Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 21 marzo 1994, n. 10 |
Titolo: | Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 29 sulla indennità di funzione dirigenziale. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 29 marzo 1994, n. 32) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Ordinamento degli uffici e del personale |
Note: | Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20. |
Sommario
1. L'indennità di funzione dirigenziale prevista dall'articolo 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 29 che approva l'accordo nazionale del comparto Enti locali per il triennio 1988/1990 nella misura complessivamente risultante dalla medesima norma che stabilisce in via preventiva ed oggettiva coefficienti graduati a seconda della importanza, rilevanza, gravosità e complessità della funzione dirigenziale effettivamente svolta, ha natura retributiva, ed è emolumento fisso e continuativo, costitutivo della remunerazione spettante al dirigente.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.