Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 05 novembre 1992, n. 49
Titolo:Norme sui procedimenti contrattuali regionali.
Pubblicazione:( B.U. 11 novembre 1992, n. 96 bis)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:OPERE PUBBLICHE
Materia:Disciplina degli appalti
Note:Abrogata dall'art. 8 della l.r. 22 luglio 2013, n. 19.

Sommario


TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Norme applicabili)
Art. 3 (Amministrazioni aggiudicatrici)
TITOLO II Attività preliminari e di progettazione
Art. 4 (Elenchi annuali dei contratti)
Art. 5 (Responsabili del procedimento in materia contrattuale)
Art. 6 (Deliberazioni a contrattare)
Art. 7 (Progettazione)
Art. 8 (Uffici tecnici di progettazione)
Art. 9 (Progettazione esterna)
Art. 10 (Contratto d'incarico professionale)
TITOLO III Forme di contrattazione
Art. 11 (Commissione giudicatrice)
Art. 12 (Inviti)
Art. 13 (Appalto concorso)
Art. 14 (Trattativa privata)
Art. 15 (Particolari contenuti dei contratti)
Art. 16 (Criteri di aggiudicazione ed offerte anomale)
Art. 17 (Esclusione dalla contrattazione)
Art. 18 (Relazione finale del responsabile del procedimento)
Art. 19 (Disposizioni particolari)
TITOLO IV Esecuzione del contratto
Art. 20 (Varianti e fidejussione)
Art. 21 (Indagini ispettive nei cantieri)
Art. 22 (Tipi di collaudo)
Art. 23 (Commissioni di collaudo)
Art. 24 (Incompatibilità)
Art. 25 (Operazioni di collaudo)
TITOLO V Requisiti di sicurezza dei lavoratori
Art. 26 (Progettazione e requisiti di sicurezza)
Art. 27 (Piani per la sicurezza dei cantieri)
Art. 28 (Compiti del direttore dei lavori in materia di sicurezza)
TITOLO VI Rilevazione dati e osservatorio regionale
Art. 29 (Osservatorio regionale delle opere pubbliche)
Art. 30 (Rilevazione dei dati e notiziario regionale)
TITOLO VII Norme finali e transitorie
Art. 31 (Spese in economia)
Art. 32 (Capitolati)
Art. 33 (Norme transitorie e abrogazioni)

TITOLO I
Disposizioni generali



1. La presente legge disciplina i procedimenti contrattuali della Regione e delle altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, nell'ambito dei principi contenuti nelle leggi dello Stato e della normativa comunitaria recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico nazionale.


1. Agli appalti pubblici di forniture di beni, compresa l'eventuale installazione, di importo superiore ai 40 milioni di lire, IVA esclusa, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
2. Alle procedure di affidamento, sotto qualsiasi forma, di lavori pubblici di importo superiore ai 100 milioni di lire, IVA esclusa, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
3. Ai fini della presente legge la concessione di costruzione e gestione è equiparata all'appalto. La deliberazione che prevede la gestione dell'opera da parte del costruttore che l'ha realizzata deve essere motivata anche in relazione all'esistenza delle specifiche capacità tecnico-professionali necessarie alla gestione stessa.
4. Fino all'entrata in vigore delle norme statali di attuazione delle direttive comunitarie in materia, le disposizioni della presente legge si applicano anche agli appalti pubblici di forniture e a quelli aventi ad oggetto la realizzazione di opere per la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua potabile, la produzione e l'erogazione di energia.


1. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) la Regione;
b) l'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche, le aziende di promozione turistica, gli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, gli enti regionali per il diritto allo studio universitario, i consorzi di sviluppo industriale, i consorzi di bonifica, gli enti fieristici e gli altri enti dipendenti dalla Regione;
c) le provincie, i comuni e le comunità montane, i loro consorzi e forme associative, gli enti, aziende e istituzioni dipendenti dagli enti locali e le forme di gestione dei servizi pubblici da questi costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Si considerano altresì amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui alla presente lettera, quando per la copertura della spesa relativa alle pubbliche forniture utilizzano, in misura superiore al 50% del relativo importo, il contributo della Regione;
d) le unità sanitarie locali;
e) le società a partecipazione regionale, gli enti di cui all'articolo 2 del D.L. 19 dicembre 1991, n. 406, nonchè gli enti sovvenzionati di cui all'articolo 3 del decreto stesso.

TITOLO II
Attività preliminari e di progettazione



1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici redigono un elenco dei contratti, per gli importi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, dei quali prevedono la stipulazione nell'anno successivo, con l'indicazione per ciascuno di essi, del procedimento, dell'oggetto e del tempo previsto per la stipulazione.
2. L'elenco è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
3. Nel deliberare la stipulazione di un contratto non previsto nell'elenco, l'amministrazione aggiudicatrice indica le ragioni sopravvenute che lo rendono necessario.
4. Le modificazioni e integrazioni all'elenco con l'indicazione delle ragioni sopravvenute sono soggette alle forme di pubblicità annuale di cui al comma 2, da espletare entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute.


1. Nel rispetto delle norme di individuazione dei responsabili del procedimento, l'amministrazione aggiudicatrice definisce, in ragione della natura ed oggetto dei contratti, le responsabilità dei singoli uffici o servizi e dei singoli funzionari per quanto attiene allo svolgimento delle attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale.
2. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, la giunta regionale organizza presso i servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo apposite unità specializzate delle quali possono avvalersi gli enti locali.


1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la forma di contrattazione prescelta, l'ammontare del contratto, il responsabile e i tempi del procedimento, i tempi di esecuzione, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, le capacità economiche e tecniche richieste alle imprese, i limiti di ricorso al subappalto e le altre clausole ritenute essenziali.

2. Il responsabile del procedimento, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 30, sottopone all'esame della giunta regionale il progetto di deliberazione a contrattare e, ottenuta l'approvazione, adotta tutti gli atti relativi alla formazione, all'aggiudicazione e alla stipulazione del contratto. Cura inoltre gli adempimenti relativi alle fasi di progettazione e svolge la vigilanza sull'esecuzione del contratto.
3. La deliberazione a contrattare è assunta dalla giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 88 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
4. Per gli enti dipendenti dalla Regione, le disposizioni dei precedenti commi si applicano intendendo sostituiti alla giunta regionale e ai servizi il corrispondente organo deliberante e il corrispondente servizio degli enti stessi.
5. Per gli enti locali resta salvo quanto previsto, in materia di deliberazioni a contrattare, delle norme statutarie e regolamentari dettate in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 e quanto previsto, in materia di responsabile del procedimento, dalle norme dettate in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.


1. La realizzazione dei lavori pubblici è attuata previa predisposizione, a cura delle amministrazioni aggiudicatrici, dei seguenti progetti di livello crescente di definizione tecnica:
a) progetto preliminare;
b) progetto definitivo;
c) progetto esecutivo.

2. I progetti preliminari sono finalizzati, a mezzo di disegni, relazioni e preventivi sommari, alla individuazione, per tutti i lavori da realizzare, delle caratteristiche funzionali, spaziali, tipologiche, tecnologiche, dei costi e dei tempi di costruzione e del loro impatto ambientale. Comprende la predisposizione di disegni e di specifiche tecniche esigenziali, atti ad illustrare le opere edili principali, le strutture sia in elevazione sia in fondazione e le caratteristiche funzionali fondamentali di ciascun tipo di impianto, nonchè di preventivi di costo anche parametrici e di piani di esecuzione temporale.
3. I progetti definitivi sono finalizzati a precisare le caratteristiche funzionali, spaziali, tecnologiche, prestazionali, economiche dei lavori da realizzare ed a dimostrarne la conformità alle norme presso tutte le autorità al cui esame sia eventualmente subordinata l'approvazione dei progetti stessi. Comprendono la redazione di disegni, di specifiche tecniche e prestazionali, di relazioni giustificative delle strutture, delle sezioni idriche e di quelle stradali e simili, atti a definire sia le caratteristiche tecnologiche e funzionali di ogni elemento costituente i lavori da realizzare, sia le loro interrelazioni, sia la verifica definitiva dell'impatto ambientale, nonchè di preventivi quantitativi ed economici, redatti in base a computi metrici ancorchè non particolareggiati, e di piani di esecuzione temporale.
4. I progetti esecutivi sono finalizzati a definire i lavori, sia nelle parti fondamentali, sia in quelle integrative e complementari, in ogni aspetto complessivo e particolare ed a identificarne ogni elemento per forma, tipologia, qualità e dimensione. Comprendono:
a) elaborati grafici di insieme e di dettaglio nelle scale più opportune con le notazioni metriche necessarie a descrivere le opere in ogni loro contenuto edilizio, architettonico, struturale, impiantistico ed a consentirne compiutamente la materiale costruzione;
b) relazioni dei calcoli statistici e delle strutture;
c) relazioni del dimensionamento delle sezioni idriche, di quelle stradali e simili;
d) specifiche tecniche descrittive;
e) preventivi quantitativi ed economici particolareggiati.

5. Le imprese che partecipano alle procedure di scelta del contraente di cui alla presente legge sono tenute a dichiarare di aver preso visione dei progetti e, in caso di progetti esecutivi, devono altresì esprimersi sulla loro fattibilità.
6. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero del concessionario, il sindaco del comune nel cui territorio i lavori devono essere localizzati, autorizza l'accesso a immobili non in disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice o del concessionario per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione.
7. Negli appalti di sola esecuzione e nelle concessioni aventi per oggetto la costruzione e la gestione, l'amministrazione aggiudicatrice predispone i progetti preliminari, definitivo ed esecutivo. Negli appalti di progettazione ed esecuzione da aggiudicare con le procedure di cui all'articolo 13, l'amministrazione aggiudicatrice predispone il progetto preliminare, restando affidata all'appaltatore la progettazione definitiva ed esecutiva.
8. Nei contratti di appalto, di progettazione ed esecuzione l'amministrazione aggiudicatrice, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.
9. Nelle concessioni aventi per oggetto la costruzione e la gestione, le spese per la progettazione sono poste a carico del concessionario.
10. Negli appalti di importo inferiore a 500 milioni di lire l'amministrazione aggiudicatrice predispone i soli progetti preliminari ed esecutivi.


1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla progettazione delle opere tramite i propri uffici tecnici.
2. Gli enti locali possono provvedere alla progettazione delle opere o alla direzione dei lavori avvalendosi dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo della Regione e degli uffici tecnici degli istituti autonomi case popolari e degli enti dipendenti dalla Regione, oppure possono chiedere alla provincia o alla Regione e agli enti da queste dipendenti l'assistenza tecnica e amministrativa in ordine alla progettazione.


1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, con deliberazione motivata, in presenza delle ragioni che lo consentano ai sensi delle norme vigenti, l'incarico di progettazione a liberi professionisti.
2. Nella deliberazione sono indicate le ragioni che non consentono di provvedere alla progettazione attraverso gli uffici dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. L'incarico può essere conferito solo a professionisti iscritti all'albo o a società di persone formate tra professionisti iscritti. La relativa deliberazione fornisce la motivazione in ordine alla scelta del progettista.
4. L'incarico a società di capitali, è consentito, quando siano richieste, oltre alla progettazione, anche attività non rientranti tra le prestazioni proprie di professionisti iscritti ad albi, che debbono essere svolte preliminarmente e che non abbiano valore marginale rispetto alle prestazioni da richiedere a professionisti. In tal caso, all'atto di conferimento dell'incarico, deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa della necessità delle attività preliminari. Il compenso per le prestazioni preliminari è separatamente indicato nel contratto.
5. Il progettista prescelto non può dar corso all'incarico se non quando è diventata esecutiva la deliberazione di assegnazione.
6. I progetti devono in ogni caso essere sottoscritti dai professionisti, iscritti all'albo, che li hanno redatti.
7. L'incarico per la progettazione non può cumularsi con quello per il reperimento dei fondi.
8. Per le progettazioni di lavori pubblici d'importo superiore a 2 miliardi di lire, IVA esclusa, si osservano inoltre le seguenti disposizioni:
a) della deliberazione di affidare a liberi professionisti l'incarico di progettazione viene dato avviso nel bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale;
b) l'incarico non può essere assegnato prima che siano decorsi venti giorni dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione;
c) chi ha interesse può richiedere di essere invitato alla gara ufficiosa per l'assegnazione dell'incarico alla quale sono ammessi almeno tre professionisti;
d) l'esclusione dalla gara e la scelta del progettista sono motivate con riferimento ai criteri indicati nella deliberazione di cui alla lettera a).



1. Il contratto di incarico professionale stabilisce che il progetto da predisporre sia corredato da un programma dei lavori con l'indicazione dei criteri seguiti nella redazione e da una relazione indicante:
a) le ragioni per le quali si sono ritenute necessarie soltanto le categorie di lavori previste nel progetto;
b) i lavori che, pur non previsti nel progetto, si ritiene possano diventare necessari in corso di esecuzione;
c) i prezzi dei lavori con la relativa analisi;
d) l'ammontare delle somme che, sui fondi stanziati, debbono rimanere a disposizione dell'amministrazione, con le ragioni tecniche ed economiche che lo giustificano;
e) le categorie e l'ammontare dei lavori per i quali può essere consentito il subappalto con l'indicazione delle ragioni tecniche che lo giustificano.

2. Il contratto deve inoltre prevedere che, sulle somme liquidate per compensi professionali, il 20% sia trattenuto a titolo di cauzione e sia pagato a collaudo avvenuto, se non sono emerse responsabilità del progettista.
TITOLO III
Forme di contrattazione



1. Negli enti locali la commissione giudicatrice per le procedure di gara è formata ai sensi delle norme statutarie e regolamentari dettate in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Nella Regione la commissione giudicatrice è composta da:
a) il responsabile del servizio competente o un suo delegato, che la presiede;
b) un funzionario addetto al servizio legale;
c) uno o due tecnici esperti nel settore, nominati dalla giunta regionale con l'indicazione dei criteri seguiti nella scelta.

3. Funge da segretario della commissione il dirigente del servizio provveditorato, economato e contratti o suo delegato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche agli enti dipendenti dalla Regione e alle società a partecipazione regionale sulla base e in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.
5. La commissione giudicatrice opera con la presenza di tutti i membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.


1. Alle gare per l'aggiudicazione mediante licitazione privata o appalto-concorso devono essere invitate tutte le imprese idonee.
2. Quando la gara è preordinata all'affidamento in concessione, gli inviti devono indicare lo schema di convenzione predisposto dal concedente.


1. Si fa luogo ad appalto concorso soltanto quando sono richieste prestazioni prevalentemente di ricerca anche applicata o di natura artistica.
2. La natura di ricerca o artistica delle prestazioni deve essere illustrata da apposita relazione tecnica.
3. Nell'appalto concorso le imprese partecipanti, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, compilano il progetto e specificano le condizioni e i prezzi in relazione ai quali sono disposte ad eseguire la prestazione.
4. Nessun compenso o rimborso è dovuto in relazione ai progetti presentati. L'amministrazione acquista la proprietà del progetto presentato dall'aggiudicatario. L'offerente può utilizzare il progetto passato in proprietà dell'amministrazione soltanto con il consenso di questa.
5. Salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo, il procedimento di gara è disciplinato dalle disposizioni sulla licitazione privata in quanto compatibili.
6. Gli appalti concorso sono aggiudicati, su parere dell'apposita commissione tecnica costituita dall'amministrazione aggiudicatrice e formata da:
a) il responsabile del servizio competente o suo delegato che la presiede;
b) due o tre esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.

7. Ove nessuna delle offerte risulti rispondente alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, questa può motivatamente disporre la rinnovazione della procedura con l'eventuale adozione di nuove ed ulteriori prescrizioni.


1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo previa procedura negoziata con almeno tre ditte, salvo che con deliberazione motivata ne venga dimostrata l'impossibilità.
2. La trattativa privata è consentita per i contratti di pubbliche forniture di valore non superiore a 40 milioni di lire, IVA esclusa, e per i contratti di lavori pubblici di importo non superiore a 100 milioni di lire, IVA esclusa, a condizione che:
a) nell'anno in corso non siano stati stipulati con lo stesso contraente contratti aventi ad oggetto prestazioni identiche e complementari;
b) il contratto non sia soggetto a rinnovazione tacita o ad altra analoga forma di proroga.

3. Per i contratti di importo superiore ai limiti indicati al comma 2, il ricorso alla trattativa privata è consentito esclusivamente nei casi indicati dalle direttive comunitarie e dalle norme statali di attuazione.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 69 della L.R. 24 ottobre 1981, n. 31.
5. In caso di ricorso alla trattativa privata, la congruità dei prezzi di aggiudicazione è attestata dai competenti uffici o servizi delle amministrazioni aggiudicatrici.
6. La deliberazione che conclude la fase di negoziazione dà atto della procedura seguita, facendo esplicito riferimento all'attestazione di congruità del prezzo.


1. Per tutti i contratti deve essere previsto un termine di durata. La proroga tacita o altre clausole equivalenti non sono consentite.
2. Per i contratti di appalto di opere pubbliche possono essere previste forme incentivanti, determinate secondo criteri prefissati, in caso di ultimazione dei lavori prima del termine contrattuale.
3. I contratti dai quali deriva alla Regione un'entrata in denaro come corrispettivo del trasferimento o del godimento di beni o della prestazione di un servizio sono stipulati a seguito di asta pubblica.
4. La Regione può procedere a trattativa privata per i contratti, con chiunque stipulati, che a fronte di un'entrata in denaro comportano per la Regione stessa solo obbligazioni di non fare o, comunque, nessun onere finanziario.


1. Ad eccezione dell'appalto-concorso, qualunque sia la procedura prescelta per l'aggiudicazione dei contratti, si segue il criterio del massimo ribasso e non sono comunque ammesse offerte in aumento. Per l'aggiudicazione della concessione di costruzione e gestione si segue il criterio della durata della concessione.
2. E' considerata anomala, insieme a quelle successive, l'offerta che, rispetto a quella che immediatamente la precede, presenta un ribasso pari o superiore a sette punti percentuali.
3. A chi ha presentato offerte anomale sono richieste le ragioni che giustificano il ribasso proposto. Sono escluse le offerte per le quali sono state presentate giustificazioni ritenute insufficienti, anche con riferimento ai costi dei piani di sicurezza.


1. Sono esclusi da ogni forma di contrattazione con l'amministrazione aggiudicatrice i soggetti che nell'esecuzione di precedenti contratti con l'amministrazione stessa ovvero con altre amministrazioni siano risultati inadempienti o colpevoli di gravi negligenze.
2. Tali soggetti possono essere riammessi a contrattare, qualora l'amministrazione ritenga sulla base di nuove circostanze sopravvenute che essi siano in grado di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni.
3. Non sono ammessi alla contrattazione, in qualsiasi forma si svolga, i concorrenti indicati dall'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. Se le vicende ivi previste si verificano durante la fase di contrattazione, quest'ultima si estingue in seguito ad apposita comunicazione dell'amministrazione.


1. In caso di ricorso alla licitazione privata o all'appalto concorso o alla trattativa privata, il responsabile del procedimento redige una relazione contenente: la motivazione del ricorso alla procedura prescelta; la denominazione e la sede dell'amministrazione aggiudicatrice; il valore e l'oggetto del contratto; il numero, la denominazione e la sede di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione; il numero, la denominazione e la sede dei candidati invitati a presentare offerte e di quelli eventualmente respinti; le ragioni per cui determinate candidature sono state respinte; la denominazione e la sede dell'aggiudicatario; l'eventuale parte di appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi.
2. Se si è fatto luogo a trattativa privata, la relazione indica anche le norme che l'anno consentita.


1. Le norme del presente articolo si applicano ai contratti di cui all'articolo 2, di importo inferiore ai limiti per essi rispettivamente stabiliti dalle direttive comunitarie e dalle norme statali di attuazione.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici comunicano, mediante apposito avviso, da pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione, il risultato dell'appalto aggiudicato, entro e non oltre quarantotto giorni dalla aggiudicazione del contratto. L'avviso contiene l'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, l'indicazione dell'impresa prescelta e del sistema di aggiudicazione adottato.
3. Il bando di gara è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione con spese a carico della Regione stessa e, limitatamente ai contratti di lavori pubblici d'importo superiore a 500 milioni di lire, su almeno un giornale a diffusione nazionale. Il bando è inviato alla Regione entro e non oltre una settimana dall'approvazione. La pubblicazione è effettuata entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di procedura accelerata i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.
4. La data di spedizione del bando di gara, da assumere a riferimento per il computo dei termini di ricezione delle domande e delle offerte, è quella per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione
TITOLO IV
Esecuzione del contratto



1. L'amministrazione aggiudicatrice procede ad una nuova aggiudicazione qualora le varianti superino un quarto del contratto.
2. Qualora si rende necessaria l'approvazione di una variante al progetto a causa di un insufficiente o errato progetto esecutivo, il progettista risponde personalmente nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per un importo da definire nel contratto di incarico professionale.
3. Il bando di gara deve prevedere che l'appaltatore stipuli una fideiussione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, di entità non inferiore al 40% dell'importo totale del contratto, a tutela del puntuale rispetto dei tempi di esecuzione e consegna e della corretta realizzazione dell'opera.


1. La giunta regionale può disporre in ogni tempo, anche su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203, indagini ispettive nei cantieri dislocati nel territorio regionale dirette ad accertare la regolarità della loro conduzione.
2. Gli ispettori sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale. Lo stesso provvedimento regola le modalità di svolgimento delle operazioni ispettive e l'ambito dei poteri di controllo affidati agli ispettori. Le ispezioni relative ai controlli sulla sicurezza sono effettuate con l'assistenza dei servizi competenti delle unità sanitarie locali.
3. Alle operazioni di verifica possono presenziare il direttore dei lavori, un rappresentante dell'impresa appaltatrice e, ove presente, il delegato di cantiere. Delle operazioni di verifica e delle risultanze finali delle indagini disposte, è redatto verbale sottoscritto dagli ispettori e controfirmato dal direttore dei lavori e dal rappresentante dell'impresa esecutrice i quali possono richiedere l'inserimento di proprie osservazioni.
4. Il verbale è trasmesso, per le rispettive determinazioni, al presidente della giunta regionale, all'amministrazione aggiudicatrice, all'unità sanitaria locale competente per territorio e, per conoscenza, alla cassa edile provinciale.
5. Qualora nella conduzione dei lavori vengano rilevate irregolarità o omissioni imputabili al direttore dei lavori, copia del verbale è inviata anche all'ordine professionale di appartenenza per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. La responsabilità a carico del direttore dei lavori per irregolarità od omissioni connesse all'espletamento dell'incarico, accertata dai rispettivi ordini professionali o dagli enti di appartenenza, comporta la pubblicazione della relativa notizia nel bollettino ufficiale della regione. A partire dal giorno della pubblicazione, per cinque anni, non possono essere affidati allo stesso professionista nuovi incarichi di progettazione o di direzione dei lavori.


1. I collaudi possono essere effettuati ad avvenuta esecuzione dell'opera o in corso di realizzazione. L'amministrazione ha la facoltà di richiedere al collaudatore notizie e informazioni sullo stato di realizzazione dell'opera.
2. Il collaudo finale riguarda l'intera opera o parti di essa e deve tener conto dei collaudi eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni in materia di strutture e di impianti.
3. Il collaudo finale è diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonchè ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'amministrazione.
4. Per i lavori non eccedenti l'importo di lire 500 milioni il certificato di collaudo è sostituito da un atto del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.


1. Per le opere di particolare complessità tecnica il cui valore superi i 2.000 milioni di lire e, di norma, per opere di importo superiore a 5.000 milioni di lire sono nominate commissioni collaudatrici composte da non più di tre tecnici, di cui uno è nominato presidente. Ove occorra, le commissioni sono integrate da un pubblico funzionario in servizio appartenente al profilo giuridico-amministrativo o contabile. Le commissioni di collaudo sono collegi perfetti; a parità di voti prevale quello del presidente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione.
3. Gli incarichi di collaudo sono pubblicati per estratto nel bollettino ufficiale della regione a cura delle amministrazioni interessate.


1. L'incarico di collaudo non può essere affidato a coloro che:
a) abbiano preso comunque parte alla progettazione o alla direzione dei lavori per l'opera da collaudare;
b) siano impiegati dello stesso servizio dell'amministrazione aggiudicatrice alla quale appartiene chi ha diretto i lavori;
c) abbiano, o abbiano avuto nei tre anni precedenti, rapporti professionali o economici con persone o imprese che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla realizzazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori per l'opera da collaudare;
d) siano comunque cointeressati ai lavori da collaudare.

2. L'insussistenza delle ragioni di incompatibilità deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati, sotto la loro personale responsabilità, contestualmente all'accettazione dell'incarico.


1. Le operazioni di collaudo, l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'amministrazione aggiudicatrice devono essere compiute nel termine previsto dal capitolato speciale d'appalto e in ogni caso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
3. L'amministrazione aggiudicatrice provvede all'approvazione del certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione dei lavori, entro due mesi dalla scadenza dei termini sopra stabiliti.
4. Se il collaudatore rileva difformità dal contratto, dichiara la prestazione ugualmente collaudabile se idonea a soddisfare gli interessi dell'amministrazione. In questo caso determina le riduzioni di prezzo e gli addebiti a carico del contraente.
5. Se il collaudatore dichiara l'opera non collaudabile, determina le prestazioni integrative da eseguirsi, il termine per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.
6. Il collaudatore redige anche una relazione nella quale sono indicati:
a) in caso di mancato rispetto dei tempi previsti nel contratto, le ragioni del ritardo;
b) le cause giustificative dell'eventuale aumento dei prezzi;
c) il costo unitario della prestazione, con l'indicazione delle differenze rispetto ai costi preventivati e ai costi medi per prestazioni affini.

TITOLO V
Requisiti di sicurezza dei lavoratori



1. I progetti e i capitolati speciali sono redatti secondo criteri diretti a limitare i fattori di rischio per la sicurezza e per la salute. Tali criteri informano la progettazione, l'organizzazione dei lavori, la scelta e la definizione dei materiali, delle attrezzature, dei prodotti e delle sostanze da impiegare. Il costo del piano di sicurezza di cui all'articolo 27 viene indicato separatamente dall'amministrazione aggiudicatrice e non viene ricompreso nel prezzo a base d'appalto.
2. Al fine di garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i capitolati speciali, oltre a prevedere l'obbligo per le imprese di applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori affidati dall'amministrazione aggiudicatrice, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali, devono prevedere l'assolvimento degli specifici obblighi inerenti la cassa edile e gli enti scuola. Devono inoltre prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia, nonchè un'adeguata informazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.
3. In caso di inosservanza, da parte dei soggetti cui sono affidati i lavori, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonchè delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'amministrazione, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti dell'appaltatore e del concessionario, quando venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice.


1. Il piano per la sicurezza nel cantiere indica le procedure esecutive ed i conseguenti apprestamenti ed attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
2. Il piano per la sicurezza è costituito da una relazione tecnica, da grafici e da prescrizioni operative con grado di definizione commisurato alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
3. Il piano è redatto a cura del soggetto cui sia stato affidato l'appalto e deve essere sottoscritto oltre che da questi anche dal direttore del cantiere e dal progettista del piano.
4. Il piano deve essere allegato al contratto di appalto.
5. I lavori non possono avere inizio prima della redazione del piano di sicurezza.
6. Il soggetto appaltatore è tenuto a curare il coordinamento anche di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere al fine di rendere le attività delle stesse compatibili fra loro e corenti con piano di sicurezza presentato. Nelle ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzi detto obbligo incombe alla impresa mandataria o designata quale capogruppo.
7. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'impresa appaltatrice principale o, in caso di appalti affidati ad associazioni temporanee di imprese o a consorzi, quello nominato dall'impresa mandataria o capogruppo, è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. Qualora mutassero le condizioni e le fasi esecutive previste in contratto, il soggetto cui è stato affidato l'appalto deve predisporre e presentare l'eventuale necessaria variante al piano di sicurezza.
9. Il piano per la sicurezza e le eventuali varianti devono essere presentati alla competente unità sanitaria locale che verifica il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed esercita i controlli di competenza.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e quelle previste dal titolo V della presente legge si applicano alle opere ed ai lavori di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge 12 luglio 1991, n. 203.
11. La giunta regionale, su proposta del servizio sanità, definisce le dimensioni e le caratteristiche delle opere private per le quali deve essere adottato il piano di sicurezza.
12. Le norme del capitolato generale di cui all'articolo 32 relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sono stabilite previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria e si applicano a tutti i soggetti indicati al comma 10.
13. Nell'ambito del servizio sanità è istituito, con le procedure previste dall'articolo 20 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, "l'osservatorio regionale della sicurezza sui posti di lavoro" con il compito di raccogliere, organizzare e diffondere informazioni e dati relativi ad infortuni sul lavoro e malattie professionali.


1. Rientrano fra i compiti del direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55:
a) la sorveglianza ed il controllo in ordine alla predisposizione ed attuazione dei piani per la sicurezza dei lavoratori;
b) la verifica ed il controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria circa la manodopera impiegata; in particolare, la verifica almeno quadrimestrale delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, Cassa edile, anche attraverso controlli incrociati. Sulla base di tali verifiche, il direttore dei lavori autorizza il saldo per gli stati di avanzamento;
c) la verifica ed il controllo sulle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, in particolare per quanto riguarda le previsioni del capitolato d'appalto e l'osservanza delle disposizioni in materia di subappalto.

2. Il direttore dei lavori verifica la regolarità delle certificazioni liberatorie finali rilasciate da INPS, INAIL, Cassa edile e, soltanto dopo tale controllo, autorizza il saldo definitivo sulle somme trattenute quale riserva. Le inadempienze rilevate a carico di appaltatori e subappaltatori sono segnalate dal direttore dei lavori all'amministrazione aggiudicatrice ed agli altri organismi istituzionali preposti all'applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.
3. L'amministrazione aggiudicatrice provvede a liquidare gli stati di avanzamento lavori ed il saldo di ultimazione lavori solo dietro presentazione di copia autentica delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.
4. L'amministrazione aggiudicatrice prevede in sede contrattuale a carico delle imprese aggiudicatarie e delle eventuali imprese subappaltatrici che si rendano inadempienti alle disposizioni dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, l'applicazione di specifiche sanzioni oltre alla formale denuncia all'albo costruttori, ivi comprese la risoluzione del contratto di appalto e la esclusione dalle gare.
5. Qualora il direttore dei lavori non osservi quanto disposto dal presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente, provvede, nei casi di particolare gravità, alla revoca del mandato.
6. Le disposizioni del presente articolo sono recepite nei disciplinari di incarico dei professionisti incaricati della direzione dei lavori.
TITOLO VI
Rilevazione dati e osservatorio regionale



1. Nell'ambito del servizio lavori pubblici della giunta regionale è istituto, con le procedure di cui all'articolo 20 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30 l'"Osservatorio regionale delle opere pubbliche", con le seguenti competenze:
a) la rilevazione e la raccolta di dati statistici e di informazioni sulle modalità ed i risultati degli appalti e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;
b) l'attivazione, la formazione e l'aggiornamento di una banca dati per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative alle opere pubbliche alle infrastrutture civili e sociali esistenti e progettate nel territorio regionale, anche allo scopo di determinare gli indici di fabbisogno delle diverse aree grafiche;
c) la collaborazione, nei confronti delle amministrazioni pubbliche che lo richiedano, per la predisposizione dei capitolati generali e speciali per le opere pubbliche.



1. La giunta regionale organizza su tutto il territorio regionale la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche esistenti, in corso di realizzazione e progettate, alle gare d'appalto esperite, alle concessioni affidate, nonchè agli appalti ed alle concessioni ultimati, d'importo superiore a 100 milioni di lire.
2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati, in attuazione dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nel "Notiziario regionale degli appalti pubblici e delle concessioni". I medesimi dati sono resi disponibili anche tramite Videotel.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad inviare alla giunta regionale il programma annuale delle opere previste, i bandi di gara approvati, i contratti di appalto o la deliberazione di affidamento dei lavori, eventuali deliberazioni successive relative a perizie di variante, nonchè la deliberazione di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, avvalendosi dell'apposito modello di trasmissione approvato dalla giunta regionale.
TITOLO VII
Norme finali e transitorie



1. Le spese in economia sono disciplinate da regolamento delle amministrazioni aggiudicatrici.


1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, con atti a contenuto generale, approvata il capitolato generale ed i capitolati speciali (esigenziale, prestazionale e descrittivo) tipo per l'appalto delle opere pubbliche, cui le amministrazioni aggiudicatrici debbono attenersi.


1. I contratti soggetti alla presente legge, in corso alla data della sua entrata in vigore, non possono essere prorogati e scadono alla data prefissata anche se è prevista la proroga o la rinnovazione tacita.
2. La presente legge non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Sono soggette alle disposizioni della presente legge le concessioni per le quali, alla data della sua entrata in vigore, non sia intervenuto l'affidamento o perl le quali debbono essere stipulati atti integrativi.
3. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 2, il secondo comma dell'articolo 10, il terzo comma dell'articolo 16 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17.
4. I limiti di valore stabiliti da leggi regionali in relazione a trattative private, direzione e collaudi di lavori pubblici sono adeguati ai nuovi limiti stabiliti dalla presente legge.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme dello Stato in materia di contratti.
6. Nella tabella allegata alla L.R. 17 gennaio 1992, n. 6 - 32. Servizio lavori pubblici - le parole "Liquidazione agli enti beneficiari o agli enti mutuanti dei contributi pluriennali per la realizzazione di opere pubbliche" sono sostituite con le parole "Liquidazione agli enti beneficiari o agli enti mutuanti dei contributi per la realizzazione di opere pubbliche".
7. Nella tabella allegata alla L.R. 17 gennaio 1992, n. 6 - 34.35.36.37. Servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo - le parole "Erogazione contributi in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche" sono sostituite con le parole "Liquidazione contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di pronto intervento e di consolidamento degli abitati".