Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 14 marzo 1994, n. 9
Titolo:Norme per le nomine e designazioni di spettanza della regione.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 marzo 1994, n. 28)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Attività amministrativa
Note:Abrogata dall'art. 14, l.r. 5 agosto 1996, n. 34.

Sommario





1. A tutte le nomine e designazioni da effettuarsi dagli organi statutari della Regione sulla base di leggi, regolamenti, statuti e convenzioni in organi di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione, si applicano le norme di cui agli articoli seguenti, ad esclusione delle nomine e designazioni conseguenti di diritto alla titolarità di organi e uffici regionali o inerenti alla qualità di consiglieri regionali.
2. Le norme di cui alla presente legge, ferme restando le modalità specifiche di designazione previste dalle relative leggi istitutive, si applicano altresì alle nomine dei seguenti organi e organismi regionali:
a) consulta regionale della cooperazione (L.R. 23/1980);
b) difensore civico (L.R. 29/1981);
c) comitato tecnico sanitario regionale (L.R. 7/1982);
d) commissione regionale per l'artigianato (L.R. 6/1988);
e) consulta regionale sull'assistenza (L.R. 43/1988);
f) comitato regionale per il servizio radiotelevisivo (L.R. 32/1991);
g) comitato regionale per il territorio (L.R. 34/1992);
h) comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.



1. Spettano al consiglio regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 52 dello Statuto le nomine degli amministratori degli enti e aziende dipendenti, delle società o consorzi a partecipazione regionale.
2. Spettano altresì al consiglio le altre nomine e designazioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge statale, dallo Statuto regionale, dagli Statuti di altri enti, nonchè quelle ad esso attribuite da norme regionali.
3. Sono di competenza della giunta regionale le nomine e le designazioni attribuite genericamente alla Regione e quelle non spettanti al consiglio regionale ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 o non attribuite al presidente della giunta regionale dalle vigenti leggi dello Stato. Restano tuttavia di competenza del consiglio regionale le designazioni per le quali sono previsti la garanzia della presenza della minoranza o il voto limitato, o quando i rappresentanti della Regione da eleggere sono in numero superiore a due.


1. I competenti uffici della giunta e del consiglio regionale, per le nomine e le designazioni di rispettiva spettanza, provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza proroga e decadenza degli organi amministrativi.
2. Entro il 30 ottobre di ogni anno, a cura del dirigente del servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione è predisposto e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e designazioni di cui all'articolo 1 da effettuarsi nel corso dell'anno successivo; della pubblicazione è dato avviso su un quotidiano a diffusione almeno regionale.
3. L'elenco deve indicare:
a) la denominazione dell'ente e dell'organo interessati;
b) le norme di legge, di regolamento o convenzione relative;
c) la competenza alla nomina o designazione;
d) i requisiti previsti e la durata in carica;
e) la data entro cui deve essere deliberata la nomina o la designazione;
f) i compensi previsti a qualsiasi titolo per l'incarico conseguente.

4. La commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali predetermina i requisiti professionali e di esperienza minimi necessari all'espletamento dell'incarico per le nomine e le designazioni di cui alla presente legge.
5. Ove occorra procedere in corso d'anno, per norme sopravvenute, a nomine o designazioni non comprese nell'elenco o a sostituzioni o surrogazioni si provvede a darne tempestiva pubblicità nei modi di cui ai commi 2 e 3.
6. Le nomine o le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta regionale, conseguente al rinnovo del consiglio, per gli incarichi di durata pari a quella del consiglio regionale, e prima della loro scadenza per gli altri incarichi.


1. Fino a trenta giorni prima del termine previsto per ciascuna nomina o designazione possono essere proposte rispettivamente, al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale, candidature da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari e da parte di ordini professionali, enti e associazioni operanti nei settori interessati.
2. La candidatura deve essere corredata dall'esposizione dei motivi che la giustificano, nonchè da una relazione contenente i seguenti elementi:
a) comune di residenza, data e luogo di nascita;
b) titolo di studio;
c) curriculum professionale, occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche e in società a partecipazione pubblica, nonchè in società private iscritte in pubblici registri, ricoperte attualmente o precedentemente;
d) inesistenza di conflitti di interesse con l'incarico che si propone;
e) dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità all'accettazione dell'incarico e di assenza di motivi ostativi e di incompatibilità derivanti da soggettiva posizione penale, civile o amministrativa.

3. La dichiarazione di accettazione alla candidatura deve essere autenticata e contenere altresì la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e dall'articolo 6 della presente legge.


1. Alle nomine e designazioni di propria spettanza, il consiglio regionale provvede, entro il termine per ciascuna previsto, su parere della commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali. La commissione verifica la rispondenza dei requisiti in possesso dei candidati a quelli di cui all'articolo 3, comma 4; sente, su loro richiesta, i presentatori delle singole candidature e può sentire i candidati stessi; ove manchino candidature, può proporne di proprie; esprime e trasmette il proprio parere almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la nomina o la designazione.
2. Alle nomine e designazioni di propria spettanza la giunta regionale provvede, entro il termine di cui all'articolo 3, comma 6, sulla base di un esame comparativo delle candidature esistenti.
3. Qualora la giunta non provveda in termini alla nomina o designazione, questa è disposta dal presidente della giunta, entro i successivi quarantacinque giorni, con decreto motivato.
4. Qualora il consiglio regionale non deliberi le nomine o le designazioni di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 3, comma 6, il presidente del consiglio regionale, sentita sui nominativi prescelti la commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali o, in difetto, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, provvede nei successivi quarantacinque giorni alle nomine o designazioni con proprio atto, da comunicare al consiglio nella prima adunanza.
5. Ove manchino candidature, ovvero le candidature esistenti risultino in tutto o in parte inidonee, gli organi competenti possono procedere alle deliberazioni di nomina o designazione con riguardo a nominativi diversi, fermo restando l'obbligo di documentare l'idoneità degli stessi ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
6. Le designazioni da parte di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione negli organi amministrativi la cui composizione è disciplinata dalla legge regionale debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte del presidente della giunta regionale; trascorso tale termine gli organi amministrativi si considerano regolarmente costituiti purchè siano nominati almeno i due terzi dei loro componenti.


1. Alle cariche di amministratore di enti pubblici e privati, società a partecipazione regionale non possono essere eletti o nominati:
a) i parlamentari, i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle province, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti;
b) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;
c) coloro che siano investiti di incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici o organizzazioni sindacali a livello provinciale, regionale o nazionale;
d) coloro che svolgono le funzioni di cui all'articolo 7, lettere e), f), g) della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina o elezione si riferisce.
3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti.
4. Gli incarichi non sono cumulabili.
5. Le nomine e le designazioni regionali possono essere reiterate una sola volta alle medesime cariche.


1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 3, comma 6 ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.
2. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi di amministrazione attiva scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonchè gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.


1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono e la giunta regionale può nominare un commissario straordinario per l'amministrazione degli enti e aziende di cui all'articolo 52 dello Statuto fino alla ricostituzione degli stessi.
2. I titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni delle leggi dello Stato, in materia di proroga degli organi amministrativi.


1. Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura del dirigente del servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione per quelle di competenza della giunta e a cura del servizio assemblea e segreteria del consiglio regionale per quelle di competenza del consiglio, è pubblicato l'elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.
2. Le persone nominate dalla Regione, ai sensi della presente legge, sono tenute ad inviare all'organo che ha proceduto alla nomina, una relazione sull'attività svolta, qualora venga richiesta.
3. Agli adempimenti istruttori di cui alla presente legge, per le nomine di competenza del consiglio regionale provvede il servizio assemblea e segreteria del consiglio regionale e per quelle di competenza della giunta regionale provvede il servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione, con la collaborazione degli altri servizi competenti per materia. Per gli adempimenti relativi alle nomine diverse da quelle indicate all'articolo 1, provvedono i servizi competenti in materia con la collaborazione del servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione.


1. Le nomine di competenza della giunta regionale diverse da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge sono motivate con riferimento ai requisiti di capacità, esperienza e professionalità dei candidati prescelti e devono seguire i criteri dell'avvicendamento e della non cumulabilità delle cariche.


1. Nella prima applicazione della presente legge e fino alla loro eventuale modifica, restano fermi i requisiti per le nomine e designazioni definiti dalla commissione competente ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della L.R. 11 luglio 1977, n. 26.
2. Si intendono ratificate ad ogni effetto le nomine disposte dal presidente del consiglio regionale in luogo del consiglio stesso in vigenza del D.L. 19 marzo 1993, n. 69 e successivi in materia di proroga degli organi amministrativi.


1. E' abrogata la L.R. 11 luglio 1977, n. 26.
2. Il comma secondo, quarto alinea, dell'articolo 3 della L.R. 23 aprile 1980, n. 23 è sostituito dal seguente:
"- cinque membri esperti in settori attinenti ai problemi della cooperazione ed eletti dalla giunta regionale".

3. La lettera c) del secondo comma dell'articolo 11 della L.R. 31 maggio 1980, n. 46 è sostituita dalla seguente:
"c) sei esperti in materia sportiva nominati dalla giunta regionale;".

4. Il quarto comma dell'articolo 11 della L.R. 31 maggio 1980, n. 46 è sostituito dal seguente:
"La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa e dura in carica per il periodo della corrispondente legislatura regionale".

5. Il secondo comma, secondo alinea, dell'articolo 1, della L.R. 17 dicembre 1981, n. 40 è sostituito dal seguente:
"- due esperti nominati dalla giunta regionale".

6. La lettera e) del primo comma dell'articolo 3 della L.R. 30 agosto 1986, n. 24 è sostituita dalla seguente:
"e) da quattro rappresentanti nominati dalla giunta regionale tra i designati dalle associazioni dei consumatori di cui al successivo articolo 4".

7. Il comma 6 dell'articolo 1 della L.R. 18 gennaio 1988, n. 2 è sostituito dal seguente:
"6. La commissione è nominata dalla giunta regionale e resta in carica fino al termine della legislatura nel corso della quale è stata nominata".

8. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 è sostituita dalla seguente:
"g) tre esperti nominati dalla giunta regionale;".

9. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 21 della L.R. 2 giugno 1992, n. 19 sono sostituite dalle seguenti:
"a) del consiglio di amministrazione fanno parte di diritto due membri nominati dalla giunta regionale;
b) il presidente del collegio sindacale è nominato dalla giunta regionale;".

10. Il comma 2 dell'articolo 21 della L.R. 2 giugno 1992, n. 19 è abrogato.
11. I membri elettivi del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui all'articolo 3 del regolamento regionale 12 gennaio 1977, n. 5 sono nominati dalla giunta regionale.