei punti per corsi di formazione, aggiornamento professionale e riqualificazione, è ripartito come segue:
per corsi di durata pari o superiore ad 80 ore che si concludono con un giudizio finale di profitto riconducibile al profilo professionale posto a concorso:
per ogni corso punti 1,00
I corsi di durata pari a quelli sopra indicati ma di diverso contenuto professionale sono valutati al 50%.

4ª categoria: titoli vari
Il punteggio sino ad un massimo di cinque punti per i titoli vari è ripartito come segue:
a) idoneità a concorsi pubblici per titoli ed esami relativi a posti di qualifica pari o superiore comunque di analogo profilo professionale a quello messo a concorso:
per ogni idoneità punti 1,00
b) idoneità a concorsi pubblici per titoli ed esami relativi a posti di qualifica pari o superiore ma di diverso profilo professionale a quello messo a concorso per ogni idoneità punti 0,60
c) per altri titoli vari, in relazione alla natura ed alla importanza di essi, secondo discrezione della commissione di esami, complessivamente sino ad un massimo di punti 0,50

5ª categoria: curriculum professionale
Il punteggio sino ad un massimo di nove punti per la valutazione del "curriculum professionale" è assegnato tenendo conto di quanto disposto all'articolo 7.



1. L'attribuzione del punteggio riservato alla 1ª categoria "titoli di studio" viene effettuata dalla commissione giudicatrice secondo i criteri, le modalità, le ripartizioni e le misure di cui all'articolo 2 e secondo gli ulteriori criteri stabiliti dal presente articolo.
2. Non è valutabile il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso; il relativo punteggio conseguito è valutabile alla 5ª categoria "curriculum professionale".
3. Non sono valutabili certificati attestanti iscrizioni o frequenze a corsi legali di studio post-universitari senza superamento dei relativi esami finali.
4. Non sono presi in considerazione certificazioni attestanti la frequenza a scopo di tirocinio presso studi professionali al fine di conseguire titolo agli esami di abilitazione all'esercizio di una professione.


1. L'attribuzione del punteggio riservato alla 2ª categoria «titoli di servizio» viene effettuata dalla commissione giudicatrice secondo i criteri, le modalità, le ripartizioni e le misure previsti dall'articolo 2 e secondo gli ulteriori criteri stabiliti dal presente articolo.
2. Viene valutato il servizio prestato di ruolo o non di ruolo, presso: lo Stato, le Regioni ed enti da essa dipendenti, gli enti locali e loro consorzi, le unita sanitarie locali, gli istituti di pubblica assistenza e beneficenza, enti pubblici in genere, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private.
3. I servizi prestati presso amministrazioni diverse da quella regionale sono valutabili in base alle certificazioni presentate rapportando le qualifiche o livelli nel tempo ricoperte alle qualifiche o livelli funzionali regionali.
4. Sono esclusi dalla valutazione i periodi di servizio richiesti per l'ammissione al concorso.
5. I servizi svolti in posizione di "ruolo" o "non di ruolo" vengono considerati con la medesima valutazione.
6. Il servizio reso a "tempo determinato" od a "tempo indeterminato" è paragonabile al servizio non di ruolo.
7. Nel computo dell'anzianità totale di servizio reso nella medesima posizione o ad essa riconducibile anche in diverse amministrazioni, le frazioni di mese si sommano e quindi se sono superiori a 15 giorni vengono considerate come un mese intero.
8. Non sono presi in considerazione certificati ed attestati di servizio dai quali non sia possibile rilevare, con certezza, la qualifica rivestita ed il periodo lavorativo. Quando per quest'ultimo la dizione è generica come ad esempio: "ha prestato servizio dal mese di ... a ...", oppure "ha prestato servizio negli anni ...", è preso in considerazione come inizio l'ultimo giorno del mese o dell'anno indicato nel certificato e come termine quello del primo giorno del mese o dell'anno di cessazione.
9. Quando un certificato è stato emesso in costanza di rapporto di impiego, il termine di valutazione del servizio è pari a quello della data del certificato stesso.
10. I servizi ad orario ridotto resi in qualità di "insegnante", sia presso scuole statali che regionali, sono valutati proporzionalmente all'orario di cattedra di 18 ore settimanali, fatta eccezione per il caso in cui la certificazione attesti che l'orario espletato, anche se inferiore alle 18 ore, costituisce di per se "orario di cattedra".
11. I servizi resi in qualità di "insegnante" presso scuole materne od elementari si considerano come quelli svolti nella 6ª qualifica regionale, mentre quelli resi nelle scuole superiori di ogni ordine e grado saranno valutati come svolti nella 7ª qualifica solo se, per l'insegnamento di quella disciplina, è richiesto il diploma di laurea, fatto salvo i corsi in cui dalla certificazione risulti espressamente la qualifica od il livello di appartenenza.
12. Ai servizi ad orario ridotto, ad eccezione di quelli previsti al precedente comma 10, reso presso pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche e private è attribuito un punteggio proporzionato alla durata degli stessi rispetto al normale orario di lavoro.
13. Per la valutazione dei servizi risultanti dalle certificazioni dell'amministrazione regionale, si prenderà a riferimento la tabella di corrispondenza tra le qualifiche di cui alla L.R. 27 maggio 1974, n. 12 e quella dei livelli della L.R. 1 giugno 1980, n. 47 e quindi delle qualifiche di cui alla L.R. 31 ottobre 1984, n. 31. Qualora sia necessario raffrontare qualifiche di altri enti con i livelli regionali, in assenza di tabelle specifiche, si fa ricorso per raffronto con le qualifiche delle ex-carriere statali comparate con le tabelle allegate alla L.R. 12/1974 ed ai livelli. In difetto il segretario della commissione è autorizzato ad assumere opportune informazioni.
14. Non sono valutate certificazioni attestanti attivati lavorative, di praticantato o borse di studio, che non abbiano le caratteristiche proprie di rapporto di dipendenza, seguito da retribuzione con versamento di oneri previdenziali ed assistenziali.
15. Non sono presi in considerazione conferimenti di incarichi in genere, dai quali si configuri un rapporto di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione.
16. Entro i limiti massimi sono prioritariamente valutati i servizi che attribuiscono al concorrente i punteggi più elevati, fermo restando il totale dei punti assegnati alle categorie.


1. L'attribuzione del punteggio riservato alla 3ª categoria "titoli per corsi di formazione, aggiornamento professionale e riqualificazione" viene effettuata dalla commissione giudicatrice in presenza di certificati attestanti la frequenza di specifici corsi secondo i criteri, le modalità, le ripartizioni e le misure di cui all'articolo 2 e secondo gli ulteriori criteri stabiliti dal presente articolo.
2. Rientrano nella categoria di cui al comma 1 unicamente i corsi effettuati da enti pubblici, riconosciuti od autorizzati ai sensi di legge.


1. L'attribuzione del punteggio riservato alla 4ª categoria "titoli vari"; viene effettuato dalla commissione giudicatrice, secondo i criteri, le modalità, le ripartizioni e le misure di cui all'articolo 2 e secondo gli ulteriori criteri stabiliti dal presente articolo.
2. Non sono valutabili concorsi o prove selettive finalizzati al conseguimento di esperimentazioni o borse di studio, non rivolti a ricoprire posti di pubblico impiego. Non sono altresì valutabili concorsi che diano titolo ad occupare, anche successivamente, il posto messo a concorso, il cui servizio sia stato anche oggetto di valutazione.
3. Più concorsi espletati nella stessa amministrazione a posti di uguale qualifica e figura professionale sono valutati una sola volta.


1. L'attribuzione del punteggio riservato alla 5ª categoria "curriculum professionale" è effettuata secondo le seguenti ripartizioni:
a) valutazione del punteggio conseguito sia nel titolo di studio richiesto per l'ammissione, sia negli altri titoli di studio, sempreché allegati alla domanda di partecipazione al concorso;
b) valutazione delle pubblicazioni;
c) valutazione da parte della commissione previa presentazione di idonea documentazione, delle funzioni svolte per conto dell'amministrazione di appartenenza o provenienza che abbiano comportato particolari responsabilità o che abbiano attribuito una particolare qualificazione professionale, con riferimento alla qualifica per cui si concorre.

2. La valutazione del punteggio dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 commisurata alle classi di concorso effettuate in base al comma 1 dell'articolo 2 è determinata come appresso:
CLASSE "A" concorsi mediante prova selettiva consistente in test attitudinali e/o prova pratica (punti assegnati n. 2 per curriculum professionale) riferimento al comma 2 dell'articolo 2.
I due punti assegnati vanno distribuiti:
- quanto a punti 1,00 per la valutazione del punteggio conseguito sui titoli di studio;
- quanto a punti 1,00 per la valutazione da parte della commissione in rapporto ai contenuti di cui alla lettera c) del comma 1.
CLASSE "B-C" concorsi mediante una prova scritta o pratica, ed una prova orale, oppure mediante una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale (punti assegnati 5,00 per curriculum professionale) riferimento al comma 3 dell'articolo 2.
I cinque punti assegnati vanno distribuiti:
- quanto a punti 1,50 per la valutazione del punteggio conseguito sui titoli di studio;
- quanto a punti 2,00 per pubblicazioni, prove od elaborati tecnici inerenti al posto messo a concorso di cui alla lettera b) del comma 1;
- quanto a punti 1,50 per la valutazione da parte della commissione in rapporto ai contenuti di cui alla lettera c) del comma 1.
CLASSE "D-d1" concorsi mediante una prova scritta, una prova tecnico-pratica ed una prova orale (punti assegnati n. 7,00 per curriculum professionale) riferimento al comma 4 dell'articolo 2, posti per la 7ª e 8ª qualifica.
I sette punti assegnati vanno distribuiti:
- quanto a punti 2,00 per la valutazione del punteggio conseguito sui titoli di studio;
- quanto a punti 3,00 per pubblicazioni;
- quanto a punti 2,00 per la valutazione da parte della commissione in rapporto ai contenuti di cui alla lettera c) del comma 1.
CLASSE "D-d/2" concorsi mediante una prova scritta, una prova tecnico-pratica ed una prova orale (punti assegnati 9,00 per curriculum professionale) riferimento al comma 4 articolo 2, posti per la 1ª e 2ª qualifica dirigenziale.
I nove punti assegnati vanno distribuiti:
- quanto a punti 3,00 per la valutazione del punteggio conseguito sui titoli di studio;
- quanto a punti 3,00 per pubblicazioni;
- quanto a punti 3,00 per la valutazione da parte della commissione in rapporto ai contenuti di cui alla lettera c) del comma 1.

3. Le pubblicazioni sono valutabili unicamente se prodotte in stampa originale; sono perciò da escludere lavori dattiloscritti. Le pubblicazioni devono riferirsi esclusivamente ad argomenti inerenti la figura professionale posta a concorso.


1. Nei concorsi interni al fine di predeterminare il punteggio da attribuire al curriculum professionale, si deve tener conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale del concorrente.
2. In presenza di sanzioni disciplinari il punteggio attribuito ai titoli di cui al comma 1 è ridotto:
a) per ogni censura nella misura del 10%;
b) per ogni mese o frazione di mese di riduzione dello stipendio nella misura del 20%;
c) per i casi di sospensione della qualifica per ogni mese o frazione di mese nella misura del 30%.



1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione e si applica ai concorsi per la copertura dei posti vacanti nel ruolo unico regionale, nel ruolo nominativo del personale degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), nonché ai concorsi per la copertura dei posti presso gli enti dipendenti per i quali vigono le norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale; per i concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 14 della L.R. 16 gennaio 1990, n. 2 si attribuiscono i punteggi nei limiti previsti all'articolo 2 classe "A" del presente regolamento.
2. Il presente regolamento si applica anche ai concorsi già banditi ed ancora non espletati nei quali si fa riferimento ai fini della valutazione dei titoli a criteri predeterminati con apposito regolamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 4 novembre 1988, n. 42.