Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 26 novembre 1974, n. 44
Titolo:Statuto della Comunità montana dell'Alta Valle del Potenza - Zona H.
Pubblicazione:(B.u.r. 29 novembre 1974, n. 48)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 31, l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della comunità montana, e dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

E' approvato ai sensi dell'art. 5 ultimo comma, della legge regionale 6.6.1973, n. 12, lo Statuto della comunità montana dell'Alta Valle del Potenza, zona "H ", nel testo allegato alla presente legge.

Allegati

ARTICOLO 1

Costituzione e sede della comunità montana

Tra i comuni di Castelraimondo, Fiuminata, Gagliole, Pioraco, San Severino Marche, Sefro e Treia i cui territori, classificati " montani" in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25.7.1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957; n. 657, ricadono nella zona omogenea " H" delimitata con legge regionale 6.6.1973, n. 12, ai sensi dell'art. 3 della legge 3.12.1971, n. 1102, è costituita la comunità montana dell'Alta Valle del Potenza, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102.

La comunità ha sede in San Severino Marche.


ARTICOLO 2

Norme che regolano la comunità


La comunità montana è regolata dalla legge nazionale 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla legge regionale 6.6.1973, n. 12 e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonché dalle norme del presente Statuto o di sue modificazioni e integrazioni regolarmente approvate.


ARTICOLO 3

Scopi della comunità


La comunità, ente democratico di governo locale, si propone i seguenti scopi:

a) formulare, aggiornare e attuare, con la partecipazione delle popolazioni interessate in coerenza con le indicazioni del piano economico nazionale e dei programmi regionali, il piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della zona, al fine di contribuire a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio;

b) predisporre, coordinare e attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico e sociale secondo i criteri di difesa del suolo e di salvaguardia e di valorizzazione della natura;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

d) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e in particolare a impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare a esso conseguenti;

e) favorire la preparazione culturale; promuovere, indirizzare e gestire la preparazione professionale delle popolazioni della zona;

f) redigere, in conformità della legge nazionale 3.12.1971, n. 1102 e della legge regionale 6.6.1973, n. 12, il piano urbanistico per l'assetto del territorio della comunità


ARTICOLO 4

Attuazione dei fini istituzionali


Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la comunità montana:

a) esercita tutte le funzioni a essa attribuite dalle leggi nazionali e regionali;

b) esercita le funzioni amministrative che la Regione delegherà, ai sensi dell'art. 59 dello Statuto regionale;

c) può assumere le funzioni proprie dei comuni che la costituiscono nonché degli altri enti che operano nel territorio quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

d) può delegare ad altri enti operanti nel territorio della comunità, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

e) può assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana, a norma dell'art. 30 della legge 25.7.1952, n. 991;

f) sostituisce, nell'esecuzione di opere, gli enti, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3.12.1971, n. 1102;

g) può acquistare, espropriare o, in ultima analisi, prendere in affitto, e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 1102;

h) verifica che le opere previste dall'art. 2 n. 1 lett. a) della legge 3.12.1971, n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della comunità, anche se non previste nei piani degli stessi enti, non siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo;

i) organizza apposite consultazioni con le forze sindacali, economiche, professionali, cooperative, culturali e con le comunanze e università agrarie, presenti nel territorio della comunità, al fine di favorire la loro partecipazione al processo di formazione e attuazione della programmazione, promuovendo con ogni mezzo lo sviluppo della cooperazione nei diversi settori economici e sociali;

l) può costituire apposito consorzio, azienda o ufficio, di intesa con gli enti interessati e con le altre comunità, per la gestione dei beni pascolivi e boschivi appartenenti alle comunità, ai comuni e ad altri enti montani, avvalendosi dei contributi di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12;

m) può partecipare a consorzi, associazioni e altri organismi costituiti tra comunità montane ed enti locali per la gestione di specifiche risorse e servizi;

n) concorre alla elaborazione dei programmi e dei piani regionali, secondo le modalità previste dallo Statuto regionale.


ARTICOLO 5

Organi della comunità


Sono organi della comunità montana:

- il consiglio comunitario;

- la giunta esecutiva;

- il presidente della giunta;

- il collegio dei revisori dei conti.


ARTICOLO 6

Il consiglio composizione, ineleggibilità e incompatibilità


Il consiglio della comunità è costituito da rappresentanti dei comuni associati.

Ciascun comune fino a 5.000 abitanti è rappresentato da due consiglieri di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi consigli comunali.

I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono rappresentati da cinque consiglieri, di cui due delle minoranze.

Sono ineleggibili a consiglieri della comunità i dipendenti della comunità e dei comuni partecipanti.

E' incompatibile con la carica di consigliere della comunità la partecipazione, come dirigente, titolare o socio all'attività di enti o aziende che abbiano appalti di servizi, lavori o forniture nell'interesse della comunità.

Le dimissioni di un consigliere della comunità precludono allo stesso ogni rapporto di futuro impiego, di appalto, di lavoro e di fornitura per un periodo di un anno con la comunità .

La constatazione dell'ineleggibilità o dell'incompatibilità spetta al consiglio che decide nella seduta immediatamente successiva al verificarsi dei fatti che la determinano.


ARTICOLO 7

Compiti del consiglio


Il consiglio è l'organo deliberante della comunità.

In particolare:

a) delibera lo Statuto e le sue integrazioni o modificazioni con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità;

b) elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente e i componenti della giunta esecutiva e determina l'indirizzo politico amministrativo della comunità;

c) delibera il piano pluriennale per lo sviluppo economico sociale della zona;

d) delibera il programma stralcio da presentare alla Regione entro il 30 settembre;

e) delibera il bilancio preventivo entro il mese di settembre;

f) delibera il conto consuntivo entro il mese di giugno;

g) approva la relazione da inoltrare alla Regione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo e contenente le eventuali modificazioni dello stesso;

h) adotta il piano urbanistico;

i) delibera la costituzione, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico;

l) delibera le norme che regolano i rapporti tra la comunità e gli altri enti operanti nel territorio;

m) delibera l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;

n) delibera l'istituzione degli uffici e il relativo regolamento, nonché il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui all'art. 9 della legge regionale; adotta altresì il regolamento sul funzionamento delle commissioni e degli altri organi interni;

o) delibera l'acquisto, l'affitto e l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione dei mutui;

p) delibera le norme per organizzare le consultazioni e le norme per dare pubblicità agli atti più importanti, prima della loro approvazione;

q) delibera la partecipazione a consorzi, associazioni o altri organismi, di cui alla lett. f) dell'art. 7 della legge regionale;

r) delibera l'istituzione del consorzio, azienda o ufficio di cui alla lett. c) dell'art. 9 della legge regionale;

s) delibera l'acquisto, l'esproprio o l'affitto dei terreni ai sensi dell'art. 9 della legge 3.12.1971, n. 1102;

t) delibera, nei limiti di valore superiore a lire venticinque milioni, l'affidamento delle opere di competenza della comunità agli enti operanti nel territorio dopo averne valutato l'opportunità;

u) delibera i piani economici per la utilizzazione dei boschi e pascoli montani, sentiti i comuni, comunanze e altri enti interessati;

v) delibera la costituzione di commissione consiliari ed eventuali commissioni consultive per lo studio di particolari problemi, osservando il principio della rappresentanza delle minoranze;

z) elegge tra i consiglieri i revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, dei quali, uno effettivo e uno supplente appartenenti alle minoranze.


ARTICOLO 8

Validità delle sedute del consiglio


Il consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo quanto previsto per la elezione del presidente, del vice presidente e della giunta e per l'approvazione dello Statuto e integrazioni e modifiche del medesimo per i quali vale quanto previsto dall'art. 14 della legge 6.6.1973 n. 12. Il voto sulle persone si esprime a scrutinio segreto, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto.


ARTICOLO 9

Sedute ordinarie e straordinarie – convocazione


Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria quattro volte all'anno:

- entro il mese di marzo, per l'esame generale del piano pluriennale e di tutte le esigenze della comunità;

- entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;

- entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale;

- entro il mese di settembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Il consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta la giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta per iscritto da almeno 1/4 dei consiglieri.

Le sedute del consiglio della comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito:

esse hanno luogo, di norma, nella sede della comunità, salvo sia altrimenti stabilito anche in relazione agli argomenti da trattare, nel qual caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei comuni della comunità.

Le convocazioni del consiglio sono fatte dal presidente previa deliberazione della giunta, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

La seconda convocazione può avere luogo non prima di due giorni dalla prima e deve essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.


ARTICOLO 10

Procedimento di discussione nelle sedute del consiglio


Il consiglio è presieduto dal presidente. In sua assenza la presidenza spetta al vice presidente, o in assenza di entrambi all'assessore più anziano di età.

Dopo l'appello nominale il presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri, di cui uno esponente della minoranza, per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

Gli scrutatori assistono il presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Il presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.


ARTICOLO 11

Durata in carica del consiglio


Il consiglio dura in carica 5 anni. Ogni consiglio comunale provvede a confermare o rinnovare i propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità entro il termine stabilito dall'art. 12 della legge regionale 6.6.1973, n. 12, ultimo comma.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da membro del consiglio della comunità, i consigli comunali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza, da tenersi entro e non oltre trenta giorni.

In caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale, i rappresentanti di questo nominativi in seno alla comunità montana restano in carica sino a diversa nomina del nuovo consiglio comunale.

I membri del consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato.

I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, saranno segnalati ai rispettivi comuni per i provvedimenti di competenza.

I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati. Restano comunque in carica fino alla nomina dei successivi.

Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida della elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.


ARTICOLO 12

Prerogative dei consiglieri


I consiglieri della comunità non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Ogni consigliere ha il diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione, insieme al diritto di far iscrivere all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva ogni argomento da lui proposto e ha diritto di ottenere qualsiasi informazione reputi necessaria dalla giunta e dagli uffici della comunità, secondo le norme che saranno stabilite dall'apposito regolamento.

Ogni consigliere ha inoltre diritto di richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti attinenti agli scopi comunitari.

La richiesta deve pervenire almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione del consiglio.


ARTICOLO 13

Prerogative dei comuni


I sindaci dei comuni interessati presentano al presidente della comunità le proposte formulate dai rispettivi consigli comunali, immediatamente dopo la loro adozione, affinché le stesse siano iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva.


ARTICOLO 14

La giunta – composizione


La giunta della comunità è costituita: dal presidente, dal vice presidente, da 5 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Vengono eletti dal consiglio con voto palese, votando una o più mozioni sottoscritte almeno da un quinto dei consiglieri.

Le mozioni contengono gli indirizzi programmatici per lo sviluppo economico-sociale e per l'assetto del territorio, ispirati a una visione unitaria degli interessi della comunità.

Contengono altresì l'indicazione dei nomi del presidente, del vice presidente e degli altri componenti la giunta.

Per l'approvazione della mozione è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, in seguito è sufficiente la maggioranza dei votanti.


ARTICOLO 15

Compiti della giunta


La giunta è l'organo esecutivo della comunità:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunitario;

b) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo o l'esercizio provvisorio;

c) predispone il piano di sviluppo economico-sociale, il programma stralcio, la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso;

d) redige il piano urbanistico;

e) coordina e attua i programmi di intervento. Può affidare ad altri enti, operanti nel territorio, di volta in volta, la realizzazione delle opere non di competenza del consiglio comunitario;

f) esercita ogni altro compito non attribuito al consiglio comunitario.

La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti.


ARTICOLO 16

Riunioni della giunta


La giunta si riunisce su convocazione del presidente:

- in sessione ordinaria ogni mese;

- in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richieda 1/3 dei suoi membri.

La giunta è presieduta dal presidente, in sua assenza, dal vice presidente.

La giunta delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della giunta non sono pubbliche.


ARTICOLO 17

Durata in carica della giunta – revoca


Il presidente, il vice presidente e i componenti la giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del consiglio e possono essere rieletti consecutivamente per lo stesso incarico.

La decadenza della carica di consigliere comporta automaticamente la decadenza da membro della giunta.

L'assenza senza giustificati motivi a tre sedute consecutive della giunta, verrà segnalata al consiglio della comunità nella seduta immediatamente successiva al verificarsi dei fatti.

L'intera giunta può essere revocata in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno 1/ 3 dei componenti il consiglio della comunità con il voto favorevole palese della maggioranza dei componenti il consiglio.

Entro 30 giorni il consiglio provvede alla sostituzione delle persone revocate.


ARTICOLO 18

Il presidente – attribuzioni


Il presidente della giunta:

a) rappresenta la comunità montana;

b) convoca e presiede la giunta e il consiglio comunitario;

c) coordina l'azione amministrativa sulla base delle deliberazioni della giunta e del consiglio;

d) dirige le funzioni amministrative che potranno essere delegate dalla Regione in conformità alle direttive generali e agli indirizzi di cui all'art. 59 dello Statuto regionale.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza.


ARTICOLO 19

Collegio dei revisori dei conti


Il consiglio, a maggioranza dei presenti, elegge tra i propri membri non facenti parte della giunta i revisori dei conti in numero di cinque, tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente appartenenti alla minoranza.

Il collegio dura in carica due anni.

Il collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della contabilità della comunità montana e ne riferisce al consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

I revisori dei conti possono essere riconfermati.

La decadenza dalla carica di consigliere o la elezione a membro della giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del collegio.

I revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che influiscono sull'espletamento del loro mandato e il regolare funzionamento del collegio, con deliberazione del consiglio comunitario, presa a maggioranza assoluta dei componenti.

In tal caso il consiglio comunitario, procede immediatamente alla sostituzione dei revisori revocati.


ARTICOLO 20

Segretario della comunità


Il segretario assiste alle sedute del consiglio e della giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il presidente.

Tiene i registri di contabilità della comunità montana.

Sovrintende secondo le direttive della giunta e del consiglio comunitario, alla attuazione dei compiti amministrativi propri della comunità.


ARTICOLO 21

Personale della comunità


Per il funzionamento dei propri uffici, compreso quello di segreteria, la comunità montana si avvarrà del personale comandato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3.12.1971, n. 1102, dalla Regione, provincia e comuni a richiesta del consiglio della comunità su proposta della giunta.

Può conferire incarichi a tempo determinato a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi e per raccogliere gli elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione nell'ambito della comunità.

Il consiglio della comunità decide in merito.


ARTICOLO 22

Rapporti con gli altri enti operanti nel territorio

Partecipazione alla comunità


Il consiglio della comunità, allo scopo di stabilire il necessario coordinamento e collegamento per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e del piano di sviluppo urbanistico, mantiene stretti contatti, in primo luogo con l'amministrazione provinciale, come previsto dall'art. 24 della legge regionale e con gli enti operanti nel territorio della comunità, secondo le loro rispettive competenze (comuni, camera di commercio, ente provinciale del turismo, ente di sviluppo delle Marche, ecc.). A tale scopo nomina un comitato tecnico consultivo.

I rappresentanti di detti enti possono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del consiglio della comunità, dedicate all'esame e all'approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali, nonché dell'eventuale piano di sviluppo urbanistico.

La collaborazione tra la comunità montana e gli enti operanti nel territorio viene attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della comunità medesima, anche mediante quanto previsto alla lett. d) dell'art. 4. Gli enti suddetti, nonché le associazioni e altri eventuali enti portatori delle istanze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio della comunità, sono consultati e informati sulle attività della comunità.


ARTICOLO 23

Comitato tecnico consultivo


Il comitato tecnico consultivo dà pareri, su richiesta, alla giunta esecutiva e al consiglio comunitario sulle materie di loro competenza e assolve tutte le funzioni previste dall'art. 10 della legge regionale 6.6.1973, n. 12.

Fanno parte del comitato tecnico:

a) un funzionario della Regione designato dalla giunta regionale tra i componenti dell'ufficio del programma;

b) tre rappresentanti della comunità eletti dal consiglio comunitario, con voto limitato a due, scelti tra persone aventi i requisiti tecnici necessari e non facenti parte del consiglio comunitario;

c) tre rappresentanti dei comuni membri eletti dal consiglio comunitario, con voto limitato a due tra quelli indicati dai consigli comunali dei comuni membri che ne indicheranno tre ciascuno, di cui uno delle rispettive minoranze;

d) due rappresentanti degli enti che operano nel territorio con piani e programmi sottoposti all'approvazione della Regione e dello Stato, eletti dal consiglio comunitario tra quelli indicati - nella misura di uno per ogni ente - dagli enti stessi (legge regionale art. 10).


ARTICOLO 24

Piano pluriennale di sviluppo della comunità e programmi stralcio annuali


Entro un anno dalla approvazione dello Statuto, la comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona, il quale sulla base delle indicazioni del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale o dell'eventuale piano generale di bonifica montana, o dei piani degli altri enti operanti nel territorio, con i quali viene stabilito il coordinamento previsto dall'art. 22 del presente Statuto, deve prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

La giunta esecutiva promuove, sulla base del piano predisposto, la consultazione degli enti locali, enti, organizzazioni, associazioni e dei cittadini delle zone e categorie di volta in volta interessati.

La proposta di piano deliberata dal consiglio comunitario - con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica, per le prime due votazioni, e con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica per le successive votazioni - viene trasmessa all'amministrazione provinciale e ai comuni interessati che ne curano l'affissione per 30 giorni; ne viene data pubblica informazione e diffusione, per consentire eventuali reclami e proposte migliorative che devono essere presentate entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Il consiglio comunitario, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta e lo trasmette alla Regione, unitamente a tutti gli atti relativi e alle osservazioni dei comuni e della provincia, per la approvazione da parte del consiglio regionale.

Sulla base del piano pluriennale di sviluppo, il consiglio della comunità montana provvede a definire ogni anno un programma stralcio contenente l'indicazione, in ordine di priorità, delle opere e interventi da realizzare e dell'entità della corrispondente richiesta di finanziamento.

La comunità montana, entro il 30 settembre, deve far pervenire copia del programma stralcio alla Regione.

Il programma stralcio, elaborato dalla giunta, deve essere trasmesso ai comuni, ai consiglieri della comunità e agli enti operanti nel territorio almeno 10 giorni prima della riunione del consiglio della comunità per la sua approvazione.

La comunità montana, per il periodo di preparazione del piano pluriennale, può ottenere finanziamenti dalla Regione per opere e interventi sulla base di programmi presentati, in virtù dell'art. 19 della legge 3.12.1971, n. 1102.


ARTICOLO 25

Piano urbanistico


Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale, la comunità montana adotta i piani urbanistici territoriali, di cui si deve tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.

Il piano urbanistico della comunità montana deve adeguarsi alle previsioni e alle indicazioni del piano di sviluppo economico-sociale della comunità .


ARTICOLO 26

Verbali e deliberazioni


I verbali delle riunioni del consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun comune facente parte della comunità montana.

I verbali debbono inoltre essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

Le deliberazioni del consiglio e della giunta debbono essere pubblicate nell'albo pretorio della comunità nei termini di legge.

Debbono, essere inoltre inviate al comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali - sezione autonoma di Macerata - ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 6.6.1973, n. 12.

I comuni membri della comunità e gli altri enti operanti nel territorio sono impegnati a inviare in visione alla comunità montana copia delle deliberazioni e degli atti relativi al piano di sviluppo economico-sociale della zona, per la cui elaborazione, la comunità è, a sua volta, tenuta a consultare i comuni interessati.


ARTICOLO 27

Tesoriere


Il tesoriere della comunità è nominato dal consiglio.

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese devono essere effettuate esclusivamente dal tesoriere rispettivamente in base a regolari ordini d'incasso e mandati di pagamento, sottoscritti dal presidente, da un assessore e dal segretario.


ARTICOLO 28

Patrimonio e finanze della comunità


Il patrimonio della comunità è costituito dai beni acquistati o espropriati ai sensi dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e inoltre dai beni che perverranno in sua proprietà per lasciti, assegnazioni, donazioni e simili.

La comunità si avvale, a titolo di entrate, dei contributi dei comuni, dei finanziamenti regionali e dei contributi particolari previsti rispettivamente dagli artt. 26, 27 e 29 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12. Essa si avvale altresì di qualsiasi altra entrata che venga stabilita da leggi statali o regionali, che provenga da frutti, redditi o canoni comunque a essa spettanti, ovvero da privati, da enti o da qualsiasi altro soggetto per qualsiasi motivo legittimo.


ARTICOLO 29

Norme sulla contabilità e amministrazione


Il consiglio comunitario determina, sentito il parere consultivo dei comuni interessati, l'ammontare del contributo annuo per abitante da versare da parte di ciascun comune partecipante alla comunità, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 6.6.1973, n. 12.

Il consiglio comunitario adotta un proprio regolamento di contabilità e amministrazione che, uniformandosi ai principi fondamentali desumibili dalla vigente legislazione statale e regionale, disciplini fra l'altro:

1) le modalità di formazione del bilancio previsionale e del conto consuntivo della comunità;

2) le modalità di gestione dei finanziamenti afferenti alla comunità;

3) le modalità di formazione dei contratti e di erogazione delle spese della comunità;

4) il servizio di cassa e di economato;

5) il riscontro degli atti di spesa e delle risultanze della gestione da parte del collegio dei revisori dei conti;

6) il funzionamento del collegio dei revisori dei conti, con particolare riguardo al modo di convocazione delle riunioni del collegio, alla validità delle deliberazioni, alla formazione delle maggioranze e alla verbalizzazione dei risultati delle riunioni.

Il regolamento di amministrazione provvede alla determinazione di norme di funzionamento degli uffici della comunità e si conforma, per quanto possibile, ai regolamenti di amministrazione di altri enti pubblici.


ARTICOLO 30

Rimborso spese al presidente, ai componenti della giunta e ai componenti del consiglio comunitario


Ai componenti la giunta, compete per ogni seduta un gettone di presenza.

Ai componenti della giunta e del consiglio comunitario residenti in comuni diversi da quello in cui si riunisce l'organo, viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio.

Al Presidente della comunità, compete una indennità mensile.

La misura di dette indennità, viene determinata con apposita deliberazione del consiglio comunitario.


ARTICOLO 31

Adesione a organismi e associazioni


La comunità montana può aderire a organismi e associazioni tra comunità montane, comuni nazionali ed europei.


ARTICOLO 32

Estinzione della comunità


In caso di cessazione o scioglimento per qualsiasi causa, della comunità montana, nella titolarità di tutti i rapporti patrimoniali a essa afferenti, subentra l'ente pubblico al quale siano affidate le funzioni e al quale sia commesso il perseguimento delle finalità proprie della comunità montana secondo le disposizioni legislative e del presente statuto. Ove le funzioni comunitarie siano affidate a diversi enti pubblici, vale il criterio della prevalenza, da applicarsi nel senso della devoluzione dell'intero patrimonio all'ente pubblico al quale siano affidate le prevalenti funzioni comunitarie.

Nel caso in cui le disposizioni di cui ai commi precedenti risultino per qualsiasi causa inapplicabili, il patrimonio della comunità è liquidato, da tre liquidatori nominati dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale adottata assicurando la rappresentanza delle minoranze. Compiuta la liquidazione il patrimonio è devoluto pro-quota ai comuni partecipanti, nelle stesse proporzioni stabilite per la partecipazione dei medesimi comuni al finanziamento della comunità.


ARTICOLO 33

Entrata in vigore delle norme statutarie


Il presente Statuto e le norme integrative o modificatrici dello stesso entrano in vigore non appena abbiano riportato l'approvazione della Regione.


ARTICOLO 34

Norma transitoria


A norma dell'art. 30 della legge regionale 6.6.1973, n. 12, entro 15 giorni dall'approvazione dello Statuto da parte del consiglio regionale, il consiglio della comunità si riunisce, su convocazione del presidente provvisorio, nel comune ove è stabilita la sede, per l'elezione degli organi previsti dall'art. 5 del presente Statuto.

Gli organi eletti, a norma del comma precedente, decadono in coincidenza con le prime elezioni amministrative interessanti la maggioranza dei comuni compresi nella comunità.

Fino a quando non sarà nominato il tesoriere previsto dall'art. 27 del presente Statuto, le funzioni di tesoriere provvisorio saranno disimpegnate dall'ente che effettua il servizio di tesoreria per conto del comune ove ha sede la comunità.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge che regolano la costituzione e il funzionamento dei consorzi di enti pubblici, in quanto applicabili e non in contrasto con lo Statuto della Regione Marche, con la legge 3-12-1971, n. 1102 e con la legge regionale 6.6-1973, n. 12.