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Atto:LEGGE REGIONALE 5 aprile 1994, n. 12
Titolo:Criteri per la fissazione degli orari dei negozi, degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 aprile 1994, n. 38)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 17, l.r. 9 dicembre 2005, n. 30.

Sommario


Art. 1 (Principi generali)
TITOLO I Negozi ed altri esercizi di vendita al dettaglio
Art. 2 (Orario giornaliero)
Art. 3 (Giornate domenicali e festive)
Art. 4 (Chiusura infrasettimanale)
Art. 5 (Particolari attività di vendita)
Art. 6 (Attività miste)
Art. 7 (Feste natalizie e altre festività)
Art. 8 (Località turistiche)
Art. 9 (Località montane)
Art. 10 (Pubblicità degli orari di vendita)
Art. 11 (Ferie)
TITOLO II Pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande
Art. 12 (Orario dei pubblici esercizi)
Art. 13 (Orario degli esercizi misti)
Art. 14 (Orario degli esercizi annessi ad alberghi e ad altri complessi ricettivi)
Art. 15 (Orari degli esercizi posti nelle stazioni di autolinee e negli autoporti)
Art. 16 (Scelte dell'orario)
Art. 17 (Deroghe generali e speciali all'orario)
Art. 18 (Chiusura settimanale)
Art. 19 (Deroga all'obbligo di chiusura)
Art. 20 (Ferie)
TITOLO III Impianti stradali di distribuzione dei carburanti per autotrazione
Art. 21 (Ambito di applicazione)
Art. 22 (Orario giornaliero)
Art. 23 (Turni di riposo)
Art. 24 (Servizio notturno)
Art. 25 (Esenzioni e deroghe)
Art. 26 (Ferie)
Art. 27 (Impianti con apparecchiature a moneta o a lettura ottica)
Art. 28 (Pubblicità degli orari)
Art. 29 (Norme finali)



1. I comuni, ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, fissano gli orari dei negozi e degli altri esercizi di vendita al dettaglio, degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per autotrazione, sulla base dei criteri contenuti nella presente legge, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonchè le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti in ambito regionale. Gli orari devono garantire le migliori condizioni per l'approvvigionamento delle merci e per la produttività della rete distributiva, tenendo conto delle esigenze dei consumatori e delle varie categorie operanti nel settore.
TITOLO I
Negozi ed altri esercizi di vendita al dettaglio



1. I comuni fissano i limiti giornalieri degli orari dei negozi e degli altri esercizi di vendita al dettaglio stabilendo l'apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e la chiusura serale non oltre le ore 20 e, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.
2. I limiti giornalieri degli orari di vendita possono essere diversificati per settori. Per la vendita di generi non alimentari, la diversificazione può avvenire: in base alle singole specializzazioni merceologiche per zone, per periodi dell'anno, per giorni della settimana. Per la vendita di generi alimentari, l'apertura antimeridiana deve essere stabilita in modo da consentire gli acquisti anche a coloro che hanno la necessità di recarsi al lavoro.
3. In deroga a quanto stabilito nel comma 1, i comuni, in presenza di obiettive esigenze di carattere sociale ed economico e sentite le organizzazioni e le associazioni indicate all'articolo 1, possono autorizzare, a titolo di sperimentazione e per un periodo non superiore a novanta giorni all'anno, la protrazione dell'orario di chiusura dei negozi al dettaglio fino alle ore 22. I comuni presentano una relazione alla giunta regionale sui risultati della sperimentazione entro trenta giorni dalla sua conclusione.
4. Ai fini della chiusura settimanale obbligatoria di mezza giornata, i comuni stabiliscono l'ora convenzionale di termine dell'orario antimeridiano e di inizio dell'orario pomeridiano.
5. I limiti giornalieri degli orari devono essere stabiliti anche per le attività di vendita al dettaglio svolte nei mercati rionali e mediante commercio ambulante a posto fisso o itinerante. Nel caso di mercati con attività mista i limiti possono essere definiti sia sulla base dell'attività prevalente, sia facendo riferimento ai singoli settori merceologici.
6. Nei comuni ove si tiene il mercato tradizionale non avente frequenza giornaliera, gli esercenti dei negozi in sede fissa possono fissare in tale giornata il proprio orario sulla base dei limiti stabiliti per il mercato stesso.
7. Nel rispetto dei limiti giornalieri degli orari fissati dai comuni ai sensi del comma 1 e della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale obbligatorie, ciascun esercente sceglie il proprio orario di apertura e di chiusura con facoltà di posticipare di un'ora l'apertura antimeridiana e di conseguenza la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21.
8. Gli esercenti la vendita al pubblico in forma fissa o ambulante, le cooperative con obbligo di vendita ai soli soci, gli artigiani e gli industriali per la vendita al dettaglio di generi di propria produzione nel luogo di produzione, i titolari di imprese agricole che alienino prodotti agricoli di propria produzione in appositi locali e gli enti che svolgono l'attività di vendita al dettaglio, hanno l'obbligo di rispettare i limiti giornalieri determinati dai comuni ai sensi del comma 1 ed il proprio orario di vendita intesi come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.
9. Gli esercenti comunicano l'orario prescelto al comune ai fini della vigilanza.


1. Nei giorni domenicali e festivi è obbligatoria la chiusura totale dei negozi e degli altri esercizi di vendita al dettaglio. In relazione a tradizioni locali può essere determinata tale chiusura anche in occasione della festività del Santo patrono.
2. Quando ricorrano almeno tre festività consecutive può essere determinata, limitatamente alla categoria dei prodotti alimentari, l'apertura antimeridiana nel giorno festivo più idoneo a garantire il servizio di rifornimento al pubblico. Tale apertura non deve comunque coincidere con le festività del 1° gennaio, del 25 aprile, della domenica di Pasqua, del 1° maggio e del 25 dicembre.
3. I comuni, secondo un calendario deliberato annualmente, possono autorizzare lo svolgimento dei mercati domenicali, nonchè di fiere e mercati cadenti tradizionalmente in giorni festivi o in periodi dell'anno prestabiliti. In tali occasioni l'apertura facoltativa dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio può essere autorizzata limitatamente all'orario delle fiere o dei mercati.
4. Durante ricorrenze e festività locali può essere autorizzata la sospensione della chiusura domenicale e festiva.
5. I comuni possono autorizzare l'apertura domenicale e festiva dei negozi per la vendita specializzata di oggetti artistici di produzione locale e di oggetti relativi all'immagine turistica delle località, nonchè l'apertura in via eccezionale di esercizi collegati allo svolgimento di rilevanti manifestazioni sportive, ricreative e culturali, nelle località che per effetto di tali manifestazioni sono interessate da fenomeni turistici, determinando contestualmente il giorno della chiusura compensativa.
6. I comuni possono stabilire, per i negozi e per gli altri esercizi di vendita al dettaglio di fiori, piante e sementi da giardino, un orario che preveda anche l'apertura antimeridiana nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali, con riposo infrasettimanale, lasciando la facoltà ai singoli esercenti di scegliere tra l'orario normale e quello di cui al presente comma, previa apposita comunicazione al sindaco.
7. Le rivendite di fiori possono sospendere la chiusura nelle ore antimeridiane dei seguenti giorni, con apertura antimeridiana non prima delle ore 7, ove questi cadano nelle giornate di chiusura previste per il settore: 14 febbraio, 8 marzo, 29, 30 e 31 ottobre, 2 novembre, 8 dicembre, 24 dicembre, 31 dicembre.


1. In tutto il territorio della regione, salvo quanto previsto dal comma 3 e dagli articoli 5 e 8, la chiusura obbligatoria di una mezza giornata per le diverse categorie merceologiche, è stabilita nel seguente modo:
a) categoria dei generi alimentari: il pomeriggio del giovedì o del lunedì sulla base di turni fissati dai comuni;
b) categoria dei beni strumentali e dei generi vari: il sabato pomeriggio o il lunedì mattina.

2. I comuni possono consentire la chiusura per una ulteriore mezza giornata, che può essere consecutiva a quella infrasettimanale, solo per gli esercizi che usufruiscono della chiusura del lunedì mattina.
3. Non vi è obbligo di chiusura infrasettimanale quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva, nel periodo delle festività natalizie, pasquali e durante ricorrenze e celebrazioni di carattere locale.


1. Gli esercenti di rosticcerie e pasticcerie non muniti di licenza di somministrazione, gli esercenti di attività artigianali di produzione di gastronomia, gelateria, pasta fresca e pizza al taglio, nonchè quelli titolari di esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, musicassette, videocassette, dischi, nastri magnetici, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo, compresi prodotti tipici dell'artigianato locale, e mobili possono essere esentati dal rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558.
2. Gli esercenti di cui al comma 1 possono scegliere l'orario più idoneo in rapporto all'attività svolta entro i limiti previsti per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, osservando l'intera giornata di chiusura settimanale. A tal fine comunicano l'orario prescelto al comune per la verifica del prescritto requisito della specializzazione.
3. Per specializzazione si intende lo svolgimento della vendita delle merceologie in modo esclusivo o in forma economicamente prevalente. Ove il comune non si pronunci entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, l'orario prescelto si intende valido.
4. Gli esercizi che svolgono in modo esclusivo o prevalente la vendita di dolciumi, gelati e frutta secca, nonchè gli esercizi che svolgono la vendita di cocomeri e meloni da consumarsi sul posto e le altre attività similari, quali risultano da accertamenti del comune, possono adottare lo stesso orario previsto per le attività di cui al comma 1.
5. Gli esercizi che svolgono in modo esclusivo o prevalente l'attività di vendita al dettaglio di fiori in prossimità dei cimiteri, possono adeguare il proprio orario a quello di visita dei cimiteri stessi.
6. Le rivendite di frutta e verdura e le rivendite di fiori situate nelle vicinanze degli ospedali e le cui attività siano direttamente legate ad essi, quali risultano da accertamenti del comune, possono adeguare il proprio orario a quello di visita degli ospedali stessi.


1. Le attività miste soggette ad autorizzazione comunale di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, devono osservare gli orari per l'attività prevalente da loro esercitata, senza poter effettuare orari differenziati. La verifica dell'attività prevalente è effettuata dal comune.
2. Gli esercizi misti soggetti parte ad autorizzazione comunale ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 e parte a licenza di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 o a licenza per la vendita di articoli di monopolio, devono sospendere la somministrazione o la vendita dei relativi generi nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura delle specifiche attività, fatta salva la vendita di latte alimentare nelle ore in cui è prevista la chiusura degli articoli soggetti ad autorizzazione comunale per il commercio.


1. Nei provvedimenti comunali di fissazione degli orari deve essere prevista, per tutti i negozi e gli esercizi al dettaglio, la facoltà di:
a) sospendere la chiusura infrasettimanale nella settimana precedente la Pasqua e in quelle ricadenti tra il 15 dicembre e il 7 gennaio;
b) protrarre l'apertura, anche in deroga ai limiti fissati in base all'articolo 2, sino alle ore 22 nei giorni 21, 22, 23, 24 e 31 dicembre;
c) sospendere la chiusura domenicale nella domenica precedente il 25 dicembre, con osservanza dell'orario feriale e protrazione dell'apertura sino alle ore 22, anche in deroga ai limiti fissati in base all'articolo 2.

2. Ulteriori deroghe per il periodo delle feste natalizie possono essere autorizzate con apposto provvedimento del comune, per un periodo non superiore a giorni venti, nonchè in casi di festività e manifestazioni locali nel limite massimo di tre occasioni ogni anno.


1. I comuni, sentite le aziende di promozione turistica competenti per territorio, determinano l'arco temporale di maggior afflusso turistico e, qualora ne ricorra la necessità, possono stabilire di:
a) sospendere l'obbligo della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale;
b) fissare l'apertura antimeridiana e la chiusura serale non prima delle ore 6 e non dopo le ore 24.

2. L'arco temporale di maggior afflusso turistico di cui al comma 1 non può essere superiore a centocinquanta giorni nell'anno solare, ad eccezione delle località montane a doppia stagione turistica per le quali può essere elevato fino a duecentodieci giorni, compreso il periodo natalizio.


1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalla giunta regionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.


1. I negozi e gli altri esercizi di vendita devono esporre al pubblico un cartello ben visibile indicante l'orario di apertura e chiusura, il giorno della chiusura infrasettimanale, nonchè eventuali modifiche dell'orario con un preavviso di almeno quindici giorni.


1. I comuni, per evitare difficoltà di approvvigionamento ai consumatori, promuovono le opportune iniziative affinchè la chiusura facoltativa degli esercizi commerciali, nei periodi di ferie, sia temporanemente e territorialmente programmata. Per la vendita al dettaglio dei generi di panificazione, deve essere osservato il disposto dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1974, n. 41.
TITOLO II
Pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande



1. Il sindaco, sentite le associazioni e le organizzazioni di cui all'articolo 1 e l'azienda di promozione turistica, determina l'orario minimo e massimo di attività dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell'ambito di una fascia oraria compresa fra le ore 5 antimeridiane e le ore 3 antimeridiane del giorno successivo, con possibilità di differenziare l'orario per tipo di esercizio, zona e periodo dell'anno.
2. Nel rispetto dell'orario obbligatorio di cui al comma 1, gli esercizi sono tenuti ad una apertura minima obbligatoria giornaliera di sette ore, fatte salve le giornate di chiusura infrasettimanale obbligatoria e facoltativa di cui ai successivi articoli 18 e 19.
3. I singoli esercenti, previa comunicazione al comune dell'orario che intendono osservare, possono anticipare o posticipare l'orario di cui sopra, entro il limite massimo giornaliero di:
a) 16 ore giornaliere, con chiusura non oltre le ore 2 dopo la mezzanotte, per gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) 20 ore giornaliere, con chiusura non oltre le ore 2 dopo la mezzanotte, per gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287;
c) 14 ore giornaliere, con chiusura non oltre le ore 3 dopo la mezzanotte, per gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287.

4. Eventuali ulteriori anticipazioni o protrazioni di apertura potranno essere concesse in via permanente su richiesta dei singoli esercenti per particolari e comprovati motivi, nell'interesse dell'utenza, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287.
5. I titolari di esercizi già in attività devono comunicare l'orario che intendono seguire entro sessanta giorni dalla emanazione del relativo provvedimento del sindaco.


1. Gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287, devono applicare l'orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente che deve essere comunicata al sindaco da parte del titolare dell'esercizio.
2. Per gli esercizi misti si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della presente legge.


1. Negli esercizi annessi ad alberghi, locande e pensioni, o altri complessi ricettivi, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche fuori dell'orario di cui ai precedenti articoli, limitatamente alle persone alloggiate.


1. Nei pubblici esercizi posti all'interno delle stazioni di autolinee e negli autoporti, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande per tutte le 24 ore del giorno.


1. L'orario di apertura dell'esercizio, non inferiore a quello minimo obbligatorio di cui all'articolo 12, comma 2, è scelto dall'esercente nell'ambito della fascia di orario facoltativo di cui al medesimo articolo 12 e può essere differenziato per periodi dell'anno. L'esercente deve comunicare preventivamente al sindaco l'orario adottato e renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.
2. Qualora sia prescelto un orario facoltativo di almeno 11 ore, esso può comprendere un intervallo di chiusura intermedio fino ad un massimo di 2 ore anche nel caso il sindaco abbia fissato un orario obbligatorio continuato.
3. La scelta di cui ai commi 1 e 2 deve essere comunicata al sindaco, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso o di trasferimento in altra sede o di modificazione della licenza. La comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio della licenza. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vige l'orario prescelto dal precedente titolare.
4. L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto per l'intero anno solare; l'eventuale modifica per l'anno successivo deve essere comunicata al sindaco entro il 15 dicembre. Modifiche per comprovati motivi, nel corso dell'anno, possono essere consentite dal sindaco, su richiesta dell'esercente, purchè non contrastino con le esigenze dell'utenza.
5. Il sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di modificare l'orario scelto dall'esercente.


1. L'esercente può posticipare l'apertura e anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di un ora rispetto all'orario minimo stabilito, nonchè effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
2. Il sindaco può autorizzare deroghe agli orari prescelti in occasione delle ricorrenze natalizie, pasquali, di fine anno, di carnevale, della festa patronale o di altre festività, per speciali manifestazioni locali, oppure su espressa motivata richiesta dell'interessato.
3. Nell'interesse pubblico e tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini locali, possono essere eccezionalmente concesse dal sindaco autorizzazioni di deroga ai limiti fissati dalla fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 3 del giorno successivo.


1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge 1 giugno 1971, n. 425, gli esercenti possono effettuare un'ulteriore mezza giornata di chiusura settimanale, immediatamente antecedente o successiva alla giornata di riposo obbligatorio, previo nulla osta del sindaco, che si ritiene concesso qualora non intervenga diversa determinazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta.


1. La deroga di cui all'articolo 7 della legge 1 giugno 1971, n. 425, si intende riferita ai periodi dell'anno in cui si svolgono eccezionali flussi turistici e viene concessa dal comune sentite le aziende di promozione turistica competente per territorio.
2. Il sindaco può direttamente concedere analoghe deroghe per avvenimenti eccezionali non ricorrenti.
3. E' prevista una deroga temporanea, per non più di cinque giornate in ogni anno solare per ciascun esercente, quando ricorrano particolari festività o manifestazioni.
4. E' sospeso l'obbligo dell'osservanza dei turni di chiusura settimanale nella settimana antecedente la Pasqua e nel periodo 15 dicembre - 7 gennaio.


1. Il sindaco, al fine di assicurare ai consumatori idonei livelli di servizio, specie nei mesi estivi, predispone programmi di apertura per turno degli esercizi di cui al presente titolo.
2. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.
TITOLO III
Impianti stradali di distribuzione dei carburanti per autotrazione



1. Sono soggetti alla disciplina degli orari di cui al presente titolo gli impianti stradali di distribuzione al pubblico dei carburanti per autotrazione quali: le benzine, le miscele, il gasolio, il gas di petroli liquefatti e il metano.
2. Sono soggetti alla medesima disciplina gli impianti di distribuzione al pubblico di carburanti per autotrazione situati nelle officine, autorimesse, aree degli alberghi, dei motels e dei complessi commerciali.
3. Gli esercizi che operano nell'area di pertinenza degli impianti non sono tenuti al rispetto dell'orario fissato per l'impianto di distribuzione al pubblico di carburante.
4. Non sono soggetti alla disciplina degli orari di cui alla presente legge gli impianti stradali di distribuzione al pubblico dei carburanti per autotrazione posti lungo le autostrade ed i raccordi stradali.


1. Gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per autotrazione debbono restare aperti in tutto il territorio regionale dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30.
2. Al fine di completare l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti, fissato in 52 ore, i comuni stabiliscono gli orari di apertura e chiusura dalle ore 7,30 alle ore 12, 30 e dalle ore 15 alle ore 19 nel periodo invernale; dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nel periodo estivo, il quale corrisponde al periodo di validità dell'ora legale.
3. I comuni, nel caso di comprovata necessità e nel rispetto del limite dell'orario minimo settimanale di cui al comma 2, possono discostarsi dagli orari ivi indicati per un massimo di 30 minuti.
4. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico.


1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata l'apertura degli impianti in misura non inferiore al 25 per cento di quelle esistenti e funzionanti nel territorio comunale.
2. Nei giorni di sabato deve essere garantita l'apertura pomeridiana di un numero di impianti non inferiore al 50 per cento degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale, ad eccezione dei comuni aventi un numero di impianti superiore a 12, ove la percentuale di cui sopra è ridotta al 25 per cento.
3. In base alla valutazione degli interessi dell'utenza, nei comuni ove sia esistente e funzionante un solo impianto può essere determinata l'esenzione della chiusura domenicale e festiva qualora non vi siano punti di vendita aperti nel raggio di km. 5.
4. Nella determinazione dei turni di riposo si deve tener conto sia delle richieste avanzate dai concessionari degli impianti, di intesa con i gestori, sia delle esigenze di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile specie nei centri urbani e lungo le direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse.
5. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per il pomeriggio del sabato.


1. Il servizio notturno, che ha inizio alle ore 22 e termina alle ore 7, deve essere assicurato nell'ambito del territorio regionale con l'apertura di un numero di impianti non superiore al 3 per cento.
2. Il servizio notturno è esercitato mediante autorizzazione concessa in base ad un calendario approvato con decreto del dirigente del servizio regionale competente sentite le organizzazioni di categoria dei gestori e gli organi di rappresentanza dei concessionari. Il calendario è predisposto tenendo presente l'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione in zone opportunamente dislocate nei vari quartieri dei centri urbani e sulle principali vie di accesso.
3. Al fine di consentire la predisposizione del calendario, i titolari delle concessioni degli impianti interessati devono far pervenire le relative richieste al servizio regionale competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Annualmente la giunta regionale, d'intesa con i comuni interessati, verifica il regolare svolgimento del servizio notturno da parte dei concessionari degli impianti di distribuzione autorizzati ed eventualmente provvede a concedere nuove autorizzazioni, in sostituzione di quelle rinunciate o revocate.
5. Nell'autorizzare il servizio notturno, si deve tenere presente anche la qualità dell'organizzazione di vendita offerta con particolare riguardo all'assistenza ai mezzi e alle persone, nonchè alle esigenze dei veicoli destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
6. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno debbono rispettare gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1 pena la revoca dell'autorizzazione stessa. Fino all'approvazione del calendario di cui al comma 2 del presente articolo sono prorogate le autorizzazioni al servizio notturno già concesse.


1. Gli impianti di distribuzione del metano sono esentati dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale, nonchè dei turni di chiusura di cui all'articolo 23 a condizione che siano abilitati alla erogazione esclusiva di detto prodotto e non risultino ubicati in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti.
2. Tale esenzione viene estesa anche agli impianti di distribuzione del metano operanti in aree contigue a quelle di impianti di distribuzione di carburanti liquidi, a condizione che vengano delimitate chiaramente, anche a mezzo di strutture mobili, le aree e gli accessi di rispettiva pertinenza.
3. Gli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) possono essere esentati, per la sola vendita del prodotto GPL, dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale, nonchè dei turni di chiusura di cui all'articolo 23 nel caso in cui rappresentino l'unico impianto esistente nel territorio comunale.
4. I comuni autorizzano deroghe all'orario e ai turni di riposo per gli impianti situati nelle località di interesse turistico e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso di cui all'articolo 8, comma 2.
5. I comuni autorizzano esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni di cui agli articoli 22 e 23 nei seguenti casi:
a) per manifestazioni fieristiche, sportive, ricreative, culturali e simili, di interesse sovracomunale che determinano affluenza notevole di pubblico;
b) per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l'isolamento di tutto o di parti del territorio comunale.



1. I comuni, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i concessionari, autorizzano la sospensione dell'attività per ferie per un peirodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare. Le ferie vengono determinate annualmente in modo da garantire l'apertura di almeno il 50 per cento degli impianti per assicurare il servizio anche durante lo svolgimento dei turni festivi e notturni.


1. Gli impianti di distribuzione di carburante dodati di apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-service pre-payment e apparecchi accettatori di carte di credito) sono esclusi dalla osservanza degli orari e dei turni notturni, domenicali e festivi a condizione che funzionino senza l'assistenza di personale.
2. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-payment devono invece osservare l'orario di cui all'articolo 22.


1. E' fatto obbligo ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di cui al presente titolo di esporre un cartello visibile al pubblico all'esterno dell'esercizio indicante l'orario di apertura e chiusura, il giorno in cui si effettua la chiusura settimanale, nonchè l'impianto più vicino abilitato al servizio notturno.
2. In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno festivo o per ferie deve essere esposto, in modo ben visibile al pubblico, un cartello riportante l'indicazione dell'impianto aperto più vicino.


1. Le disposizioni in materia di orari e di turni degli impianti stradali di distribuzione di carburante di cui al presente titolo possono essere modificate dalla giunta regionale, con apposita delibera, in attuazione delle direttive emanate dallo Stato nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento.
2. La L.R. 28 novembre 1984, n. 38 è abrogata.