Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 03 gennaio 1994, n. 1
Titolo:Rifinanziamento della L.R. 1 agosto 1989, n. 20 sulla costituzione del fondo regionale per l'assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine.
Pubblicazione:( B.U. 05 gennaio 1994, n. 1 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 36, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.

Sommario




Art. 1

1. Al fine di incrementare il fondo speciale, istituito dall'articolo 1, comma 1, della L.R. 1 agosto 1989, n. 20, destinato ad agevolare le operazioni di "leasing mobiliare", l'accesso al credito a breve e medio termine, a facilitare l'accesso a nuovi strumenti finanziari da parte delle piccole imprese, così come definite dalla legge 317/1991 e delle imprese artigiane, nonchè le azioni previste dalle direttive e dai regolamenti comunitari, è affidato in gestione alla Finanziaria Regionale Marche un finanziamento di lire 8.100 milioni per il quinquennio 1993-1997 con quote annuali di lire 1.300 milioni per il 1993 e lire 1.700 milioni per gli anni dal 1994 al 1997.
2. Settecento milioni di ciascuna quota annuale sono utilizzati prioritariamente per il concorso sugli interessi dei mutui, della durata massima di cinque anni, contratti dalle imprese di produzione di cui al comma 1 con sede legale nella regione Marche ed ivi operanti, che assumano lavoratori a tempo indeterminato provenienti dalle liste di mobilità di cui alla legge 223/1991 e che nel triennio precedente non abbiano proceduto a diminuzione di personale.
3. Le imprese di cui al comma 2 usufruiscono di un ulteriore abbattimento del tasso di interesse di 2,5 punti.
4. I contributi in conto interesse disposti a qualsiasi titolo a favore delle imprese dovranno essere erogati dalla Finanziaria Regionale Marche e dagli altri soggetti eventualmente delegati, direttamente agli istituti di credito convenzionati. Le imprese corrisponderanno a tali istituti di credito solo il tasso di interesse già ridotto della percentuale agevolata concessa.

Art. 2

1. Il criterio e le modalità del riparto e dell'utilizzazione del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, sono determinati con delibera della giunta regionale, su proposta della Finanziaria regionale Marche, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il rapporto previsionale sull'utilizzo del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, la relazione semestrale ed il relativo rendiconto, devono essere presentati nei termini previsti dall'articolo 5, comma 1, della L.R. 1 agosto 1989, n. 20.

Art. 3

1. Per la copertura delle spese di gestione ed attuazione della presente legge è fissato un contributo a fondo perduto alla Finanziaria Regionale Marche Spa nella misura del 4 per cento del finanziamento di cui all'articolo 1.

Art. 4

1. Per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 1 è autorizzato un limite di impegno quinquennale di lire 1.300 milioni per l'anno 1993 e lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1997.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, pari complessivamente a lire 8.100 milioni si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 1.300 milioni, relativo all'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 1 dell'elenco 1;
b) per gli anni 1994 e 1995 mediante riduzione per l'importo di lire 3.400 milioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, a carico del capitolo 5100101 all'uopo utilizzando le proiezioni per i detti anni, del medesimo accantonamento di cui alla partita 1 dell'elenco 1;
c) per gli anni 1996 e 1997 mediante impiego di quota parte delle entrate tributarie.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1993, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3211102 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, per l'importo di lire 1.300 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitolo corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 sono ridotti di lire 1.300 milioni.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.