Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | LEGGE REGIONALE 17 luglio 1992, n. 28 |
| Titolo: | Modifiche all'articolo 7 della L.R. 23 agosto 1982, n. 32 concernente la disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali della Regione Marche. |
| Pubblicazione: | (B.u.r. 27 luglio 1992, n. 65) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
| Settore: | MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE |
| Materia: | Acque minerali e termali |
Sommario
1. L'articolo 7 della L.R. 23 agosto 1982, n. 32 č sostituito dal seguente:
"Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo di lire 7.680 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di permesso.
L'importo annuo dell'anzidetto diritto proporzionale annuo non puň essere inferiore a lire 60.000.
Il diritto proporzionale annuo č adeguato ogni triennio con provvedimento della giunta regionale tenuto conto degli indici relativi all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati resi noti dall'ISTAT".