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Atto:LEGGE REGIONALE 12 novembre 1974, n. 38
Titolo:Concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate anche all'Ente di Sviluppo nelle Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 14 novembre 1974, n. 45)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

L'ente di sviluppo può ottenere, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 e successive modifiche e integrazioni, la concessione di terre incolte o insufficentemente coltivate.
L'ente provvede ad assegnare le predette terre, a coltivatori e lavoratori agricoli, singoli o associati, per la organizzazione di unità produttive idonee, per condizioni di produttività e redditività, a consentire la formazione di imprese autonome familiari, plurifamiliari o cooperative, che siano efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Art. 2

L'ente di sviluppo può concedere ai coltivatori diretti, mezzadri, e loro cooperative che abbiano ottenuto la concessione o l'assegnazione di terre incolte o insufficientemente coltivate, un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sopportata nel primo anno di coltivazione per gli interventi ritenuti necessari per potervi praticare colture o metodi colturali più attivi e intensivi in relazione all'indirizzo produttivo.

Art. 3

Per gli interventi di cui al precedente articolo è disposta a favore dell'ente di sviluppo l'assegnazione di L. 15.000.000 per l'anno 1974 e di L. 100.000.000 per l'anno 1975.

Art. 4

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, sullo stato di previsione della spesa per l'anno 1974 è istituito il capitolo 2101103 con la denominazione "Assegnazione all'ente di sviluppo per la erogazione di contributi a favore di cooperative e coltivatori diretti concessionari o assegnatari di terre incolte o insufficientemente coltivate per il primo anno di coltivazione, con la dotazione di L. 15.000.000".
L'onere di L. 100.000.000 per l'anno 1975 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.
Il capitolo di spesa 110401 del bilancio per l'esercizio 1974 "Spese per il funzionamento delle commissioni provinciali per la concessione delle terre incolte - legge 18.4.1950, n. 199" - è ridotto di L. 15.000.000.

Art. 5

Le somme non impegnate al termine degli anni finanziari 1974.75 possono essere utilizzate allo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18.11.1923, n. 2040, negli anni successivi.

Art. 6

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la parte di spesa spettante al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, per il funzionamento delle commissioni provinciali, di cui al DL 19.10.1944 n. 279. La relativa spesa fa carico al capitolo 110401 "Spese per il funzionamento delle commissioni provinciali per la concessione ai contadini delle terre incolte - legge 18.4.1950, n. 199" - del bilancio per l'esercizio finanziario 1974.