Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 17 luglio 1992, n. 28
Titolo:Modifiche all'articolo 7 della L.R. 23 agosto 1982, n. 32 concernente la disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali della Regione Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 luglio 1992, n. 65)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
Materia:Acque minerali e termali

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 7 della L.R. 23 agosto 1982, n. 32 č sostituito dal seguente:
"Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo di lire 7.680 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di permesso.
L'importo annuo dell'anzidetto diritto proporzionale annuo non puň essere inferiore a lire 60.000.
Il diritto proporzionale annuo č adeguato ogni triennio con provvedimento della giunta regionale tenuto conto degli indici relativi all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati resi noti dall'ISTAT".