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Atto:LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1993, n. 3
Titolo:Trattamento di quiescenza e di fine servizio del personale delle aziende di promozione turistica.
Pubblicazione:(B.u.r. 18 gennaio 1993, n. 3 - bis)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali

Sommario




Art. 1

1. Il personale delle aziende di promozione turistica è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) e, ai fini del trattamento di previdenza, all'istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL).
2. Per il personale proveniente dai disciolti enti provinciali per il turismo e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo l'iscrizione alla CPDEL ed all'INADEL decorre dalla data di costituzione dell'azienda di promozione turistica di appartenenza.
3. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito dell'INADEL di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso i soppressi enti provinciali per il turismo ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, gli importi maturati alla data di costituzione delle aziende di promozione turistica di appartenenza che non abbiano dato luogo a liquidazione, riferiti ai periodi comunque non coperti da iscrizione al predetto istituto previdenziale, sono versati all'INADEL secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 482 a cura delle aziende stesse.
4. Con decorrenza dalla data di costituzione delle singole aziende di promozione turistica sono rescisse le polizze assicurative, eventualmente stipulate per i trattamenti di fine servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 482/1988.
5. Ai dipendenti inquadrati con la presente legge che abbiano percepito l'indennità di anzianità od altro analogo trattamento per effetto del servizio prestato presso i soppressi enti provinciali per il turismo ed aziende autonome di soggiorno e turismo, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 3 novembre 1984, n. 34. I termini previsti dall'articolo 6 della predetta legge decorrono dalla data di inquadramento nel ruolo organico dell'azienda di promozione turistica di assegnazione.