Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 aprile 1994, n. 11
Titolo:Modifica dell'articolo 7 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 aprile 1994, n. 38)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:Abrogata dall'art. 24, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 7 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni, č sostituito dal seguente:
"E' istituito presso il consiglio regionale il "Fondo di accantonamento dei consiglieri della Regione Marche" per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato o ad altri aventi diritto secondo le norme della presente legge. Il fondo alimentato con i contributi di cui al successivo articolo 8, ha natura mutualistica interna ed č amministrato, per l'intera legislatura, da un comitato di amministrazione composto dall'ufficio di presidenza del consiglio integrato da due consiglieri eletti dal consiglio regionale con voto limitato e da un rappresentante designato dall'associazione dei consiglieri giŕ facenti parte del consiglio della Regione Marche. Il presidente del consiglio regionale č presidente del fondo e ne ha la rappresentanza legale.
Il funzionamento del fondo č disciplinato da apposito regolamento approvato dal comitato di amministrazione".