Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 16 marzo 1992, n. 16 |
Titolo: | Modifica della L.R. 19 agosto 1983, n. 28 recante norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 20 marzo 1992, n. 31) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA |
Materia: | Pesca - Acquacoltura |
Note: | Abrogata dall'art. 33, l.r. 3 giugno 2003, n. 11. |
Sommario
1. I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 22 della L.R. 19 agosto 1983, n. 28 sono sostituiti dai seguenti:
"In caso di smarrimento o distruzione della licenza deve essere richiesta una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.
La licenza di pesca nelle acque interne, rilasciata ai termini dell'articolo 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni, consente l'esercizio della pesca nei limiti e nel rispetto della presente legge.
Agli stranieri che ne facciano richiesta con le modalità previste dall'articolo 23 è rilasciata la licenza di tipo D prevista dal R.D.L. 1183/1938".
1. Il primo comma dell'articolo 25 della L.R. 28/1983 è sostituito dal seguente:
"La licenza di pesca di tipo A, B e C di cui al R.D.L. 1183/1938 ha validità per sei anni dalla data del rilascio, quella tipo D ha validità per tre mesi".
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.