Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1992, n. 10
Titolo:Modificazioni e rifinanziamento della L.R. 22 gennaio 1987, n. 11 "Interventi finanziari per il commercio".
Pubblicazione:(B.u.r. 4 febbraio 1992, n. 12)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dall'art. 17, l.r. 6 luglio 1998, n. 21.

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 4 della L.R. 22 gennaio 1987, n. 11 è sostituito dal seguente:
"La Regione concede contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese commerciali per finanziari investimenti relativi all'acquisto delle aree, alla costruzione, trasformazione e ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'attività commerciale e al deposito delle merci, ivi compresi l'acquisizione, il rinnovo, l'ampliamento e l'apprestamento delle attrezzature fisse o mobili relative sia agli impianti di vendita, sia al deposito della merce.
I contributi sono altresì concessi per interventi di assistenza tecnica volti alla realizzazione delle iniziative di carattere organizzativo, gestionale e promozionale connessi all'evoluzione delle attività della distribuzione commerciale al fine di accrescerne la produttività complessiva e l'efficienza e per agevolare la formazione di associazioni titolari di imprese commerciali aventi sede nelle medesime vie e piazze, per il rilancio delle attività commerciali nei centri storici.
I contributi di cui al primo e secondo comma sono concessi anche per investimenti mobiliari e immobiliari, realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria (leasing).
In alternativa ai contributi in conto capitale possono essere concessi, per lo stesso importo, contributi "una tantum" in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento per mutui di durata non superiore ad anni 10.
La giunta regionale è autorizzata a stipulare con istituti bancari abilitati all'esercizio di credito commerciale apposita convenzione per l'attuazione del disposto di cui al precedente comma.
Gli interventi finanziari di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e integrativo rispetto alle agevolazioni creditizie previste da leggi statali".


Art. 2

1. L'articolo 5 della L.R. 11/1987 è sostituito dal seguente:
"Possono usufruire dei contributi di cui al precedente articolo 4:
a) i centri distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria, aventi, quale attività primaria, l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate;
b) gli esercenti il commercio al dettaglio che, in numero non inferiore a due e in qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente, si associano o siano già associati per la gestione in comune di un nuovo e più efficiente punto di vendita al dettaglio; ovvero gli esercenti il commercio al dettaglio i cui punti vendita siano ubicati in una via o piazza o altra area pubblica o esposta al pubblico che costituiscano o siano costituiti in "centro commerciale al dettaglio" come previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del D.M. 17 giugno 1988, n. 248;
c) le cooperative di consumo, aventi come attività l'esercizio del commercio al dettaglio;
d) le piccole e medie imprese commerciali al dettaglio dei prodotti di generi di largo consumo e gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con volume di affari annuo non superiore rispettivamente a 1.000 milioni e 500 milioni".


Art. 3

1. L'articolo 6 della L.R. 11/1987 è sostituito dal seguente:
"Ai soggetti indicati all'articolo 5, per la realizzazione degli investimenti previsti nel precedente articolo 4, i contributi sono concessi nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile.
Ai fini della concessione del contributo regionale, la spesa riconosciuta ammissibile non può essere inferiore a 50 milioni e superiore a 500 milioni, fatta eccezione per la spesa relativa agli interventi di assistenza tecnica di cui al precedente articolo 4, secondo comma, per la quale gli importi sono ridotti rispettivamente a 20 milioni e 60 milioni.
Ai soggetti indicati alla lettera a) dell'articolo 5, possono essere concessi contributi solo per i programmi relativi alle attività comuni.
La quota da destinare ai soggetti indicati dalle lettere b) e d) dell'articolo 5, non può superare l'80% dello stanziamento disponibile annualmente".


Art. 4

1. L'articolo 7 della L.R. 11/1987 è sostituito dal seguente:
"Per quanto concerne gli aderenti ai centri distributivi indicati alla lettera a) dell'articolo 5 e gli esercenti indicati alle lettere b) e d) l'ammissione al contributo è subordinato alla iscrizione degli stessi al registro di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Gli esercenti indicati alla lettera b) dell'articolo 5, che si associano per la gestione in comune di un punto vendita, debbono restituire le singole autorizzazioni amministrative.
Per quanto concerne le cooperative indicate alla lettera c) dell'articolo 5, l'ammissione al contributo è subordinato all'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione, al possesso di autorizzazione comunale per la vendita al dettaglio, nonchè alla presentazione di una dichiarazione dell'ufficio provinciale del lavoro attestante che la cooperativa svolge effettivamente l'attività sociale e statutaria. Possono accedere al contributo anche le cooperative di consumo in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 34 della legge 426/1971 per la vendita ai soli soci purchè abbiano più di tre dipendenti, l'attività venga esercitata in locali di proprietà o in affitto e il volume annuo di affari sia superiore a un miliardo di lire".


Art. 5

1. Dopo la lettera c) del primo comma dell'articolo 8 della L.R. 11/1987 è aggiunta la seguente lettera:
"d) limitatamente ai contributi di cui al secondo comma dell'articolo 4, i progetti relativi ai richiesti interventi di assistenza tecnica".


Art. 6

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della L.R. 11/1987 è sostituito dal seguente:
"Costituisce priorità ai fini della ammissione a contributo:
- per i soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 5: la costituzione in forma cooperative;
- per i soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 5: la costituzione in forma cooperativa e l'adesione a centri distributivi costituiti in forma cooperativa o l'inserimento in centri commerciali al dettaglio;
- per i soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 5: l'adesione a centri distributivi costituiti in forma cooperative e/o la ristrutturazione degli esercizi ubicati nei centri storici;
- per gli interventi di assistenza tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 4: sperimentazione di nuove modalità organizzative e di nuove forme di vendita, impiego di nuove tecnologie, iniziative di promozione e ricerche di mercato".


Art. 7

1. Al primo comma dell'articolo 14 della L.R. 11/1987, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:
"e) dichiarazioni delle banche convenzionate riguardanti l'ammontare dei crediti erogati al netto dei rientri, nonchè l'ammontare di quelli garantiti, in essere al 31 dicembre dell'anno precedente quello della richiesta".


Art. 8

1. Il primo comma dell'articolo 19 della L.R. 11/1987 è sostituito dal seguente:
"Per l'anno 1991 le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 11 devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi entro il 31 marzo di ogni anno".


Art. 9

1. L'articolo 20 della L.R. 11/1987 è sostituito dal seguente:
"Per le finalità previste dagli articoli 3, 4 e 11 della presente legge, è autorizzata, per il triennio 1991-1993, la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, di cui lire 2.500 milioni per l'anno 1991, lire 2.300 milioni per l'anno 1992 e lire 2.200 milioni per l'anno 1993, ripartite nel modo che segue:
a) per la sottoscrizione di quote per la partecipazione al capitale delle società consortili, da costituirsi o già costituite con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, che realizzino mercati agro-alimentari all'ingrosso (articolo 3), lire 500 milioni per l'anno 1991, lire 300 milioni per l'anno 1992 e lire 200 milioni per l'anno 1993;
b) per la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi "una tantum" alle piccole e medie imprese commerciali nelle spese per l'acquisto delle aree, la costruzione, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti all'attività commerciale e al deposito delle merci e delle relative attrezzature lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993;
c) per la concessione di contributi per interventi di assistenza tecnica (comma 2 articolo 1) lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993;
d) per la concessione di contributi alle cooperative di garanzia o consorzi-fidi, anche di secondo grado, in conto quote sociali e consortili o finalizzati ad ampliare le disponibilità dei fondi di garanzia e dei fondi-rischio, nonchè per l'installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche e per lo svolgimento di attività di assistenza e consulenza finanziaria (articolo 11), lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
Alla copertura degli onere relativi alle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) all'onere di lire 2.500 milioni per l'anno 1991, mediante utilizzazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 59 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, di lire 400 milioni dello stanziamento del capitolo 5100101, di lire 600 milioni dello stanziamento del capitolo 5100201 e di lire 1.500 milioni dello stanziamento del capitolo 5100202, all'uopo impiegando l'accantonamento di cui alla partita 11 dell'elenco 1, l'accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 2 e gli accantonamenti di cui alle partite 5 e 6 dell'elenco 3;
b) agli oneri di lire 2.300 e di lire 2.200 milioni relativi, rispettivamente, agli anni 1992 e 1993, mediante impiego delle proiezioni iscritte, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993, a carico dei capitoli 5100101, 5100201 e 5100202, all'uopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla partita 11 dell'elenco 1, pari a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, gli accantonamenti di cui alla partita 2 dell'elenco 2, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e gli accantonamento di cui alle partite nn. 5 e 6 dell'elenco 3 pari, rispettivamente, a lire 300 milioni per l'anno 1992 e lire 200 milioni per l'anno 1993 e a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 59 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per gli anni 1991 e 1992 sono iscritte:
a) a carico dei seguenti capitoli da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
"Contributi alle cooperative di garanzia o consorzi-fidi, anche di secondo grado, in conto quote sociali e consortili o finalizzati ad ampliare le disponibilità dei fondi di garanzia e dei fondi-rischio, nonchè per l'installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche e per lo svolgimento di attività di assistenza e consulenza finanziaria", lire 800 milioni;
"Contributi per interventi di assistenza tecnica", lire 400 milioni;
"Fondo per la sottoscrizione di quote per la partecipazione al capitale delle società consortili da costituirsi o da costituire, che realizzino mercati agro-alimentari all'ingrosso (articolo 3 L.R. 22 gennaio 1987, n. 11)", lire 800 milioni;
b) a carico del capitolo corrispondente al 3246201 del bilancio 1991, lire 2.800 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative all'anno successivo saranno iscritte a carico dei capitoli corrispondenti".


Art. 10

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.