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Atto:LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 40
Titolo:Statuto della Comunità montana del Catria e del Nerone - Zona D.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 novembre 1974, n. 47 - supplemento n. 29)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 31, l.r.16 gennaio 1995, n.12, con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della comunità montana, e dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'art. 5 ultimo comma, della legge regionale 6.6.1973, n. 12, lo Statuto della comunità del Catria e del Nerone - zona D, nel testo allegato alla presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.

Allegati

ARTICOLO 1

Costituzione e sede della comunità

Il presente statuto disciplina la comunità montana del Catria e del Nerone costituita, a norme dell' art. 3 della legge regionale 6- 6- 1973, n. 12, nonchè ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, tra i comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Fratterosa, Frontone, Pergola, Piobbico, Serra S. Abbondio i cui territori, classificati montani, ricadono nella zona omogenea "D" delimitata dall' art. 2 della citata legge regionale.

La comunità montana, ente di diritto pubblico, ha sede in Cagli.


ARTICOLO 2

Norme e scopi della comunità


La comunità , disciplinata dai principi generali della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, è l'unità elementare di programmazione socio - economica e urbanistica nel territorio di competenza.

La stessa promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, culturale, turistica e sportiva della zona.

In particolare si propone i seguenti fini:

a) predisporre, coordinare e attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico e del razionale riassetto del territorio in funzione delle esigenze di difesa del suolo e della protezione della natura;

b) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonea alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

c) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e in particolare a impedire lo spopolamento dei territori e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare a esso conseguenti;

d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona;

e) formulare, aggiornare e attuare, con la partecipazione della popolazione interessata, il piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della zona, al fine di contribuire a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali;

f) redigere, a norma dell'art. 23 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, il piano urbanistico per l'assetto del comprensorio, allo scopo di coordinare e orientare l'attività urbanistica dei comuni e degli enti interessati;

g) redigere il piano regolatore intercomunale previa delega dei comuni interessati.


ARTICOLO 3

Attuazione dei fini istituzionali


La comunità montana, per l'attuazione dei propri fini e dei compiti stabiliti dagli artt. 6 e 7 della legge 6 giugno 1973, n. 12, intesi a realizzare il disposto degli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102:

a) appronta e attua il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona e a tale scopo coordina anche l'attività degli enti operanti nel territorio;

indirizza l'attività e le iniziative degli operatori privati;

b) adotta il piano urbanistico allo scopo di orientare e coordinare l'attività urbanistica nel proprio territorio sulla base del piano regionale di assetto territoriale;

c) promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione nei diversi settori economici;

d) organizza apposite consultazioni con le forze sindacali, economiche, professionali, cooperative, culturali, consorziali e con le comunanze universitarie agrarie o loro consorzi presenti nel territorio della comunità , al fine di favorire la loro partecipazione al processo di formazione e attuazione della programmazione;

e) verifica che le opere previste dall'art. 2 lettera a) della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della comunità , anche se non previsti nei piani degli enti stessi, non siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo, ai sensi del secondo comma dell'art. 25 della legge regionale n. 12 del 1973;

f) sostituisce, nella esecuzione delle opere, gli enti, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

g) può assumere le funzioni proprie dei comuni che la costituiscono nonchè degli altri enti che operano nel territorio quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

h) può affidare ad altri enti operanti nel territorio della comunità la esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

i) può acquistare, espropriare o prendere in affitto e gestire terreni nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli e riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 1102;

l) può essere destinataria di deleghe della Regione ai sensi dell'art. 7 lettera d) della legge regionale n. 12 del 1973;

m) può favorire la costituzione tra gli enti interessati o costituire con essi o con altre comunità , appositi consorzi, aziende o uffici, per la gestione dei beni pascolivi e boschivi appartenenti alla comunità o ad altri enti. Tali consorzi, aziende o uffici potranno avvalersi dei benefici previsti nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12;

n) può promuovere e partecipare a consorzi, associazioni e altri organismi tra comunità montane e altri enti per la gestione di specifiche risorse e servizi.


ARTICOLO 4

Servizi e fini particolari


Per l'attuazione di specifici servizi e per fini particolari la comunità montana può collegarsi con altre comunità previa deliberazione assunta dal consiglio comunitario con la maggioranza assoluta dei suoi membri.


ARTICOLO 5

Organi della comunità


La comunità montana è retta dai seguenti organi:

- consiglio comunitario;

- giunta esecutiva;

- presidente della giunta;

- collegio dei revisori dei conti.


ARTICOLO 6

Consiglio - composizione – durata


Il consiglio comunitario è composto dai rappresentanti dei comuni membri eletti, nel proprio seno, dai rispettivi consigli comunali.

I comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti sono rappresentati da 5 consiglieri di cui 2 appartenenti alle minoranze.

I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono rappresentati da 3 consiglieri di cui 1 appartenente alle minoranze.

Il consiglio comunitario dura in carica 5 anni.

I singoli consiglieri durano in carica fino a quando non siano sostituiti dai successivi nominati dai rispettivi consigli comunali.

Ogni consiglio comunale, ogni qualvolta è rinnovato, elegge i propri rappresentanti nel consiglio comunitario, nella seduta immediatamente successiva a quella in cui sono stati eletti il sindaco e la giunta comunale.

I rappresentanti di ogni consiglio comunale disciolto restano in carica anche durante la gestione commissariale fino a successiva nomina del nuovo consiglio comunale.


ARTICOLO 7

Ineleggibilità – incompatibilità


L'ufficio di componente degli organi della comunità è incompatibile con la qualifica di dipendente dei comuni partecipanti.

E' altresì incompatibile con detto ufficio la dipendenza della comunità.

Il consiglio della comunità , competente a dichiarare la convalida di tutti i suoi membri, decide sui casi di incompatibilità nella seduta successiva al verificarsi dei fatti che la determinano.

I consiglieri dichiarati decaduti per incompatibilità e per le cause generali di decadenza dai pubblici uffici, sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina, contenute nel precedente art. 6.

Per quanto non previsto nel presente articolo si richiamano le norme in materia, in quanto applicabili, contenute nel vigente testo unico della legge comunale e provinciale.


ARTICOLO 8

Mozioni - interpellanze - interrogazioni


Ogni consigliere ha il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione.

La richiesta di iscrizione all'ordine del