Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 4 settembre 1992, n. 44
Titolo:Nuove norme per l'agricoltura biologica.
Pubblicazione:(B.u.r. 16 settembre 1992, n. 78)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 17, l.r. 29 dicembre 1997, n. 76.

Sommario





1. La Regione con la presente legge disciplina la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli biologici, entro i limiti indicati dal regolamento CEE 2092/91 e del D.M. 25 maggio 1992, n. 338. Predispone un regime di controllo anche ai fini della tutela ed informazione dei consumatori e della tutela della produzione biologica.
2. Si definisce agricoltura biologica il sistema di produzione che, nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE 2092/91:
a) utilizza metodi di produzione e prodotti elencati negli allegati della presente legge;
b) riduce al minimo l'uso di energia fossile;
c) mantiene una buona fertilità del terreno attraverso un adeguato tasso di sostanza organica evitando metodi di eccessiva forzatura dei cicli biologici vegetali ed animali;
d) mantiene un assetto ecologico del territorio ricco e diversificato nelle sue componenti biologiche, botaniche e zoologiche.



1. Si definisce "azienda agricola biologica" quella che effettua l'attività di produzione nel rispetto delle norme di cui all'allegata tabella A.
2. Si definisce "azienda agricola in conversione biologica" quella che adotta le norme di produzione di cui all'allegata tabella A secondo un piano di conversione rispondente ai disciplinari stabiliti dall'associazione alla quale l'azienda aderisce o che esercita il controllo e per un periodo pari a quanto previsto dall'allegato 1 del regolamento CEE 2092/91.
3. Si definisce "azienda di trasformazione biologica" quella che trasforma prodotti delle aziende agricole biologiche attraverso metodologie di lavorazione che non modificano le caratteristiche tipiche dei prodotti non utilizzano additivi chimici di sintesi e che impiega soltanto imballaggi consentiti, nel rispetto delle norme di cui all'allegata tabella C.
4. Le norme di cui alle allegate tabelle A e C sono sottoposte a verifica almeno ogni due anni dal comitato di cui all'articolo 4.
5. All'eventuale aggiornamento delle norme di cui alle allegate tabelle A e C si provvede, su proposta del suddetto comitato, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione consiliare competente.
6. Le aziende di cui al presente articolo debbono essere condotte da imprenditori agricoli a titolo principale, come definiti dalla vigente normativa o comunque assistite da un esperto agricolo abilitato all'esercizio della professione o da un consulente alla gestione aziendale di cui alla L.R. 20/1985.


1. L'ente di sviluppo agricolo nelle Marche esercita le funzioni tecnico-scientifiche e operative previste dalla presente legge nell'ambito dell'attività fitosanitaria integrata regionale.
2. Le associazioni dei produttori riconosciute provvedono al rilascio di apposite etichette, da applicarsi ai prodotti disciplinati dalla presente legge, alle imprese iscritte all'albo di cui all'articolo 8 che applicano le tecniche di cui agli allegati A e C.


1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è istituito presso l'ente di sviluppo agricolo il "Comitato regionale per l'agricoltura biologica", nominato con decreto del presidente della giunta regionale.
2. Il comitato è composto:
a) dal dirigente del servizio regionale agricoltura o da un suo delegato che lo presiede;
b) dal dirigente del servizio regionale sanità o suo delegato;
c) dal dirigente del servizio regionale tutela e risanamento ambientale o suo delegato esperto del settore;
d) dal direttore dell'ESAM o da un suo delegato esperto del settore;
e) da due docenti o ricercatori esperto in materia designati dalla facoltà di agraria di Ancona;
f) da un esperto di tecniche biologiche per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime;
g) da un esperto di tecniche biologiche per ciascuna delle due organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime;
h) da tre rappresentanti designati dalle associazioni riconosciute, di cui uno in rappresentanza dei produttori biologici, uno in rappresentanza dei produttori in conversione e uno in rappresentanza delle aziende di trasformazione biologica;
i) da due rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, esperti del settore;
j) da due esperti di tecniche biologiche designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, operanti in regione;
l) da un rappresentante dell'ordine professionale dei dottori agronomi;
m) da un rappresentante dell'ordine professionale dei periti agrari.



1. Il comitato di cui all'articolo 4 svolge le seguenti funzioni:
a) propone l'aggiornamento delle tabelle A, B, e C, della presente legge, in base agli sviluppi ed evoluzioni tecnico-scientifiche e legislative del settore. L'aggiornamento delle tabelle è disposto con decreto del presidente della giunta regionale;
b) propone indirizzi per la ricerca, l'assistenza tecnica e la sperimentazione delle tecniche agricole biologiche;
c) vigila sull'intera materia oggetto della presente legge;
d) verifica annualmente l'attività svolta relazionando alla giunta regionale e alla commissione consiliare competente;
e) esprime il parere sull'iscrizione all'albo di cui all'articolo 8;
f) svolge ogni altro compito ad esso demandato per legge o regolamento comunitario.

2. Il comitato resta in carica cinque anni; si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
3. Le funzioni di segretario sono affidate ad un dipendente dell'ESAM.
4. Le designazioni dei vari rappresentanti dovranno essere effettuate entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta formulata dal servizio regionale agricoltura. Trascorso tale termine, l'organo sarà costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza del comitato, e fatte comunque salve le successive integrazioni anche relative a rappresentanti di organismi eventualmente non ancora costituiti.


1. L'ente di sviluppo agricolo provvede a:
a) effettuare studi e indagini volti a evidenziare le conseguenze derivanti dall'applicazione delle tecniche agricole sull'ambiente; in particolare nelle aree a più intenso sfruttamento agricolo, al fine di analizzare gli effetti delle tecniche medesime sul suolo e sulle acque superficiali e di falda;
b) effettuare sperimentazioni di tecniche di agricoltura biologica a basso consumo energetico e che non contemplino l'uso dei prodotti chimici di sintesi, in particolare nella fertilizzazione nella lotta antiparassitaria e nel diserbo;
c) procedere alla raccolta dei dati relativi alle tecniche agricole biologiche, sia in campo agronomico che zootecnico;
d) effettuare una analisi comparata dei fattori "costi e ricavi" delle produzioni agricole e biologiche, rapportandoli a produzioni simili ma con metodi agronomici convenzionali;
e) informare gli agricoltori sui vantaggi derivanti dall'uso di prodotti biologici anche attraverso l'organizzazione di convegni e seminari di studio, nonchè campagne specifiche presso gli organi di stampa e radiotelevisivi;
f) favorire l'inserimento delle tecniche di agricoltura biologica nei programmi di formazione professionale e di assistenza tecnica;
g) collaborare, con gli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, alla predisposizione di progetti aziendali di agricoltura biologica;
h) favorire e promuovere, con iniziative di marketing, i prodotti biologici ottenuti nelle aziende marchigiane;
i) promuovere campagne pubblicitarie per la valorizzazione dei prodotti biologici marchigiani.

2. A tal fine l'ente di sviluppo agricolo predispone entro il 30 settembre programmi annuali di attività, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.


1. Le associazioni dei produttori biologici riconosciute provvedono al rilascio alle aziende agricole biologiche ed alle aziende di trasformazione biologica delle etichette con la dicitura "Regione Marche - Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE", necessarie al confezionamento dei prodotti biologici. Le etichette devono contenere, oltre all'indicazione dell'associazione rilasciante responsabile del controllo:
a) il nome e l'indirizzo del produttore e dell'eventuale trasformatore;
b) l'indicazione del contenuto della confezione e gli ingredienti usati;
c) la denominazione e la localizzazione dell'azienda produttrice.

2. Tali etichette sono rilasciate alle aziende biologiche che abbiano rispettato tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 9, in qualità e numero corrispondenti ai tipi di prodotto ed alle presumibili quantità commercializzabili.
3. Alle etichette eventualmente predisposte dalle aziende stesse e che contengono tutte le altre indicazioni previste dal comma 1 debbono essere sovrastampati a cura delle associazioni la dicitura "Regione Marche - Agricoltura Biologica - Regime di controllo CEE", il nominativo dell'associazione ed il non uso di sostanze chimiche di sintesi nella coltivazione e nel condizionamento dei prodotti.
4. Le etichette dei prodotti devono indicare non solo gli ingredienti, ma anche l'assenza delle sostanze chimiche di sintesi e non, vietate della presente legge, sia nella coltivazione che nella preparazione.


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ESAM è costituito l'albo regionale delle aziende biologiche suddiviso in tre sezioni distinte: "aziende agricole biologiche", "aziende agricole in conversione biologica" e "aziende di trasformazione biologica".
2. Possono chiedere l'iscrizione alla sezione "aziende agricole biologiche" le aziende i cui conduttori adottano da almeno due anni le norme di produzione di cui alla tabella A.
3. Possono chiedere l'iscrizione alla sezione "aziende agricole in conversione biologica" le aziende i cui conduttori siano determinati ad adottare le norme di produzione di cui alla tabella A.
4. Possono chiedere l'iscrizione alla sezione "aziende agricole di trasformazione biologica" le aziende i cui conduttori adottano le norme di produzione di cui alla tabella C.
5. Alla domanda deve essere allegata:
a) una scheda aziendale, secondo il modello riportato nell'allegata tabella B, contenente le indicazioni atte ad identificare le tipologie e le tecniche produttive adottate dall'impresa;
b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio firmata dal legale rappresentante contenente l'impegno a rispettare ex nunc le norme contenute nelle allegate tabelle A e C, conformemente alla specifica attività;
c) certificato rilasciato da una delle associazioni riconosciute attestante l'iscrizione dell'impresa o, in subordine, il suo assoggettamento al regime di controlli previsti dallo statuto dell'associazione rilasciante.

6. L'istanza è presentata, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche. Entro tale data va presentata anche la richiesta triennale di rinnovo di iscrizione cui deve essere allegata l'eventuale documentazione atta a dimostrare le modifiche intervenute nella conduzione aziendale rispetto alla conduzione in essere all'atto dell'iscrizione originaria. La cessazione della produzione biologica va comunque immediatamente comunicata al soggetto di cui al presente comma ed alla associazione che effettua il controllo di cui all'articolo 10. Tale comunicazione comporta la cancellazione dall'albo con provvedimento del servizio competente alla sua tenuta entro trenta giorni dal ricevimento.
7. Alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo di cui al comma 1 provvede l'Ente di sviluppo. L'iscrizione all'albo è disposta con provvedimento del servizio dell'ESAM competente entro trenta giorni dal ricevimento, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 4.
8. L'iscrizione all'albo e alle sue sezioni è condizione necessaria per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge.
9. E' disposta la cancellazione dall'albo regionale di quelle aziende nei cui confronti sia stato adottato da parte dell'associazione, un provvedimento di esclusione definitiva dall'associazione medesima o, per le aziende non aderenti ma assoggettate al sistema di controllo di un'associazione, di esclusione definitiva dal detto sistema di controllo.


1. Le "aziende agricole biologiche", le "aziende agricole in conversione biologica", e le "aziende di trasformazione biologica" sono tenute a:
a) essere iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 8 nella sezione conforme alla specifica attività;
b) rispettare le norme contenute nelle allegate tabelle A e C, conformemente alla specifica attività;
c) aderire ad una delle associazioni riconosciute o, in subordine, assoggettarsi al suo sistema di controllo;
d) conservare la documentazione atta a identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate e l'eventuale cessione nonchè la documentazione atta a identificare i destinatari e le caratteristiche delle produzioni cedute;
e) tenere aggiornato il registro di carico e scarico delle etichette ricevute dalle associazioni riconosciute;
f) per le aziende agricole biologiche o in conversione, tenere aggiornato il registro di cui all'articolo 11;
g) dimostrare all'associazione indicata per i controlli la conformità alle norme di cui alle allegate tabelle A e C dei prodotti agricoli trasformati e non trasformati di produzione extraregionale eventualmente reimpiegati.



1. Le associazioni dei produttori biologici assistono gli associati nell'individuazione delle misure idonee al rispetto delle norme di cui alle allegate tabelle A e C nella predisposizione della documentazione necessaria per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 8.
2. Le associazioni dei produttori biologici provvedono altresì ad esercitare il controllo sul rispetto da parte delle aziende aderenti e delle aziende dalle quali sono state indicate ai sensi dell'articolo 9.
3. Nell'esercizio delle funzioni di controllo le associazioni riconosciute in base al piano tipo previsto dall'articolo 6 del D.M. 338/1992:
a) predispongono almeno due sopralluoghi annui per ciascuna azienda associata o assoggettata al sistema di controllo, ferma restando la facoltà di procedere ad ispezioni non preannunciate.
Dei controlli effettuati viene redatta una relazione di visita che attesti il rispetto delle norme contenute negli allegati A e B;
b) prelevano e trasmettono campioni di produzione al presidio multizonale territorialmente competente e all'ESAM, nel caso in cui dai controlli effettuati emergano indizi che l'attività aziendale non è svolta in conformità alle disposizioni della presente legge;
c) verificano la regolare tenuta del registro di carico e scarico delle etichette, dell'altra documentazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9 e, per le aziende agricole, del registro.

4. Ai fini del controllo, le aziende agricole e quelle di trasformazione devono dare all'associazione che effettua il controllo libero accesso ai luoghi di magazzinaggio, di produzione e/o trasformazione e ai diversi appezzamenti, nonchè alla contabilità ed ai relativi documenti giustificativi e al registro di stalla, ove obbligatori.
5. Il servizio regionale agricoltura può effettuare controlli, anche senza preavviso, sull'attività delle associazioni dei produttori biologici estendendoli eventualmente anche alle aziende ad esse associate o assoggettate al sistema di controllo.
6. Ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali degli amministratori o del personale addetto ai controlli, il mancato o ritardato o comunque irregolare esercizio dei controlli stessi da parte delle associazioni dei produttori biologici potrà comportare la revoca del riconoscimento dell'associazione.


1. L'azienda iscritta all'albo è tenuta a compilare un registro consegnato ad essa dall'Ente di sviluppo, nonchè ad aggiornarlo costantemente usufruendo, se necessario, dell'assistenza dell'ente medesimo. Nel registro sono elencati tutti i materiali e le attrezzature acquistate.
2. Al registro è assegnato dall'ente un numero di registrazione progressivo. Il registro deve essere sempre a disposizione per eventuali controlli da parte del personale della Regione e dei competenti organi previsti dalla legislazione vigente.
3. L'azienda biologica con allevamenti è tenuta altresì a compilare un apposito registro di stalla consegnato ad essa dall'ESAM, in cui va specificata la razione giornaliera e la sua composizione quali-quantitativa, nonchè i trattamenti veterinari effettuati. Al registro di stalla è assegnato dall'ESAM un numero progressivo e, come registro, deve essere a disposizione per eventuali controlli da parte del personale della Regione e dell'associazione che effettua il controllo ai sensi dell'articolo 10.


1. Al fine di favorire l'uso di strategie di lotta biologica contro i parassiti delle colture agrarie, agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole di gestione di terreni iscritte all'albo di cui all'articolo 8, viene concesso dalla giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 4, un contributo fino al 50% della spesa annua sostenuta per l'attuazione di sistemi di lotta biologica basati sull'uso di trappole e sull'emissione nell'ambiente dei nemici dei parassiti delle colture agrarie, nonchè di metodi biotecnici e di autocidio, oltre che per l'impianto di strutture di rifugio e riproduzione di fauna minore utile alla lotta biologica quali: siepi, boschetti e filari di piante ospiti non direttamente produttive.


1. Alle aziende singole o associate riconosciute quali aziende agricole biologiche vengono concessi i seguenti contributi annui nelle sottoindicate misure massime, da commisurarsi proporzionalmente all'entità della spesa complessivamente autorizzata:
a) lire 150.000 per ettaro per le colture erbacee;
b) lire 300.000 per ettaro per erbai intercalari da sovescio;
c) lire 300.000 per ettaro per le colture arboree e da frutto;
d) lire 300.000 per ettaro per le colture orticole;
e) lire 300.000 per unità di bestiame adulto. Per la linea latte il contributo è ridotto del 50%.

2. Per le aziende agricole in conversione biologica di cui all'articolo 2, i contributi sono aumentati del 20%. Tali contributi sono erogati per un massimo di tre anni e le aziende agricole possono usufruirne per un solo periodo di conversione nell'arco della vita aziendale. Dopo il periodo di tre anni, le aziende in conversione possono essere considerate a tutti gli effetti aziende biologiche.
3. Gli importi di cui ai commi precedenti possono essere aumentati del 30% per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE 268/1975 e nelle aree destinate dal PPAR a parco o riserva naturale.
4. Per le aziende di trasformazione biologica sono concessi contributi in conto capitale per investimenti relativi a opifici, impianti, macchine e attrezzature, escluse le autovetture per trasporto persone o promiscuo.
5. La Regione concede contributi in conto capitale alle cooperative di consumo che, nel loro statuto, per quanto concerne i prodotti alimentari, prevedano espressamente di aver scopo di distribuire solo prodotti biologici; tali contributi sono concessi per finanziare investimenti relativi all'acquisto delle aree, alla costruzione, alla trasformazione e all'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'attività commerciale, ivi compresi l'acquisizione, il rinnovo, l'ampliamento e l'apprestamento delle attrezzature fisse o mobili relative sia agli impianti di vendita, sia al deposito della merce.
6. I contributi di cui ai commi precedenti sono concessi anche per investimenti realizzati nei due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge e anche per quelli realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria (leasing).
7. I contributi sono erogati nella misura massima del 40% delle spese per investimenti effettivamente sostenute: ai fini della concessione del contributo regionale la spesa riconosciuta ammissibile non può essere inferiore a 40 milioni e superiore a 400 milioni.
8. La Regione concede altresì contributi annui alle associazioni riconosciute fino a un massino del 3% del valore del prodotto commercializzato dagli associati; tali aiuti sono finalizzati a coprire, almeno in parte, i costi relativi all'attività di controllo in modo che questi non pesino interamente sugli associati. Tali contributi non possono comunque superare le spese reali sostenute per l'attività di controllo.
9. Gli interventi finanziari previsti dai commi precedenti hanno carattere straordinario e integrativo rispetto ai contributi e alle agevolazioni previste dalle leggi statali e regionali.


1. La giunta regionale, al fine di valorizzare i prodotti provenienti dall'agricoltura biologica, provvede ad indire una campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione nel rispetto dei criteri fissati nella regolamentazione CEE degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli (87/C302/ 06).
La giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi alle associazioni dei produttori biologici operanti nelle Marche, per la partecipazione a mostre o altre manifestazioni.



1. Per le aziende che, nel quadro della pratica dell'agricoltura biologica, presentando un piano aziendale e interaziendale di risparmio energetico o di produzione di energie alternative, la giunta regionale, previo parere favorevole del comitato di cui all'articolo 4, concede contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ammissibile.
2. Le provvidenze previste dal comma 1 sono cumulabili con quelle previste dalla L.R. 17 febbraio 1992, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza del 75% della spesa ammissibile.


1. Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non possono essere posti in commercio prodotti agro-alimentari con denominazione "biologico" o con termine equivalente, che non siano conformi alla presente legge, ad eccezione dei prodotti garantiti come biologici da leggi della Repubblica italiana, dalle Regioni a statuto ordinario o speciali, dalle province autonome di Trento e Bolzano, oppure da marchi internazionali riconosciuti dalla CEE o dallo Stato italiano.


1. La Regione nell'ambito delle attività di cui alla presente legge:
a) promuove corsi di informazione sulle tecniche biologiche per produttori agricoli, operatori commerciali e consumatori;
b) promuove, anche in collaborazione con le associazioni che ne facciano richiesta, l'informazione dei consumatori sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti biologici, anche mediante l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa;
c) favorisce lo sviluppo del mercato dei prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, anche concedendo la propria assistenza per la realizzazione di esposizioni, mostre e fiere, siano esse rivolte al pubblico dei consumatori o alle necessità informative e operative dei produttori;
d) promuove l'acquisto dei prodotti agroalimentari biologici per il confezionamento dei pasti negli ospedali, nelle scuole materne e nelle mense scolastiche in genere.



1. Alla costituzione del comitato di cui all'articolo 4 si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima applicazione, le domande di iscrizione all'albo regionale delle aziende biologiche di cui all'articolo 8 sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Nella prima applicazione della presente legge e comunque per un anno dalla data di entrata in vigore della medesima, l'iscrizione delle aziende in esercizio alla sezione dell'albo regionale delle aziende biologiche riservata alle "aziende agricole biologiche" è ammessa nel caso in cui i conduttori delle medesime adottino da almeno due anni, nell'attività di coltivazione, metodiche quanto meno equivalenti a quelle previste nell'allegata tabella A.
4. Alla domanda di iscrizione deve essere a tal fine allegata una relazione sulle metodiche adottate, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata dal conduttore.
5. L'iscrizione all'albo è effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7.
6. L'Associazione Marchigiana per l'Agricoltura Biologica (AMAB), con sede a Senigallia, in via Fratelli Bandiera 0/C successive sedi), è autorizzata a svolgere le funzioni di controllo previste dal D.M. 338/1992 in attesa dello svolgimento delle procedure previste dall'articolo 5, comma 7, del D.M. suindicato.


1. Alle violazioni degli obblighi previsti dalla presente legge si applicano, oltre a quanto disposto dagli articoli 7 e 8, le sanzioni previste dalle vigenti leggi statali in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione ed etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari.
2. Le aziende che, a norma degli articoli 7 e 8 sono state cancellate dall'albo regionale di cui all'articolo 8, salvo il caso della cessazione volontaria, devono inoltre restituire gli eventuali contributi ricevuti, nei due anni solari precedenti la cancellazione dall'albo, ai sensi della presente legge.
3. Le aziende di trasformazione che hanno usufruito dei benefici di cui alla presente legge e che sono cancellate dall'albo regionale, ai sensi degli articoli 7 e 8, decadono dal diritto di tali benefici e devono restituirli per l'intero importo ricevuto negli ultimi due anni solari precedenti la cancellazione dall'albo.
4. Le aziende di trasformazione, che hanno usufruito dei benefici di cui alla presente legge, sono vincolate a non chiedere la cancellazione dall'albo per almeno i cinque anni successivi all'inizio dell'attività conseguente la erogazione del beneficio pena la decadenza del diritto e la restituzione dello stesso.
5. Ferme restando le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia di frode commerciale, la contravvenzione al divieto contenuto nell'articolo 16, è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni.


1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzate, per gli anni 1992 e 1993 le seguenti spese:
a) per i contributi previsti dall'articolo 12, lire 100 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni per l'anno 1993;
b) per i contributi previsti dall'articolo 13, comma 1, lire 1.300 milioni per l'anno 1992 e lire 1.100 milioni per l'anno 1993;
c) per i contributi previsti dall'articolo 13, comma 2 lire 200 milioni per l'anno 1992 e lire 150 milioni per l'anno 1993;
d) per i contributi previsti dall'articolo 13, comma 3, lire 100 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni per l'anno 1993;
e) per i contributi previsti dall'articolo 13, comma 6, lire 100 milioni per l'anno 1992 2 lire 100 milioni per l'anno 1993;
f) per i contributi previsti dall'articolo 14, lire 66 milioni per l'anno 1992 e lire 50 milioni per l'anno 1993;
g) per i contributi previsti dall'articolo 15, lire 400 milioni per l'anno 1992 e lire 400 milioni per l'anno 1993.

2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dei commi 1 e 2 si provvede nel modo che segue:
a) per la spesa di lire 2.266 milioni relativa all'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, per gli importi controindicati:
capitolo 3114125, lire 50 milioni
capitolo 3114126, lire 700 milioni
capitolo 3114127, lire 16 milioni
capitolo 3114128, lire 200 milioni
capitolo 3114131, lire 50 milioni
capitolo 3114132, lire 700 milioni
capitolo 3114133, lire 50 milioni
capitolo 3114134, lire 200 milioni
capitolo 5100208, lire 300 milioni (quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 3 dell'elenco 7);
b) per le spese di lire 2.000 milioni relative all'anno 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100208, all'uopo utilizzando quota parte dello stesso accantonamento di cui alla partita 3 dell'elenco 7;
c) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dalle leggi nazionali per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, all'uopo rimodulando, per l'anno 1994, le proiezioni considerate, per gli interventi da finanziarsi con le dette disponibilità, nel bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994.

4. Le somme occorrenti per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1992, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
capitolo 311135 "Contributi agli imprenditori agricoli, coltivatori diretti e cooperative agricole che usano strategie e tecniche di lotta biologica", lire 100 milioni;
capitolo 3114136 "Contributi alle aziende singole e associate riconosciute aziende agricole biologiche", lire 1.300 milioni;
capitolo 3114220 "Contributi in capitale alle aziende agricole di trasformazione biologica nelle spese per investimenti in opifici, impianti, macchine e attrezzature" lire 200 milioni;
capitolo 3114221 "Contributi in capitale a cooperative di consumo aventi come scopo sociale la distribuzione di soli prodotti biologici, nelle spese per la realizzazione, trasformazione e ampliamento di locali per l'attività commerciale", lire 100 milioni;
capitolo 3114137 "Contributi alle associazioni dei produttori biologici nelle spese per l'attività di controllo", lire 100 milioni;
capitolo 3114138 "Spese e contributi alle associazioni dei produttori biologici operanti nella regione Marche, per l'indizione di campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione per la valorizzazione di prodotti biologici nonchè per la partecipazione a mostre e manifestazioni", lire 66 milioni;
capitolo 3114222 "Contributi alle aziende agricole per la realizzazione di piani volti al risparmio energetico e di produzione di energie alternative nel quadro della pratica dell'agricoltura biologica", lire 400 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.



1. E' abrogata la L.R. 13 dicembre 1990, n. 57.
2. Restano valide le procedure finora svolte e le autorizzazioni di spesa recate dalla legge indicata al comma 1 nel loro ammontare e nella durata temporale.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Tabella A


Norme di agricoltura biologica


Premessa


Tutto ciò che non è espressamente contemplato nella presente tabella deve ritenersi proibito.


Parte I


Tecniche di produzione vegetale


1. Ambiente


Il suolo va protetto da smottamenti, erosioni, ristagni con adeguate sistemazioni ed interventi per lo sgrondo dell'acqua riducendo gli sbancamenti allo stretto necessario, con la precauzione di accantonare i primi 10 cm. di strato attivo da ridistribuire sul suolo a rimodellamento finito, prevedendo un periodo di conversione di almeno un anno.

E' incentivata la presenza di siepi per favorire la diversità e la complessità ambientale.

Le siepi di protezione dall'inquinamento esterno devono essere commisurate nell'altezza, nella larghezza, nello spessore e nelle specie vegetali ai diversi casi che ricorrono.

Le bonifiche devono rispettare l'assetto naturale del territorio.


2. Tecniche colturali


Sono vietate tutte le tecniche di coltivazione senza suolo.


Irrigazione


Le tecniche colturali devono essere finalizzate a ridurre l'uso di acqua irrigua il più possibile.

E' assolutamente vietato l'uso di tubature in plastica "a perdere".

L'intervento irriguo deve essere effettuato evitando conseguenze collaterali negative per i terreni e le colture.


Pacciamatura


E' proibito l'uso di film plastici contenenti PVC (policloruro di vinile).

La pacciamatura è raccomandata per i molteplici effetti positivi ed è consigliato l'uso di materiali biodegradabili.


Avvicendamenti e consociazioni


E' proibita la monosuccessione.

L'azienda agricola deve presentare ogni anno all'approvazione dell'associazione dei produttori che esplica il controllo il piano degli avvicendamenti colturali.

Negli avvicendamenti deve essere inserita sistematicamente una leguminosa annuale o poliennale o una coltura da sovescio.


Controllo erbe spontanee


E' proibito l'uso di erbicidi chimici di sintesi.

Si raccomanda il controllo delle malerbe con metodi colturali (rotazioni, pacciamatura, inerbimento controllato, false semine), diserbo meccanico, pirodiserbo, termodiserbo e metodo biodinamico (ceneri).


Disinfezioni e disinfestazioni del terreno


E' vietata la disinfezione e disinfestazione del terreno.

In caso di forte infestazione parassitaria sia animale che vegetale, ove le tecniche di rotazione e le opportune cure fitosanitarie non producessero effetti, il tecnico di campo può autorizzare la solarizzazione del terreno.

A questa deve succedere una coltura da sovescio.


Lavorazione del terreno


Evitare l'uso di macchinari ed attrezzi che provocano costipamento e destrutturazione del suolo.

L'uso dei macchinari e attrezzi deve essere limitato alle reali esigenze colturali.

Si raccomanda, per le lavorazioni profonde oltre i 30 cm., l'uso di strumenti discissori.


3. Concimazioni


Concimazioni organiche


La concimazione organica è alla base della fertilità del terreno e le pratiche colturali devono essere finalizzate al mantenimento e/o incremento del contenuto di humus.

I residui colturali possono essere compostati in superficie.

La sostanza organica deve essere maturata o compostata in ambiente aerobico.

E' ammesso l'uso di prodotti organici commerciali per i quali sia riconosciuta l'assenza di residui tossici (antibiotici, metalli pesanti, ecc.).

Nel sovescio l'interramento dovrà essere superficiale e avvenire solo alcuni giorni dopo lo sfalcio e la trinciatura.


Fertilizzanti minerali ammendanti e correttivi


E' consentito l'impiego dei seguenti fertilizzanti minerali, da distribuire preferibilmente sulla lettiera o durante il compostaggio, in relazione ai risultati dell'analisi chimica del suolo ed alle osservazioni fatte in azienda (flora, raccolti, malattie, salute del bestiame, ecc.):

a) rocce macinate non trattate chimicamente;

b) farina d'alghe;

c) cenere di legna;

d) argille;

e) borace.

Sono vietati i chelati:

a) solfato potassico (solo dopo l'autorizzazione dell'organismo di controllo);

b) scorie basiche (solo dopo l'autorizzazione dell'organismo di controllo);

c) solfato di magnesio.


4. Materiali di propagazione


E' vietato l'uso di portainnesti M27 e M29.

Le colture e le varietà devono essere scelte considerando i fattori ambientali e pedologici.

Dare la prevalenza a varietà resistenti a malattie e fitopatie.

E' consigliabile l'impiego di materiale proveniente da coltivazioni biologiche.


5. Cure fitosanitarie


interventi indiretti


Le pratiche adottate nella conduzione di un'azienda biologica devono permettere, nel tempo, di rendere irrilevanti o comunque basse le perdite causate dai parassiti.

Tra le pratiche che creano le condizioni per una difesa indiretta-preventiva si possono elencare:

a) difesa agronomica (fertilizzazione equilibrata, inerbimenti, consociazioni, irrigazioni e lavorazioni oculate, ecc.);

b) difesa genetica (scelta di specie e varietà naturalmente resistenti). E' vietato l'utilizzo di materiale proveniente da tecniche di ingegneria genetica (DNA ricombinante);

c) equilibrio dell'agroecosistema (favorire le condizioni idonee alla riproduzione e diffusione dei limitatori naturali).


Interventi diretti


Sono vietati tutti gli antiparassitari ed i fitoregolatori chimici di sintesi puri o miscelati con prodotti ammessi dalla presente tabella.

Gli interventi diretti devono essere giustificati dalla presenza di un pericolo o danno tale da compromettere il risultato economico della coltura.





I prodotti per la difesa autorizzati sono esclusivamente i seguenti:



  • olii vegetali e animali;

  • piretro (preferibilmente con un sinergizzante naturale);

  • rotenone e relativi preparati commerciali (se ne consigli a un uso limitato);

  • saponi molli;

  • gelatine;

  • polvere di diatomee (litotamnio);

  • anidrite carbonica, azoto, ossigeno;

  • parassiti o predatori di insetti nocivi (es.: tricogramma, encarsia, ecc.);

  • preparati a base di batteri, virus, funghi e nematodi;

  • feromoni per lotta confusionale, monitoraggio, catture di massa;

  • trappole cromotropiche;

  • trappole luminose;

  • trappole alimentari;

  • zolfo e relativi preparati commerciali;

  • prodotti rameici (ossicloruro di rame, poltiglia bodolese), se ne consiglia un uso limitato;

  • silicati;

  • permanganato di potassio;

  • propoli e cera d'api;

  • bentonite;

  • polisolfuro di calcio (se ne consiglia un uso limitato);

  • preparati vegetali (decotti, macerati, infusi, ecc.);

  • preparati omoepatici, isopatici e biodinamici;

  • polvere di roccia;

  • bagnanti (saponi naturali, cenere di legna, ecc.);

  • è vietato l'uso di nicotina e derivati. E' ammesso l'uso dell'estratto di tabacco che deve essere autorizzato dall'associazione che effettua il controllo;

  • solfuro di potassio;

  • solfato di alluminio.


6. Colture protette:


E' ammessa la coltivazione in colture protette a condizione che:

a) le serre non siano riscaldate (è ammesso il riscaldamento dei luoghi di produzione di piantine da trapianto);

b) la copertura sia fatta ad un solo strato, in vetro o altro materiale ad esclusione del PVC. E' ammesso il doppio strato isolante esclusivamente per la produzione di piantine da trapianto;

c) venga prevista un'adeguata rotazione fra le colture, includendovi ogni due anni una concimazione verde relativamente agli impianti fissi.

Considerata la dinamica di accumulo dei nitrati nelle verdure in foglia è opportuno limitare molto la concimazione con azoto a pronto effetto.

L'etichettatura dei prodotti provenienti da coltivazioni protette deve contenere, oltre a quanto disposto dall'articolo 7 della legge, la dicitura "Prodotto coltivato in coltura protetta".


7. Potatura e sistemi di allevamento


Sono vietati gli interventi di modificazione della pianta con mezzi chimici.


8. Tecniche di maturazione e conservazione


E' vietato l'uso di sostanze chimiche di sintesi per anticipare la maturazione, per la conservazione e i trattamenti post-raccolta, nonchè l'uso di radiazioni ionizzanti a scopo conservativo.

Tabella A


Norme di agricoltura biologica


Premessa


Tutto ciò che non è espressamente contemplato nella presente tabella deve ritenersi proibito.


Parte I


Tecniche di produzione vegetale


1. Ambiente


Il suolo va protetto da smottamenti, erosioni, ristagni con adeguate sistemazioni ed interventi per lo sgrondo dell'acqua riducendo gli sbancamenti allo stretto necessario, con la precauzione di accantonare i primi 10 cm. di strato attivo da ridistribuire sul suolo a rimodellamento finito, prevedendo un periodo di conversione di almeno un anno.

E' incentivata la presenza di siepi per favorire la diversità e la complessità ambientale.

Le siepi di protezione dall'inquinamento esterno devono essere commisurate nell'altezza, nella larghezza, nello spessore e nelle specie vegetali ai diversi casi che ricorrono.

Le bonifiche devono rispettare l'assetto naturale del territorio.


2. Tecniche colturali


Sono vietate tutte le tecniche di coltivazione senza suolo.


Irrigazione


Le tecniche colturali devono essere finalizzate a ridurre l'uso di acqua irrigua il più possibile.

E' assolutamente vietato l'uso di tubature in plastica "a perdere".

L'intervento irriguo deve essere effettuato evitando conseguenze collaterali negative per i terreni e le colture.


Pacciamatura


E' proibito l'uso di film plastici contenenti PVC (policloruro di vinile).

La pacciamatura è raccomandata per i molteplici effetti positivi ed è consigliato l'uso di materiali biodegradabili.


Avvicendamenti e consociazioni


E' proibita la monosuccessione.

L'azienda agricola deve presentare ogni anno all'approvazione dell'associazione dei produttori che esplica il controllo il piano degli avvicendamenti colturali.

Negli avvicendamenti deve essere inserita sistematicamente una leguminosa annuale o poliennale o una coltura da sovescio.


Controllo erbe spontanee


E' proibito l'uso di erbicidi chimici di sintesi.

Si raccomanda il controllo delle malerbe con metodi colturali (rotazioni, pacciamatura, inerbimento controllato, false semine), diserbo meccanico, pirodiserbo, termodiserbo e metodo biodinamico (ceneri).


Disinfezioni e disinfestazioni del terreno


E' vietata la disinfezione e disinfestazione del terreno.

In caso di forte infestazione parassitaria sia animale che vegetale, ove le tecniche di rotazione e le opportune cure fitosanitarie non producessero effetti, il tecnico di campo può autorizzare la solarizzazione del terreno.

A questa deve succedere una coltura da sovescio.


Lavorazione del terreno


Evitare l'uso di macchinari ed attrezzi che provocano costipamento e destrutturazione del suolo.

L'uso dei macchinari e attrezzi deve essere limitato alle reali esigenze colturali.

Si raccomanda, per le lavorazioni profonde oltre i 30 cm., l'uso di strumenti discissori.


3. Concimazioni


Concimazioni organiche


La concimazione organica è alla base della fertilità del terreno e le pratiche colturali devono essere finalizzate al mantenimento e/o incremento del contenuto di humus.

I residui colturali possono essere compostati in superficie.

La sostanza organica deve essere maturata o compostata in ambiente aerobico.

E' ammesso l'uso di prodotti organici commerciali per i quali sia riconosciuta l'assenza di residui tossici (antibiotici, metalli pesanti, ecc.).

Nel sovescio l'interramento dovrà essere superficiale e avvenire solo alcuni giorni dopo lo sfalcio e la trinciatura.


Fertilizzanti minerali ammendanti e correttivi


E' consentito l'impiego dei seguenti fertilizzanti minerali, da distribuire preferibilmente sulla lettiera o durante il compostaggio, in relazione ai risultati dell'analisi chimica del suolo ed alle osservazioni fatte in azienda (flora, raccolti, malattie, salute del bestiame, ecc.):

a) rocce macinate non trattate chimicamente;

b) farina d'alghe;

c) cenere di legna;

d) argille;

e) borace.

Sono vietati i chelati:

a) solfato potassico (solo dopo l'autorizzazione dell'organismo di controllo);

b) scorie basiche (solo dopo l'autorizzazione dell'organismo di controllo);

c) solfato di magnesio.


4. Materiali di propagazione


E' vietato l'uso di portainnesti M27 e M29.

Le colture e le varietà devono essere scelte considerando i fattori ambientali e pedologici.

Dare la prevalenza a varietà resistenti a malattie e fitopatie.

E' consigliabile l'impiego di materiale proveniente da coltivazioni biologiche.


5. Cure fitosanitarie


interventi indiretti


Le pratiche adottate nella conduzione di un'azienda biologica devono permettere, nel tempo, di rendere irrilevanti o comunque basse le perdite causate dai parassiti.

Tra le pratiche che creano le condizioni per una difesa indiretta-preventiva si possono elencare:

a) difesa agronomica (fertilizzazione equilibrata, inerbimenti, consociazioni, irrigazioni e lavorazioni oculate, ecc.);

b) difesa genetica (scelta di specie e varietà naturalmente resistenti). E' vietato l'utilizzo di materiale proveniente da tecniche di ingegneria genetica (DNA ricombinante);

c) equilibrio dell'agroecosistema (favorire le condizioni idonee alla riproduzione e diffusione dei limitatori naturali).


Interventi diretti


Sono vietati tutti gli antiparassitari ed i fitoregolatori chimici di sintesi puri o miscelati con prodotti ammessi dalla presente tabella.

Gli interventi diretti devono essere giustificati dalla presenza di un pericolo o danno tale da compromettere il risultato economico della coltura.





I prodotti per la difesa autorizzati sono esclusivamente i seguenti:



  • olii vegetali e animali;

  • piretro (preferibilmente con un sinergizzante naturale);

  • rotenone e relativi preparati commerciali (se ne consigli a un uso limitato);

  • saponi molli;

  • gelatine;

  • polvere di diatomee (litotamnio);

  • anidrite carbonica, azoto, ossigeno;

  • parassiti o predatori di insetti nocivi (es.: tricogramma, encarsia, ecc.);

  • preparati a base di batteri, virus, funghi e nematodi;

  • feromoni per lotta confusionale, monitoraggio, catture di massa;

  • trappole cromotropiche;

  • trappole luminose;

  • trappole alimentari;

  • zolfo e relativi preparati commerciali;

  • prodotti rameici (ossicloruro di rame, poltiglia bodolese), se ne consiglia un uso limitato;

  • silicati;

  • permanganato di potassio;

  • propoli e cera d'api;

  • bentonite;

  • polisolfuro di calcio (se ne consiglia un uso limitato);

  • preparati vegetali (decotti, macerati, infusi, ecc.);

  • preparati omoepatici, isopatici e biodinamici;

  • polvere di roccia;

  • bagnanti (saponi naturali, cenere di legna, ecc.);

  • è vietato l'uso di nicotina e derivati. E' ammesso l'uso dell'estratto di tabacco che deve essere autorizzato dall'associazione che effettua il controllo;

  • solfuro di potassio;

  • solfato di alluminio.


6. Colture protette:


E' ammessa la coltivazione in colture protette a condizione che:

a) le serre non siano riscaldate (è ammesso il riscaldamento dei luoghi di produzione di piantine da trapianto);

b) la copertura sia fatta ad un solo strato, in vetro o altro materiale ad esclusione del PVC. E' ammesso il doppio strato isolante esclusivamente per la produzione di piantine da trapianto;

c) venga prevista un'adeguata rotazione fra le colture, includendovi ogni due anni una concimazione verde relativamente agli impianti fissi.

Considerata la dinamica di accumulo dei nitrati nelle verdure in foglia è opportuno limitare molto la concimazione con azoto a pronto effetto.

L'etichettatura dei prodotti provenienti da coltivazioni protette deve contenere, oltre a quanto disposto dall'articolo 7 della legge, la dicitura "Prodotto coltivato in coltura protetta".


7. Potatura e sistemi di allevamento


Sono vietati gli interventi di modificazione della pianta con mezzi chimici.


8. Tecniche di maturazione e conservazione


E' vietato l'uso di sostanze chimiche di sintesi per anticipare la maturazione, per la conservazione e i trattamenti post-raccolta, nonchè l'uso di radiazioni ionizzanti a scopo conservativo.


9. Conversione alla coltivazione biologica


La conversione è un periodo di passaggio dall'agricoltura convenzionale a quella biologica:

detto periodo non può essere inferiore a due anni e superiore a cinque.

In casi particolari l'associazione che effettua il controllo può autorizzare un'estensione o riduzione ad un anno del periodo di conversione.

Il processo di conversione può essere realizzato non contemporaneamente su tutta la superficie e lo si può effettuare appezzamento per appezzamento, fino alla conversione totale dell'azienda.

L'azienda deve sottoporre all'associazione che effettuata il controllo un piano pluriennale che prenda in esame l'intera superficie aziendale e stabilisca i tempi e i modi del processo di conversione.

Il piano di conversione può essere modificato annualmente, previa approvazione dell'associazione che effettua il controllo.

Limitatamente al periodo di conversione sono ammessi i prodotti e le tecniche di seguito riportati:



  • solfato potassico;

  • solfato magnesiaco;

  • solfato ferroso;

  • solfato potassico magnesiaco;

  • perfostato minerale;

  • olio bianco in assenza di frutti pendenti;

  • bagnanti.


Parte II


Norme di produzione animale


1. Condizione degli allevamenti


Gli animali devono essere allevati in condizioni idonee e nel massimo rispetto possibile delle esigenze fisiologiche e comportamentali.

I ricoveri devono essere sufficientemente areati, illuminati naturalmente e non eccessivamente umidi.

Gli animali devono potersi muovere liberamente anche se all'interno di box; per l'avicoltura è proibito l'allevamento in gabbia, ammesso solo per la cunicoltura, ma in gabbie igienicamente idonee ed in locali spaziosi ed areati.

Saranno favoriti gli allevamenti che utilizzano pascoli o alpeggi stagionali di natura integrativa.

E' vietata la stabulazione fissa permanente.

Le aziende hanno tempo fino al 1995 per adeguare le proprie strutture.

La consistenza degli allevamenti deve essere proporzionale alle dimensioni delle aziende ed alle capacità produttive delle colture foraggere e dei pascoli.

In ogni caso il carico di bestiame non dovrà superare le 3 UBA per ettaro.

Per gli avicoli deve essere sempre disponibile una superfice di almeno 5 mq. a capo.

I locali di ricovero degli animali devono essere provvisti di lettiera, costituita da materiale naturale.

Deve esserci un accesso facile e contemporaneo alle strutture destinate all'alimentazione e all'abbeveraggio.

E' vietato l'alimentazione contro la volontà dell'animale.


2. Interventi sull'autonomia e fisiologia dell'animale


Sono vietati il taglio del becco, la bruciatura dei tendini, delle ali ed ogni altra mutilazione.

E' ammesso il taglio dei denti per i suinetti.

E' vietato mettere gli "occhiali" al pollame.

La fecondazione artificiale è autorizzata dall'associazione che effettua il controllo solo in casi di comprovata necessità.

Sono vietate le pratiche di embrio-transfert e tutte le altre pratiche di manipolazione embrionale o cellulare.

E' vietato l'impiego di qualsiasi sostanza di origine sintetica che favorisca la crescita e la produzione, che stimoli l'appetito e che ostacoli il normale sviluppo dell'animale, come anche l'impiego di ormoni per l'induzione e la sincronizzazione dei calori.


3. Alimentazione


Sono ammessi esclusivamente alimenti di produzione biologica.

L'alimentazione deve basarsi di norma su foraggi, insilati e mangimi preparati con prodotti di origine aziendale, ottenuti con tecniche di coltivazione biologica.

Il ricorso ad alimenti extraziendali è ammesso quando rappresenta una integrazione ai prodotti aziendali ed a condizione che provengano da coltivazioni biologiche.

Vista tuttavia l'attuale irreperibilità di taluni alimenti biologici, è ammesso il ricorso ad alimenti non biologici in misura non superiore al 20% della sostanza secca ingerita giornalmente.

Gli insilati non devono superare il 20% della sostanza secca della razione; tale limite non è applicabile al caso del fienosilo.

L'uso dei concentrati non può superare il 40% della razione giornaliera ed il 30% della razione annuale dei poligrastrici.

Nei monogastrici deve essere prevista la disponibilità di alimenti fibrosi.

Come integratori proteici sono ammessi i lieviti, i pannelli ottenuti per pressione, la medica disidratata, il latte il siero e il latticello.

Nell'alimentazione dei giovani animali vanno utilizzati il colostro e il latte materno, sostituibili con colostro e latte biologici.

Il latte ricostituito di produzione industriale deve essere autorizzato dal tecnico, purchè non contenga antibiotici ed altri farmaci aggiunti.

Lo svezzamento non può avvenire prima dei tre mesi nei bovini; due mesi negli ovini - caprini; 35 giorni nei suini.

Possono essere usati gli integratori alimentari seguenti:



  • carbonato di calcio da rocce calciche macinate;

  • carbonato di calcio da alghe marine e calcaree;

  • carbonato doppio di calcio e magnesio naturale (dolomiti);

  • fosfato bicalcico biidrato precipitato;

  • carbonato di magnesio;

  • sale marino e salgemma grezzi o integrali;

  • zolfo in polvere;

  • carbone;

  • bentonite;

  • cereali germinati;

  • olio di fegato di pesce;

  • lievito di birra;

  • fermenti lattici;

  • bicarbonato di sodio.


E' vietato somministrare sostanze conservanti, urea, aminoacidi e sostanze coloranti di origine sintetica.


4. Acquisti


E' da preferire l'acquisto di animali da aziende biologiche.

Può essere definita biologica la carne di animali provenienti da aziende non biologiche, purchè l'acquisto sia effettuato entro il primo quarto della vita dell'animale.

Possono essere definiti biologici il latte e le uova prodotti da animali provenienti da aziende non biologiche, purchè siano trascorse dodici settimane dalla data di arrivo nell'azienda biologica.


5. Interventi veterinari


Consentite le tecniche di fitoterapia, isopatia, omeopatia e medicina naturale.

Nel caso che queste siano risultate insufficienti a risolvere il problema, è consentito l'utilizzo di farmaci convenzionali di sintesi, limitatamente ad un massino di due cicli di cure nella vita di un animale.

Degli interventi veterinari deve farsi menzione nel registro di stalla.

Sono vietate le somministrazioni preventive e/o sistematiche di farmaci di origine sintetica.

Per uso esterno sono ammessi lo zolfo, il solfuro di sodio e di potassio, il solfato di rame.


Tempi di carenza


In caso di utilizzo di farmaci di sintesi il tempo di carenza da applicare sarà il doppio di quello indicato sulla confezione del prodotto farmaceutico somministrato, con un periodo minimo di 12 giorni per latte e uova, 60 giorni per la carne.


Vaccinazioni


Sono autorizzate quelle obbligatorie per legge.

Sono ammesse altre vaccinazioni solo nel caso vi sia nella zona in forma endemica una particolare malattia che non può essere controllata con altri mezzi se non con prodotti di sintesi.


6. Igiene dei locali e delle attrezzature


Per il mantenimento dell'igiene e la pulizia dei locali e delle attrezzature sono ammessi soltanto i seguenti prodotti:



  • sapone;

  • acqua calda a 90 gradi;

  • vapore;

  • calce;


uso alternato di basi e di acidi seguito da lavaggio prolungato con acqua.


7. Conversione alla produzione e zootecnica biologica


La durata del periodo di conversione va da un minimo di due anni a un massino di tre anni.

Durante il periodo di conversione devono essere rispettate le stesse norme della produzione animale biologica.

L'allevamento zootecnico può trovarsi in momenti diversi dal terreno per la fase di conversione biologica.



Allegati

Fac simile di scheda aziendale (art. 8, comma 5)

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Allegati

Tabella C


Norme per la trasformazione dei prodotti biologici


Tutto ciò che non è espressamente contemplato nella presente tabella deve ritenersi proibito.

Nella trasformazione e conservazione delle produzioni agricole biologiche sono ammesse le seguenti tecniche:



  • conservazione sottovetro;

  • pastorizzazione;

  • cottura;

  • refrigerazione;

  • congelamento;

  • surgelazione;

  • fermentazione;

  • essiccazione;

  • macinazione;

  • estrazione con metodi fisici non distruttivi;

  • caseificazione;

  • coagulazione;

  • salatura;

  • affumicatura (con fumo di legna);

  • distillazione;

  • macerazione e percolazione;

  • metodo ipobarico.


E' altresì ammesso l'uso delle seguenti sostanze:



  • zucchero;

  • lieviti selezionati per enologia, solo nei casi autorizzati dall'associazione che esercita il controllo;

  • conservanti (antiossidanti, acidificanti e antimicrobici) solo se di comprovata origine naturale nei limiti previsti dalla vigente legge e se autorizzati dall'associazione che effettua il controllo;

  • sale marino;

  • lieviti naturali per prodotti di biscotteria;

  • fermenti lattici;

  • caglio;

  • agar-agar.


Nella vinificazione è ammesso soltanto l'uso dei seguenti chiarificanti: caseina pura, bentoniti non sodiche, gelatina in scaglie o polvere (vietata la forma liquida).

E' autorizzato l'uso di anidrite solforosa escludendo i suoi sali e lo zolfo in pasticche in supporti di amianto.

I contenuti massimi di anidrite solforosa ammessi nei vini al momento del consumo andranno stabiliti dal comitato per l'agricoltura biologica di cui all'articolo 4 della legge.

E' vietata la pastorizzazione del vino.

Nella produzione di confetture e marmellate è vietato l'uso di pectine.

Nella produzione di olii vegetali, compreso l'olio vergine di oliva, la temperatura della pasta in tutte le fasi del ciclo di lavorazione non deve superare i 37° C.

Nella produzione di paste e affini la temperatura massima di essiccazione non deve superare i 45° C e non è consentito l'uso del glutine, delle proteine idrosolubili del latte, di uova conservate, giallo e albume d'uovo in forma separata, glutammato monosodico, coloranti di varia natura e antifermentativi.

I materiali utilizzati in tutte le attività di trasformazione biologica non devono cedere molecole di sintesi chimica ai prodotti in fase di lavorazione.

Sulle etichette di vendita dei prodotti trasformati dovranno essere dettagliatamente menzionate le tecniche e le sostanze usate nella trasformazione e conservazione, la data o il periodo di produzione, la data di confezionamento e di scadenza del prodotto.

Le aziende di trasformazione biologica devono inoltre indicare la provenienza del prodotto di base. Vino, olio, miele e conserve dovranno essere confezionati esclusivamente in vetro, con tappi in sughero o con capsule metalliche e sottocapsula che non sia a diretto contratto con il prodotto; frutta e verdura non dovranno essere confezionati in contenitori di materiali plastici; per gli altri prodotti preferire vetro, legno, tessuti vegetali, carte, cartoni per alimenti non sbiancati e non trattati con sostanze plastificate o altri prodotti sintetici.