Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 20 luglio 1972, n. 1 |
Titolo: | Regolamento provvisorio per il servizio di economato della Giunta della Regione Marche. |
Pubblicazione: | (B.U. 30 luglio 1972, n. 9) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Economato - Tesoreria |
Note: | Abrogato dall'art. 12, r.r.15 ottobre 1996, n. 44, e dall'art. 20, r.r. 16 giugno 2003, n. 9. |
Sommario
Art. 1 (Attribuzioni)
Art. 2 (Struttura)
Art. 3 (Rapporto funzionale)
TITOLO II APPROVVIGIONAMENTI, FORNITURE E LAVORI
Art. 4 (Richieste di fabbisogno)
Art. 5 (Controllo delle richieste)
Art. 6 (Dotazioni di magazzino)
Art. 7 (Uniformità delle forniture)
Art. 8 (Albo delle ditte)
Art. 9 (Capitolati d'oneri)
Art. 10 (Autorizzazione per forniture e lavori)
Art. 11 (Offerte - Aggiudicazioni - Contratti)
Art. 12 (Ordinazione)
Art. 13 (Controlli e collaudi delle forniture e lavori)
Art. 14 (Liquidazione delle fatture ed emissione dei mandati di pagamento)
Art. 15 (Forniture e lavori in economia)
Art. 16 (Spese urgenti)
TITOLO III AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE
Capo I Disposizioni generali
Art. 17 (Consegnatario e sub-consegnatari)
Art. 18 (Distinzione dei beni mobili e dimostrazione della loro consistenza)
Art. 19 (Chiusura dei conti)
Art. 20 (Oggetti fuori uso)
Art. 21 (Controllo del servizio economato)
Art. 22 (Cambiamento del consegnatario o dei sub-consegnatari)
Capo II Oggetti durevoli
Art. 23 (Inventari)
Art. 24 (Targhette–contrassegno)
Art. 25 (Trasferimenti interni - schedario)
Art. 26 (Variazioni della consistenza e del valore degli oggetti giornale)
Capo III Oggetti fragili e di facile consumo
Art. 27 (Registri di carico e scarico)
Art. 28 (Moduli stampati)
Art. 29 (Vestiario)
Capo IV Dotazioni di magazzino
Art. 30 (Schedario e catalogo di magazzino)
Art. 31 (Movimenti di magazzino)
Art. 32 (Tenuta dei magazzini)
Art. 33 (Verifiche di magazzino)
TITOLO IV SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
Art. 34 (Fondo di cassa economale)
Art. 35 (Gestione dei fondi economali)
Art. 36 (Cauzione)
Art. 37 (Giornale, partitario)
Art. 38 (Rendiconto di cassa)
Art. 39 (Responsabilità dell'economo)
Art. 40 (Verifiche di cassa)
Art. 41 (Passaggio della cassa)
Art. 42 (Fondo di cassa per gli uffici e servizi periferici)
Art. 43 (Nomina cassiere)
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 44 (Pulizia e custodia dei locali)
Art. 45 (Registri, bollettari e altri stampati)
Art. 46 (Rinvio)
Art. 47 (Entrata in vigore)
Art. 2 (Struttura)
Art. 3 (Rapporto funzionale)
TITOLO II APPROVVIGIONAMENTI, FORNITURE E LAVORI
Art. 4 (Richieste di fabbisogno)
Art. 5 (Controllo delle richieste)
Art. 6 (Dotazioni di magazzino)
Art. 7 (Uniformità delle forniture)
Art. 8 (Albo delle ditte)
Art. 9 (Capitolati d'oneri)
Art. 10 (Autorizzazione per forniture e lavori)
Art. 11 (Offerte - Aggiudicazioni - Contratti)
Art. 12 (Ordinazione)
Art. 13 (Controlli e collaudi delle forniture e lavori)
Art. 14 (Liquidazione delle fatture ed emissione dei mandati di pagamento)
Art. 15 (Forniture e lavori in economia)
Art. 16 (Spese urgenti)
TITOLO III AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE
Capo I Disposizioni generali
Art. 17 (Consegnatario e sub-consegnatari)
Art. 18 (Distinzione dei beni mobili e dimostrazione della loro consistenza)
Art. 19 (Chiusura dei conti)
Art. 20 (Oggetti fuori uso)
Art. 21 (Controllo del servizio economato)
Art. 22 (Cambiamento del consegnatario o dei sub-consegnatari)
Capo II Oggetti durevoli
Art. 23 (Inventari)
Art. 24 (Targhette–contrassegno)
Art. 25 (Trasferimenti interni - schedario)
Art. 26 (Variazioni della consistenza e del valore degli oggetti giornale)
Capo III Oggetti fragili e di facile consumo
Art. 27 (Registri di carico e scarico)
Art. 28 (Moduli stampati)
Art. 29 (Vestiario)
Capo IV Dotazioni di magazzino
Art. 30 (Schedario e catalogo di magazzino)
Art. 31 (Movimenti di magazzino)
Art. 32 (Tenuta dei magazzini)
Art. 33 (Verifiche di magazzino)
TITOLO IV SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
Art. 34 (Fondo di cassa economale)
Art. 35 (Gestione dei fondi economali)
Art. 36 (Cauzione)
Art. 37 (Giornale, partitario)
Art. 38 (Rendiconto di cassa)
Art. 39 (Responsabilità dell'economo)
Art. 40 (Verifiche di cassa)
Art. 41 (Passaggio della cassa)
Art. 42 (Fondo di cassa per gli uffici e servizi periferici)
Art. 43 (Nomina cassiere)
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 44 (Pulizia e custodia dei locali)
Art. 45 (Registri, bollettari e altri stampati)
Art. 46 (Rinvio)
Art. 47 (Entrata in vigore)
È istituito il servizio di economato della giunta regionale marchigiana.
A esso sono riservate le seguenti attribuzioni:
1) trattazione delle forniture occorrenti per il funzionamento degli uffici della giunta regionale e dei servizi da essa dipendenti;
2) custodia e distribuzione degli stampati, degli oggetti di cancelleria e del materiale vario;
3) manutenzione e conservazione del patrimonio mobiliare e tenuta dei relativi inventari;
4) amministrazione delle spese d'ufficio e, in particolare, delle spese postali, telegrafiche e telefoniche, per riscaldamento e per utenze di luce, forza motrice, acqua e gas, nonché di quelle relative ai locali occupati dagli uffici e servizi della giunta regionale;
5) gestione della cassa economale, dei magazzini e degli automezzi;
6) assicurazione contro i rischi relativi ai beni stabili e mobili nonché contro quelli eventualmente connessi all'espletamento di particolari servizi;
7) stampa e riproduzione di atti, documenti, registri e simili;
8) alienazione dei beni mobili fuori uso;
9) imbandieramento e illuminazione degli uffici nelle ricorrenze stabilite e in occasione di speciali festeggiamenti; allestimento di ricevimenti, onoranze e altre cerimonie;
10) sovrintendenza ai servizi di pulizia e di custodia dei locali.
Il servizio economato attende inoltre a ogni altro compito che gli venga affidato dalla giunta regionale nei limiti e nei modi previsti dal presente regolamento.
Al servizio economato è preposto l'economo.
Il presidente della giunta, su proposta dell'assessore alle finanze, può, con proprio decreto, affidare a un impiegato addetto all'assessorato al bilancio e alle finanze l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Con le stesse forme e modalità può essere affidata ad altro impiegato del medesimo assessorato, sotto la sorveglianza dell'economo, la gestione degli automezzi della giunta regionale.
Il personale addetto agli automezzi fa capo, per il servizio tecnico, all'economo o all'impiegato di cui al precedente terzo comma.
Nell'esercizio delle proprie funzioni l'economo deve attenersi strettamente al presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti in materia, nonché alle dichiarazioni, istruzioni e discipline emanate dalla giunta regionale e dall'assessore preposto al servizio.
L'economo è soggetto al controllo del dirigente della ragioneria della giunta regionale, che lo esegue direttamente o per mezzo di un suo delegato.
APPROVVIGIONAMENTI, FORNITURE E LAVORI
Per ogni fornitura, somministrazione o lavoro occorrente, gli uffici della giunta regionale e i servizi da essa dipendenti debbono rivolgersi esclusivamente all'ufficio economato, inviando a esso tempestiva richiesta redatta su apposito modulo a madre e figlia.
La richiesta deve essere sottoscritta dal funzionario dirigente e vistata dall'assessore preposto all'ufficio o servizio richiedente.
L'ufficio economato accerta che ogni richiesta di fabbisogno risponda a necessità effettive e attuali.
Quando non ricorrano tali estremi o la richiesta risulti eccessiva, esso deve informare l'assessore al bilancio e alle finanze il quale può rinviare la richiesta all'ufficio o servizio interessato, indicandone i motivi.
Si fa luogo in ogni caso al rinvio quando lo stanziamento di bilancio non consenta di dare corso alla richiesta.
Per gli oggetti di uso generale e ricorrente l'ufficio economato ha cura di costituire congrue dotazioni di magazzino, in modo da poter fronteggiare tempestivamente le ordinarie necessità degli uffici e servizi.
A tale scopo esso deve predisporre annualmente, sulla scorta dei consumi dei precedenti esercizi, all'epoca della stesura del progetto di bilancio preventivo, un elenco degli oggetti da approvvigionare nel corso dell'esercizio successivo, con l'indicazione approssimativa delle quantità, dei prezzi unitari e degli importi complessivi.
Le forniture per i vari uffici e servizi debbono effettuarsi, per quanto possibile, con tipi uniformi.
L'ufficio economato deve compilare e tenere costantemente aggiornato l'albo delle ditte ritenute idonee, per capacità e serietà, a concorrere alle varie forniture e lavori occorrenti al funzionamento degli uffici e servizi.
L'albo è formato in base alle domande presentate dalle ditte e per iniziativa dell'amministrazione ed è approvato dalla giunta regionale.
Le forniture e i lavori sono soggetti, di regola, in base ad appositi capitolati d'oneri, contenenti i seguenti elementi:
a) oggetto della fornitura o lavoro;
b) caratteristiche tecnico-merceologiche;
c) ammontare presunto della spesa;
d) termine e luogo della consegna;
e) modalità di controllo e di collaudo;
f) penalità applicabili per ritardi nelle consegne e per qualsiasi altra inadempienza;
g) ogni altro obbligo posto a carico delle ditte fornitrici, come, a esempio, quelli relativi agli oneri fiscali e contrattuali, imballo, trasporto, montaggio e simili.
Gli schemi dei capitolati d'oneri, sia generali che speciali, sono studiati e predisposti dall'ufficio economato, sentito, ove occorra, il parere degli uffici competenti e approvati dall'assessore competente.
Salvo quanto è previsto dai successivi artt. 15 e 16 per tutte le forniture e lavori inerenti alle proprie attribuzioni l'ufficio economato deve essere preventivamente autorizzato dalla giunta regionale.
A tale scopo è tenuto a promuovere tempestivamente l'adozione delle relative deliberazioni per l'assunzione degli impegni, sentito l'assessore alle finanze e, per quanto concerne il finanziamento della spesa, la ragioneria.
Per le forniture e i lavori occorrenti, l'ufficio economato invita le ditte a presentare le loro offerte in busta chiusa.
Lo spoglio delle offerte pervenute viene fatto in giorno da stabilirsi volta per volta dall'assessore al bilancio e alle finanze o da un suo delegato.
Riassunte le offerte, l'ufficio economato le sottopone, con le proprie osservazioni e proposte, alla giunta regionale per l'aggiudicazione.
Per le forniture per le quali non è ammessa deroga dai pubblici incanti in base alla legge sul conto generale dello Stato, si segue la procedura prescritta fino all'aggiudicazione.
Le gare di aggiudicazione sono sperimentate dal suddetto ufficio secondo le indicazioni dettate dalla giunta regionale.
Alla stipulazione dei contratti necessari provvede l'apposito ufficio, il quale curerà inoltre le denunce fiscali, la registrazione degli atti nonché, su proposta dell'ufficio economato, lo svincolo delle cauzioni.
Le forniture e i lavori sono ordinati dall'economo mediante bolletta da staccarsi da apposito bollettario.
Ogni bolletta deve contenere l'indicazione dell'oggetto della fornitura o del lavoro e le condizioni essenziali alle quali essi debbono essere eseguiti.
Le bollette sono composte da due sezioni sovrapposte: figlia e matrice. La prima costituisce l'ordinazione legale ed è trasmessa direttamente alla ditta fornitrice; la seconda deve essere conservata dall'ufficio economato a dimostrazione dell'ordinazione emessa.
A fornitura o lavoro avvenuto, l'ufficio economato accerta, direttamente o per mezzo dell'ufficio o servizio destinatario, la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali forniti o dei lavori effettuati con quelli ordinati e la loro regolare consegna o esecuzione, provvedendo a contestare tempestivamente ogni irregolarità o difetto riscontrato.
Per le forniture di particolare importanza di speciale carattere tecnico-merceologico, la giunta regionale, su proposta dell'ufficio economato o di sua iniziativa, può affidare il collaudo a uno o più esperti in materia, anche estranei all'amministrazione.
Le ditte fornitrici devono trasmettere le fatture all'ufficio economato in duplice copia, unitamente alla relativa bolletta di ordinazione.
In caso di smarrimento di tale bolletta, il fornitore deve farne dichiarazione sulla fattura.
Per ogni fattura ricevuta il suddetto ufficio provvede ai seguenti adempimenti:
a) controlla se essa è redatta nei modi prescritti in rapporto alla fornitura o lavoro cui si riferisce e se corrisponde, oltre che a quanto ordinato, a ciò che è stato effettivamente consegnato o fatto;
b) accerta se sono stati applicati i prezzi convenuti e osservate le altre condizioni contrattuali;
c) verifica i conteggi;
d) applica le eventuali riduzioni nonché, se del caso, le penalità previste per l'inosservanza dei termini di consegna e degli altri obblighi assunti dalla ditta fornitrice;
e) determina l'importo definitivo di ogni fattura;
f) propone l'emissione del mandato di pagamento.
Le fatture debbono essere divise per ufficio o servizio e per capitolo di bilancio, e per ogni gruppo di esse deve farsi la liquidazione definitiva su apposito modulo, indicando gli estremi delle rispettive deliberazioni.
L'ufficio economato non deve inoltrare le fatture alla ragioneria, per quanto di sua competenza, se non dopo aver regolato con le ditte fornitrici ogni eventuale contestazione.
Prima di procedere all'emissione dei mandati di pagamento, la ragioneria deve accertare che ogni fattura sia munita degli estremi della presa in carico della relativa fornitura.
Prima di effettuare i pagamenti delle spese per forniture di lavori in economia, e di quelli urgenti di cui ai successivi artt. 15 e 16, l'economo deve procedere agli adempimenti previsti ai commi terzo, quarto e quinto del precedente articolo.
Per le spese inerenti alle proprie attribuzioni, l'economo è autorizzato a provvedere per forniture e lavori in economia entro il limite di spesa di L. 50.000 (1).
Per forniture e lavori di importo superiore, e fino a L. 500.000 l’economo può provvedervi previa autorizzazione scritta dell’assessore alle finanze (2).
Tali forniture e lavori si effettuano, sotto la responsabilità dell'economo, mediante acquisti sul mercato ai prezzi equi comunemente praticati.
La responsabilità dell'economo cessa quando le spese effettuate sono state approvate dalla giunta regionale, ai sensi del successivo art. 38.
Al pagamento delle spese di cui al presente articolo si provvede con i mezzi e nei modi indicati al successivo articolo 34.
L'economo è autorizzato a provvedere direttamente, sotto la propria responsabilità, a spese aventi carattere d'urgenza e di natura diversa da quella di all'articolo 34, sino al limite di spesa di L. 30.000, sentita la ragioneria (1).
Per le spese urgenti di importo superiore e L. 400.000 l’economo può procedere all’ordinazione in base ad autorizzazione scritta dell’assessore al bilancio e alle finanze, sentita la ragioneria (2).
Ciascuna fornitura o lavoro deve esaurire lo scopo per cui è ordinata e non è consentito il frazionamento della spesa al fine di contenerla entro il suddetto limite.
Alle spese di cui al presente articolo si provvede con i fondi risultanti complessivamente disponibili sulle anticipazioni previste dal successivo art. 34.
Al rimborso delle spese predette si fa luogo su presentazione di apposito rendiconto da approvarsi dalla giunta regionale.
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE
Disposizioni generali
L'economo è consegnatario dei beni mobili della giunta regionale.
Per le dotazioni mobiliari costituite presso i vari uffici e servizi possono essere nominati dei sub-consegnatari, da scegliersi tra gli impiegati addetti agli stessi uffici e servizi.
L'incarico di sub-consegnatario è affidato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze e bilancio d'intesa con l'assessore preposto all'ufficio o servizi interessato.
Il consegnatario e i sub-consegnatari sono responsabili della custodia e della buona conservazione delle cose ricevute in consegna fino a quando non ne abbiano ottenuto formale discarico.
I sub-consegnatari rispondono direttamente all'economo, il quale è tenuto a sorvegliare l'operato e a denunciare all'amministrazione la loro responsabilità in caso di perdita o di deterioramento del materiale, dandone contemporaneamente avviso ai dirigenti dei rispettivi uffici o servizi.
Gli oggetti costituenti il patrimonio mobiliare della giunta regionale si distinguono in due gruppi:
1) oggetti durevoli;
2) oggetti fragili e di facile consumo.
Al primo gruppo appartengono: i mobili propriamente detti, ivi compresi i quadri e lampadari; gli addobbi e i materiali per arredamento in genere; le macchine, gli apparecchi, gli strumenti e gli utensili di ogni specie; le dotazioni di biblioteca e altri simili oggetti.
Al secondo gruppo appartengono il vestiario del personale; gli oggetti di cancelleria e gli stampati; i combustibili, i carburanti e i lubrificanti; i disinfettanti; il materiale per pulizia e simili, nonché gli oggetti fragili in genere.
La consistenza del patrimonio mobiliare è dimostrata mediante gli inventari per gli oggetti appartenenti al primo gruppo, e mediante registri di carico e scarico per quelli del secondo gruppo; gli inventari sono tenuti in conformità al quadro di classificazione dei beni patrimoniali della Regione, adottato con deliberazione della giunta regionale n. 89 in data 1° luglio 1971.
Le dotazioni di magazzino sono tenute in consegna per mezzo di apposito schedario.
Alla fine di ogni esercizio l'ufficio economato deve chiudere i conti e compilare un prospetto dimostrativo dal quale risulti, distintamente per ciascun gruppo e per ciascuna categoria di oggetti, la situazione esistente al principio dell'esercizio, le variazioni verificatesi durante l'anno e la situazione finale.
Tale prospetto deve essere trasmesso alla ragioneria il mese di febbraio di ogni anno.
Su proposta dell'economo, gli oggetti divenuti inservibili vengono dichiarati «fuori uso» con deliberazione della giunta regionale ed eliminati dal patrimonio mobiliare secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale stessa.
In base alla suddetta deliberazione, l'ufficio economato effettua i conseguenti scarichi contabili.
Il dirigente della ragioneria deve eseguire salutari controlli sulle registrazioni e sulle altre operazioni dell'ufficio economato e deve effettuare altresì saltuarie verificazioni nei magazzini di cui al precedente art. 6, onde accertare la consistenza degli oggetti ivi esistenti, in rapporto alle risultanze delle relative scritture.
Di ogni controllo si redige verbale in tre esemplari, sottoscritto dagli interventi: uno è conservato dall'economo; gli altri due sono ritirati dal dirigente della ragioneria, che provvede a rimetterne uno, con le proprie osservazioni e proposte, all'assessore al bilancio e alle finanze.
Il caso del cambiamento del consegnatario o di un sub-consegnatario, si procede alla verifica delle scritture con l'intervento del cessante e del subentrante, nonché del dirigente della ragioneria o dell'economo, secondo che si tratti, rispettivamente, di sostituzione del consegnatario o di un sub-consegnatario.
Di ogni passaggio si stende verbale in tre esemplari, sottoscritto dagli intervenuti.
Oggetti durevoli
L'ufficio economato deve tenere distinti inventari in conformità al quadro di classificazione dei beni patrimoniali della Regione, adottato con deliberazione della giunta regionale, n. 89 del 1° luglio 1971.
Gli inventari sono redatti in tre esemplari, di cui uno deve rimanere presso l'ufficio economato per formare l'inventario generale mobiliare il secondo viene trasmesso alla ragioneria, e l'altro deve essere custodito dal sub-consegnatario degli oggetti, qualora questo sia nominato.
Per ciascuna categoria, gli inventari debbono contenere le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo d'ordine;
b) estremi del buono di carico;
c) ufficio o servizio locale in cui gli oggetti si trovano;
d) denominazione e descrizione degli stessi;
e) valore determinato in base al prezzo di acquisto o, mancando questo per qualsiasi motivo, in seguito a stima.
Gli inventari sono firmati dall'economo e dall'eventuale sub-consegnatario e sono vidimati dall'assessore al bilancio e alle finanze e dal dirigente della ragioneria.
All'atto della presa in consegna, ogni oggetto viene contraddistinto da un numero progressivo corrispondente a quello d'inventario.
Il numero è di regola, impresso su una targhetta da applicarsi all'oggetto.
Non sono consentiti trasferimenti di oggetti inventariati da uno ad altro ufficio o servizio, come pure da uno ad altro locale dello stesso ufficio o servizio, senza l'assenso dell'ufficio economato.
Ogni movimento deve essere annotato, in entrata e in uscita, su apposita scheda in doppio esemplare, intestata a ciascun ufficio o servizio.
Un esemplare di ogni scheda è tenuto dall'ufficio economato; l'altro dall'ufficio o servizio intestatario.
Gli aumenti e le diminuzioni che si verificano nella consistenza e nel valore degli oggetti inventariati debbono essere annotati su apposito giornale cronologico e giustificati mediante buoni di carico e scarico.
Non si fa luogo ad alcun aumento di valore per le spese di manutenzione e di riparazione ordinaria, mentre per i deprezzamenti normali sarà operata annualmente un'adeguata deduzione.
Oggetti fragili e di facile consumo
A cura dell'ufficio economato, gli oggetti fragili e di facile consumo, a eccezione di quelli di consumo minuto e immediato, debbono essere annotati su appositi registri di carico e scarico, distintamente per tipo di materiale.
Per ogni operazione di carico e di scarico si effettuano le seguenti annotazioni:
a) numero progressivo d'ordine;
b) data dell'operazione;
c) quantità del materiale caricato o scaricato;
d) rimanenza.
È istituito il catalogo generale degli stampati in uso presso gli uffici e servizi della giunta regionale.
L'impianto e l'aggiornamento di tale catalogo sono curati dall'ufficio economato.
Occorrendo procedere all'istituzione di nuovi stampati o alla modifica di quelli esistenti, ovvero in caso di cessazione d'uso di alcuni di essi, l'ufficio o servizio interessato ne deve dare notizia all'ufficio economato, avanzando le opportune proposte.
Alla distribuzione del vestiario agli aventi diritto si provvede secondo le norme da stabilirsi in apposito regolamento.
Dotazioni di magazzino
Per gli oggetti costituenti le dotazioni di magazzino, di cui al precedente art. 6, deve essere tenuto, a cura dell'ufficio economato, un apposito schedario nel quale debbono essere annotati, per singole voci e in ordine cronologico:
a) il carico iniziale di magazzino;
b) le successive introduzioni;
c) i prelevamenti;
d) le rimanenze risultanti da ciascuna operazione.
Alla fine di ogni anno si esegue l'inventario delle rimanenze.
L'ufficio economato deve curare inoltre la compilazione di un catalogo generale di magazzino da distribuire a tutti gli uffici e servizi per le loro occorrenze.
Ogni introduzione di materiale nei magazzini deve essere effettuata in base ad apposito buono di entrata da portare a carico sullo schedario previsto dal precedente art. 30
Nessun prelevamento dai magazzini stessi può essere fatto se non in base a regolare ricevuta da portare a scarico sullo schedario.
L'economo è responsabile della conservazione e della distribuzione degli oggetti esistenti nei magazzini.
Egli deve curare che tutto il materiale sia ordinatamente disposto, in modo che, in qualsiasi momento, si possa agevolmente eseguirne il movimento e il conteggio.
In caso di istituzione di magazzini-deposito presso altri uffici o servizi, l'economo, o un suo delegato, deve accertare, mediante periodiche verifiche, che le operazioni di presa in carico e di distribuzione degli oggetti si svolgono regolarmente; che siano adottati tutti i provvedimenti necessari per la loro buona conservazione e che nella distribuzione sia data la precedenza agli oggetti introdotti da più tempo, così da evitare la formazione di fondi inutilizzabili e di sfridi.
Di ogni verificazione si stende verbale in quattro esemplari, sottoscritto dagli intervenuti: due sono conservati rispettivamente dal magazziniere incaricato e dall'economo, gli altri due sono rimessi all'assessore al bilancio e alle finanze e al dirigente della Ragioneria.
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
All'inizio di ogni esercizio viene assegnato all'ufficio economato, mediante mandato tratto su apposito capitolo di bilancio, un fondo di anticipazione da utilizzarsi nei limiti e con le modalità da fissarsi con deliberazione della giunta regionale, per il pagamento:
a) delle spese d'ufficio da farsi in economia;
b) delle spese per la manutenzione e l'esercizio degli automezzi, delle relative tasse di circolazione nonché della tassa di rinnovazione delle patenti guida dei conducenti;
c) delle spese per la manutenzione e piccole riparazioni dei mobili e dei locali d'ufficio;
d) delle spese postali e telegrafiche, di carte e valori bollati, di svincoli ferroviari e di trasporto dei materiali, di abbonamento a giornali e riviste, di acquisto di libri, pubblicazioni di carattere tecnico-amministrativo e simili;
e) delle spese di rappresentanza del presidente della giunta regionale e degli assessori;
f) degli anticipi e rimborsi delle spese di viaggio debitamente autorizzate (1);
g) delle altre spese cui l'economo non sia chiamato a far fronte in base ai compiti a esso assegnati. Il fondo è commisurato alle presumibili esigenze dei singoli servizi relativamente a un periodo massimo di mesi due. Le quote di anticipazione riferite a ciascun capitolo di bilancio sono considerate come impegnate per il corrispondente importo annuo e portate in detrazione alla disponibilità dei rispettivi capitoli.
La gestione dei fondi anticipati ai sensi del precedente art. 34 è affidata all'economo.
L'economo non può fare del fondo un uso diverso da quello per cui esso è stato assegnato.
L'economo può essere delegato alla riscossione degli stipendi e assegni del personale dipendente dalla giunta regionale.
La giunta regionale determinerà, su proposta dell'assessore al bilancio e alle finanze, la cauzione che l'economo dovrà presentare in denaro o in titoli di Stato, ovvero mediante polizza fidejussoria, a garanzia del servizio e dei valori a lui affidati per debito d'ufficio.
La cauzione può essere variata in aumento o in diminuzione, dietro richiesta dell'amministrazione o del cauzionante, in caso di aumento o di diminuzione del fondo di cassa.
Gli interessi, o qualunque altro frutto prodotto dalla cauzione, sono corrisposti al cauzionante.
La cauzione non può essere svincolata se non dopo approvati i conti relativi alla gestione dell'economo. Lo svincolo è; deliberato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio e alle finanze.
Oltre che con la cauzione, l'economo risponde con tutti i suoi beni all'adempimento degli obblighi inerenti al servizio di cassa.
Per il servizio di cassa economale l'economo deve tenere apposito giornale, nel quale deve registrare in rigoroso ordine cronologico tutti i pagamenti e i rimborsi ottenuti e le riscossioni comunque effettuate.
Tali operazioni vanno annotate inoltre su apposito partitario, distintamente per oggetto, stanziamento e autorizzazione.
L'economo deve produrre, ogni mese, anche se parzialmente, i rendiconti, debitamente documentati, delle spese effettuate sulle anticipazioni di cui all'art. 34, distintamente per ogni capitolo di bilancio cui le spese stesse si riferiscono.
Esaminati e riconosciuti regolari da parte della ragioneria, i rendiconti vengono trasmessi alla giunta regionale per l'approvazione e il rimborso.
Entro il 20 gennaio, l'economo deve riversare nella tesoreria regionale l'integrale importo delle anticipazioni ricevute nell'anno precedente.
L'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione.
Egli deve custodire in cassaforte i valori di qualsiasi natura, evitando, sotto la propria responsabilità, di tenere giacente in essa una somma superiore a quella complessivamente assicurata contro il furto e l'incendio.
Deve altresì custodire nella stessa i documenti relativi al servizio di cassa.
Un esemplare delle due chiavi di cui la cassaforte è munita è tenuto dall'economo; l'altro, in plico sigillato, è conservato dall'assessore alle finanze e al bilancio.
L'economo risponde della regolarità dei pagamenti effettuati, della validità dei biglietti di banca e delle monete introitati, della identificabilità dei presentatori dei titoli e valori accolti, nonché della mancata conversione in numerario in tempo utile di assegni, vaglia e simili.
Ferma restando la responsabilità amministrativa e contabile, l'economo è soggetto agli obblighi stabiliti dalle leggi civili a carico dei depositari.
Il servizio economale è soggetto a verifiche ordinarie e straordinarie. Le prime sono eseguite a intervalli non superiori ai tre mesi; le seconde ogni volta che siano ritenute opportune dal presidente della giunta regionale, dall'assessore al bilancio e alle finanze, o dal dirigente della ragioneria.
Le verifiche sono effettuate dal dirigente della ragioneria o da un suo delegato, con l'intervenuto dell'economo; in assenza dell'economo la verifica avverrà senza contraddittorio
Di ogni verifica si stende verbale in triplice esemplare, sottoscritto da tutti gli interventi: uno è conservato dall'economo, gli altri due sono ritirati dal dirigente della ragioneria, che provvede a rimetterne uno all'assessore al bilancio e alle finanze con le proprie osservazioni e proposte.
I piccoli importi che risultassero mancanti al termine della verifica devono essere immediatamente rifusi dall'economo mentre le eventuali eccedenze devono essere versate in tesoreria e introitate in conto sospeso, in attesa che ne vengano chiarite le cause.
In caso di cessazione dell'incarico o di assenza anche temporanea, dal servizio, l'economo deve effettuare la consegna della cassa al subentrante designato dall'assessore alle finanze e al bilancio.
All'atto del passaggio della cassa si esegue la verifica di cui al precedente articolo, con l'intervento sia dell'economo uscente che di quello subentrante.
Dell'avvenuto passaggio si da atto nel verbale di verifica, un esemplare del quale deve essere consegnato anche all'economo uscente.
Il subentrante deve astenersi dall'assumere le sue funzioni senza la preventiva verifica e la presa in consegna della cassa.
Qualora, per qualsiasi causa, il cessante non sia in grado di effettuare personalmente la consegna della cassa, può delegarvi una persona di sua fiducia, anche se estranea all'amministrazione. Diversamente la consegna sarà fatta per mezzo dell'assessore al bilancio e alle finanze.
In caso di cessazione o di assenza a qualsiasi causa dovuta l'economo deve rimettere prontamente all'assessore alle finanze e al bilancio, in busta chiusa, la chiave della cassaforte in suo possesso.
All'economo possono essere concesse, con deliberazione della giunta regionale, anticipazioni in contanti delle spese aventi la stessa natura di quelle indicate agli art. 15 e 16, necessarie per il funzionamento degli uffici non aventi sede nel capoluogo della regione.
La gestione di detti fondi è effettuata con le stesse modalità previste dal presente regolamento anche a cura degli incaricati designati dall'assessore alle Finanze e al bilancio d'intesa con l'economo.
Le responsabilità previste nel presente regolamento e derivanti dalla gestione dei fondi anticipati ai sensi del primo comma del precedente articolo incombono all'economo.
L'economo provvede alla presentazione dei rendiconti mensili delle spese effettuate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38.
Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze e al bilancio, può, con proprio provvedimento, sollevare l'economo dagli obblighi del servizio di cassa di cui agli articoli precedenti, affidandolo a un cassiere opportunamente scelto tra il personale.
In tal caso gli obblighi inerenti al servizio di cassa previsti nel presente regolamento per l'economo sono trasferiti al cassiere.
All'economo spetterà l'immediata vigilanza sul cassiere al quale, previo assenso dell'assessore alle finanze, potrà venire rilasciata anche la delega per la riscossione degli stipendi e degli altri assegni al personale dipendente.
DISPOSIZIONI FINALI
L'economo sovrintende al servizio di pulizia e di custodia dei locali.
Prima di essere posti in uso, i registri, i bollettari e gli altri stampati prescritti dai precedenti articoli per il funzionamento dell'ufficio economato, debbono essere vidimati dal dirigente della ragioneria.
Fino a che non siano emanate le leggi per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità della Regione Marche, di cui all'art. 40, primo comma, dello Statuto della Regione stessa, si osservano, per quanto non previsto nel presente regolamento e in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché quelle concernenti i servizi del provveditorato generale dello Stato.
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.