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Atto:LEGGE REGIONALE 27 aprile 1992, n. 17
Titolo:Formazione e sviluppo della proprietà coltivatrice ulteriore rifinanziamento della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 maggio 1992, n. 41)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale

Sommario




Art. 1

1. Per la concessione del concorso sugli interessi dei mutui di durata ventennale e per la formazione e lo sviluppo della piccola proprietà coltivatrice, previsti dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42, è autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 1.000 milioni decorrenti dall'anno 1992 e termine nell'anno 2011 recante una spesa complessiva di lire 20.000 milioni.
2. Sono finanziate, con precedenza, le richieste presentate, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 42/1984, entro il 31 dicembre 1991.

Art. 2

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 1.000 milioni relativo all'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3122288 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno;
b) per l'onere di lire 19.000 milioni, relativo agli anni dal 1993 al 2011, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dalle leggi per l'attuazione di interventi programmatici in agricoltura.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 1, sono iscritte, per l'anno 1992, in aumento dello stanziamento del capitolo 3122223 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno e, per gli anni successivi, dei capitoli corrispondenti. Lo stanziamento del capitolo 3122288 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1992 è ridotto di lire 1.000 milioni.