Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 29 luglio 1991, n. 23
Titolo:Interventi per la promozione delle università della terza età nelle Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 agosto 1991, n. 90 - bis)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione, nel riconoscere il particolare rilievo delle università della terza età e di educazione permanente, comunque denominate, ne promuove le attività e l'eventuale istituzione per favorire l'integrazione degli anziani nella realtà socio-culturale della comunità di appartenenza e la promozione della cultura quale elemento volto alla formazione della piena e libera personalità dei cittadini.


1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi, a titolo di concorso nelle spese, alle università per la terza età istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private.
2. Per accedere ai contributi previsti dalla presente legge i soggetti interessati debbono operare nel territorio regionale, essere legalmente costituiti, operare senza fine di lucro ed aver svolto attività socio-culturale da almeno un anno.


1. L'iscrizione e la frequenza ai corsi delle università della terza età sono libere, fatto salvo l'eventuale versamento di una retta individuale. Tale retta, in particolari casi di bisogno, può essere oggetto di esenzione totale o parziale, secondo quanto previsto dall'ordinamento di ciascuna università.


1. I corsi, non inferiori a 3 per anno accademico, sono articolati in cicli di almeno 10 lezioni ciascuno.
2. Il programma dei corsi sarà particolarmente rivolto all'inserimento degli iscritti nella vita sociale e culturale delle comunità nelle quali risiedono, promuovendo rapporti di collaborazione con enti locali, istituzioni pubbliche e private competenti in materia di servizi sociali, associazioni culturali e di volontariato.
3. I docenti delle materie letterarie, storiche e scientifiche debbono essere in possesso di laurea attinente agli argomenti dei relativi corsi.
4. Le università, al termine dell'anno accademico potranno rilasciare attestati di frequenza ai corsi che, in ogni caso, non avranno valore legale.


1. I contributi di cui all'articolo 2 sono accordati a parziale copertura dei costi per tutto quanto riguarda l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, comprese le docenze e le attività integrative connesse alle materie di insegnamento e, in particolare, la pubblicazione di programmi e dispense.


1. Le domande di ammissione ai contributi regionali di cui all'articolo 5 vanno presentate alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
2. A tali domande, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) programma dettagliato delle iniziative previste e corrispondente relazione di spesa;
b) relazione sulle attività svolte nell'anno accademico precedente, corredata di copia dei programmi, suddidi didattici eventualmente prodotti, elenco dei frequentanti, consuntivo finanziario;
c) indicazione delle strutture organizzative, compreso l'elenco delle cariche sociali;
d) indicazione dei contributi, pubblici o privati, eventualmente concessi per le medesime iniziative;
e) attestazione del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 2.

3. La giunta delibera sulla concessione dei contributi entro il 15 settembre dello stesso anno.
4. I contributi saranno anche commisurati al numero dei corsi.


1. Qualora si verifichi una mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati o diversa destinazione dei fondi, la giunta regionale provvede al recupero totale o parziale del contributo erogato.


1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 200 milioni; per gli anni successivi, l'entità del contributo sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertiura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 200 milioni, relativo all'anno 1991, mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100101 del bilancio 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 13, elenco 1;
b) per gli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per le finalità di cui al comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1991 a carico del capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione "Interventi per la promozione delle università della terza età nelle Marche" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 200 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa 1991 sono ridotti di lire 200 milioni.


1. In sede di prima applicazione della presente legge le domande di ammissione ai contributi regionali di cui all'articolo 5 vanno presentate entro quarantacinque giorni dalla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
2. La giunta delibera sulla relativa concessione entro i successivi trenta giorni.