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Atto:LEGGE REGIONALE 28 giugno 1993, n. 17
Titolo:Interventi conseguenti all'esondazione del fiume Tronto verificatasi nell'aprile 1992.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 luglio 1993, n. 43)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. La Regione provvede agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, conseguenti all'esondazione del Fiume Tronto verificatasi nell'aprile 1992, delegando le relative funzioni ai comuni di San Benedetto del Tronto e Monteprandone, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge.
2. Per la perimetrazione delle zone danneggiate si fa riferimento alla deliberazione del consiglio regionale del 12 maggio 1992, n. 85.

Art. 2

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca che esplicavano la loro attività nelle zone colpite dall'esondazione del fiume Tronto, può essere concesso un contributo in conto capitale non superiore al sessanta per cento della spesa necessaria per la ricostruzione, la riparazione, la ristrutturazione ed il consolidamento degli immobili, per la reintegrazione di tutte le attrezzature, degli impianti strumentali e per il rinnovo degli arredi danneggiati dall'evento calamitoso. Ai fini della determinazione del danno si computa altresì il valore delle scorte, ivi comprese le materie prime, semilavorati o prodotti finiti in conto deposito o in conto lavorazione, distrutte o danneggiate. Il contributo non può comunque superare il sessanta per cento dell'ammontare del danno subito risultante dalla perizia di cui all'articolo 3.
2. Nei casi di non coincidenza fra titolarità dei diritti reali sugli immobili danneggiati e titolarità dell'azienda che in essi aveva sede alla data del 10 aprile 1992, fermo restando il contributo per la ricostruzione, la riparazione, la ristrutturazione ed il consolidamento degli immobili in capo ai titolari dei diritti reali su di essi, il contributo per la reintegrazione delle attrezzature, degli impianti strumentali, per il rinnovo degli arredi e per la reintegrazione delle scorte di magazzino, ivi comprese le materie prime, semilavorati o prodotti finiti in conto deposito o in conto lavorazione, distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso, è concesso ai titolari dell'azienda.

Art. 3

1. I comuni di San Benedetto del Tronto e di Monteprandone, nei cui territori insistono le zone danneggiate, sono delegati a concedere ed erogare i contributi ai soggetti di cui all'articolo 2.
2. Gli aventi diritto ai contributi devono presentare domanda al sindaco del comune competente entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le domande per i contributi devono essere corredate dalla documentazione necessaria all'individuazione della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile alla data del 10 aprile 1992 e da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti il cancelliere della Pretura competente per territorio; dalla perizia devono risultare:
a) l'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1;
b) la consistenza, la destinazione, le caratteristiche degli immobili e degli altri beni danneggiati e l'ammontare del danno;
c) i tempi di realizzazione degli interventi;
d) l'attestazione del nesso causale tra l'evento calamitoso ed i danni subiti.

4. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, le domande devono essere corredate dalla documentazione necessaria all'individuazione della titolarità dell'azienda.
5. La richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, eventualmente occorrente, può essere presentata anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
6. In caso di alienazione degli immobili o di trasferimento della titolarità dell'azienda, si applica l'articolo 13 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni.
7. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, se incomplete, vanno corredate dalla documentazione e dagli altri elementi di cui al comma 3 entro il termine stabilito dal comma 2.
8. Qualora gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 siano stati già realizzati alla data del 30 giugno 1993, le domande già presentate al comune competente e contenenti gli elementi di cui ai punti b) e d) del comma 3 vanno integrate da una perizia giurata sull'ammontare delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi medesimi.

Art. 4

1. Gli enti delegati determinano l'ammontare del contributo entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande e ne danno comunicazione agli interessati.
2. Il contributo è determinato in proporzione all'ammontare delle spese necessarie per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 9.
3. Alla istruttoria delle domande provvede un apposito gruppo di lavoro formato da:
a) un dirigente del comune di San Benedetto del Tronto o altro funzionario da lui delegato, designato dal sindaco, con funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro;
b) un funzionario del comune di Monteprandone o altro dipendente da lui delegato designato dal sindaco;
c) il dirigente del servizio artigianato e industria della Regione o altro funzionario da lui delegato;
d) il dirigente del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ascoli Piceno o altro funzionario da lui delegato;
e) il dirigente del servizio della sezione autonoma di controllo di Ascoli Piceno o altro funzionario da lui delegato.

4. Il gruppo di lavoro è costituito presso gli uffici del comune di San Benedetto del Tronto il quale ne assicura il funzionamento. Il tempo dell'istruttoria è stabilito in sessanta giorni. Il gruppo di lavoro opera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
5. I benefici previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 505 e dalla L.R. 16 giugno 1992, n. 25 fino alla concorrenza dell'ammontare del danno subito. A tale fine gli aventi diritto possono rinunciare in tutto o in parte ai benefici ottenuti o richiesti ai sensi della L.R. 16 giugno 1992, n. 25 e dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 505 entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammontare del contributo spettante ai sensi del comma 2.

Art. 5

1. L'erogazione dei contributi in conto capitale da parte degli enti delegati ha luogo:
a) in ragione del quaranta per cento dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 4, all'inizio dei lavori dichiarato dall'interessato ed accertato dal comune;
b) in ragione del restante sessanta per cento dell'importo determinato, dopo l'ultimazione dei lavori accertata dal comune;
c) in unica soluzione, su presentazione delle copie delle fatture, per gli interventi relativi alla reintegrazione delle attrezzature e delle scorte e al rinnovo degli arredi.

2. Per i lavori già ultimati i contributi sono erogati in unica soluzione, previo accertamento del comune.
3. Il contributo è concesso anche se l'impresa ha trasferito in altra zona dei comuni di San Benedetto del Tronto o di Monteprandone la propria attività.
4. Alle piccole imprese che, per effetto dell'evento di cui all'articolo 1, hanno cessato l'attività e che non intendono realizzare gli interventi finanziati con la presente legge nei territori dei comuni di San Benedetto del Tronto e di Monteprandone, spetta un contributo pari al quaranta per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 4 sulla base del danno subito.
5. Nei casi di cui al comma 8 dell'articolo 3, il comune può concedere, in attesa della determinazione definitiva dell'ammontare dei contributi, un acconto non superiore al trenta per cento dell'importo delle spese sostenute risultanti dalla perizia giurata e comunque non superiore a lire 300 milioni e previo accertamento degli interventi realizzati.

Art. 6

1. E' assegnato ai comuni di San Benedetto del Tronto e Monteprandone un finanziamento di lire 2.500 milioni per la concessione di contributi per la riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 2.
2. I finanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 505 per le finalità di cui alla lettera b), del comma 4, dello stesso articolo 1, sono destinati dalla Regione per gli altri interventi previsti dalle lettere a), c) e d) del medesimo comma 4.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione del consiglio regionale del 12 maggio 1992, n. 85.

Art. 7

1. Una quota del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, pari a lire 2.500 milioni, è destinata alla realizzazione di interventi per la sistemazione idraulica del Fiume Tronto; ai relativi adempimenti provvede la giunta regionale.

Art. 8

1. La giunta regionale, su proposta congiunta dei sindaci dei comuni di San Benedetto del Tronto e Monteprandone, provvede alla ripartizione dei finanziamenti, di cui all'articolo 9, comma 1 e 2, fra i comuni medesimi da liquidare in unica soluzione nei successivi trenta giorni, subordinatamente all'erogazione dei fondi medesimi da parte dello Stato; l'eventuale compensazione, in relazione al costo degli interventi, viene effettuata dai comuni medesimi.

Art. 9

1. Per le finalità indicate nell'articolo 2 è autorizzata per l'anno 1993, la spesa di lire 30.000 milioni.
2. Per le finalità indicate nell'articolo 6 è autorizzata per l'anno 1993, la spesa di lire 2.500 milioni.
3. Per le finalità indicate nell'articolo 7 è autorizzata per l'anno 1993, la spesa di lire 2.500 milioni.
4. In attuazione dell'articolo 3, comma 5, della L.R. 16 giugno 1992 n. 25 è disposto il recupero dell'anticipazione di lire 5.000 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima L.R. 25/1992.
5. Le somme assegnate alla Finanziaria Regionale Marche Spa per effetto dell'articolo 2, comma 2, della L.R. 6 giugno 1992, n. 25 e non impegnate dalla stessa società entro il 30 giugno 1993 sono destinate per le finalità previste dall'articolo 2 della presente legge e saranno riversate alla Regione entro il 15 luglio 1993.
6. All'erogazione, in favore dei comuni, dei finanziamenti necessari all'esercizio delle delega di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede con i fondi stanziati a carico del capitolo 2111215 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 la cui denominazione è così modificata: "Assegnazione di fondi ai comuni per l'erogazione delle provvidenze in favore delle imprese colpite dall'esondazione del Fiume Tronto, verificatasi nell'aprile del 1992 - Articolo 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1992, n. 505" ed i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono ridotti di lire 5.000 milioni.
7. Nello stato di previsione della spesa è istituito il capitolo 2111217 con la denominazione: "Rimborso dell'anticipazione di cui all'articolo 2, comma 1, della L.R. 25/1992 per la erogazione di provvidenze in favore delle imprese danneggiate dalla esondazione del fiume Tronto, verificatasi nell'aprile 1992", con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 5.000 milioni.
8. La somma di lire 5.000 milioni, recuperata per effetto del comma 4, affluisce al capitolo 3008022 dello stato di previsione delle entrate.
9. Alla copertura delle spese previste ai commi 2 e 3 pari a lire 5.000 milioni si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 5100202, per lire 3.000 milioni, partita 3 elenco 5; per lire 1.000 milioni, partita 5 del medesimo elenco 5 e per lire 1.000 milioni, partita 6 elenco 5 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.
10. Le somme che saranno assegnate dallo Stato per analoghe finalità saranno recuperate dalla Regione fino all'importo di lire 5.000 milioni. Le somme recuperate saranno utilizzate per la reintegrazione degli stanziamenti ridotti per effetto del comma 9.
11. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui ai commi 2 e 3 sono iscritte a carico dei sottoindicati capitoli 2111218 e 2111219 che si istituiscono con la presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
capitolo 2111218 "Assegnazione ai comuni di S. Benedetto del Tronto e di Monteprandone di contributi per la riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini";
capitolo 2111219 "Interventi per la sistemazione idraulica del Fiume Tronto".

12. Le somme riversate dalla Finanziaria Regionale Marche per effetto del comma 5 affluiranno al capitolo 3008023 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1993 con la denominazione: "Recupero delle somme non impegnate dalla Finanziaria Regionale Marche SpA per gli interventi previsti dall'articolo 2 della L.R. 16 giugno 1992 n. 25". In deroga al disposto dell'articolo 65, quarto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata ad aumentare, mediante apposita deliberazione da inviarsi al consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni, lo stanziamento del capitolo 2111215 dello stato di previsione della spesa per un importo pari alla somma rimborsata.

Art. 10

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.