Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 17 luglio 1991, n. 18
Titolo:Modifiche e rifinanziamento della L.R. 31 maggio 1980, n. 46 "Interventi organici per lo sviluppo dello sport come servizio sociale".
Pubblicazione:(B.u.r. 23 luglio 1991, n. 86 - bis)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SPORT - TEMPO LIBERO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 11, l.r. 1 agosto 1997, n. 47.

Sommario




Art. 1

1. Il primo comma dell'articolo 2 della L.R. 31 maggio 1980, n. 46 è così sostituito:
"Per la realizzazione degli impianti sportivi previsti dal programma di cui al seguente articolo 12, la Regione concede contributi costanti pluriennali di durata non superiore ad anni dieci e nella misura massima del sei per cento mutuato dai comuni interessati".


Art. 2

1. L'articolo 13 della L.R. 46/1980 è così sostituito:
"Le domande intese ad ottenere l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge sono inoltrate al presidente della giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 2 della presente legge, corredate di un progetto di massima dell'impianto e indicanti l'ubicazione e il costo dello stesso, nonchè le fonti del relativo finanziamento, sono inoltrate entro il 30 giugno di ogni anno al presidente della giunta regionale.
Sono inviate altresì al presidente della provincia e della comunità montana competente per territorio, per il parere in ordine alla scala di priorità dei criteri stabiliti dal piano triennale di cui al precedente articolo 12.
Il presidente della giunta regionale pronuncia, con decreto, la decadenza dai contributi di cui all'articolo 2 della presente legge, qualora i destinatari degli stessi non abbiano osservato le prescrizioni stabilite nei relativi provvedimenti di concessione".


Art. 3

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati due limiti di impegno della durata decennale di lire 1.000 milioni e di lire 350 milioni, aventi, rispettivamente, decorrenza dall'anno 1992 e dall'anno 1993 e termine nell'anno 2001 e 2002 e recanti una spesa complessiva di lire 10.350 milioni.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:
a) per la spesa di lire 1.000 milioni e lire 1.350 milioni, relative rispettivamente all'anno 1992 e 1993 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100201, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti di cui alla partita 4 elenco 2;
b) per la spesa di lire 1.350 milioni relativa a ciascuno degli anni dal 1994 al 2001 e per la spesa di lire 350 milioni relativa all'anno 2002, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni e dei proventi dei tributi regionali.

3. Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno iscritti a carico di appositi capitoli aventi la denominazione "Contributi costanti pluriennali della durata massima di 10 anni a favore di comuni e loro consorzi in misura del 6% del capitale mutuato per la realizzazione di impianti sportivi".