Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1994, n. 3 |
Titolo: | Interventi a favore degli emigrati, degli immigrati, dei rifugiati, degli apolidi, dei nomadi e delle loro famiglie. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 13 gennaio 1994, n. 2) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 25, l.r. 2 marzo 1998, n. 2. Le disposizioni relative alla disciplina dell'emigrazione contenute nella presente legge erano già state abrogate dall'art. 15, l.r. 30 giugno 1997, n. 37, fatte salve le assegnazioni, le liquidazioni e le erogazioni relative all'esercizio finanziario 1997 e precedenti in materia di emigrazione. |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Destinatari)
Art. 3 (Programma annuale)
Art. 4 (Finanziamento del programma)
Art. 5 (Consulta regionale)
Art. 6 (Composizione della consulta regionale)
Art. 7 (Compiti della consulta)
Art. 8 (Sezioni della consulta)
Art. 9 (Costituzione della consulta regionale)
Art. 10 (Comitato di presidenza)
Art. 11 (Interventi)
Art. 12 (Contributi in conto capitale)
Art. 13 (Recupero e risanamento edilizio)
Art. 14 (Viaggi di studio e turismo sociale)
Art. 15 (Iniziative e attività culturali)
Art. 16 (Informazione, indagine, e ricerca)
Art. 17 (Centri di accoglienza e di servizi)
Art. 18 (Aree di sosta e transito)
Art. 19 (Sostegni per il diritto allo studio)
Art. 20 (Spese di viaggio, trasporto delle salme, permanenza temporanea)
Art. 21 (Formazione e riqualificazione professionale)
Art. 22 (Interventi socio-assistenziali)
Art. 23 (Tutela dell'associazionismo e istituzione dell'albo)
Art. 24 (Diplomi di benemerenza)
Art. 25 (Difensore civico)
Art. 26 (Disposizioni finanziarie)
Art. 27 (Norme transitorie e finali)
Art. 28 (Abrogazione)
Art. 2 (Destinatari)
Art. 3 (Programma annuale)
Art. 4 (Finanziamento del programma)
Art. 5 (Consulta regionale)
Art. 6 (Composizione della consulta regionale)
Art. 7 (Compiti della consulta)
Art. 8 (Sezioni della consulta)
Art. 9 (Costituzione della consulta regionale)
Art. 10 (Comitato di presidenza)
Art. 11 (Interventi)
Art. 12 (Contributi in conto capitale)
Art. 13 (Recupero e risanamento edilizio)
Art. 14 (Viaggi di studio e turismo sociale)
Art. 15 (Iniziative e attività culturali)
Art. 16 (Informazione, indagine, e ricerca)
Art. 17 (Centri di accoglienza e di servizi)
Art. 18 (Aree di sosta e transito)
Art. 19 (Sostegni per il diritto allo studio)
Art. 20 (Spese di viaggio, trasporto delle salme, permanenza temporanea)
Art. 21 (Formazione e riqualificazione professionale)
Art. 22 (Interventi socio-assistenziali)
Art. 23 (Tutela dell'associazionismo e istituzione dell'albo)
Art. 24 (Diplomi di benemerenza)
Art. 25 (Difensore civico)
Art. 26 (Disposizioni finanziarie)
Art. 27 (Norme transitorie e finali)
Art. 28 (Abrogazione)
1. La Regione Marche, nell'ambito delle finalità fissate dal proprio Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e di progresso sociale, in armonia con la legislazione statale vigente in materia e con la normativa comunitaria, in collaborazione con i competenti organi dello Stato ed anche in coordinamento con le altre Regioni, riconosce e tutela i diritti umani e le libertà fondamentali dei cittadini marchigiani emigrati. A tal fine, la Regione: promuove e svolge iniziative e interventi per favorire ed agevolare il rientro dei marchigiani emigrati e delle loro famiglie, il loro inserimento o reinserimento nel tessuto sociale ed economico della regione. Attua forme di solidarietà volte a conservare e tutelare tra gli emigrati ed i loro discendenti il valore dell'identità della terra d'origine e rinsaldare i loro rapporti culturali con le Marche.
2. La Regione Marche, negli ambiti di propria competenza e delle finalità fissate dal proprio Statuto, in armonia con la normativa comunitaria e con le leggi dello Stato, in particolare con la legge 30 dicembre 1986, n. 943 e con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, promuove iniziative dirette alla rimozione degli ostacoli all'inserimento socio-economico degli stranieri anche minori immigrati, rifugiati, apolidi, nomadi e loro famiglie, che risiedono nel territorio della regione Marche e al superamento delle difficoltà specifiche inerenti le condizioni di svantaggio sociale degli stessi.
3. La Regione inoltre promuove iniziative perchè siano riconosciuti agli immigrati extracomunitari, ai rifugiati ed alle loro famiglie, che risiedono nel territorio della regione Marche, tutti i diritti secondo i principi ispiratori della Costituzione, nonchè le libertà sancite dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ne promuove altresì l'inserimento in condizioni di pari opportunità nella società civile regionale, tutela l'identità linguistica, culturale, religiosa, e i legami con la nazione d'origine, promuove forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela.
1. Le provvidenze e gli interventi previsti dalla presente legge sono riferiti agli emigrati marchigiani per origine e/o residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo non inferiore a tre anni, considerato un anno intero il periodo continuativo superiore a sei mesi e che non siano rientrati da più di tre anni, considerando la residenza all'atto del rientro. La permanenza all'estero deve risultare da certificazioni delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità ovvero da enti previdenziali stranieri o italiani, o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Sono altresì considerati emigrati i figli e il coniuge di chi abbia acquistato la qualifica di emigrato ai sensi della presente legge. Qualora gli emigrati rientrino a causa di infortunio, malattia professionale gravemente invalidante o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da determinare pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei paesi di immigrazione, si prescinde dal requisito della permanenza di tre anni all'estero.
2. Le provvidenze e gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati altresì a:
a) cittadini immigrati nella regione Marche in regola con il permesso di soggiorno;
b) rifugiati in possesso dello status di rifugiato e le loro famiglie;
c) figli, anche minori, i genitori e i coniugi dei cittadini stranieri immigrati, anche se hanno raggiunto nelle Marche il capofamiglia in tempi successivi purchè in regola con il permesso di soggiorno;
d) gli apolidi e nomadi;
e) i minori stranieri non accompagnati da genitori e/o familiari.
1. La giunta regionale, su proposta della consulta e del comitato di presidenza di cui ai successivi articoli 5 e 10, propone al consiglio regionale entro il 31 dicembre il programma annuale di interventi previsti dalla legge da realizzarsi nell'anno successivo.
2. Il consiglio regionale approva il programma entro il 28 febbraio di ogni anno.
3. Nel programma sono previste le condizioni e le modalità per la concessione delle provvidenze e l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli, nonchè l'ammontare dei fondi da destinare ad ogni singolo intervento ed i criteri per la predisposizione ed erogazione dei servizi di competenza dei comuni.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma, vengono utilizzate risorse finanziarie disposte da:
a) finanziamenti regionali per interventi nel campo dell'emigrazione e dell'immigrazione;
b) finanziamenti regionali o statali per interventi settoriali;
c) contributi o finanziamenti comunitari o di altra fonte internazionale;
d) contributi o finanziamenti statali specificatamente destinati al settore dell'emigrazione e immigrazione.
1. Presso la giunta regionale è istituita, con decreto del presidente della giunta, la consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione, i cui compiti sono specificati al successivo articolo 7.
1. La consulta è composta da:
a) tre consiglieri regionali;
b) un rappresentante delle amministrazioni provinciali designati dalla sezione regionale dell'unione province d'Italia;
c) un rappresentante delle amministrazioni comunali designato dalla sezione regionale dell'associazione nazionale comuni italiani;
d) un rappresentante delle comunità montane designate dalla sezione regionale dell'unione nazionale comuni ed enti montani;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli industriali, artigiani, commercianti e coltivatori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale designati dalle rispettive organizzazioni regionali, d'intesa tra loro;
g) un rappresentante esperto in materia di emigrazione ed immigrazione designato dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
h) un rappresentante della direzione generale emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri;
i) un rappresentante della sovrintendenza scolastica regionale per le Marche;
l) i componenti delle due sezioni delle consulte di cui all'articolo 8;
m) un rappresentante della Questura del capoluogo regionale.
2. Il presidente della giunta o un suo delegato fa parte di diritto della consulta.
3. Le funzioni di presidente sono svolte da un membro della consulta eletto dalla stessa.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di livello non inferiore all'ottavo o equiparato, individuato dalla giunta regionale.
5. I componenti della consulta di cui alle lettere b, c, d, e, f, decadono con il venir meno del mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni ed organismi che li hanno designati.
1. La consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione ha il compito di:
a) proporre:
a1) il programma annuale di cui all'articolo 3;
a2) l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nel settore;
a3) gli interventi - nell'ambito delle competenze regionali - di carattere economico, culturale e sociale a favore di emigrati, stranieri immigrati, rifugiati e nomadi;
a4) l'effettuazione di studi, ricerche e indagini sul fenomeno migratorio;
a5) gli incontri e iniziative riguardanti l'emigrazione e l'immigrazione, anche in collaborazione con le consulte di altre regioni ed enti, con il Governo e gli organismi comunitari;
b) esprime pareri:
b1) su argomenti sottoposti all'esame della consulta stessa dai competenti organi della Regione;
b2) su iniziative e provvedimenti formulati da singoli settori della giunta regionale sui problemi degli emigrati, immigrati, rifugiati e nomadi;
c) ratificare le decisioni del comitato di presidenza della consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione;
d) segnalare alla giunta regionale iniziative e provvedimenti atti a soddisfare i principali bisogni in campo culturale, scolastico, sanitario e abitativo;
e) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto all'esame della stessa consulta dai competenti organi della Regione;
f) promuovere un'adeguata informazione tra gli emigrati e gli immigrati sulle condizioni di vita e di occupazione nella regione.
1. La consulta si articola in due sezioni:
a) una sezione per i problemi dell'emigrazione;
b) una sezione per i problemi dell'immigrazione.
2. Le due sezioni, dirette ciascuna da un coordinatore designato dal presidente della consulta e nominato con decreto del presidente della giunta regionale e scelto tra i consultori, si riuniscono separatamente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9, per affrontare le questioni di proprio interesse.
3. Fanno parte delle due sezioni:
a) sezione emigrazione:
a1) il coordinatore della sezione;
a2) un rappresentante per ogni associazione degli emigrati marchigiani all'estero, fino ad un massimo di dieci, designati dalle proprie organizzazioni operanti all'estero;
a3) cinque rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative e operanti a livello regionale, che svolgano attività in Italia e all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie favorendo la presenza degli ex emigrati;
a4) tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e le loro famiglie, operanti a livello nazionale, maggiormente rappresentativi;
b) sezione immigrazione:
b1) il coordinatore della sezione;
b2) otto rappresentanti dei lavoratori e/o studenti stranieri extra-comunitari immigrati nella regione, su designazione delle associazioni maggiormente rappresentative esistenti nelle Marche;
b3) cinque rappresentanti dei centri di prima accoglienza e di servizi per immigrati designati dai comuni;
b4) tre rappresentanti delle comunità di nomadi;
b5) tre rappresentanti degli istituti di patronato maggiormente rappresentativi e di assistenza sociale che operano a favore degli immigrati, rifugiati e delle loro famiglie, operanti a livello nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio della regione Marche.
4. Per ciascun rappresentante delle due sezioni della consulta può essere nominato anche un sostituto con le stesse modalità di nomina degli effettivi.
5. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e la consulta di cui all'articolo 5, definisce specifiche modalità di individuazione delle rappresentanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, da attuarsi anche mediante intese tra le associazioni delle diverse collettività interessate.
1. La consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione è costituita all'inizio di ogni legislatura regionale entro 90 giorni dall'insediamento della giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza del consiglio regionale.
2. Il presidente della giunta regionale previa deliberazione del consiglio regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti e alla loro sostituzione.
3. A tal fine il presidente della giunta richiede agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 6, la designazione dei membri di rispettiva competenza.
4. Le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
5. Trascorso tale termine il presidente della giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione della consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte comunque salve le successive integrazioni.
6. I componenti della consulta svolgono le loro funzioni fino al rinnovo della consulta stessa.
7. Alla sostituzione per qualunque causa dei componenti della consulta si provvede con le stesse modalità relative alla loro nomina.
8. Il presidente della consulta può invitare a partecipare ai lavori della stessa rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessate agli argomenti posti in esame; la consulta può avvalersi per l'esame di particolari problematiche dell'apporto di gruppi di lavoro appositamente costituiti.
9. Il presidente della consulta convoca e presiede la consulta stessa almeno ogni quattro mesi.
10. Le riunioni della consulta sono valide allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
11. La consulta può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
12. La consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti nel presente articolo e le modalità di elezione del comitato di presidenza di cui al successivo articolo 10.
1. Nella sua prima seduta la consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione provvede alla costituzione del comitato di presidenza che è composto dal presidente della stessa, che la presiede, e da dieci membri eletti tra i componenti della consulta, di cui un vicepresidente e un segretario.
2. La durata in carica del comitato di presidenza coincide con quella della consulta.
3. Il comitato di presidenza:
a) collabora con proposte e pareri alla predisposizione del programma di attività della consulta e alla sua realizzazione;
b) cura i rapporti con gli enti locali, regionali e statali e con le associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;
c) esprime pareri urgenti alla consulta;
d) svolge funzioni di rappresentanza della consulta;
e) fissa la convocazione e l'ordine del giorno della consulta.
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge e con le disponibilità finanziarie determinate dall'articolo 26, sono predisposti, anche avvalendosi degli enti locali e delle associazioni degli emigrati e degli immigrati ed in concorso anche con i programmi locali, nazionali e comunitari a favore degli emigrati, dei rimpatriati, degli immigrati, dei rifugiati, dei nomadi e delle loro famiglie, gli interventi di cui agli articoli seguenti.
1. La Regione eroga contributi agli emigrati, agli immigrati, ai rifugiati e ai nomadi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che intendano avviare, nel territorio regionale, attività produttive in forma singola, cooperativistica, in materia di agricoltura, artigianato, commercio e turismo.
2. Il contributo, in conto capitale, è concesso per investimenti finalizzati allo svolgimento dell'attività e secondo le indicazioni contenute nel programma annuale di cui all'articolo 3. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo sono stabiliti dalla giunta regionale.
1. La Regione concede contributi straordinari ai comuni, consorzi di comuni, enti pubblici e privati per opere di recupero e di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di emigrati, immigrati, rifugiati e nomadi. In questo ambito possono essere recuperate abitazioni nei centri storici, abitazioni rurali, abitazioni di enti, associazioni private lasciate libere ed inutilizzate.
2. Nel rispetto dell'articolo 8 della Costituzione, riconoscendo ai cittadini stranieri immigrati extracomunitari il diritto di professare il proprio credo religioso, la Regione in accordo con gli enti locali promuove il reperimento di locali per l'esercizio del culto.
1. La Regione, anche in collaborazione con altre regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, enti e istituzioni, cura al fine di consentire la conoscenza diretta delle Marche, l'organizzazione di soggiorni culturali e viaggi studio dei figli degli emigrati ed immigrati e promuove iniziative di turismo sociale per gli immigrati anziani, e per i familiari degli emigrati.
2. La giunta regionale in particolare promuove ed attua all'estero interventi che mirano a diffondere tra le comunità marchigiane esistenti nei singoli Stati la conoscenza della regione, della sua storia e della sua cultura.
1. La Regione favorisce le attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati e i loro discendenti e gli stranieri immigrati il valore della identità culturale della terra di origine e a rinsaldare i rapporti culturali con le Marche. A tal fine la Regione, di intesa con il governo, promuove e favorisce la realizzazione, nei paesi di emigrazione, di iniziative a favore della collettività di origine marchigiana e in particolare dei giovani discendenti dei marchigiani emigrati, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale delle Marche.
2. La Regione favorisce iniziative ed attività dirette a conservare e tutelare il valore e l'identità culturale degli immigrati, dei rifugiati e delle comunità nomadi agevolandone anche l'associazionismo.
3. La Regione favorisce altresì l'integrazione tra gli immigrati, rifugiati, le comunità dei nomadi e la popolazione marchigiana attraverso specifiche iniziative volte alla conoscenza delle tradizioni e della culturale marchigiana.
4. Tali iniziative potranno essere assunte anche in collaborazione con altre regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura, altre istituzioni culturali e le associazioni degli emigrati all'estero riconosciute dalla consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la giunta regionale promuove, favorisce e attua attività sociali, culturali, di informazione anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici o di altri stampati e l'uso di mezzi audiovisivi, promuovendone l'utilizzo a tal fine da parte dei comuni.
2. La giunta regionale, su proposta della consulta, è autorizzata ad effettuare indagini e ricerche finalizzate alla programmazione degli interventi di cui alla presente legge, nonchè alla migliore conoscenza dei fenomeni migratori.
1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione da parte dei comuni, dei centri di accoglienza e di servizi, operanti sul territorio regionale, per l'assistenza agli immigrati, rifugiati, apolidi e le loro famiglie al fine di facilitare l'accesso ai servizi socio-assistenziali, l'inserimento nelle comunità locali e la corretta fruizione dell'organizzazione amministrativa.
2. Per la gestione dei centri di accoglienza e di servizi, i comuni possono convenzionarsi con le associazioni di volontariato di comprovata esperienza nell'attività di assistenza agli immigrati nonchè con associazioni riconosciute nell'albo di cui al successivo articolo 23.
3. I centri di accoglienza e i centri di servizio sono ammessi al finanziamento regionale per lo svolgimento delle proprie attività. La giunta regionale, sentita la consulta, annualmente definisce i criteri per l'individuazione dei centri da costituire e/o sostenere dietro richiesta dei comuni interessati.
1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione, da parte dei comuni singoli o associati, delle aree di sosta per i nomadi. Le aree di sosta devono comprendere un numero minimo di 16 piazzole della superficie minima di 120 mq., ciascuna al netto dei servizi. L'area-sosta deve essere dotata delle opere di urbanizzazione primaria oltre che dei servizi igienici e di lavanderia, docce, recinzione, telefono pubblico, verde pubblico con area giochi per bambini, contenitori per rifiuti solidi e urbani. L'ubicazione dell'area-sosta deve essere individuata, sentite le rappresentanze locali dei nomadi, in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione e da facilitare l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale. Ai fini della presenta legge, ove il nomade non elegga diverso domicilio, l'area-sosta è da considerarsi come effettivo domicilio del nomade.
2. La Regione promuove e sostiene inoltre l'istituzione da parte dei comuni singoli e associati delle aree di transito. Tali aree costituite da un massimo di 10 piazzole devono essere dotate di servizi igienici. La permanenza nell'area di transito non deve superare i tre giorni ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia.
3. I comuni singoli e associati assicurano il funzionamento delle aree-sosta e di transito favorendone l'autogestione da parte degli utenti e con l'eventuale apporto, disciplinato da apposta convenzione, di associazioni di volontariato che operano in favore dei nomadi.
4. Gli enti di cui al comma 3 stabiliscono con proprio regolamento i criteri di utilizzazione delle aree di sosta e transito. Stabiliscono altresì le modalità del concorso degli utenti alle spese per il relativo funzionamento e alle spese per il consumo energetico.
5. La vigilanza igienico-sanitaria delle aree è garantita dalle unità sanitarie locali competenti per territorio.
1. La Regione tramite i comuni assicura:
a) l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei minori figli di emigrati, immigrati, rifugiati, nomadi ed apolidi. Può estendere tale intervento ai minori provenienti dai paesi extracomunitari giunti in Italia per adozione o in adozione, nel primo anno di permanenza:
b) il superamento di difficoltà specifiche dei detti soggetti predisponendo ed erogando sia nell'ambito delle normali attività scolastiche, sia in collegamento alle stesse, svolte a livello di distretto scolastico e sempre nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica, contributi per i servizi necessari quali:
assistenza per agevolare la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi di lingue e cultura italiana, corsi di alfabetizzazione per adulti.
2. La Regione istituisce ed eroga in assenza di analoghi contributi o provvidenze a favore degli emigrati, degli stranieri immigrati, dei rifugiati, degli apolidi e dei loro familiari in stato di bisogno:
a) assegni di studio per favorire la frequenza di corsi universitari nelle Marche, o, ove detti corsi non fossero presenti nelle Marche, anche al di fuori del territorio regionale:
b) assegni di studio a favore dei figli di emigrati marchigiani in stato di bisogno residenti all'estero, per la frequenza nelle Marche di scuole pubbliche o parificate di ogni grado, di corsi di specializzazione anche postuniversitaria.
3. L'istituzione dei contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di presentazione delle domande sono determinati dalla giunta regionale attraverso il programma annuale di cui all'articolo 3 della presente legge.
1. La Regione attua tramite i comuni interventi di carattere socio-assistenziale a favore degli emigrati, degli immigrati e loro familiari in disagiate condizioni economiche che rientrino definitivamente o risiedano regolarmente nelle Marche, concedendo in particolare:
a) contributi a titolo di concorso per le spese di viaggio sostenute per se e per i propri familari;
b) contributi a titolo di concorso nelle spese di trasporto delle salme, purchè in assenza di analogo contributo da parte di altri enti, organizzazioni o istituzioni varie, ai paesi di origine;
c) contributi agli emigrati e loro familiari a titolo di concorso nelle spese sostenute nella temporanea permanenza nelle Marche per motivi familiari o di salute purchè in assenza di analogo contributo.
2. La Regione promuove e attua iniziative volte al reinserimento degli immigrati nei paesi di origine anche mediante convenzioni con altri enti e organizzazioni private.
1. Per favorire l'inserimento lavorativo degli immigrati e dei nomadi la Regione, sentita l'agenzia per l'impiego, la CRI e l'ufficio regionale del lavoro, tenuto conto anche delle esigenze dei diversi settori produttivi, organizza anche in accordo con le province, enti ed istituzioni pubbliche e private e le scuole edili, corsi di qualificazione, riqualificazione ed inserimento lavorativo per immigrati, rifugiati e/o nomadi. Per favorire la frequenza di tali corsi, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, possono essere organizzati corsi:
a) per riqualificazioni durante l'orario di lavoro, in alcune giornate al mese per gli immigrati, rifugiati e/o nomadi già occupati prevedendo contributi alle imprese interessate;
b) per immigrati, rifugiati e/o nomadi disoccupati corsi di inserimento al lavoro con l'istituzione di assegni di studio la cui entità sarà stabilita a seconda delle tipologie e della durata del corso stesso.
1. Tutti gli interventi previsti per i cittadini italiani sono previsti anche per i destinatari della presente legge sulla base delle leggi nazionali vigenti.
1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale, ricreativo e assistenziale svolte dalle associazioni che prevalentemente operano sul territorio regionale con carattere di continuità a favore degli emigrati e degli stranieri immigrati, rifugiati e nomadi e delle loro famiglie.
2. A tal fine è istituito presso l'assessorato regionale preposto ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione, l'albo delle associazioni che operano per gli emigrati e per gli stranieri immigrati.
3. A tale albo sono iscritti su conforme parere del comitato di presidenza della consulta regionale dell'emigrazione e della immigrazione, le associazioni a carattere regionale o nazionale, che operano con continuità da almeno tre anni per gli emigrati e due anni per gli immigrati e che offrono affidamento sulla base della loro rilevanza e di documentata attività in favore degli emigrati o degli immigrati e delle loro famiglie.
4. Per ottenere l'iscrizione le associazioni di cui al comma 3 debbono avanzare domanda al presidente della giunta regionale corredata da:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) documentazione da cui risulti che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati o degli immigrati, in particolare dovranno essere indicate le sedi all'estero, nelle altre regioni, nella regione Marche e la loro struttura, la composizione, le modalità di nomina e la scadenza dei loro organi direttivi;
c) relazione documentata sull'attività svolta, in particolare nella regione Marche, fra e per gli emigrati o gli immigrati risalente almeno al triennio precedente la domanda per gli emigrati e ad un anno per gli immigrati.
5. Alle associazioni iscritte nell'albo di cui al comma 2 del presente articolo, la giunta regionale può concedere, sentita la consulta, sovvenzioni annuali destinate a sostenere lo svolgimento dell'attività in favore degli emigrati o degli immigrati della regione e delle loro famiglie.
6. I soggetti destinatari delle sovvenzioni debbono far pervenire al competente assessorato una relazione periodica sull'attuazione delle iniziative, una relazione finale a corredo del rendiconto della spesa munito di idonei documenti giustificativi, una dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione che non vengono percepite sovvenzioni fisse da parte dello Stato.
7. Le associazioni che hanno già ottenuto l'iscrizione presso il registro regionale del volontariato, possono a richiesta, previa presentazione della documentazione integrativa prevista dal presente articolo, chiedere l'iscrizione all'albo di cui al comma 2.
8. E' istituito l'albo regionale delle associazioni di cittadini extracomunitari operanti nella regione Marche. Le associazioni riconosciute possono essere costituite:
a) per singola nazionalità dei paesi di provenienza;
b) multietniche in quanto comprendenti immigrati provenienti da diversi paesi e non associati anche di cittadinanza italiana che non debbono però superare il cinquanta per cento di tutti i soci;
c) sotto forma di coordinamenti e/o federazioni di associazioni di cui ai punti a) e b).
Possono essere inserite nell'albo regionale sia le associazioni costituite con atto notarile che le altre, purchè abbiano un regolare statuto, fermo restando che le associazioni che possono nominare propri rappresentanti nella consulta, come previsti dall'articolo 8, sono solamente quelle costituite con atto notarile.
1. La giunta regionale, sentito il comitato di presidenza della consulta, conferisce annualmente diplomi di benemerenza agli emigrati marchigiani che hanno onorato il nome delle Marche nel mondo.
1. I destinatari della presente legge possono avvalersi dell'ufficio del difensore civico previsto dalla L.R. 14 ottobre 1981, n. 29.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1993, la ulteriore spesa di lire 700 milioni e la spesa di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
3. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede:
a) per l'onere di lire 700 milioni relativo all'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 10 dell'elenco n. 1;
b) per l'onere di lire 700 milioni relativo a ciascuno degli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo delle disponibilità ascritte a carico del capitolo 4251102 del bilancio pluriennale 1993/1995 adottato ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15;
c) per gli oneri relativi agli anni successivi mediante impiego di quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1993 in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4251102 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, per l'importo di lire 700 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 sono ridotti di lire 700 milioni.
1. I componenti della consulta e del comitato di presidenza nominati ai sensi della L.R. 40/1988 restano in carica fino alla scadenza dell'attuale consiglio regionale.
1. La L.R. 2 novembre 1988, n. 40 è abrogata.