Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 8 luglio 1992, n. 26
Titolo:Interventi regionali a favore delle piccole e medie imprese e delle aziende artigiane per lo sviluppo dei sistemi di qualità, per l'agevolazione all'accesso ai servizi di qualificazione e certificazione dei prodotti e per interventi di riorganizzazione.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 luglio 1992, n. 65)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 13, l.r. 21 novembre 1997, n. 66, fatti salvi gli effetti degli impegni già assunti.

Sommario





1. La Regione, nell'ambito delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e dei settori di intervento indicati dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove, nelle piccole e medie imprese e nelle aziende artigiane, lo sviluppo di sistemi di qualità e l'attuazione di interventi di riorganizzazione.
2. La promozione dei sistemi di qualità aziendale del processo e del prodotto avviene attraverso lo sviluppo di risorse tecniche e professionali, l'elaborazione di metodi organizzativi e la predisposizione di manuali.
3. Il sistema di qualità aziendale è predisposto, attuato e certificato in coerenza con le indicazioni delle normative nazionali e comunitarie in materia di qualità e di affidabilità delle produzioni di certificazione dei prodotti e di sicurezza dei consumatori.


1. Per i fini di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi:
a) alle piccole e medie imprese e alle aziende artigiane che realizzano organici progetti coinvolgenti la complessiva struttura aziendale per garantire la qualità e l'affidabilità delle proprie produzioni;
b) alle piccole e medie imprese e alle aziende artigiane che usufruiscono di prove e servizi di qualificazione e certificazione di prodotto presso laboratori riconosciuti dagli organismi nazionali di accreditamento;
c) alle piccole e medie imprese e alle aziende artigiane per l'attivazione di analisi aziendali intese a formulare proposte di interventi operativi.



1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce, sentita la competente commissione consiliare, gli indirizzi, le priorità ed i criteri per l'attuazione del piano operativo triennale 1992-1994 degli interventi.
2. Per i contributi previsti dalla lettera a) dell'articolo 2, va data priorità ai progetti integrati presentati congiuntamente da più imprese per realizzare un organico sviluppo di qualità ed affidabilità sia nella fase di produzione di lavorazioni, componenti, semilavorati che in quella di prodotto finito.
3. La giunta regionale approva i modelli per la presentazione delle domande di contributo e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.


1. I contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 sono concessi per un importo massimo di lire 90 milioni e possono coprire fino al 30% della spesa ammissibile ed effettivamente sostenuta, con particolare riferimento alla predisposizione di interventi nelle seguenti aree:
a) area organizzativa: interventi che, attraverso la elaborazione di procedure idonee, definizione di standards, definizione e/o acquisizione di risorse umane, individuazione di responsabilità gestionali all'interno di un organigramma definito, contribuiscano alla stesura di un sistema di garanzia della qualità con il relativo manuale delle qualità, ed alle successive fasi di avviamento pratico;
b) area tecnologica prodotto: interventi volti al miglioramento della progettazione di prodotto e/o di processo per l'adeguamento del prodotto stesso al relativo mercato;
c) area consulenze: utilizzo di consulenze per il supporto alle due attività precedenti, ivi compreso il necessario intervento di check-up iniziale e l'assistenza alle fasi di avviamento pratico del sistema aziendale della qualità.

2. I contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo 2 sono concessi per un importo massimo di lire 5 milioni e possono coprire fino al cinquanta per cento della spesa sostenuta nell'anno per ciascuna azienda.
3. I contributi di cui alla lettera c) sono concessi per il 60% della spesa ammissibile e per un importo massimo di lire 5 milioni.


1. Le domande di ammissione dei contributi di cui alla presente legge sono presentate, in sede di prima applicazione della medesima, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore; per gli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre.
2. Le domande, firmate dal richiedente, devono essere corredate da una relazione tecnico economica a dimostrazione che il progetto proposto, all'interno delle aree di cui all'articolo 4, è coerente con le normative nazionali ed europee in materia di qualità. La relazione deve inoltre contenere tutte le informazioni necessarie ad una completa valutazione del progetto.


1. La giunta regionale, sulla base della graduatoria predisposta dal comitato di cui all'articolo 7, per la priorità sull'ammissibilità a contributo, approva entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande i piani di finanziamento per ciascuno degli anni del triennio, e provvede alla assegnazione dei contributi fino alla concorrenza delle somme disponibili.
2. Gli interventi inclusi nella graduatoria e non ammessi a contributo per esaurimento dei fondi sono inseriti nella graduatoria dei successivi piani finanziari annuali.


1. E' istituito, a supporto del servizio industria e artigianato della giunta regionale, un comitato tecnico con il compito di:
a) individuare gli indirizzi strategici prioritari di intervento nell'applicazione della presente legge;
b) predisporre la graduatoria delle richieste pervenute in funzione delle priorità determinate in attuazione dell'articolo 3;
c) collaborare alle attività di gestione della legge con particolare riferimento a:
c1) monitoraggio sul territorio regionale dell'applicazione della legge e dei ritardi riscontrati;
c2) individuazione delle iniziative di promozione della legge per portata a conoscenza degli interessati;
c3) individuazione attività di formazione verso i possibili utenti.

2. Il comitato tecnico, presieduto dall'assessore o dal dirigente del servizio, se delegato, è composto da:
a) due funzionari regionali rispettivamente dell'ufficio industria e dell'ufficio artigianato;
b) un tecnico designato dalle università degli studi delle Marche;
d) cinque esperti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale di cui due designati dalle associazioni industriali e tre dalle associazioni artigiane.

3. Ai componenti del comitato estranei all'amministrazione regionale sono corrisposti le indennità ed i rimborsi spese previsti dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20, e successive modificazioni.


1. Per la erogazione dei contributi, il progetto, al suo completamento, deve essere certificato da un ente autorizzato e riconosciuto a livello nazionale e/o europeo.


1. Ai beneficiari del contributo regionale è fatto obbligo di:
a) comunicare ogni eventuale variazione al progetto con la documentazione atta a dimostrare che le modifiche non comportano riduzione dell'efficacia del progetto medesimo;
b) comunicare, a richiesta, ogni ulteriore dato ed informazione.



1. La giunta regionale pronuncia la decadenza dai contributi concessi qualora:
a) i finanziamenti non siano stati utilizzati per le finalità per le quali sono stati concessi;
b) siano stati forniti dati non veritieri tali da indurre in errore l'amministrazione regionale;
c) gli interventi previsti non siano iniziati entro il termine di centottanta giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo o ultimati entro il termine assegnato all'atto della concessione del contributo medesimo;
d) la documentazione finale di spesa non sia presentata entro sessanta giorni dal termine per la realizzazione del progetto.

2. La decadenza comporta l'obbligo di restituzione di quanto eventualmente percepito, maggiorato degli interessi legali.


1. Sono ammesse ai benefici di cui alla presente legge, per il primo anno, le iniziative avviate dopo l'entrata in vigore della medesima; per gli anni successivi le iniziative avviate dopo la scadenza del precedente termine di presentazione delle domande.


1. Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera a) dell'articolo 2 della presente legge, è autorizzata, per il triennio 1992-1994 la spesa di lire 3.400 milioni di cui:
lire 1.000 milioni per il 1992
lire 1.200 milioni per il 1993
lire 1.200 milioni per il 1994
Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera b) dell'articolo 2 della presente legge, è autorizzata, per il triennio 1992-1994 la spesa di lire 800 milioni di cui:
lire 200 milioni per il 1992;
lire 300 milioni per il 1993;
lire 300 milioni per il 1994;
Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 della presente legge, è autorizzata per il triennio 1992-1994 la spesa di lire 1.300 milioni di cui:
lire 300 milioni per il 1992;
lire 500 milioni per il 1993;
lire 500 milioni per il 1994;

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 pari a complessivi 5.500 milioni si provvede nel modo che segue:
a) per la spesa di lire 1.500 milioni relativa all'anno 1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del bilancio dello stesso anno all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 5 dell'elenco 1;
b) per la spesa di lire 2.000 milioni relativa all'anno 1993 e per la spesa di lire 2.000 milioni relativa all'anno 1994 mediante impiego dell'accantonamento delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100101 all'uopo utilizzando le proiezioni sul bilancio 1993-1994 dell'accantonamento di cui alla medesima partita 5 dell'elenco 1.

3. Le somme occorrenti al pagamento delle spese per l'attuazione della presente legge, sono iscritte:
a) per l'anno 1992, a carico dei capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
capitolo 3251101 "Contributi alle piccole e medie imprese e aziende artigiane nelle spese per la realizzazione di sistemi aziendali di qualità (lettera a) articolo 2), - lire 1.000 milioni;
capitolo 3251102 "Contributi alle piccole e medie imprese e aziende artigiane nelle spese per prove e servizi di qualificazione e certificazione dei prodotti (lettera b) articolo 2), lire 200 milioni;
capitolo 3251103 "Contributi alle piccole e medie imprese e aziende artigiane nelle spese per l'attivazione di analisi aziendali (lettera c) articolo 2), lire 300 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.