Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 29 giugno 1993, n. 19
Titolo:Modifiche alla L.R. 11 maggio 1993, n. 15 "Bilancio di Previsione per l'anno 1993 e adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 1993/1995".
Pubblicazione:(B.u.r. 2 luglio 1993, n. 43)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15 è sostituito dal seguente:
"2. Per la realizzazione delle opere pubbliche da parte degli enti locali, loro consorzi, comunità montane, aziende e società, diversi dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti già comprese nell'elenco F allegato alla L.R. 2 agosto 1989, n. 21 di approvazione del bilancio di previsione 1989, negli elenchi E ed H allegati alla L.R. 2 agosto 1989, n. 21 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1989, limitatamente alle opere per la quali alla data del 31 dicembre 1992 è stata presentata alla Regione, da parte degli enti interessati, la documentazione necessaria per la concessione dei relativi contributi regionali, nell'elenco L allegato alla L.R. 26 aprile 1990, n. 27 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1990, limitatamente alle opere per le quali alla data del 31 dicembre 1992 è stata presentata alla Regione, da parte degli enti interessati, la documentazione necessaria per la concessione dei relativi contributi regionali, negli elenchi E2, E3, G2, H e I allegati alla L.R. 30 maggio 1991, n. 13 di approvazione del bilancio per l'anno 1991 e negli elenchi E1, E2, E3, G1, H, I, L, M, N, O, P e Q allegati alla L.R. 30 luglio 1992, n. 33 di approvazione del bilancio per l'anno 1992 e relativamente ai rispettivi anni di riferimento, per le quali non siano state assunte le relative obbligazioni entro il 31 dicembre 1992, possono essere concessi, a decorrere dall'anno 1994, contributi pluriennali nella stessa misura e durata indicata negli elenchi medesimi; per le opere parimenti comprese negli anzidetti elenchi, il cui finanziamento era stato previsto in conto capitale, possono essere concessi, in luogo dello stesso, contributi decennali nella misura massima del 15,582 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a decorrere dall'anno 1994. Nel caso di contributo in conto capitale reiscritti ai corrispondenti capitoli di spesa ai sensi del successivo articolo 20, il contributo da concedere si intende in capitale, ancorchè l'opera è compresa negli elenchi di cui al presente comma 2".

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della citata L.R. 15/1993 è sostituito dal seguente:
"3. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 2 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:
a) lire 3.000 milioni per dieci anni dal 1994 al 2003;
b) lire 3.000 milioni per venti anni dal 1994 al 2013 per una spesa complessiva di lire 90.000 milioni.
Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono riscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa.

3. Il comma 4 del medesimo articolo 16 della L.R. 15/1993 è abrogato.
4. Al comma 1 dell'articolo 17 della citata L.R. 15/1993 è apportata la seguente modifica: le parole "recanti una spesa complessiva di lire 80.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "recanti una spesa complessiva di lire 60.000 milioni".
5. Al comma 2 dell'articolo 19 della L.R. 15/1993 le parole "obbligazioni assunte entro il 30 novembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "obbligazioni assunte entro il 31 dicembre 1992".