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Atto:LEGGE REGIONALE 21 luglio 1992, n. 32
Titolo:Modificazioni alla Legge Regionale "Nuove norme sulle tariffe dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e locale" approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 1992, n. 76.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 luglio 1992, n. 65)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 32, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45, con decorrenza dalla data del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 28 della predetta l.r. 45/1998, e dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi dell'art. 28, l.r. 45/1998, il conferimento delle funzioni decorre contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali e, comunque, non prima del 1° luglio 1999 e non oltre il 31 dicembre 1999.

Ai sensi dell'art. art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale "Nuove norme sulle tariffe dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e locale" le parole "quarantacinque per cento" sono sostituite dalle parole "cinquanta per cento".