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Atto:LEGGE REGIONALE 21 marzo 1994, n. 10
Titolo:Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 29 sulla indennità di funzione dirigenziale.
Pubblicazione:(B.u.r. 29 marzo 1994, n. 32)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

1. L'indennità di funzione dirigenziale prevista dall'articolo 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 29 che approva l'accordo nazionale del comparto Enti locali per il triennio 1988/1990 nella misura complessivamente risultante dalla medesima norma che stabilisce in via preventiva ed oggettiva coefficienti graduati a seconda della importanza, rilevanza, gravosità e complessità della funzione dirigenziale effettivamente svolta, ha natura retributiva, ed è emolumento fisso e continuativo, costitutivo della remunerazione spettante al dirigente.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.