Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 marzo 1992, n. 16
Titolo:Modifica della L.R. 19 agosto 1983, n. 28 recante norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne.
Pubblicazione:(B.u.r. 20 marzo 1992, n. 31)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura
Note:Abrogata dall'art. 33, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.

Sommario




Art. 1

1. I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 22 della L.R. 19 agosto 1983, n. 28 sono sostituiti dai seguenti:
"In caso di smarrimento o distruzione della licenza deve essere richiesta una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.
La licenza di pesca nelle acque interne, rilasciata ai termini dell'articolo 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni, consente l'esercizio della pesca nei limiti e nel rispetto della presente legge.
Agli stranieri che ne facciano richiesta con le modalità previste dall'articolo 23 è rilasciata la licenza di tipo D prevista dal R.D.L. 1183/1938".


Art. 2

1. Il primo comma dell'articolo 25 della L.R. 28/1983 è sostituito dal seguente:
"La licenza di pesca di tipo A, B e C di cui al R.D.L. 1183/1938 ha validità per sei anni dalla data del rilascio, quella tipo D ha validità per tre mesi".


Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.