Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 39
Titolo:Statuto della Comunità montana del Fiastra-Fistrone-Tennacola e Medio Chienti - Zona L.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 novembre 1974, n. 47)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 31, l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della comunità montana, e dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

E' approvato ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6.6.1973, n. 12, lo Statuto della comunità montana del Fiastra, Fiastrone, Tennacola e Medio Chienti - zona L, nel testo allegato alla presente legge.

Allegati

TITOLO I

Costituzione norme regolatrici, finalità , compiti e strumenti della comunità montana

ARTICOLO 1

Costituzione


Il presente Statuto disciplina la comunità montana del Fiastra, Fiastrone, Tennacola e Medio Chienti costituita tra i comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, S.

Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, a norma degli artt. 2 e 3 della legge regionale del 6.6.1973, 12. La comunità , ente di diritto pubblico, ha sede in San Ginesio.


ARTICOLO 2

Norme regolatrici


La comunità montana, che è l'unità elementare di programmazione socio - economica e urbanistica nel territorio di competenza, è disciplinata dalla legge statale 3.12.1971, n. 1102 e dalla legge regionale 6.6.1973, n. 12.


ARTICOLO 3

Finalità


La comunità , soggetto di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a) formulare, aggiornare e attuare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, il piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della zona, al fine di contribuire a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio;

b) di predisporre, coordinare e attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione delle opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione nei diversi settori economici;

d) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e in particolare a impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare a esso conseguenti;

e) favorire la crescita civile e professionale delle popolazioni della zona;

f) redigere, a norma dell'art. 23 della legge regionale n. 12, il piano urbanistico della comunità allo scopo di coordinare e orientare l'attività urbanistica dei comuni e degli enti interessati; chiedere alla Regione - sulla base di tale piano - l'incarico per la redazione del piano regolatore intercomunale, previa delega dei comuni interessati.


ARTICOLO 4

Compiti e strumenti


Per realizzare i propri fini istituzionali la comunità esercita i compiti di cui all'art. 7 della legge regionale 6.6.1973 n. 12, mediante gli strumenti previsti dall'art. 3 della stessa legge.


TITOLO II

Struttura e funzionamento degli organi della comunità


ARTICOLO 5


Sono organi della comunità montana:

- il consiglio comunitario;

- la giunta esecutiva;

- il presidente della giunta;

- il collegio dei revisori dei conti.


ARTICOLO 6


Il consiglio della comunità è costituito dai rappresentanti dei comuni associati.

Ciascun comune fino a 5.000 abitanti è rappresentato da due consiglieri di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi consigli comunali.

I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono rappresentati da cinque consiglieri, di cui due di minoranza.

Sono ineleggibili a consiglieri della comunità i dipendenti della comunità e dei comuni partecipanti.

E' incompatibile con la carica di consigliere della comunità l'essere titolare di azienda o responsabile di enti che abbiano appalti o svolgano lavori per conto della comunità.

La constatazione dell'ineleggibilità o dell'incompatibilità spetta al consiglio, che decide nella seduta immediatamente successiva alla notizia del verificarsi di fatti che la determinano.


ARTICOLO 7


Il consiglio dura in carica 5 anni.

Ogni consiglio comunale provvede a confermare o rinnovare i propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità nella seduta immediatamente successiva a quella in cui ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta e comunque non oltre 60 giorni dalla elezione del consiglio comunale stesso.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da membro del consiglio della comunità , i consigli comunali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

In caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale i rappresentanti da questo nominati in seno alla comunità montana restano in carica sino a diversa nomina del nuovo consiglio comunale.

I membri del consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, dal loro mandato di consigliere comunale.

I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati.

Restano comunque in carica fino alla nomina dei successori.

Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida della elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

Qualora un consigliere non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificarne i motivi, il presidente della comunità ne fa segnalazione al consiglio di provenienza.


ARTICOLO 8


Il consiglio è l'organo deliberante della comunità.

Compete al consiglio la determinazione dell'indirizzo politico amministrativo della comunità.

In particolare:

a) delibera lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni;

b) elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente e i componenti della giunta e determina l'indirizzo politico - amministrativo della comunità;

c) delibera il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della zona;

d) delibera il programma stralcio da presentare alla Regione entro il 30 settembre;

e) delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo, gli storni di fondi;

f) approva la relazione da inoltrare alla Regione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo e contenente le eventuali modificazioni dello stesso;

g) adotta il piano urbanistico;

h) delibera la costituzione, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico;

i) delibera le norme che regolano i rapporti tra comunità e altri enti operanti nel territorio;

l) delibera l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;

m) delibera l'istituzione degli uffici e il relativo regolamento, nonchè il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui all'art. 9 della legge regionale;

n) delibera l'acquisto, l'alienazione e l'affitto dei beni immobili e l'assunzione dei mutui;

o) delibera le norme per organizzare le consultazioni e le norme per dare pubblicità agli atti importanti, prima della loro approvazione;

p) delibera la partecipazione a consorzi, associazioni o altri organismi di cui alla lettera f) dell'art. 7 della legge regionale;

q) delibera l'istituzione del consorzio, azienda o ufficio di cui alla lettera c) dell'art. 9 della legge regionale;

r) delibera l'acquisto, l'affitto e l'esproprio dei terreni ai sensi dell'art. 9 della legge 3.12.1971, n. 1102;

s) delibera, per valori eccedenti a 50.000.000, l'affidamento delle opere di competenza della comunità agli enti operanti nel territorio;

t) delibera i piani economici per la utilizzazione dei boschi e pascoli montani, sentiti i comuni, comunanze e altri enti interessati;

u) delibera la costituzione di commissioni consiliari ed eventuali commissioni consultive per lo studio di particolari problemi;

v) elegge, tra i consiglieri, i revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente appartenenti alla minoranza.


ARTICOLO 9


Le sedute degli organi collegiali della comunità non sono valide se non in presenza della maggioranza dei loro componenti.

Le delibere collegiali sono approvate a maggioranza, salvo le diverse disposizioni della legge regionale che richiedono maggioranze qualificate.

Gli organi medesimi adottano con propria deliberazione le norme che regolano il diritto di iniziativa dei consiglieri, le discussioni, l'ordine dei lavori e la disciplina delle sedute.

Il consiglio comunitario si riunisce di norma nel capoluogo della comunità , ma può essere convocato in sede diversa, anche in relazione agli argomenti da trattare.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccetto i casi