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Atto:LEGGE REGIONALE 26 novembre 1974, n. 45
Titolo:Statuto della Comunità montana dei Sibillini - Zona M.
Pubblicazione:(B.u.r. 29 novembre 1974, n. 48)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 31, l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della comunità montana, e dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

E' approvato ai sensi dell'art. 5 ultimo comma, della legge regionale 6.6.1973, n. 12, lo Statuto della comunità montana dei Sibillini zona “M”, nel testo allegato alla presente legge.

Allegati

Art. 1

Costituzione e sede della comunità montana

Fra i comuni di Amandola, Comunanza, Force, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Montemonaco, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo, i cui territori, classificati “montani" in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25.7.1952, n. 991, e dell' art. unico della legge 30.7.1957, n. 657, ricadono nella zona omogenea “M” delimitata con la legge regionale n. 12 del 6.6.1973 ai sensi dell'art. 3 della legge 3.12.1971, n. 1102, è costituita la comunità montana dei Sibillini, ente di diritto pubblico, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102. La comunità ha sede in Comunanza.


Art. 2


Norme che regolano la comunità La comunità montana è regolata dalla legge nazionale 3.12.1971, n. 1102 e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna, in quanto non in contrasto con detta legge; dalla legge regionale 6.6.1973, n. 12 e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonché dalle norme del presente statuto o da sue modificazioni e integrazioni regolarmente approvate.


Art. 3

Scopi della comunità


La comunità, soggetto di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a) ridurre la disparità fra le varie zone e il ritardo di quelle meno favorite;

b) formulare, aggiornare e attuare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, il piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della zona, al fine di contribuire a realizzare una politica generale di riequilibrio economico - sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio;

c) di predisporre, coordinare e attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di disponibilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

d) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e sostanziale della zona stessa;

e) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare a esso conseguenti;

f) adottare una politica adeguata alla salvaguardia della ricchezza ambientale della zona;

g) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona;

h) favorire le iniziative produttive con precedenza per quelle a carattere cooperativistico e associativo;

i) redigere, a norma dell'art. 23 della legge regionale n. 12, il piano per l'assetto territoriale del comprensorio allo scopo di coordinare, orientare e adeguare l'attività urbanistica dei comuni e degli enti interessati; chiedere alla Regione, sulla base di tale piano, l'incarico per la redazione del piano regolatore intercomunale, previa delega dei comuni interessati.


Art. 4

Attuazione e fini istituzionali


Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la comunità montana:

a) può affidare ad altri enti operanti nel territorio della comunità, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

b) può assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana, a norma dell'art. 30 della legge 25.7.1952, n. 991;

c) sostituisce, nell'esecuzione di opere, gli enti, le persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3.12.1971, n. 1102;

d) può acquistare, espropriare o prendere in affitto, e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 1102, tenuto conto del piano pluriennale di sviluppo;

e) verifica che le opere previste dall'art. 2, lettera a) della legge 3.12.1971, n. 1102, di spettanze di enti operanti nel territorio della comunità, anche se non previste nei piani degli stessi enti, non siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo;

f) può essere destinataria di deleghe dalla regione ai sensi dell'art. 7, lettera d) della legge regionale;

g) organizza apposite consultazioni con le forze sindacali, economiche, professionali, cooperative, culturali e con le comunanze e università agrarie, presenti nel territorio della comunità, al fine di favorire la loro partecipazione al processo di formazione e attuazione della programmazione;

h) può costituire apposito consorzio, azienda o ufficio, d'intesa con gli enti interessati e con le altre comunità per la gestione dei beni pascolivi e boschivi appartenenti alle comunità, ai comuni e altri enti montani;

i) può assumere le funzioni proprie degli enti che la costituiscono nonchè degli altri enti che operano nel territorio quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

l) può assumere qualsiasi iniziativa atta a potenziare ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona.


Art. 5

Organi della comunità


Sono organi della comunità montana:

- il consiglio;

- la giunta;

- il presidente;

- il collegio dei revisori dei conti.


Art. 6

Il consiglio – Composizione

Ineleggibilità e incompatibilità


Il consiglio della comunità è costituito dai rappresentanti dei comuni associati.

Ciascun comune fino a 5.000 abitanti è rappresentato da due consiglieri di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi consigli comunali.

I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono rappresentati da cinque consiglieri, di cui due di minoranza.

Sono ineleggibili a consiglieri della comunità i dipendenti della comunità stessa.

Per le incompatibilità con la carica di consigliere della comunità valgono, per analogia, le disposizioni previste per i consigli comunali.

La constatazione dell'ineleggibilità o dell'incompatibilità spetta al consiglio che decide nella seduta immediatamente successiva al verificarsi dei fatti che la determinano.


Art. 7

Compiti del consiglio


Il consiglio è l'organo deliberante della comunità.

Il consiglio determina l'indirizzo politico - amministrativo della comunità.

In particolare:

a) delibera, sentiti i comuni partecipanti, lo Statuto e le sue integrazioni o modificazioni, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità;

b) elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente e i componenti della giunta esecutiva;

c) delibera il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della zona;

d) delibera il programma stralcio da presentare alla regione entro il 30 settembre;

e) delibera il bilancio preventivo entro il 30 settembre;

f) delibera il conto consuntivo entro il 30 giugno;

g) approva la relazione da inoltrare alla Regione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo e contenente le eventuali modificazioni dello stesso;

h) adotta il piano urbanistico;

i) delibera le norme che regolano i rapporti tra comunità e gli altri enti operanti nel territorio;

l) delibera l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;

m) delibera l'istituzione degli uffici e il relativo regolamento, nonché il conferimento di incarichi a tempo indeterminato di cui all'art. 9 della legge regionale 6.6.1973, n. 12. Il regolamento di contabilità, per quanto attiene all'impegno, alla liquidazione e alla ordinazione delle spese si conforma, in quanto possibile, alle vigenti norme sulla contabilità degli enti locali.

Il regolamento di contabilità prevede la nomina, da parte del consiglio comunitario, di un tesoriere il quale provvede al pagamento delle spese e alla riscossione delle entrate rispettivamente con regolari mandati di pagamento e ordini di incasso firmati dal presidente e segretario.

Il regolamento di amministrazione provvede alla determinazione di norme di funzionamento degli uffici della comunità e si conforma, per quanto possibile, ai regolamenti di amministrazione di altri enti pubblici;

n) delibera l'acquisto, l'affitto e l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione dei mutui;

o) delibera le norme per organizzare le consultazioni e le norme per dare pubblicità agli atti più importanti, prima della loro approvazione;

p) delibera la partecipazione ai consorzi, associazioni o altri organismi, di cui alla lettera f) dell'art. 7 della legge regionale;

q) delibera l'istituzione del consorzio, azienda o ufficio di cui alla lettera c) dell'art. 9 della legge regionale;

r) delibera l'acquisto, l'affitto e l'esproprio dei terreni ai sensi dell'art. 9 della legge 3.12.1971, n. 1102;

s) delibera l'eventuale affidamento di opere, di competenza della comunità, agli enti operanti nel territorio;

t) delibera i piani economici per la utilizzazione dei boschi e dei pascoli montani, sentiti i comuni, le comunanze e altri enti interessati;

u) delibera la costituzione di commissioni consiliari ed eventuali commissioni consultive per lo studio di particolari problemi, garantendo la presenza nelle stesse delle minoranze;

v) elegge tra i consiglieri i revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente appartenenti alla minoranza e designati dalla stessa;

z) delibera di tutte le questioni rimesse dal presente Statuto al consiglio;

x) delibera ogni altro provvedimento per il quale le leggi dello Stato e della Regione e il presente Statuto non prevedano la espressa attribuzione ad altro organo.


Art. 8

Limiti di valore


Per la realizzazione di opere il cui importo non superi i 50 milioni delibera la giunta; per opere di importo superiore, il consiglio comunitario.


Art. 9

Validità delle sedute del consiglio


Il consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo quanto previsto per la elezione del presidente, del vice presidente e della giunta, per l'approvazione dello Statuto e di integrazioni e modifiche del medesimo, per i quali vale quanto previsto dall'art. 14 della legge 6.6.1973, n. 12.


Art. 10

Sedute ordinarie e straordinarie - Convocazione


Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria 3 volte l'anno:

- entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;

- entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale;

- entro il mese di settembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Il consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta la giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno 1/5 dei consiglieri.

Le sedute del consiglio della comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito nel qual caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei comuni della comunità.

Le convocazioni del consiglio sono fatte dal presidente previa deliberazione della giunta, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza il termine è ridotto a 48 ore su convocazione telegrafica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

La seconda convocazione potrà avere luogo non prima di tre giorni dalla prima e potrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.


Art. 11

Procedimento di discussione delle sedute del consiglio


Il consiglio è presieduto dal presidente.

In sua assenza la presidenza spetta al vice presidente.

In assenza di entrambi presiede il consigliere più anziano di età.

Dopo l'appello nominale il presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori, per le votazioni sia pubbliche che segrete.

Gli scrutatori assistono il presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Il presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il consiglio comunitario approva apposito regolamento dei lavori per il funzionamento del consiglio stesso.


Art. 12

Durata in carica del consiglio


Il consiglio dura in carica 5 anni. Ogni consiglio comunale provvede a confermare o rinnovare i propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità entro 30 giorni dalla elezione del sindaco e della giunta.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da membro del consiglio della comunità, i consigli comunali provvedono alle relative sostituzioni entro 30 giorni dalla conoscenza della vacanza.

In caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale, i rappresentanti da questo nominati in seno alla comunità montana restano in carica sino a diversa nomina del nuovo consiglio comunale.

I membri del consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato, salvo quanto previsto al comma precedente.

Qualora i consiglieri siano assenti, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, il loro comportamento viene segnalato al consiglio comunale che li ha eletti perché proceda, se lo ritiene opportuno, a sostituirli.

I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati.

Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.


Art. 13

La giunta – composizione


La giunta della comunità è costituita: dal presidente, dal vice presidente e da nove membri in rappresentanza di tutti i comuni.

Vengono eletti dal consiglio con voto palese, votando uno o più mozioni sottoscritte almeno da un quinto dei consiglieri. Le mozioni contengono gli indirizzi programmatici per lo sviluppo economico - sociale e per l'assetto del territorio, ispirati a una visione unitaria degli interessi della comunità.

Contengono altresì l'indicazione dei nomi del presidente, del vice presidente e degli altri componenti la giunta.

Per l'approvazione della mozione è necessario al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, in seguito è sufficiente la maggioranza dei votanti.


Art. 14

Compiti della giunta


La giunta

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunitario;

b) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) predispone il piano di sviluppo economico - sociale, il programma stralcio, la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso;

d) redige il piano urbanistico;

e) coordina e attua i programmi di intervento. Può affidare ad altri enti, operanti nel territorio, di volta in volta, la realizzazione delle opere non di competenza del consiglio comunitario;

f) esercita ogni altro compito non attribuito al consiglio comunitario.

La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti.


Art. 15

Riunioni della giunta


La giunta si riunisce su convocazione del presidente a mezzo lettera raccomandata, da spedirsi almeno 5 giorni prima della seduta o su convocazione telegrafica con preavviso di almeno 48 ore:

- in sessione ordinaria ogni mese;

- in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei suoi membri.

La giunta è presieduta dal presidente, in sua assenza dal vice presidente.

La giunta delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le riunioni della giunta non sono pubbliche.


Art. 16

Durata in carica della giunta – Revoca


Il presidente, il vice presidente e i componenti la giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del consiglio e possono essere rieletti per lo stesso incarico.

Il presidente, il vice presidente e i componenti la giunta decadono per:

a) decadenza dalla carica di consigliere;

b) dimissioni o morte;

c) assenza a tre sedute consecutive della giunta, secondo la procedura prevista al precedente art. 12;

d) revoca, in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il consiglio della comunità, che deve avvenire con il voto favorevole segreto della maggioranza dei componenti il consiglio.

Entro 45 giorni il consiglio provvede alla sostituzione delle persone decadute con votazione segreta e a maggioranza assoluta nel primo scrutinio e semplice negli scrutini successivi.

La decadenza contemporanea della maggioranza dei membri della giunta determina la decadenza dell'intera giunta che sarà surrogata ai sensi del precedente art. 13.


Art. 17

Il presidente – Attribuzione


Il presidente della giunta:

a) rappresenta la comunità montana;

b) convoca e presiede la giunta e il consiglio comunitario;

c) coordina l'azione amministrativa sulla base delle deliberazioni della giunta e del consiglio;

d) dirige le funzioni amministrative che potranno essere delegate dalla Regione in conformità alle direttive generali e agli indirizzi di cui all'art. 59 dello Statuto regionale;

e) attribuisce deleghe specifiche ai membri della giunta.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.


Art. 18

Collegio dei revisori dei conti


Il consiglio elegge tra i propri membri non facenti parte della giunta i revisori dei conti in numero di 5, tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente appartenenti alla minoranza.

Il collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della contabilità della comunità montana e ne riferisce al consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

I revisori dei conti possono essere riconfermati.

La decadenza della carica di consigliere o la elezione a membro della giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del collegio.

I revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che influiscono sull'espletamento del loro mandato o sul regolare funzionamento del collegio. Per la surroga dei revisori decaduti o revocati vale la procedura prevista al precedente art. 16.


Art. 19

Segretario della comunità


Il segretario della comunità è nominato dal consiglio che ne stabilisce anche il trattamento economico.

Il segretario assiste alle sedute del consiglio e della giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il presidente.

Tiene i registri di contabilità della comunità montana.

Sovrintende, secondo le direttive del consiglio e della giunta, all'attuazione dei compiti amministrativi propri della comunità.


Art. 20

Personale della comunità


Per il funzionamento dei propri uffici la comunità montana si avvale del personale comandato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3.12.1971, n. 1102, dalla Regione, provincia e comuni.

Il rimborso dei relativi oneri sarà concordato dalla giunta con gli enti interessati, salvo ratifica del consiglio.

Può conferire incarichi a tempo determinato a istituti, enti, professionisti, esperti, per l'esecuzione di particolari indagini o studi e per raccogliere gli elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione nell'ambito della comunità.

Il consiglio della comunità decide in merito.


Art. 21

Comitato tecnico consultivo


Rapporti con gli altri enti operanti nel territorio Partecipazione alla comunità Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali la comunità montana istituisce un comitato tecnico consultivo, la cui costituzione, composizione e funzionamento sono fissati dal consiglio comunitario ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6.6.1973, n. 12. Del comitato devono far parte funzionari della Regione designati dalla giunta fra i componenti dell'ufficio programma.

Del comitato possono far parte anche i rappresentanti degli enti che operano nel territorio con piani e programmi sottoposti alla approvazione della Regione e dello Stato in modo che tali enti divengano strumenti operativi della comunità, nonché i rappresentanti dei comuni membri della comunità.

I rappresentanti della comunità montana e quelli dei comuni membri della comunità debbono essere comunque in maggioranza.

Il comitato tecnico sovraintende alla elaborazione, redazione e attuazione del piano di sviluppo economico sociale e alle relative sue modifiche e dà parere alla giunta esecutiva sul piano di sviluppo economico - sociale della comunità.

La comunità può instaurare rapporti con l'amministrazione provinciale, come previsto dall'art. 24 della legge regionale, e con gli enti operanti nel territorio della comunità.

I rappresentanti di detti enti possono essere invitati a partecipare alle sedute del consiglio della comunità, dedicate all'esame e all'approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali, nonché dell'eventuale piano urbanistico di sviluppo.

La collaborazione tra la comunità montana e gli enti operanti nel territorio viene attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della comunità medesima, anche mediante quanto previsto alla lettera a) dell'art. 4.


Art. 22

Piano pluriennale di sviluppo della comunità e programmi stralcio annuali


Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona, il quale sulla base delle indicazioni del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale o dell'eventuale piano generale di bonifica montana, o del piano degli altri enti operanti nel territorio, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi, indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

La giunta esecutiva promuove, sulla base del piano predisposto, la consultazione degli enti locali, enti, organizzazioni e associazioni cooperative e dei cittadini delle zone e categorie di volta in volta interessati.

La proposta del piano deliberata dal consiglio comunitario, viene trasmessa all'amministrazione provinciale e ai comuni interessati che ne curano l'affissione per 30 giorni; ne viene data pubblica informazione e diffusione, per consentire eventuali reclami e proposte migliorative che dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Il consiglio comunitario, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta e lo trasmette alla Regione, unitamente a tutti gli atti relativi e alle osservazioni dei comuni e della provincia, per l'approvazione da parte del consiglio regionale.

Sulla base del piano pluriennale di sviluppo, il consiglio della comunità montana provvede a definire ogni anno un programma stralcio contenente l'indicazione, in ordine alla priorità, delle opere degli interventi da realizzare e dell'entità della corrispondente richiesta di finanziamento.

La comunità montana, entro il 30 settembre, deve far pervenire copia del programma stralcio alla Regione.

Il programma stralcio, elaborato dalla giunta, deve essere trasmesso ai comuni, ai consiglieri della comunità e agli enti operanti nel territorio almeno dieci giorni prima della riunione del consiglio della comunità, indetta per la sua approvazione.


Art. 23

Piano urbanistico


Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale, la comunità montana adotta il piano urbanistico territoriale, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.

Il piano urbanistico della comunità montana deve adeguarsi alle previsioni e alle indicazioni del piano di sviluppo economico-sociale della comunità.


Art. 24

Verbali e deliberazioni


I verbali delle riunioni del consiglio debbono essere inviati a tutti i membri del consiglio e a ciascun comune facente parte della comunità montana per la pubblicazione dell'albo pretorio, entro 8 giorni dalla riunione.

I verbali debbono essere inoltre approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

Le deliberazioni del consiglio e della giunta debbono anche essere pubblicate nell'albo pretorio della comunità nei termini di legge.

Debbono essere inoltre inviate al comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, sezione autonoma di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 6.6.1973, n. 12.

I comuni membri della comunità e gli altri enti operanti nel territorio sono impegnati a inviare in visione alla comunità montana entro 8 giorni copia delle deliberazioni di giunta e di consiglio, degli atti comunque attinenti al piano di sviluppo economico sociale della zona, per la cui elaborazione, la comunità è, a sua volta, tenuta a consultare i comuni interessati.


Art. 25

Finanziamento della comunità


Alle spese necessarie per il funzionamento della comunità montana si provvede con fondi costituiti:

a) da assegnazioni di finanziamenti alla comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, e da enti privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) dal contributo annuo dei comuni membri della comunità nella misura fissata dal consiglio;

c) da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi;

d) da eventuali entrate derivanti dalla prestazione di particolari servizi di interesse comunitario.


Art. 26

Demanio e patrimonio


La comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3.12.1971, n. 1102 (art. 9).


Art. 27

Rimborso spese ai componenti gli organi della comunità


Oltre al rimborso delle spese, ai componenti della giunta spetta un gettone di presenza; al presidente compete un'indennità.

Il consiglio determina le modalità per la corresponsione del rimborso spese ai consiglieri anche in forma forfettaria e l'ammontare del gettone per i componenti della giunta e l'indennità per il presidente.


Art. 28

Adesione all'Uncem


La comunità montana può aderire all'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (Uncem) con sedi in Roma.


Art. 29

Integrazioni e modifiche dello Statuto


Le integrazioni e modifiche del presente Statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge.


Art. 30

Entrata in vigore delle norme statutarie


Il presente Statuto e le norme integratici o modificatrici dello stesso entrano in vigore non appena hanno riportato l'approvazione della Regione.


Art. 31

Estinzione della comunità


In caso di cessazione o scioglimento per qualsiasi causa, della comunità montana, nella titolarità di tutti i rapporti patrimoniali a essa afferenti subentra l'ente pubblico al quale siano affidate le funzioni e al quale sia commesso il perseguimento delle finalità proprie della comunità montana secondo le disposizioni legislative e del presente statuto.

Ove le funzioni comunitarie siano affidate a diversi enti pubblici, vale il criterio della prevalenza, da applicarsi nel senso della devoluzione dell'intero patrimonio all'ente pubblico al quale siano affidate le prevalenti funzioni comunitarie.

Nel caso in cui le disposizioni di cui ai precedenti commi risultino per qualsiasi causa inapplicabili, il patrimonio della comunità sarà liquidato da tre liquidatori nominati dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale adottata assicurando la rappresentanza delle minoranze.

Compiuta la liquidazione il patrimonio sarà devoluto pro quota ai comuni partecipanti, nelle stesse proporzioni stabilite per la partecipazione dei medesimi comuni al finanziamento della comunità.


Art. 32


Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, valgono le norme contenute nella legge regionale 6.6.1973, n. 12.


Norma transitoria


Art. 33


A norma dell'art. 30 della legge regionale 6.6.1973, n. 12, entro 15 giorni dall'approvazione del presente Statuto da parte del consiglio regionale, il consiglio della comunità si riunisce, su convocazione del presidente provvisorio, nel comune dove è stabilita la sede, per l'elezione dei propri organi.

Gli organi eletti, a norma del precedente comma, decadono in coincidenza con le prime elezioni amministrative interessanti la maggioranza dei comuni compresi nella comunità.