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Atto:LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 51
Titolo:Anticipazioni alle aziende di trasporto pubblico locale sul ripiano dei disavanzi di esercizio degli anni dal 1987 al 1990.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 dicembre 1992, n. 109 - supplemento n. 185)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 3, l.r. 8 luglio 1993, n. 20.

Sommario





1. Alle aziende concessionarie per il trasporto di persone è erogata una anticipazione per il ripiano dei disavanzi di esercizio degli anni dal 1987 al 1990.
2. L'entità delle anticipazioni di cui al comma 1 è determinata con i criteri stabiliti dalla L.R. 5 dicembre 1983 n. 39 per l'erogazione dei contributi di esercizio.
3. Ai fini del calcolo dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locale relativi agli anni 1987/1991 e ai fini della contrazione dei mutui da assumere ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 403, non sarà tenuto conto delle anticipazioni di cui al comma 1.
4. I beneficiari delle anticipazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rimborsarle non appena avranno ottenuto i finanziamenti previsti dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, concernente il ripiano dei disavanzi di esercizio.


1. Per la concessione delle anticipazioni previste dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni.
2. Alla erogazione delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento del capitolo 2222125, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992, la cui denominazione è così modificata "Anticipazioni alle aziende concessionarie di autolinee per il trasporto di persone sul ripiano dei disavanzi di esercizio degli anni dal 1987 al 1990".
3. Lo stanziamento di cassa del capitolo 2222125 è aumentato di lire 5.000 milioni, contro contestuale riduzione, per pari importo, del capitolo 5200103 "Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa".


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.