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Atto:LEGGE REGIONALE 2 giugno 1992, n. 23
Titolo:Diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato.
Pubblicazione:(B.u.r. 11 giugno 1992, n. 51)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 15, l.r. 27 luglio 1998, n. 22.

Sommario


Art. 1 (Oggetto)
CAPO I Disposizioni per il miglioramento delle condizioni in cui avviene la nascita
Art. 2 (Preparazione al parto)
Art. 3 (Misure per favorire lo svolgimento del parto)
Art. 4 (Cartella ostetrico-pediatrica e informazioni)
Art. 5 (Parto a domicilio)
Art. 6 (Assistenza al neonato)
Art. 7 (Integrazione tra consultori familiari e servizi ospedalieri)
Art. 8 (Ricerca scientifica)
Art. 9 (Consulenza genetica preconcezionale e diagnosi prenatale)
CAPO II Disposizioni a tutela del bambino ricoverato in ospedale
Art. 10 (Tutela affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri)
Art. 11 (Informazioni ai minori ricoverati)
Art. 12 (Presenza dei genitori e di personale idoneo)
Art. 13 (Attività ludico-espressive e didattiche)
CAPO III Disposizioni comuni
Art. 14 (Settore materno-infantile e dell'età evolutiva)
Art. 15 (Formazione e aggiornamento)
Art. 16 (Organismi di partecipazione)
Art. 17 (Interventi per la riorganizzazione delle strutture)
Art. 18 (Disposizioni finanziarie)



1. La Regione, con la presente legge, detta norme per favorire il mantenimento delle migliori condizioni fisiche, psichiche e sociali delle donne partorienti e dei bambini ospedalizzati, nonchè per favorire il miglioramento delle condizioni di assistenza e di degenza durante il loro ricovero nelle strutture ospedaliere pubbliche e nelle case di cura private convenzionate.
CAPO I
Disposizioni per il miglioramento delle condizioni in cui avviene la nascita



1. Le unità sanitarie locali, tramite le attività consultoriali, sono tenute ad organizzare appositi corsi di preparazione al parto.
2. Le strutture sanitarie pubbliche e quelle private convenzionate, alle quali la donna si rivolge durante la gravidanza, sono tenute ad informarla su quanto attiene alla gravidanza, alle condizioni del feto, al parto e all'allattamento naturale e artificiale, nonchè dell'esistenza dei corsi di preparazione.
3. I corsi, oltre a fornire la conoscenza dell'evento gravidanza-parto-nascita nei suoi aspetti fisici e psichici, mirano ad assicurare un buon equilibrio psichico durante il travaglio e condizioni organiche ottimali durante l'espletamento del parto.
4. Le unità sanitarie locali valorizzano la collaborazione ai corsi delle organizzazioni di volontariato delle associazioni delle donne.


1. Le unità sanitarie locali e le case di cura private convenzionate adottano le misure che favoriscono lo svolgimento del parto nel rispetto delle condizioni fisiche, psicologiche e sanitarie della donna e del nascituro. In particolare provvedono a:
a) adeguare le modalità di assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio alle raccomandazioni dell'organizzazione mondiale della sanità sulle tecnologie appropriate alla nascita (documento del 9 maggio 1985);
b) consentire l'accesso e la permanenza di un familiare o di altra persona di fiducia della donna, a richiesta della stessa, durante tutta la fase del parto, dalla preparazione in sala travaglio al momento della nascita, nonchè durante l'interruzione volontaria della gravidanza anche nei presidi ambulatoriali di cui all'articolo 8 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
c) predisporre modalità organizzative adeguate alle esigenze della donna, specialmente in ordine ai tempi del parto;
d) garantire la partecipazione attiva della donna, oltre che per la scelta del tipo di parto da effettuare, a tutte le fasi di travaglio e del parto, evitando l'imposizione di tempi e modalità non adeguate alle sue esigenze e il ricorso a forme analgesiche non richieste o ad interventi intempestivi, non indispensabili per tutelare il benessere della donna e del nascituro. Il personale sanitario che assiste la donna è tenuto a fornirle, inoltre, le informazioni sulle norme igienico-preventive e di educazione sanitaria da attuarsi nel reparto, nell'ambiente familiare o che riguardino il bambino. Nessuna sperimentazione clinica può essere effettuata sulle donne e sui bambini ricoverati senza che i sanitari curanti abbiano ottenuto il consenso da parte delle donne stesse;
e) favorire modalità di parto fisiologico;
f) garantire il contatto immediato del bambino con la madre, a richiesta di quest'ultima, e favorire, salve le esigenze di ordine strettamente sanitario, la possibilità della donna di avere accanto il bambino per tutto il periodo di degenza anche al fine di agevolare l'allattamento materno.

2. Qualora si renda necessario procedere ad un intervento chirurgico, l'esigenza deve essere tempestivamente comunicata alla donna ed al suo partner nella maniera meno traumatizzante possibile e la necessità dell'intervento viene concordata con gli stessi.
3. Per consentire l'unicità dell'evento travaglio-parto-nascita, negli ospedali deve essere garantita alla donna la possibilità di occupare uno spazio singolo al quale possa avere libero accesso la persona con cui desidera condividere l'evento.


1. Le unità sanitarie locali provvedono a garantire la qualificazione degli interventi per l'assistenza della donna attraverso:
a) l'istituzione di un'idonea cartella ostetrico-pediatrica;
b) l'informazione teorica e pratica su quanto concerne la cura del neonato.

2. La cartella ostetrico-pediatrica è messa a disposizione della donna la quale, dietro richiesta, viene informata se esistono problemi o difficoltà accertate o sospette, presenti o future, sulle condizioni di salute sue e del bambino, per consentire idonei interventi diretti a prevenire eventuali patologie.


1. Le donne che intendono partorire a domicilio, qualora la situazione ostetrica si trovi nei limiti della fisiologia e il parto avvenga tra la trentottesima e la quarantaduesima settimana, sono seguite dall'inizio della gravidanza e comunque a partire dal settimo mese da una equipe di ostetriche che le assiste al parto e al puerperio.
2. L'equipe di ostetriche invia alle donne con gravidanze a rischio, quelle con eventuali patologie emergenti e quelle che necessitano di interventi farmacologici o strumentali, alle strutture specialistiche e ospedaliere con facoltà di seguire comunque la donna in tutte le fasi dell'assistenza nelle strutture ospedaliere.
3. Le unità sanitarie locali sono tenute a garantire il servizio di assistenza al parto a domicilio tramite equipes di ostetriche affiancate da assistenti domiciliari per i dieci giorni successivi al parto. Il personale delle equipes deve garantire la reperibilità nell'intero arco delle 24 ore.
4. Le equipes sono composte da ostetriche consultoriali e di distretto o di associazioni convenzionate con le unità sanitarie locali.
5. Le unità sanitarie locali assicurano, in caso di emergenza, il trasporto nelle strutture ospedaliere con unità operative mobili e con ambulanze.
6. Il consiglio regionale, nell'ambito del progetto obiettivo materno-infantile o, in assenza di questo, la giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le unità sanitarie locali nel territorio delle quali sarà sperimentato il parto a domicilio, definendo e garantendo gli interventi tecnico-organizzativi e le modalità di collegamento con le strutture ospedaliere per gli interventi di emergenza.


1. I presidi e i servizi delle unità sanitarie locali e le case di cura private convenzionate assicurano il benessere psico-fisico del neonato fin dal momento della nascita. In particolare provvedono a facilitare l'evolversi del rapporto psico-affettivo e di relazione tra madre-padre-bambino, promuovendo, a richiesta della donna, le condizioni per la contestuale permanenza dei tre soggetti nella stanza della puerpera.
2. La scelta del tipo di allattamento spetta alla donna. L'organizzazione delle strutture ospedaliere, nonchè il comportamento del personale addetto ai reparti di ostetricia sono volti a favorire l'allattamento immediato al seno.
3. Sin dal momento della nascita, il neonato viene tutelato sotto l'aspetto giuridico, attraverso la notifica di ricovero e la compilazione della cartella clinica.
4. Le unità sanitarie locali predispongono l'effettuazione programmata di visite e di screenings neonatali per la diagnosi delle malattie endocrino-metaboliche, per la rilevazione di malformazioni congenite e per la profilassi di infezioni, da condurre anche in coordinamento con centro specializzati.
5. Anche nei casi di neonati immaturi o con patologia grave, che necessitano di ricovero in centri di terapia intensiva, è facilitata la continuità del rapporto con i genitori, ai quali è consentito, nei limiti imposti dalle terapie adottate, di accudire direttamente al neonato.


1. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza alla donna durante la gravidanza e in occasione del parto, deve essere assicurato un rapporto reciproco e permanente di promozione, informazione e collaborazione tra i consultori familiari e i servizi ospedalieri.
2. Affinchè l'esistenza alla donna non abbia a presentare scompensi e soluzioni di continuità, è agevolato l'accesso alle strutture ospedaliere delle figure professionali presenti nel consultorio, nelle equipes di cui all'articolo 5 della presente legge ed in altri servizi sanitari.
3. E' favorita altresì la collaborazione delle associazioni di volontariato. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce protocolli di intesa con dette associazioni.


1. La Regione promuove iniziative per la diagnosi e la terapia delle malattie fetali e della gravidanza, comprese quelle derivanti da AIDS e da tossicodipendenza, dalla mortalità perinatale e neonatale.


1. Al fine di individuare e prevenire le embriopatie e le fetopatie da infezioni materne, nonchè le cause genetiche di malattie e malformazioni della madre e del bambino le USL si avvalgono del centro regionale di genetica medica per la diagnosi prenatale.
CAPO II
Disposizioni a tutela del bambino ricoverato in ospedale



1. Le unità sanitarie locali e le strutture ospedaliere convenzionate, al fine di garantire l'equilibrio e il benessere psico-affettivo del minore ricoverato e per tutelare e facilitare la continuità del rapporto con i genitori e i familiari, devono assicurare l'accesso e la permanenza dei genitori o persone di fiducia nei reparti pediatrici o nei reparti che comunque ricoverano bambini, nell'intero arco delle 24 ore.
2. A tale scopo, deve essere adottato ogni accorgimento, anche a carattere provvisorio, idoneo a consentire la permanenza nelle ore notturne del familiare o di persona, di fiducia, nonchè per garantire, a pagamento l'accesso delle medesime persone alla mensa ospedaliera.
3. Eventuali limitazioni possono essere disposte dai sanitari curanti, qualora comprovate e particolari esigenze terapeutiche e condizioni igieniche rendano necessario salvaguardare la salute dei bambini o dei familiari.
4. Le malattie che necessitino di particolari interventi specialistici dovranno essere curate, con la collaborazione degli specialisti, nei reparti pediatrici, escludendo, nei limiti del possibile, il ricovero nei reparti per adulti.
5. Le norme del presente capo riguardano i minori da 0 a 14 anni.


1. Per ridurre gli effetti negativi della ospedalizzazione, il personale del reparto è tenuto a favorire un rapporto di conoscenza e di fiducia con il bambino e a fornirgli le opportune informazioni sul suo stato di salute, sugli interventi e sulla terapia che si renderanno necessari e sulla organizzazione del reparto.
2. I sanitari curanti sono tenuti a fornire ai genitori le informazioni sulla evoluzione del quadro clinico e sulle terapie adottate. Forniscono, inoltre, le informazioni sulle norme igienico-preventive e di educazione sanitaria da attuarsi nel reparto, nell'ambiente familiare o che riguardino il caso clinico. Nessuna sperimentazione clinica può essere effettuata sui bambini ricoverati senza che i sanitari curanti abbiano ottenuto il consenso da parte dei genitori o di chi esercita la potestà familiare.
3. Nell'ambito delle funzioni e delle attività di informazione ed educazione sanitaria, i distretti sanitari di base assumono iniziative rivolte ai bambini in maniera coordinata ed integrata con i servizi scolastici, con altri organismi operanti nel territorio e con le organizzazioni di volontariato al fine di rimuovere paure e diffidenze nei confronti della malattia e dei servizi sanitari.
4. La giunta regionale fornisce alle unità sanitarie locali sussidi informativi e altro idoneo materiale per i bambini ricoverati.


1. I genitori o persone di fiducia hanno facoltà di assistere alle visite mediche di reparto, ai prelievi per esami di laboratorio, alle indagini diagnostiche e alle medicazioni, nonchè durante le fasi di preparazione e di risveglio relative agli interventi chirurgici. Qualora controindicazioni igienico-sanitarie impongano limitazioni alla presenza dei genitori o di persone di fiducia, viene concordata tra i sanitari e i genitori l'opportunità e l'eventuale modalità della presenza accanto al bambino.
2. I genitori collaborano alla organizzazione dei tempi e delle modalità dei pasti, del gioco e del riposo.
3. Per i bambini che non possono usufruire dell'assistenza familiare o di persona di fiducia, le unità sanitarie locali, provvedono, anche tramite l'intervento degli enti locali ed avvalendosi delle organizzazioni di volontariato, ad assicurare la presenza di personale idoneo a concorrere al benessere psico-fisico del bambino ricoverato.
4. Il personale ospedaliero è tenuto a preparare adeguatamente i genitori e le altre persone di fiducia del bambino ricoverato per facilitare il loro inserimento nell'ambiente ospedaliero e affinchè partecipino all'assistenza del bambino.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche per l'attività ambulatoriale degli stabilimenti ospedalieri e di ogni altro presidio pubblico o privato convenzionato.


1. Le unità sanitarie locali e le case di cura private convenzionate, attraverso opportune intese e convenzioni con i servizi scolastici, educativi, ricreativi e del tempo libero e con le associazioni del volontariato, assicurano la presenza di personale educativo e di animazione idoneo, opportunamente preparato, messo a disposizione dai suddetti organismi per lo svolgimento di attività ludico-espressive e didattiche.
CAPO III
Disposizioni comuni



1. In ogni unità sanitaria locale, nell'ambito del servizio che assolve le funzioni di medicina di base, tutela sanitaria della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 24 aprile 1980, n. 24, prevede la costituzione di un apposito settore materno-infantile e dell'età evolutiva.
2. Del settore materno-infantile e dell'età evolutiva fanno parte:
a) i consultori familiari;
b) i pediatri e le ostetriche del servizio di assistenza di base;
c) i servizi ostetrico-ginecologici ambulatoriali e domiciliari operanti nell'area dei servizi di base e in quelli integrativi;
d) i reparti e gli ambulatori ospedalieri di ostetricia e ginecologia e di pediatria;
e) gli operatori che lavorano nel campo della prevenzione, diagnosi precoce degli handicaps, del recupero, della riabilitazione e dell'inserimento di soggetti handicappati in età evolutiva;
f) gli operatori del servizio di medicina scolastica;
g) gli operatori del servizio di neuro-psichiatria infantile.

3. Il settore materno-infantile e dell'età evolutiva opera, mediante protocolli di intesa, in modo coordinato ed integrato con i servizi sociali presenti nel territorio per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali.


1. I corsi di formazione professionale per il personale paramedico e i corsi di aggiornamento di tutto il personale operante nei reparti pediatrici, devono prevedere lo studio e lo sviluppo psicologico, cognitivo ed espressivo del bambino ed una adeguata esperienza pratica. I corsi sono organizzati con la collaborazione di altri servizi che affrontano tematiche analoghe.


1. Le unità sanitarie locali provvedono a costituire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, organismi di consultazione e partecipazione di cui sono chiamati a far parte le organizzazioni femminili, gli organismi dei genitori, i rappresentanti delle organizzazioni degli operatori sanitari direttamente interessati all'assistenza al parto, neonatale e pediatrica, il direttore sanitario, le associazioni del volontariato che ne facciano richiesta.
2. Apposito regolamento predisposto dall'organismo di consultazione e di partecipazione disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo stesso.
3. L'organismo di consultazione e di partecipazione ha il diritto di assumere, ad eccezione di quelle che riguardano le condizioni di salute fisica e psichica delle singole persone e delle relative condizioni di cura, tutte le informazioni sulle concrete modalità organizzative di cui agli articoli 2, comma 2 e 3; 3; 4; 5, comma 3 e 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14 e 15. Può altresì fornire autonomamente proposte e pareri tendenti a conseguire il migliore funzionamento delle predette modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla presente legge.


1. La giunta regionale per consentire il perseguimento delle finalità della presente legge predispone un programma prioritario degli interventi da realizzare per la riorganizzazione delle strutture con le relative modalità, determinando altresì le risorse del fondo sanitario regionale con vincolo di destinazione per la realizzazione degli interventi stessi.
2. Il programma è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nei limiti delle disponibilità finanziarie e sulla base dei programmi di riorganizzazione strutturale dei reparti ostetrico-ginecologici e neonatali devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:
a) spazi singoli per l'evento travaglio-parto-nascita;
b) camere di degenza con non più di due letti provviste di una o due culle. Lo standard ottimale da perseguire è basato su due camere a due letti collegate con una nursery a quattro culle, nonchè con servizi igienici indipendenti per ogni camera;
c) reparti di patologia neonatale attigui ai reparti di ostetricia;
d) una sala da adibire a momenti di informazione collettiva e socializzazione delle esperienze;
e) una sala parto con tutte le attrezzature necessarie a garantire l'esperienza parto in piena serenità e nelle migliori condizioni ambientali e psicologiche.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono più approvati progetti di costruzione, ampliamento e ristrutturazione dei reparti di ostetricia-ginecologia e neonatologia che non consentono l'attuazione delle finalità del comma 3.
5. Le unità sanitarie locali sono tenute altresì a predisporre la riorganizzazione funzionale dei reparti pedriatrici dei presidi ospedalieri pubblici e privati convenzionati.
6. Deve comunque essere assicurata, con decorrenza immediata, anche in assenza di ristrutturazioni dei reparti, la disponibilità per i piccoli ospiti di idonei spazi per attività ludiche ed espressive, individuali e di gruppo. Deve essere predisposto altresì il numero dei letti, anche mobili, da riservare ai genitori o alle persone che assistono i minori.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere approvati progetti di costruzione, ampliamento e ristrutturazione che non consentono la piena attuazione delle norme della presente legge; in particolare, che non raggiungano un indice dei letti mobili pari al 50% dei letti pediatrici totali e non abbiano spazi adeguati riservati a sale gioco e a sale di studio.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 1.000 milioni e, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, la spesa di lire 1.500 milioni, così ripartite:
a) per gli interventi di cui all'articolo 2, lire 120 milioni per l'anno 1992;
b) per gli interventi di cui all'articolo 8, lire 180 milioni per l'anno 1992 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994;
c) per gli interventi di cui all'articolo 9, lire 700 milioni per l'anno 1992 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994;
d) per gli anni successivi, l'entità della spesa, sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte del fondo sanitario nazionale per il finanziamento delle spese di parte corrente.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese per l'applicazione della presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1992, a carico del capitolo 4222129 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione "Interventi a favore della partoriente e del bambino ospedalizzato" con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4221165 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono ridotti di lire 1.000 milioni.